Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: altri istituti relativi alle successioni
Fra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Giuseppe Germano, Raffaele Tallarico e Pierpaolo Casalegno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Genova, Corso Andrea Podestà 11/8, come da procura in calce all'atto di appello;
- Appellante -
- contro –
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Controparte_1
Acque Barralis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Finale Ligure, Piazza Vittorio Emanuele II, 14, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- Appellata –
1
Per l'appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, in totale riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare inammissibili e comunque respingere siccome infondate le
domande della ricorrente, con vittoria di compensi e spese, accessori
compresi, per entrambi i gradi di giudizio e distrazione dei medesimi
in favore dei difensori, che dichiarano di non avere riscosso i primi
e di avere anticipato le seconde”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma,
dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito
respingere l'appello promosso dalla sig.ra , Parte_1
nei confronti della sentenza del Tribunale di Savona n. 993/2023,
pubblicata il 22.12.2023 e notificata il successivo 03.01.2024,
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente
la pronuncia appellata.
Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali, oneri fiscali e previdenziali”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 13/2/2023 Controparte_1
agiva nanti il Tribunale di Savona chiedendo di accertare l'accettazione tacita da parte di Parte_1
dell'eredità di devoluta in forza di testamento NA
pubblico, ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari
competente la trascrizione del provvedimento.
Tale azione traeva origine dal fatto che nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare già radicato – ove si era costituita la convenuta – il Giudice dell'esecuzione, pur rilevando non esser dubbio che avesse compiuto atti comunque Parte_1
2 comportanti accettazione tacita di eredità, aveva tuttavia ritenuto opportuno accertare giudizialmente tale accettazione al fine di consentire poi alla parte diligente di procedere alla relativa trascrizione, garantendo così la continuità delle trascrizioni.
Questo in quanto l'altra esecutata aveva eccepito che a differenza di lei non aveva ancora accettato l'eredità Parte_1
e che mancava una continuità nelle trascrizioni.
Sul punto nulla eccepiva. Parte_1
In ottemperanza al provvedimento di sospensione emesso dal G.E., la aveva dunque promosso azione giudiziaria ex art. Controparte_1
702-bis c.p.c.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado, Parte_1
chiedendo il rigetto delle avverse infondate domande,
[...]
eccependo:
- che la quota dei beni pignorati era a lei pervenuta in forza di testamento di il quale però – come risultava dalla NA
copia del verbale di pubblicazione prodotto –, non le attribuiva la qualità di chiamata all'eredità, bensì quella di legataria;
- che ella non si era mai dichiarata chiamata all'eredità, né
tantomeno erede di;
NA
- che l'acquisto non necessitava, dunque, di accettazione né espressa né tacita, in quanto, ai sensi dell'art. 649 c.c. la proprietà della cosa immobile determinata che formava oggetto del legato si era trasmessa dal testatore alla legataria al momento della morte del primo, limitatamente alla di lui parte (2/3) di proprietà (art. 652
c.c.).
In corso di causa la ricorrente modificava le proprie conclusioni sostituendo all'originaria domanda di accertamento di accettazione tacita dell'eredità quella di accertamento (in capo alla convenuta)
3 della qualità di “beneficiaria delle disposizioni testamentarie …
quale legataria del de cuius o in base alla qualifica giuridica del
beneficio concesso che emergerà in corso di causa”.
Disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., il giudice rinviava per la decisione.
3.Con sentenza n. 993 del 12/12/2023 il Tribunale di Savona:
1) dichiarava che “è beneficiaria delle Parte_1
disposizioni testamentarie del sig. […] quale NA
legataria del de cuius”;
2) ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di procedere alla trascrizione della sentenza;
3) condannava al pagamento delle spese Parte_1
processuali, liquidate in euro 575,00 per esborsi ed euro 8.622,00
per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.
In particolare, il Tribunale:
-premesso che, «effettivamente, la disposizione [testamentaria] in
favore della convenuta consiste in una disposizione a titolo
particolare attributiva della qualità di legatario», che non richiede accettazione;
-giudicava fondata la domanda ritenendo l'«accertamento in questione
necessario per garantire preminenti ragioni di certezza del
diritto», che sottendono alla regolare continuità delle trascrizioni relative ad un bene immobile;
-riscontrava che la ricorrente aveva agito per ovviare allo stato verificatosi in sede esecutiva che impediva la definizione della procedura, posto che la convenuta, pur facendo pienamente uso dell'immobile da anni, non aveva mai provveduto a regolarizzare l'acquisto della proprietà;
4 -reputando che tale circostanza fattuale, così come altre condotte
(es. aver provveduto alla voltura catastale) fossero indice di una
«condotta emulativa» della convenuta, accoglieva la domanda attorea,
condannando la convenuta alle spese.
4. Avverso tale sentenza, in data 30/1/2024, Parte_1
proponeva appello, formulando tre motivi.
