Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35827 del R.G.A.C.C. dell'anno 2017, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/12/2024 con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
( ) con sede in Napoli, al Centro Direzionale Parte_1 P.IVA_1
di Napoli, isola C/1 C.D.N., in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Rossi ( ), con studio in C.F._1
Napoli alla Via Rodolfo Falvo n. 20, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata telematicamente all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.
- ATTORE -
E
( ) con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Savoia nn. 43/47, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta ( ) con studio C.F._2
in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
- CONVENUTO -
NONCHÉ
( ), con sede legale in Roma alla via Ombrone n. Controparte_2 P.IVA_3
2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procure allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. nonché alle comparse di costituzione di nuovo difensore depositate in data 23/01/209, dagli avv.ti Alessandro Limatola
( , Giuseppe Ferrara ( ), C.F._3 C.F._4 Parte_2
( e (c.f. ) ed C.F._5 Parte_3 C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Limatola in Napoli alla via Santa Lucia n. 15.
- TERZO CHIAMATO -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: « 1) in via principale, accertare e dichiarare, rigettate le avverse eccezioni e domande, la risoluzione del contratto d'appalto stipulato da
[...]
CP_ con , n. 209 del 04/11/2016 per grave inadempimento della Pt_1
convenuta e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento CP_1
dell'importo di € 766.275,10 IVA se dovuta, oltre interessi moratori al tasso di cui al
D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, ovvero del diverso importo che il Giudicante riterrà dovuto ad esito dell'istruttoria, per il danno economico subito dall'attrice in ragione dell'inadempimento contrattuale di;
2 ) in subordine, Controparte_1
accertare, se del caso anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. , che l'inadempimento di
[...]
al Contratto n. 209/2016 ha determinato all'attrice, un danno patrimoniale CP_1
dell'importo di € 766.275,10 IVA se dovuta, oltre interessi moratori ex D. Lgs. N.
231/2002 dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo, rivalutazione monetaria, ovvero del maggiore e/o minore importo che verrà determinato in corso di causa, e la condanni al pagamento in favore della medesima attrice del detto importo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, spese generali, IVA e CPA come per legge: con attribuzione delle stesse al sottoscritto avvocato distrattario».
Per parte convenuta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, previo accoglimento delle seguenti eccezioni e domande: I) nel merito: a) in via principale, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno, siccome priva di supporto istruttorio sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur;
b) in subordine, in ogni caso, rigettare la domanda di condanna al pagamento di interessi di mora sul danno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 20/12/2017, la Parte_1
(d'ora innanzi anche soltanto “ ) ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
CP_ (d'ora innanzi anche soltanto “ ”) al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: «1) accerti e dichiari l'adito Tribunale, rigettate le avverse eccezioni e domande, la risoluzione del contratto d'appalto stipulato da con Parte_1
CP_
, n. 209 del 04.11.2016 per grave inadempimento della convenuta CP_1
2) per l'effetto, condanni l'adito Tribunale la convenuta al pagamento dell'importo di Euro 590.000,00, IVA se dovuta, oltre interessi moratori, ovvero del maggiore e/o minore importo che verrà determinato in corso di causa, per il danno economico subito dall'attrice in ragione dell'inadempimento contrattuale di 3) in CP_1
subordine, accerti Codesto Tribunale, se del caso anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., che l'inadempimento di al Contratto n. 209/2016 ha determinato CP_1
all'attrice, per i motivi espressi in narrativa, un danno patrimoniale dell'importo di
Euro 590.000,00, IVA se dovuta, oltre interessi moratori, ovvero del maggiore e/o minore importo che verrà determinato in corso di causa, e la condanni al pagamento in favore della medesima attrice del detto importo».
