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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
dott. OL Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 aprile 2024, iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Annio n. 25 presso lo studio dell'avv. Aldo Maria Rolfo, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bergamo alla Via Pranello n. 8 presso lo studio dell'avv. Alberto Sesti, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ri- corso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositate ri- spettivamente in data 7 giugno 2024 e 10 giugno 2024. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 ottobre 2004 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bergamo parte II, serie A, n.
211), che dalla loro unione sono nati i figli a Roma il 28 febbraio Persona_1
2008, e a Roma il 13 febbraio 2012, che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Capranica, Via delle Canicole 20, di proprietà del marito, rimarrà in godimento ed assegnata alla moglie con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;
3. i due figli e OL resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i ge- Per_1
nitori, con collocamento prevalente presso la predetta casa coniugale e presso la mamma Persona_3
4. la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le questioni ordi- narie, mentre le scelte più rilevanti di carattere straordinario per la crescita dei figli dovranno essere condivise.
5. I minori trascorreranno con il padre, compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso, due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19:00; due week end al mese alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì mattina fino all'orario d'ingresso scolastico. Il padre potrà prelevare i figli da scuola, oppure presso la casa coniugale, ed ivi riaccompagnarli ogni volta che li avrà con sé. pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. I minori trascorreranno con uno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale, l'intero periodo natalizio con un genitore e l'intero periodo pasquale con l'altro genitore e viceversa. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno fino a 15 giorni, anche non consecutivi, con ognuno dei genitori, i quali stabiliranno i rispet- tivi periodi con reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Gli eventuali ponti festivi che dovessero esserci nel corso dell'anno saranno tra- scorsi dai figli – sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale e in egual misura quanto ai giorni – con l'uno o con l'altro genitore previo accordo.
8. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli.
9. I coniugi avranno con sé i figli tutti gli anni nel giorno del proprio compleanno e, rispettivamente, nel giorno della Festa della Mamma e del Papà, anche se non ricadenti nelle giornate di rispettiva competenza.
10. I coniugi dovranno collaborare tra loro al fine di consentire ai propri figli di sentire telefonicamente l'altro genitore quando non con loro.
11. Entrambi i genitori dovranno e/o potranno essere presenti alle attività significa- tive dei figli quali ad esempio saggi sportivi, recite e feste scolastiche, cene di fine anno.
12. In caso di malattia dei minori, superiore ai sei giorni, entrambi i genitori po- tranno recarsi a trovare i figli, nelle rispettive abitazioni ove il figlio si trova e/o è rimasto, a causa delle problematiche di salute.
13. Il marito corrisponderà alla moglie come contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), e come con- tributo di mantenimento per entrambi i figli, la somma complessiva di € 450,00
(quattrocentocinquanta) mensili, cui si aggiunge per intero l'”assegno unico”, oltre il 50% delle spese straordinarie, da far pervenire presso il domicilio della moglie medesima entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico. Le spese straordinarie concordate e quelle straordinarie “obbligatorie” verranno disciplinate conformemente al Protocollo presente presso il Tribunale di Viterbo, e sostenute in egual misura tra i coniugi;
ovvero, con riferimento a quelle per le quali è
pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
necessario il preventivo accordo dei coniugi, suddivise nelle seguenti categorie: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private (salvo quanto stabilito per la scuola elementare), iscrizioni e spese universitarie pubbliche e private, viaggi di istruzione, pre scuola, doposcuola e baby sitter, spese per attività ludica, corsi di lingua, attività artistiche, informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto privato dei figli, centri estivi;
spese sportive: attrezzatura sportiva, attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, ana- lisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia;
spese scolastiche: iscri- zioni di università pubbliche e private ed in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo;
con riferimento, invece, alle spese straordina- rie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, suddivise nelle seguenti categorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo, e di assicurazione per il mezzo di trasporto, in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo. In virtù del sopracitato Pro- tocollo, anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (che dovrà avvenire esclusivamente via PEC), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta,
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le parti si danno atto di aver rice- vuto una copia del suindicato Protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo.