Primo motivo di appello
L'appellante lamentava anzitutto l'inutilità dell'intero procedimento che traeva origine dall'arbitraria ed erronea attribuzione a costei della qualità di erede tacitamente accettante,
nonostante la stessa non si fosse mai dichiarata neppure chiamata all'eredità e la devoluzione fosse pacificamente avvenuta in forza di disposizione testamentaria a titolo particolare.
Tale attribuzione andava attribuita in primis alla stessa appellante che l'aveva sempre affermata sin dall'instaurazione del procedimento esecutivo, inducendo il G.E. ad emettere il provvedimento sospensivo;
secondariamente al notaio estensore della relazione ed al consulente tecnico di ufficio, che avevano omesso di acquisire la scheda testamentaria dalla quale emergeva che la devoluzione era avvenuta a titolo particolare, anziché universale.
Evidenzia sul punto che, poiché l'acquisto del legato si perfezionava alla morte del testatore senza bisogno di alcuna accettazione del beneficiario ma salvo il rifiuto, quello di procedere alla trascrizione del relativo acquisto, non era un obbligo, ma un semplice onere, che, ai sensi dell'art. 2666 c.c. poteva essere adempiuto da chiunque avesse interesse ad assicurare la continuità
delle trascrizioni prescritta dall'art. 2650 c.c., avendo la relativa pubblicità mera funzione dichiarativa ai fini dell'opponibilità ai terzi.
5 Conseguentemente, l'odierna appellata-creditrice procedente avrebbe potuto provvedere autonomamente in tal senso acquisendo la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, che l'art. 2648, ultimo comma, c.c. individua quale unico titolo necessario per trascrivere l'acquisto del legato.
Pertanto, il giudice di prime cure, dopo aver appurato che la devoluzione testamentaria oggetto di causa era avvenuta a titolo particolare e non universale, avrebbe dovuto rigettare la domanda della creditrice, condannandola alle spese di lite.
Secondo motivo di appello
L'appellante eccepiva, inoltre, la carenza, in capo all'odierna appellata, dell'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. A
tal proposito rappresentava che oggetto di trascrizione sono gli atti ed i provvedimenti contemplati dall'art. 2657, c.c., ovvero i titoli da presentare in Conservatoria per trascrivere l'acquisto del diritto.
Con riferimento agli acquisti a causa di morte, rileva che l'art. 2648 c.c. prevede tre casi: 1) accettazione espressa di eredità, che si trascrive in base a dichiarazione espressa del chiamato all'eredità contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (c.1); 2) accettazione tacita di eredità, la cui trascrizione può richiedersi in forza di titolo attestante il compimento da parte del chiamato di atto che comporta accettazione (c.3); 3) acquisto del legato che si opera “sulla base
di un estratto autentico del testamento” (c.4).
Affermava, pertanto, l'appellante che poiché risulta documentalmente provato che l'acquisto della quota di proprietà dell'immobile oggetto di pignoramento era lei pervenuta in forza di legato,
l'odierna appellata poteva procedere alla trascrizione presentando
6 all'Ufficio dei Registri Immobiliari copia autentica del testamento di . NA
Alla luce di ciò, l'appellante concludeva sostenendo che controparte non ha mai avuto alcun interesse ad agire per ottenere il provvedimento giudiziale oggetto di impugnazione, non comportando per costei l'eventuale emissione del provvedimento richiesto alcun effetto favorevole e/o giuridicamente apprezzabile.
Terzo motivo di appello
Infine, l'appellante instava affinché l'auspicato accoglimento dell'appello per i motivi sopra esposti, comporti la riforma del capo della sentenza contenente il regolamento delle spese di lite,
facendo gravare su controparte quelle di entrambi i gradi di giudizio.
5.Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c., non risultando in tale atto specificatamente indicati i capi della decisione oggetto di impugnazione, ma riportata l'intera parte volitiva-argomentativa del provvedimento.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, l'appellata lamentava l'infondatezza dell'affermazione avversaria secondo cui l'erronea attribuzione della qualità di erede in capo all'appellante sarebbe in primo luogo ascrivibile alla ricorrente stessa che vi avrebbe
«pervicacemente» insistito nel corso dell'intero procedimento esecutivo.
Rilevava, in proposito, come a fronte sia delle risultanze della relazione notarile attestante la mancata trascrizione di alcuna accettazione di eredità, sia dell'ordine del G.E. di procedere all'accertamento giudiziale dell'avvenuta accettazione, sia delle
7 eccezioni mosse dall'altra esecutata che aveva sempre asserito la mancata accettazione di eredità da parte dell'appellante,
l'introduzione della vertenza sia stata del tutto inevitabile.
Evidenziava, inoltre, che come riscontrato anche dal Giudice di prime cure, posto che l'odierna appellante si era costituita in sede esecutiva, sarebbe stato sufficiente che quest'ultima avesse chiarito sin da subito la propria posizione al fine di superare qualsivoglia dubbio in merito alla proprietà del bene pignorato.
Controparte, invece, avrebbe adottato un comportamento volutamente silente ed omissivo al fine di procrastinare l'espropriazione del bene che risultava contrario a correttezza e buona fede, oltre che passibile di valutazione ex artt. 88 e 96, c. 3, c.p.c.