A fondamento della domanda l'attrice ha esposto: i) di essere concessionaria della Regione Campania, giusta convenzione di concessione rep. n. 9562 del
16/11/1998, per l'affidamento in gestione dell'Acquedotto della Campania
Occidentale; ii) che aveva indetto gara pubblica avente per Parte_1
oggetto la fornitura di energia elettrica per impianti dalla stessa gestiti in concessione;
iii) che la gara relativa alla fornitura di energia elettrica per l'anno
CP_ 2017, veniva aggiudicata a ed in data 08/11/2016 era stato sottoscritto
CP_ contratto, con il quale si era impegnata a fornire all'attrice energia elettrica ai seguenti prezzi: Prezzo unitario per la fascia F1 €/MWh 45,05; Prezzo unitario per la fascia F2 44,05; Prezzo unitario per la fascia F3 35,10; iv) che nel corso
CP_ dell'esecuzione dell'appalto, aveva ricevuto da nota prot. Parte_1
4951 del 24/05/2017, con la quale la convenuta instava per un aumento dei prezzi fissati con il menzionato contratto, che veniva dall'attrice riscontrata negativamente con nota del 15/06/2017, evidenziando che il contratto de quo prevedeva prezzi fissi ed invariabili;
v) che in data 27/06/2017, aveva ricevuto dal Parte_1
Gestore del Sistema Informativo Integrato comunicazione del seguente tenore:
«Desidero informare in qualità del Gestore del Servizio Informativo Integrato, soggetto che gestisce il processo di variazione delle forniture di energia elettrica, che a causa di inadempienza contrattuale della società , in data 24/06/2017 CP_1
è stato risolto il contratto di trasporto con . La suddetta società Controparte_2
aveva il compito di eseguire alcuni servizi indispensabili per la sua fornitura e, a seguito della risoluzione del contratto, non potrà garantire i suddetti servizi … Al riguardo desideriamo rassicurarla che la Sua fornitura di energia elettrica non subirà alcuna interruzione in quanto a far data dal 18/07/2017 le sarà attivato il servizio di
Salvaguardia»; vi) che dunque l'attrice prendeva atto dell'avverarsi di una causa di CP_ risoluzione anche del proprio contratto con e si attivava al fine di evitare il passaggio al Servizio di Salvaguardia: passaggio che avrebbe comportato per la stessa un maggior costo unitario di circa €/MWh 35,00 sul PUN;
viii) che veniva, quindi, d'urgenza avviata la procedura per la scelta di un nuovo fornitore con indizione di una procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art. 125 lettera d) del D. Lgs. 50/2016) all'esito della quale in data 14/07/2017 il servizio veniva aggiudicato ad alle seguenti condizioni: Prezzo Parte_4
unitario per la fascia F1 €/MWh 59,37; Prezzo unitario per la fascia F2 €/MWh
57,760; Prezzo unitario per la fascia F3 €/MWh 45,490. CP_ Tanto premesso l'attrice, nel lamentare il grave inadempimento di , ha chiesto la dichiarazione di risoluzione giudiziale del contratto n. 209 del 04/11/2016
CP_ in danno di , con conseguente condanna della stessa al pagamento all'attrice del danno da quest'ultima subito in ragione del grave inadempimento perpetrato dalla società convenuta, da quantificarsi nella differenza tra quanto avrebbe dovuto CP_ corrispondere a in caso di regolare svolgimento del contratto da parte della
Part stessa e quanto invece era stata costretta a pagare ad per il medesimo periodo in applicazione degli importi di fornitura da quest'ultimo offerti.
2. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, CP_1
con domanda di chiamata in causa di terzo e istanza di spostamento di udienza, eccependo che l'inadempimento era per causa a lei non imputabile essendo conseguenza della risoluzione del contratto a monte di distribuzione in essere con
(d'ora in avanti anche solo “ ”) e la illegittima Controparte_2 Controparte_2
risoluzione del contratto di trasporto, essendo, inoltre, pendenti giudizi aventi ad oggetto la non imputabilità alla stessa della risoluzione del contratto di rete di trasporto. La convenuta formulava altresì istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in
[... ragione della pendenza del giudizio civile innanzi al Tribunale di Roma con
(r.g. 18337/2018), ritenendo che dall'esito di quest'ultimo dipendesse CP_3
la decisione della controversia introdotta da Inoltre, sulla base Parte_1
dell'assunto che la causa di impossibilità della prestazione a suo carico nei confronti di parte attrice era imputabile ad chiedeva il differimento Controparte_2
dell'udienza per la chiamata in causa del terzo, a titolo di garanzia impropria, per far valere nei suoi confronti il proprio diritto ad essere manlevata e tenuta indenne dall'eventuale pregiudizio che dovesse derivare dal giudizio. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, previo accoglimento delle seguenti eccezioni e domande: I) in via preliminare e/o pregiudiziale: a) accertare e dichiarare che la prestazione a carico di (fornitura di energia elettrica in favore di CP_1 [...]
