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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/04/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG. 25620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 25620/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in C.So Duca degli Abruzzi 6 Torino presso lo studio dell'avv. VARLESE FORTUNATA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in C.so Trapani 112 presso lo studio dell'avv. FIRPO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno
[...] Controparte_1
cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 29/10/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale
[...] Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Parte_2
impegnandosi ad ispirare le scelte di vita al preminente benessere psico-fisico della prole e a collaborare nel rapporto pedagogico ed educativo, assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggiore interesse (c.d. straordinaria amministrazione), tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il figlio minorenne venga collocato presso l'abitazione materna, sita in Torino, piazza
Campanella, n. 17, ove mantiene la residenza e la dimora prevalente.
DISPONE che il regime di frequentazione padre-figlio, tale da garantire a
[...]
la conservazione delle abitudini e delle di lui consuetudini di vita, salvo diverso Parte_2
accordo tra i genitori, viene concordato dagli stessi secondo le modalità di seguito indicate.
CALENDARIO ORDINARIO
A fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10 con pernottamento sino al lunedì mattino, allorquando il padre provvederà al riaccompagnamento del minore a scuola entro l'orario di inizio delle lezioni (in caso di chiusura dell'istituto scolastico, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna o in altro luogo previamente concordato con la madre). La madre si occuperà dell'accompagnamento quotidiano a scuola del minore mentre il padre del prelievo, esclusa la giornata di venerdì.
CALENDARIO FESTIVITÀ, VACANZE ESTIVE, PONTI E COMPLEANNI
- le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori;
pertanto, il minore trascorrerà con ciascuno di essi e ad anni alterni, il periodo compreso dal giorno di chiusura della scuola sino al 30.12 oppure dal 31.12 sino al giorno di riapertura della scuola. In difetto di accordo, al padre spetterà il primo periodo negli anni pari e l'ultimo negli anni dispari. Inoltre, al fine di garantire e consentire a di condividere con entrambi i genitori Parte_2
-e con il ramo parentale dell'uno e dell'altro- il rituale scambio dei doni natalizi, il minore trascorrerà con l'altro genitore e ad anni alterni il giorno del 24 ovvero del 25 dicembre.
- le vacanze scolastiche pasquali verranno equamente suddivise tra i genitori, i quali, nella determinazione dei rispettivi periodi di competenza, avranno cura a che il minore trascorra con l'uno ovvero con l'altro genitore e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Quanto alle vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo, il minore trascorrerà con il padre, nel mese di agosto, negli anni pari le ultime due settimane e negli anni dispari le prime due settimane. Quanto all'ulteriore periodo delle vacanze scolastiche estive, i genitori osserveranno il calendario c.d. ordinario.
- Con riferimento alle ulteriori festività e ai cc.dd. ponti, i genitori osserveranno il calendario c.d. ordinario.
- quanto al giorno del compleanno, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
DISPONE che ciascun genitore si fa obbligo di comunicare all'altro il luogo ove intende condurre il figlio in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali e/o nei fine settimana di relativa competenza, impegnandosi in ogni caso per ciascun periodo di spettanza a far mantenere al figlio contatti regolari con l'altro genitore.
DISPONE che il sig. verserà in favore della sig.ra , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne e sino al raggiungimento da parte del medesimo dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00
(diconsi euro trecento/00), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT nazionali.