Riguardo il secondo motivo di gravame, l'appellata ribadiva la necessità dell'azione intrapresa davanti il Tribunale di Savona, a fronte del tenore dell'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. che affermava la necessità, al fine di assicurare importanti ragioni di certezza del diritto, di procedere ad accertamento giudiziale circa l'avvenuta accettazione della quota di eredità di ad NA
opera di . Parte_1
Pertanto, è indubbio che fosse sia onere che interesse – apprezzabile anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c. – dell'odierna appellata-
creditrice procedente incardinare il giudizio che ha originato il presente.
Sul terzo motivo, l'appellata ribadisce che stante la necessità di promuovere azione di accertamento dichiarativo, la sentenza impugnata ha correttamente accolto la domanda attorea disponendo la condanna di controparte all'integrale rimborso delle spese di lite.
Si dà atto che è stata formulata proposta conciliativa, cui solo parte appellata ha aderito.
8 All'udienza del 30/1/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica,
il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
6.L'appello è infondato e palesemente defatigatorio.
L'articolo 2650 c.c. sancisce il principio della continuità delle trascrizioni, volto a tutelare l'interesse del terzo di avere contezza prima di contrarre dello stato giuridico degli immobili,
dal momento che, stante la vigenza nel nostro ordinamento del sistema su base personale, essi sono in grado di conoscere solo ciò che risulta sui registri al nome del loro autore. I sub acquirenti del bene, al fine di garantire il proprio acquisto, hanno interesse a completare la serie precedente delle trascrizioni.
Nelle esecuzioni immobiliari prima di mettere in vendita l'immobile esecutato è necessario garantire la continuità delle trascrizioni per potere poi trascrivere il decreto di trasferimento dell'immobile una volta che lo stesso sia stato venduto.
Nel procedimento di esecuzione immobiliare l'altra esecutata
[...]
aveva eccepito un difetto di continuità delle trascrizioni Parte_2
per la quota di in quanto questa non aveva Parte_1
mai formalmente accettato l'eredità né risultava trascritta l'accettazione.
L'odierna appellante era rimasta silente sul punto e si era ben guardata dal segnalare che in realtà l'immobile le era pervenuto a seguito di legato.
Nella consulenza tecnica di ufficio svolta nell'esecuzione si leggeva: “ per la quota di 2/3, in forza di Parte_1
denuncia di successione (dal14/02/2016), registrato il 14/02/2017 a
9 albenga ai nn. 163/9990, trascritto il 08/09/2017 a bologna ai
nn.10073/7525.
Devoluta per testamento il coniuge e i figli ER [...]
e del defunto hanno Parte_3 Controparte_2 NA
rinunciato all'eredità con atto per Notaio di Loano Persona_3
(SV) in data 23.03.2016 registrato ad Albenga (SV) il 05.04.2016 al
nr. 1993 serie 1t. NON risulta trascritta alcuna accettazione
d'eredità”
Di fronte a questa apparente situazione, che l'appellante si era ben guardata dal smentire, il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del l'11 novembre 2022 ha dovuto sospendere l'esecuzione “ al fine
di consentire alla parte diligente di porre in essere le attività
processuali meglio ritenute per accertare in via giudiziale
l'avvenuta accettazione dell'eredità di ad opera di NA
. “ Pt_1 Parte_1
L'odierna società appellata a questo punto per proseguire l'esecuzione ha dovuto necessariamente iniziare la causa per ottenere il richiesto accertamento giudiziale dell'acquisto della quota dei due terzi della proprietà dell'immobile da parte di per successione. Parte_1
La rivelazione fatta tardivamente solo nel giudizio di merito da parte di di essere non erede ma legataria, Parte_1
anche se mai né lei né il notaio che aveva pubblicato il testamento avevano provveduto alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c. ,
ha indotto la a mutare la domanda ma non ne ha Controparte_1
fatto venire meno all'interesse alla pronuncia giudiziale di accertamento né ha trasformato il presente giudizio in un giudizio inutile.
10 Questo sia perché l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione fino alla pronuncia di accertamento giudiziale,
non surrogabile dalla semplice trascrizione ad iniziativa del creditore, sia perché era interesse dell'appellata, al fine di evitare altre “sorprese” (come una rinuncia al legato nelle more della trascrizione), di fare accertare una volta per tutte l'accettazione e la mancata rinuncia al legato e di provvedere alla trascrizione della sentenza di accertamento.
Al rigetto dei primi due motivi di appello segue il rigetto del terzo motivo di appello in punto spese, essendo l'appellante soccombente ed essendo tutta la sua condotta processuale, questo appello incluso,
volta solo a procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ed a rallentare la ripresa del procedimento esecutivo.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e , tenuto conto del valore della quota oggetto del legato, sono liquidate in
14.000,00 Euro per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (
3000,00 Euro per la fase di studio, 2000,00 Euro per la fase introduttiva, 4.000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,
5000,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
11 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 993 del Parte_1
22/12/2023 respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in 14.000,00 Euro
per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
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