è divenuta impossibile a causa della sopravvenuta risoluzione del Parte_1
contratto di trasporto già in vigore tra e la società di distribuzione E- CP_1
Distribuzione S.p.A.; b) accertare e dichiarare che la risoluzione della presente CP_ controversia, ai fini dell'accertamento della imputabilità a della causa (la risoluzione del contratto di trasporto) che ha reso impossibile la prestazione (la fornitura di energia elettrica in favore di è dipendente, in Pt_1 Parte_1
termini di pregiudizialità e consequenzialità, dalla definizione del giudizio civile Trib.
Roma r.g.a.c. n. 18337/2018 pendente tra e (+ CP_1 Controparte_2
altri), che ha ad oggetto (fra le altre domande) la illegittimità della risoluzione del
Contratto di Trasporto esercitata da c) per effetto Controparte_2
dell'accoglimento del capo b) che precede, disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio civile Trib. Roma
r.g.a.c. n. 18337/2018 pendente tra e (+ altri), che CP_1 Controparte_2
ne costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico; d) II) nel merito: e) in via principale, accertare e dichiarare che la prestazione a carico di (fornitura CP_1
di energia elettrica in favore di è divenuta impossibile a Parte_1
seguito della sopravvenuta illegittima risoluzione del contratto di trasporto (già in vigore tra e la società di distribuzione;
che dunque CP_1 Controparte_2
la prestazione a carico di è divenuta impossibile per causa non CP_1
imputabile a per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate da CP_1
f) in via subordinata, nella non creduta ipotesi che dal Parte_1
presente giudizio possa comunque discendere un qualsivoglia pregiudizio in danno di
accertare e dichiarare il diritto di ad essere manlevata e CP_1 CP_1
tenuta indenne da e, per l'effetto, condannare Controparte_2 Controparte_2
a manlevare e tenere indenne dall'eventuale pregiudizio che
[...] CP_1
dovesse derivare dal presente giudizio;
g) sempre in subordine, rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno, siccome priva di supporto istruttorio sia nell'an debeatur che nel quantum debeatur;
h) in ulteriore subordine, rigettare la domanda di condanna al pagamento di interessi di mora sul danno;
i) in relazione alla domanda subordinata di cui al superiore capo e), si formula rispettosa istanza per essere autorizzati a chiamare in causa di con sede in Controparte_2
Roma alla Via Ombrone, n. 2 (p.i. ), con richiesta, ai sensi dell'art. 269, P.IVA_4
co. 2, c.p.c., di spostamento della udienza di prima comparizione fissata per il 31 maggio 2018 allo scopo di consentire la citazione della stessa , Controparte_2
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario».
3. Differita la prima udienza per consentire la chiamata in giudizio, si costituiva la terza chiamata in causa eccependo: l'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di impresa in ordine alla chiamata in causa e conseguente competenza esclusiva inderogabile del
Tribunale di Roma, in ragione di clausola derogatorie della competenza contenuta nel contratto sottoscritto tra e nonchè in Parte_5 CP_1
ragione delle norme di cui agli artt. 19 e 20 cpc;
l'infondatezza della domanda di manleva, essendo la risoluzione intervenuta a causa di grave inadempimento di nei suoi confronti, la piena validità ed efficacia delle disposizioni CP_1
concernenti gli oneri generali di sistema contenute nel contratto con e da CP_1
quest'ultima contestate.
