Sentenza 27 marzo 2009
Ordinanza cautelare 25 giugno 2009
Ordinanza cautelare 8 luglio 2009
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2009
Parere sospensivo 12 febbraio 2010
Parere definitivo 29 settembre 2011
Parere definitivo 20 gennaio 2012
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 01/10/2009, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05865/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5865 del 2009, proposto da:
Ecoesse s.c.a.r.l. in p. e q. mandataria Ati, Ati - Mobilità e Parcheggi s.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Antonio Pimpini, con domicilio eletto presso PP RI, in Roma, via Pinciana, 25;
contro
Alternativa 83 Soc. Coop. P.A. in p. e q. Capog. Rti, Rti - Aj Mobilita' S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Andrea Luccitti e Giancarlo Tittaferrante, con domicilio eletto presso DA Di Domenica, in Roma, via Faleria, 17;
nei confronti di
Comune di Pescara (n.c.);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Abruzzi, Pescara, sezione I, n. 00332/2009, resa tra le parti e concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO.
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alternativa 83 Soc. Coop. P.A. in p. e q. Capog. Rti;
Visti l'atto di costituzione in giudizio di Rti - Aj Mobilita' s.r.l. e le relative controdeduzioni;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti, l’avv. Luccitti;
Considerato che, allo stato, ad una prima e sommaria delibazione, tipica di questa fase, nell’istanza cautelare non si ravvisano profili di censura idonei a togliere fondamento all’impugnata sentenza, che va dunque confermata in questa sede, alla luce anche delle multiple pronunce cautelari già intervenute, nel frattempo, nel corso della vertenza;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (ricorso n. 5865/2009).
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2009, con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Cesare Lamberti, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere, Estensore
Aniello Cerreto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/10/2009
IL SEGRETARIO