14. L'eventuale assegno unico, ove se ne abbia diritto, potrà essere richiesto e man- tenuto dal genitore collocatario. L'indennità riconosciuta al figlio attualmente Per_1
di € 326,00 mensili, che viene versata su un conto corrente ad esso intestato e le cui operazioni avverranno a firma congiunta dei genitori, potrà essere utilizzata dalla pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
madre esclusivamente nella misura del 50% dell'accredito mensile e destinata a spese mediche, psicologiche e logopedistiche del ragazzo concordate con il padre;
l'ulteriore quota del 50% rimane a disposizione del padre il quale provvederà a gestirla in via esclusiva destinandola alle medesime finalità. Pertanto entrambi i co- niugi si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prestare il loro consenso alle operazioni bancarie, che richiedono la firma congiunta, necessarie a far fronte alle predette specifiche finalità.
15. Il contributo di mantenimento stabilito per la moglie e i figli verrà corrisposto con bonifico sul conto corrente e/o carta prepagata idonea a riceverla con decor- renza dal secondo mese successivo al deposito del presente ricorso in Tribunale. Il padre, in vista dell'udienza Presidenziale, da subito trasferirà altrove il proprio do- micilio, fermo rimanendo il diritto di visita come concordato. Verrà contestual- mente richiesta dalla sig.ra la domanda di voltura delle utenze Persona_3
quando il marito lascerà la casa coniugale e, comunque, non oltre 10 giorni dall'udienza Presidenziale, tenendo conto che dovrà essere installato uno specifico nuovo contatore elettrico a cura e spese del padre proprietario dell'apparta- Org_1
mento ma con utenza intestata alla madre. A tal riguardo la moglie si impegna a fornire ogni assistenza necessaria all'allaccio di detta utenza. Il padre provvederà al pagamento delle bollette e delle utenze così come dell'assicurazione auto della Fiat
Punto della moglie, nell'attuale configurazione di partite assicurate, e al pagamento delle attività sportive dei ragazzi per un anno dal deposito del presente atto in Tri- bunale rimanendo obbligata la moglie a rimborsare gli eventuali ratei pagati ed ec- cedenti il periodo di cui sopra.
16. In considerazione dei mutati rapporti familiari che richiedono una diversa com- posizione dell'assetto familiare al fine precipuo di approdare alla risoluzione/con- ciliazione della crisi coniugale, si stabiliscono i seguenti trasferimenti di proprietà immobiliari, attualmente riferibili in quota parte a in favore del co- CP_1
niuge come di seguito specificato ed in ordine a siffatta attribu- Parte_1
zione immobiliare si invocano i benefici fiscali applicabili. A tal fine la moglie si pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
obbliga a trasferire al marito la propria quota di proprietà relativa al compendio immobiliare (terreno sito in Canino VT) di cui ai rogiti Notaio del Per_4
9.12.2009 e dell'11.02.2010, dichiarando peraltro la stessa che l'acquisto dei pre- detti immobili avvenne con denaro esclusivo del coniuge, mediante separato atto notarile da redigere nella forma negoziale specifica nei tempi tecnici necessari e comunque entro 60 giorni dall'omologa della separazione consensuale, precisan- dosi che tale trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi co- niugale tesa ad ottenere una separazione consensuale ed alla reciproca definizione dei rapporti tra i coniugi ( – CM 21 giugno 2012 n° 27). La predetta pertanto Pt_2
si obbliga a trasferire la propria quota di comproprietà, pari al 50%, relativa ai ter- reni agricoli di circa mq 12.980, siti nel Comune di Canino ed ivi distinti al NCT come segue: - Foglio 77, particella 46 – particella 98 – particella 198 così come meglio individuati nella documentazione che si produce in allegato e che costituisce parte integrante dell'accordo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ber- gamo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 11 giugno 2024 .