Concludeva chiedendo: «preliminarmente accogliere l'eccezione di incompetenza del Tribunale delle Imprese di Napoli in merito alla domanda di manleva formulata da per essere competente in via esclusiva, in virtù dell'art. 28 del CP_1
contratto inter partes, il Tribunale di Roma;
- ed ancora in via preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione dell'odierno giudizio non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. ed in ogni caso;
- per le causali di cui in premessa, rigettare
l'avversa domanda di manleva, poichè infondata in fatto ed in diritto;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui per qualunque motivo dovesse ritenersi invalida e/o comunque inefficace l'avvenuta risoluzione del contratto così come CP_ intimata e comunicata a da , accerti e dichiari risolto il contratto Controparte_2
di trasporto del 4.12.2007 ai sensi dell'art. 1453 c.c. o comunque ex art. 1456 c.c. per le ragioni di cui in narrativa. - Il tutto con vittoria di spese, competenze, onorari di lite oltre al rimborso delle spese generali».
4. All'esito della concessione dei termini ex art. 183 co. 6 cpc il giudice istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per la decisione delle questioni preliminari. 5. Con ordinanza del 28/07/2020 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle questioni preliminari.
6. Con ordinanza del 03/02/2021 il Tribunale disponeva «la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma (r.g. 18337/2018) e avente ad oggetto il contratto intercorso tra e ». CP_1 Controparte_2
7. All'esito di accoglimento di istanza di visibilità depositata in data 24/11/2022 il difensore di accedeva al fascicolo telematico relativo al Parte_1
procedimento RG. 18337/2018, Tribunale di Roma giudizio nel quale
[...]
non era parte;
quindi apprendeva sempre in data 24/11/2022 che in Parte_1
data 03/03/2022 era stata pubblicata la sentenza n. 3461/2022 del Tribunale di
Roma e che pertanto era venuta meno la causa di sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c.
All'esito di quanto sopra la difesa di depositava “Istanza di Parte_1
fissazione Udienza” per riassumere il presente giudizio ed il Presidente della sezione fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio.
8. All'udienza del 12/01/2023: preso atto che avverso la predetta sentenza del
Tribunale di Roma aveva proposto appello parte attrice Controparte_1
“rinunciava” alla istanza di riassunzione riservandosi di riproporre la istanza di riassunzione all'esito della definizione della causa in sede di appello presso la Corte di Appello di Roma ed il giudice istruttore disponeva “la sospensione del presente giudizio”.
9. Con “istanza” del 09/07/2024, - in ragione del venir meno Parte_1
della causa di sospensione ex art. 295 c.p.c. per essere stato il giudizio presso la
Corte d'Appello di Roma definito con sentenza n. 7553/2023 del 23/11/2023, avverso la quale non era stato proposto ricorso per Cassazione - chiedeva la fissazione di una nuova udienza, per il prosieguo del processo.
10. Disposta la prosecuzione del giudizio, non note di trattazione scritta per CP_ l'udienza del 14/11/2024, rilevava preliminarmente di aver rinunciato alla chiamata in causa ed alle domande svolte nei confronti del terzo chiamato in causa , giusta atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. ritualmente notificato al Controparte_2
terzo chiamato in data 29/04/ 2024, depositato in atti del giudizio il 25/07/2024.
11. All'esito dell'udienza del 14/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, il giudice istruttore formulava alle parti una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. (che contemplava il pagamento da parte della convenuta in favore dell'attrice della somma complessiva di € 600.000,00 a titolo di refusione di danni derivanti CP_ dalla risoluzione del contratto d'appalto stipulato da con , n. Parte_1
209 del 04.11.2016 a saldo e stralcio di tutte le pretese vantate da parte attrice nel presente processo) assegnando termine fino al 16/12/2024 per il deposito di memorie sinteticamente motivate di adesione o rifiuto alla suddetta proposta conciliativa e disponendo la comparizione personale delle parti o dei loro procuratori speciali all'udienza del 19/12/2024.