DISPONE che le spese straordinarie, ludico, sportive, scolastiche ed extrascolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse della prole minorenne sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con applicazione, per quanto qui non espressamente previsto, del
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico ed universale per figli a carico viene percepito integralmente dalla madre a seguito della rinuncia paterna a percepire la quota di sua spettanza pari al 50%.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese di lite compensate.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 25620/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in C.So Duca degli Abruzzi 6 Torino presso lo studio dell'avv. VARLESE FORTUNATA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in C.so Trapani 112 presso lo studio dell'avv. FIRPO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra Persona_1 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno
[...] Controparte_1
cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 29/10/2024 Parte_1
e hanno chiesto al Tribunale
[...] Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Parte_2
impegnandosi ad ispirare le scelte di vita al preminente benessere psico-fisico della prole e a collaborare nel rapporto pedagogico ed educativo, assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelle di maggiore interesse (c.d. straordinaria amministrazione), tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
DISPONE che il figlio minorenne venga collocato presso l'abitazione materna, sita in Torino, piazza
Campanella, n. 17, ove mantiene la residenza e la dimora prevalente.
DISPONE che il regime di frequentazione padre-figlio, tale da garantire a
[...]
la conservazione delle abitudini e delle di lui consuetudini di vita, salvo diverso Parte_2
accordo tra i genitori, viene concordato dagli stessi secondo le modalità di seguito indicate.
CALENDARIO ORDINARIO
A fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10 con pernottamento sino al lunedì mattino, allorquando il padre provvederà al riaccompagnamento del minore a scuola entro l'orario di inizio delle lezioni (in caso di chiusura dell'istituto scolastico, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna o in altro luogo previamente concordato con la madre). La madre si occuperà dell'accompagnamento quotidiano a scuola del minore mentre il padre del prelievo, esclusa la giornata di venerdì.
CALENDARIO FESTIVITÀ, VACANZE ESTIVE, PONTI E COMPLEANNI
- le vacanze scolastiche natalizie verranno equamente suddivise tra i genitori;
pertanto, il minore trascorrerà con ciascuno di essi e ad anni alterni, il periodo compreso dal giorno di chiusura della scuola sino al 30.12 oppure dal 31.12 sino al giorno di riapertura della scuola. In difetto di accordo, al padre spetterà il primo periodo negli anni pari e l'ultimo negli anni dispari. Inoltre, al fine di garantire e consentire a di condividere con entrambi i genitori Parte_2
-e con il ramo parentale dell'uno e dell'altro- il rituale scambio dei doni natalizi, il minore trascorrerà con l'altro genitore e ad anni alterni il giorno del 24 ovvero del 25 dicembre.
- le vacanze scolastiche pasquali verranno equamente suddivise tra i genitori, i quali, nella determinazione dei rispettivi periodi di competenza, avranno cura a che il minore trascorra con l'uno ovvero con l'altro genitore e ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Quanto alle vacanze scolastiche estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane consecutive nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo, il minore trascorrerà con il padre, nel mese di agosto, negli anni pari le ultime due settimane e negli anni dispari le prime due settimane. Quanto all'ulteriore periodo delle vacanze scolastiche estive, i genitori osserveranno il calendario c.d. ordinario.
- Con riferimento alle ulteriori festività e ai cc.dd. ponti, i genitori osserveranno il calendario c.d. ordinario.
- quanto al giorno del compleanno, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
DISPONE che ciascun genitore si fa obbligo di comunicare all'altro il luogo ove intende condurre il figlio in occasione delle vacanze estive, natalizie e/o pasquali e/o nei fine settimana di relativa competenza, impegnandosi in ogni caso per ciascun periodo di spettanza a far mantenere al figlio contatti regolari con l'altro genitore.
DISPONE che il sig. verserà in favore della sig.ra , Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 18 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne e sino al raggiungimento da parte del medesimo dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 300,00
(diconsi euro trecento/00), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT nazionali.
DISPONE che le spese straordinarie, ludico, sportive, scolastiche ed extrascolastiche, sanitarie non coperte dal SSN, sostenute nell'interesse della prole minorenne sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno con applicazione, per quanto qui non espressamente previsto, del
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DA' ATTO che l'assegno unico ed universale per figli a carico viene percepito integralmente dalla madre a seguito della rinuncia paterna a percepire la quota di sua spettanza pari al 50%.
DA' ATTO che le parti dichiarano che le spese di lite compensate.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.