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 7 di 7
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
dott. OL Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 aprile 2024, iscritta al n. 871 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via Annio n. 25 presso lo studio dell'avv. Aldo Maria Rolfo, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Bergamo alla Via Pranello n. 8 presso lo studio dell'avv. Alberto Sesti, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ri- corso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositate ri- spettivamente in data 7 giugno 2024 e 10 giugno 2024. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 ottobre 2004 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bergamo parte II, serie A, n.
211), che dalla loro unione sono nati i figli a Roma il 28 febbraio Persona_1
2008, e a Roma il 13 febbraio 2012, che la prosecuzione della con- Persona_2
vivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che rego- leranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Capranica, Via delle Canicole 20, di proprietà del marito, rimarrà in godimento ed assegnata alla moglie con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti;
3. i due figli e OL resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i ge- Per_1
nitori, con collocamento prevalente presso la predetta casa coniugale e presso la mamma Persona_3
4. la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente per le questioni ordi- narie, mentre le scelte più rilevanti di carattere straordinario per la crescita dei figli dovranno essere condivise.
5. I minori trascorreranno con il padre, compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso, due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19:00; due week end al mese alternati, dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì mattina fino all'orario d'ingresso scolastico. Il padre potrà prelevare i figli da scuola, oppure presso la casa coniugale, ed ivi riaccompagnarli ogni volta che li avrà con sé. pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. I minori trascorreranno con uno dei genitori, secondo il criterio dell'alternanza annuale, l'intero periodo natalizio con un genitore e l'intero periodo pasquale con l'altro genitore e viceversa. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno fino a 15 giorni, anche non consecutivi, con ognuno dei genitori, i quali stabiliranno i rispet- tivi periodi con reciproca comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Gli eventuali ponti festivi che dovessero esserci nel corso dell'anno saranno tra- scorsi dai figli – sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale e in egual misura quanto ai giorni – con l'uno o con l'altro genitore previo accordo.
8. I coniugi si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli.
9. I coniugi avranno con sé i figli tutti gli anni nel giorno del proprio compleanno e, rispettivamente, nel giorno della Festa della Mamma e del Papà, anche se non ricadenti nelle giornate di rispettiva competenza.
10. I coniugi dovranno collaborare tra loro al fine di consentire ai propri figli di sentire telefonicamente l'altro genitore quando non con loro.
11. Entrambi i genitori dovranno e/o potranno essere presenti alle attività significa- tive dei figli quali ad esempio saggi sportivi, recite e feste scolastiche, cene di fine anno.
12. In caso di malattia dei minori, superiore ai sei giorni, entrambi i genitori po- tranno recarsi a trovare i figli, nelle rispettive abitazioni ove il figlio si trova e/o è rimasto, a causa delle problematiche di salute.
13. Il marito corrisponderà alla moglie come contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta/00), e come con- tributo di mantenimento per entrambi i figli, la somma complessiva di € 450,00
(quattrocentocinquanta) mensili, cui si aggiunge per intero l'”assegno unico”, oltre il 50% delle spese straordinarie, da far pervenire presso il domicilio della moglie medesima entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico. Le spese straordinarie concordate e quelle straordinarie “obbligatorie” verranno disciplinate conformemente al Protocollo presente presso il Tribunale di Viterbo, e sostenute in egual misura tra i coniugi;
ovvero, con riferimento a quelle per le quali è
pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
necessario il preventivo accordo dei coniugi, suddivise nelle seguenti categorie: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private (salvo quanto stabilito per la scuola elementare), iscrizioni e spese universitarie pubbliche e private, viaggi di istruzione, pre scuola, doposcuola e baby sitter, spese per attività ludica, corsi di lingua, attività artistiche, informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto privato dei figli, centri estivi;
spese sportive: attrezzatura sportiva, attività agonistica;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, ana- lisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia;
spese scolastiche: iscri- zioni di università pubbliche e private ed in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo;
con riferimento, invece, alle spese straordina- rie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, suddivise nelle seguenti categorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo, e di assicurazione per il mezzo di trasporto, in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo. In virtù del sopracitato Pro- tocollo, anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (che dovrà avvenire esclusivamente via PEC), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza della richiesta,
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
le parti si danno atto di aver rice- vuto una copia del suindicato Protocollo in vigore presso il Tribunale di Viterbo.