12. con note depositate in data 09/12/2024 comunicava Parte_1
l'adesione alla proposta conciliativa. CP_ 13. Con note sulla proposta di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c., non aderiva alla proposta come formulata dal giudice istruttore dichiarandosi disposta a riconoscere «a titolo transattivo, in favore della (…) la Parte_1
somma complessiva di € 600.000,00 a titolo di refusione di danni derivanti dalla CP_ risoluzione del contratto d'appalto stipulato da con , n. 209 Parte_1
del 04.11.2016 a saldo e stralcio di tutte le pretese vantate da parte attrice nel presente processo» ma proponeva di integrare la proposta nel senso che la
[...]
accettasse «l'estinzione per compensazione tra il suo equivalente credito Pt_1
come accertato al punto che precede ed il
contro
-credito vantato da a CP_1
titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica resa pari alla somma di €
811.845,53, con conseguente elisione automatica dei rispettivi crediti a data di coesistenza (24/06/2017) fino alla reciproca concorrenza» nonché l'impegno della attrice «a corrispondere in favore di l'importo di € 211.845,53, oltre CP_1
interessi di mora, da calcolare sull'intero importo di 811.845,53 dalla data di scadenza fatture sino alla data di coesistenza del 24/6/2017 e sul minor importo di
€ 211.845,53 dalla data del 24/6/2017 sino all'effettivo soddisfo». 14. All'udienza del 19/12/2024 il giudice istruttore invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni, rimettendo la causa al Collegio per la decisione ed assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
15. Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio tra la convenuta e la CP_ terza chiamata. Risulta infatti che ha rinunciato alla chiamata in causa ed alle domande svolte nei confronti di - giusta atto di rinuncia ex art. 306 Controparte_2
c.p.c. notificato al terzo chiamato in data 29/04/2024 e depositato in atti del giudizio il 25/07/2024 - e che la rinunzia è stata accettata da in atto Controparte_2
del 06/05/2024.
Dagli atti di rinunzia ed accettazione risulta che le parti hanno raggiunto accordo sulla compensazione delle spese di lite e pertanto non è da provvedere alla liquidazione delle stesse ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c.
16. Nel merito, la domanda attorea va accolta. Come esposto nella parte narrativa della presente motivazione, parte attrice ha agito in giudizio per la CP_ risoluzione del contratto n. 209 del 04/11/2016 per grave inadempimento di , onde va fatta applicazione del noto principio in tema di riparto dell'onere della prova dell'inadempimento di una obbligazione, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione. (cfr. Cass. SS. UU. n. 13533 del 30/10/2001).
17. Nel caso di specie - pacifica l'esistenza della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta come inadempiuta derivante dal contratto n. 209 di fornitura di energia elettrica perfezionato fra le Parti in data 08/11/2016 - risulta dagli atti di causa che
CP_ la non ha adempiuto alle proprie obbligazioni interrompendo l'erogazione dell'energia, posto che la società ha ricevuto in data 27/06/2017, Parte_1
informativa dal Servizio Informativo Integrato del GME «che a causa di inadempienza contrattuale della società , in data 24/06/2017 è stato risolto CP_1
il contratto di trasporto con . La suddetta società aveva il Controparte_2
compito di eseguire alcuni servizi indispensabili per la sua fornitura e, a seguito della risoluzione del contratto, non potrà garantire i suddetti servizi».
Per converso parte convenuta non ha fornito la prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa risolutoria, nella fattispecie costituto dalla non imputabilità dell'inadempimento.
Invero la prospettazione avanzata dalla convenuta - secondo cui l'interruzione dell'erogazione di energia sarebbe stata conseguenza della illegittima risoluzione del contratto a monte di distribuzione e trasposto in essere con - è Controparte_2
stata smentita dagli accertamenti effettuati nel giudizio giudizi civile innanzi al CP_ Tribunale di Roma tra ed (r.g. 18337/2018) deciso in primo Controparte_2
grado con sentenza n. 3461/2022 nonché presso la Corte d'Appello di Roma, definito con sentenza n. 7553/2023 del 23/11/2023, che, a prescindere dall'efficacia di giudicato sulla presente causa, per costante orientamento della giurisprudenza, costituiscono elementi di prova e di giudizio raccolti in altri giudizi svoltisi fra le stesse parti o anche fra altre parti pienamente all'ammissibili nel processo civile e valutabili quali presunzioni semplici quali cd. prove atipiche - vale a dire, prove non specificamente disciplinate dalla legge -, come tali soggiacenti al principio del libero convincimento del giudice affermato dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 2017/n.8603;
Cass. 2013/n.11555; Cass. 2011/n.4652; Cass. 2010/n. 22200).
Le pronunzie del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello capitolina hanno infatti escluso la dedotta illegittimità della risoluzione del contratto di trasporto di CP_ energia elettrica del 24/6/2017 intimato da in danno di , Controparte_2
avendo ritenuto (con diffuse motivazioni alle quali per sintesi si rinvia e che non CP_ sono state oggetto di censura da parte di mediante ricorso per Cassazione) «legittima la risoluzione del contratto di trasporto di energia elettrica intimata dalla
CP_ convenuta» E-Distribuzione per effetto dell'inottemperanza della alle diffide ad adempiere alla reintegrazione delle garanzie previste dal contratto (cfr. sentenza n.
3461/2022 del Tribunale di Roma) e che «L'inadempimento del trader si è in tal modo rivelato quale rilevante e non di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.
e tale quindi da poter essere posto a base della risoluzione contrattuale» (cfr. sentenza n. 7553/2023 Corte d'Appello di Roma).
Ne consegue che non è stata fornita la prova liberatoria della sopravvenuta impossibilità della prestazione di erogazione di energia per causa non imputabile alla convenuta.
L'inadempimento fonda pertanto l'invocata risoluzione del contratto, che deve essere dichiarata sulla base del chiaro carattere di gravità dello stesso, in quanto attinente all'obbligazione principale del contratto n. 209 del 4/11/2016 stipulato con di eseguire i servizi indispensabili di fornitura di energia Parte_1
elettrica per l'Acquedotto della Campania Occidentale gestiti in concessione dalla attrice.
18. Va altresì accolta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e che trova fondamento nell'art. 1218 c.c. secondo cui «il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno».
Al riguardo risulta che in ragione dell'interruzione della fornitura di energia e CP_ della risoluzione del rapporto contrattuale con , l'attrice per scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di fornitura idrica, è stata costretta ad avviare d'urgenza la procedura per la scelta di un nuovo fornitore con indizione di una procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art. 125 lettera d) del D. Lgs.
50/2016) all'esito della quale in data 14/07/2017 il servizio veniva aggiudicato ad alle seguenti condizioni: Prezzo unitario per la fascia F1 Parte_4
€/MWh 59,37; Prezzo unitario per la fascia F2 €/MWh 57,760; Prezzo unitario per la fascia F3 €/MWh 45,490. CP_ Risulta inoltre che sulla base del contratto del 08/11/2016 risolto si era impegnata a fornire all'attrice energia elettrica ai seguenti prezzi: Prezzo unitario per la fascia F1 €/MWh 45,05; Prezzo unitario per la fascia F2 44,05; Prezzo unitario per la fascia F3 35,10.
Nel caso di specie il danno è dunque individuabile nei maggiori sostenuti dall'attrice per effetto della maggiore onerosità del contratto che ha dovuto stipulare per impedire l'interruzione del servizio. Si tratta di un danno-conseguenza dell'inadempimento della convenuta, che deve esserle risarcito in quanto sussumibile nell'art. 1223 cc, considerato che, risponde a un principio di regolarità CP_ causale che, una volta risolto il contratto con , dovesse Parte_1
ricorrere ad altri fornitori per svolgere il servizio in concessone, sostenendo oneri maggiori rispetto a quelli preventivati.
La liquidazione di tale danno deve necessariamente essere equitativa dovendosi operare un raffronto tra un dato certo (gli oneri sostenuti per il nuovo contratto) ed uno derivante da una ipotetica ricostruzione di ciò che sarebbe stato sostenuto CP_ dall'attrice se fosse stato adempiuto il contratto da e non vi sia stata la risoluzione.