14. L'eventuale assegno unico, ove se ne abbia diritto, potrà essere richiesto e man- tenuto dal genitore collocatario. L'indennità riconosciuta al figlio attualmente Per_1
di € 326,00 mensili, che viene versata su un conto corrente ad esso intestato e le cui operazioni avverranno a firma congiunta dei genitori, potrà essere utilizzata dalla pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
madre esclusivamente nella misura del 50% dell'accredito mensile e destinata a spese mediche, psicologiche e logopedistiche del ragazzo concordate con il padre;
l'ulteriore quota del 50% rimane a disposizione del padre il quale provvederà a gestirla in via esclusiva destinandola alle medesime finalità. Pertanto entrambi i co- niugi si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a prestare il loro consenso alle operazioni bancarie, che richiedono la firma congiunta, necessarie a far fronte alle predette specifiche finalità.
15. Il contributo di mantenimento stabilito per la moglie e i figli verrà corrisposto con bonifico sul conto corrente e/o carta prepagata idonea a riceverla con decor- renza dal secondo mese successivo al deposito del presente ricorso in Tribunale. Il padre, in vista dell'udienza Presidenziale, da subito trasferirà altrove il proprio do- micilio, fermo rimanendo il diritto di visita come concordato. Verrà contestual- mente richiesta dalla sig.ra la domanda di voltura delle utenze Persona_3
quando il marito lascerà la casa coniugale e, comunque, non oltre 10 giorni dall'udienza Presidenziale, tenendo conto che dovrà essere installato uno specifico nuovo contatore elettrico a cura e spese del padre proprietario dell'apparta- Org_1
mento ma con utenza intestata alla madre. A tal riguardo la moglie si impegna a fornire ogni assistenza necessaria all'allaccio di detta utenza. Il padre provvederà al pagamento delle bollette e delle utenze così come dell'assicurazione auto della Fiat
Punto della moglie, nell'attuale configurazione di partite assicurate, e al pagamento delle attività sportive dei ragazzi per un anno dal deposito del presente atto in Tri- bunale rimanendo obbligata la moglie a rimborsare gli eventuali ratei pagati ed ec- cedenti il periodo di cui sopra.
16. In considerazione dei mutati rapporti familiari che richiedono una diversa com- posizione dell'assetto familiare al fine precipuo di approdare alla risoluzione/con- ciliazione della crisi coniugale, si stabiliscono i seguenti trasferimenti di proprietà immobiliari, attualmente riferibili in quota parte a in favore del co- CP_1
niuge come di seguito specificato ed in ordine a siffatta attribu- Parte_1
zione immobiliare si invocano i benefici fiscali applicabili. A tal fine la moglie si pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
obbliga a trasferire al marito la propria quota di proprietà relativa al compendio immobiliare (terreno sito in Canino VT) di cui ai rogiti Notaio del Per_4
9.12.2009 e dell'11.02.2010, dichiarando peraltro la stessa che l'acquisto dei pre- detti immobili avvenne con denaro esclusivo del coniuge, mediante separato atto notarile da redigere nella forma negoziale specifica nei tempi tecnici necessari e comunque entro 60 giorni dall'omologa della separazione consensuale, precisan- dosi che tale trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi co- niugale tesa ad ottenere una separazione consensuale ed alla reciproca definizione dei rapporti tra i coniugi ( – CM 21 giugno 2012 n° 27). La predetta pertanto Pt_2
si obbliga a trasferire la propria quota di comproprietà, pari al 50%, relativa ai ter- reni agricoli di circa mq 12.980, siti nel Comune di Canino ed ivi distinti al NCT come segue: - Foglio 77, particella 46 – particella 98 – particella 198 così come meglio individuati nella documentazione che si produce in allegato e che costituisce parte integrante dell'accordo”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ber- gamo per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 11 giugno 2024 .
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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