Al riguardo parte attrice ha depositato (cfr. doc. 2 allegato alle memorie ex art. Part 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) le fatture emesse da per il periodo in cui avrebbe dovuto essere operativo il contratto di fornitura stipulato dall'attrice con CP_
(18/7/2017 - 31/12/2017) dalle quali parte attrice ha ricavato la somma Part complessiva di € 3.262.475,73 quale quella che a addebitato all'attrice e pagata da quest'ultima (come da copie dei bonifici effettuati ed allegati sub doc. 3 alla memoria ex art. 183 co.6 n. 1 c.p.c.), calcolata dall'attrice prendendo in Part considerazione le sole voci di costo menzionate in fatture relative alla c.d.
“quota energia”; il tutto come riportato nello schema di calcolo recante, per Part ciascuna delle fatture emesse da per il periodo in cui avrebbe dovuto essere CP_ operativo il contratto di fornitura stipulato dall'attrice con , i costi unitari Part Part previsti dal contratto con e gli importi addebitati da in ragione dei kwh erogati (cfr. doc. 1 allegato alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Nello stesso schema di calcolo prodotto di parte attrice vengono riportati i diversi importi che, considerati costi unitari rispetto ai kwh erogati, sarebbero stati CP_ addebitati da laddove avesse adempiuto al contratto risolto e che vengono calcolati in € 2.496.200,63.
Parte convenuta non ha mai contestato in maniera specifica i dati contenuti nella documentazione tempestivamente depositata da parte attrice, limitandosi solo nella memoria di replica depositata in data 28/01/2025 a rilevare un errore di calcolo con riferimento ad una delle tante fatture prodotte (fattura n. D17 0224958 del 27/12/2017) che, secondo la prospettazione di parte convenuta, dimostrerebbe l'inattendibilità del calcolo operato e la mancanza di prova del danno.
Ritiene tuttavia il Collegio, nell'ottica dell'esercizio dei poteri equitativi di liquidazione, che il calcolo effettuato da sia dotato di un sufficiente Parte_1
grado di attendibilità e probabilità posto che l'importo reclamato di € 766.275,10 Part (calcolato detraendo dall'importo totale addebitato da pari ad € 3.262.475,73 CP_ l'importo totale che avrebbe dovuto addebitare pari ad € 2.496.200,63) costituisce una maggiorazione del 30% rispetto ai costi ipotizzabili in caso di CP_ permanenza del rapporto con;
dato che trova riscontro nella differenza tra i Part prezzi unitari previsti nel contratto risolto e quelli concordati con che si attesta proprio nel 30% di maggiorazione.
Osserva inoltre il Collegio che - sebbene non possa farsi applicazione del principio di non contestazione nella liquidazione equitativa del danno (trattandosi non già di fatti ma di una valutazione “qualitativa” degli stessi, come tale non suscettibile di confessione o di applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.; cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8261 e sussistendo l'onere di contestazione soltanto per i fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti;
cfr. Cass.
31/08/2020, n. 18074) - la circostanza che la convenuta non abbia mai contestato in maniera specifica il prospetto di calcolo, nell'ottica della valutazione complessiva degli elementi di prova finalizzata alla liquidazione equitativa del danno, costituisce ulteriore elemento di giudizio che rafforza la convinzione di attendibilità della prospettazione attorea.
Sulla base di tali elementi di valutazione ritiene il Collegio che il danno subito da CP_ per effetto dell'inadempimento di possa stimarsi quantomeno CP_4 nella misura di € 750.000,00 quale somma degli esborsi che, con ogni (o maggiore) probabilità, l'attrice non avrebbe sostenuto se il contratto risolto fosse stato correttamente adempiuto dalla convenuta.
19. La somma liquidata a titolo risarcitorio - che costituisce debito di valore derivante da responsabilità per inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale di natura non pecuniaria - va rivalutata all'attualità alla data del deposito della sentenza sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat.
Quanto alla decorrenza della rivalutazione, va distinta l'obbligazione risarcitoria che dipende dalla pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento con effetto retroattivo da quella che non dipende da tale capo di pronunzia (come evidenziato da Cass. sez. I, 06/09/2022 n.26202 ma cfr. anche
Cass. sez. I, 27/12/2022, n.37798; Cass. sez. I, 26/11/2024, n.30439). Nel primo caso la decorrenza deve essere ancorata al momento della domanda o, comunque, della mora (cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/04/2016, n. 6545; Cass.
20/04/2009, n. 9338; Cass. 25/09/1997, n. 9415; Cass. 27/01/1996, n. 637). Nel secondo caso (trattandosi di somme che spetterebbero anche in assenza di pronunzia di risoluzione) la decorrenza deve essere stabilita dalla data dell'evento dannoso (cfr. le già citate Cass. sez. I, 06/09/2022 n.26202; Cass. sez. I, 27/12/2022,
n.37798; Cass. sez. I, 26/11/2024, n.30439).
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che parte attrice ha spiegato domanda di risoluzione e che il danno reclamato è successivo all'inadempimento che ha cagionato la risoluzione (posto che trattasi di esborsi sopportati dall'attrice dopo la cessazione del rapporto con la convenuta), l'obbligazione risarcitoria dipende dalla risoluzione trovando ragione e causa nella caducazione del programma contrattuale.
Ne consegue che sulla somma di € 750.00,00 la rivalutazione va riconosciuta dalla data della domanda giudiziale notificata in data 20/12/2017.
Vanno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi (cfr. Cass. Sez. Un. 17/02/95
n.1712) calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici
Istat, dalla data della domanda al deposito della sentenza al tasso ex art. 1284, comma 4 c.c. (cfr. cfr. Cass. 03/01/2023, n. 61; Cass. sez. VI, 16/03/2022, n.8611).
20. Il credito al credito risarcitorio non possono essere sottratte le somme che la convenuta, nelle “note sulla proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.”, sostiene esserle dovute da quali corrispettivi di fornitura per prestazioni rese CP_5
per la fornitura di energia elettrica anno 2007 e non saldate, posto che la debenza di tali somme (€ 811.845,53) è fondata esclusivamente su documentazione (cfr. doc.
30 – fatture;
doc. 31 – estratto conto allegate alle “note sulla proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c.” depositate in data 16/12/2024) che, come eccepito dalla difesa attorea, non è stata tempestivamente prodotta in giudizio.
La Corte di legittimità ha da tempo osservato come - sebbene l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e ss. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico) sia esclusa nel caso in cui i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto dovendosi in tal caso accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale - è pur sempre necessario, che l'accertamento delle poste di dare-avere si fondi su circostanze tempestivamente dedotte ed allegate in giudizio in quanto, diversamente, si verificherebbe un non consentito ampliamento del thema decidendum (Cass. n. 11030 del 2006).
Né, del resto, può rilevare il fatto che tale eccezione sia, come detto, rilevabile d'ufficio dal giudice. Le eccezioni di tale natura, in effetti, sono rilevabili, in via ufficiosa, (anche) dal giudice d'appello ma solo a condizione che la dimostrazione dei fatti sui quali sono fondate, sebbene non allegati in precedenza, emerga dal materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 31638 del 2018).
21. Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
10/03/2014, n. 55 pubblicato in G.U. n.77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia determinato sulla base del decisum ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e dunque ai valori medi della fase di studio, introduttiva ed istruttoria ed ai valori massimi della fase decisionale, sulla base della ratio della norma contenuta nell'art. 91 co. 1 ultima parte c.p.c. e di quella di cui all'art. 96 c.p.c., in considerazione del rifiuto immotivato - perché basato su fatture mai prodotte prima in giudizio - di adesione alla proposta conciliativa, che sarebbe stata addirittura vantaggiosa per la parte che ha opposto il rifiuto).
Va operata la distrazione in favore dell'avv. Fabio Rossi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio tra e CP_1 Controparte_2
2) DICHIARA non doversi provvedere in merito alle spese di lite tra e CP_1
Controparte_2
3) CONDANNA al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 750.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso ex art. 1284, comma 4 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat, dal 20/12/2017 al deposito della sentenza;
4) CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. CP_1
Fabio Rossi quale procuratore antistatario di parte attrice, che in € Pt_6
3.399,00 per esborsi ed € 33.200,00 per compensi di avvocato oltre per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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14 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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15 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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16 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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17 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
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