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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24083 /2018 R.G., , avente ad oggetto: responsabilità ex. artt. 2043 e 2051 c.c., lesione personale, riservata in decisione con termini di giorni 60, all'udienza del 18.10.2024, promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Riccio, C.F. , giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Napoli, alla Via Miano n. 296, pec: e/o Email_1
Email_2 attrice contro
(C.F. ) in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Cigliano,
C.F. , ed elettivamente domiciliato presso la in C.F._3 CP_2
Napoli, Palazzo San Giacomo, alla Piazza Municipio n. 1, pec: Email_ apoli.it Email_4 CP_1
convenuto nonché
(P. Iva n. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Raio, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ugo Niutta n. 4, C.F._4 pec: Email_5
terza chiamata in garanzia
1
* * * * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08.08.2018, Parte_1 conveniva in giudizio il e ne chiedeva la condanna al
[...] Controparte_1 risarcimento di tutte le lesioni dalla stessa patite a seguito del sinistro verificatosi il giorno 11.11.2008, verso le ore 20.00 circa, in Napoli, alla via Claudio Miccoli interno fabbricato case popolari 32/A, per essere rovinata a terra a causa di un gradino danneggiato, gradino danneggiato non segnalato né transennato.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva che: Parte_1
- il giorno 11 novembre 2008, ore 20.00 circa, in Napoli, via Claudio Miccoli, interno fabbricato case popolari n. 32/A, l'istante era a piedi sulle scalinate del ridetto fabbricato, allorquando riportava lesioni personali poiché rovinava a terra a causa di un gradino danneggiato, non segnalato né transennato;
- che, pertanto, veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale “Loreto
Mare” di Napoli, ove le veniva diagnosticato: “frattura parcellare ultimo metamero sacrale”;
- che, nonostante le cure praticatele, sono residuati postumi permanenti, quantificabili in € 15.397,09, così suddivisi: 7.388,86 per il danno biologico pari al 7%, € 1.247,40 per ITT (30 gg), € 1.274,40 per ITP (60 gg al 50%), €
4.959,43 per il danno morale (33%) ed € 500,00 per spese forfettarie;
- che la presenza di un gradino danneggiato sul luogo oggetto del sinistro non era visibile e non era in alcun modo segnalata;
situazione tale da ritenersi
2 pericolosa per l'incolumità pubblica, costituendo una vera e propria “insidia e trabocchetto”;
- che per tutto quanto esposto, appare evidente l'esistenza in modo chiaro ed inequivocabile di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni subiti;
- che la causa dell'evento dannoso era da attribuirsi esclusivamente all'incuria, noncuranza e negligenza del convenuto quale Controparte_1 proprietario dell'immobile suddetto ed in quanto custode tenuto alla sua manutenzione;
- che il dissesto della pavimentazione condominiale (gradino danneggiato), in assenza di segnali di pericolo (come risulta dai rilievi fotografici allegati), in grado di allertare gli ignari cittadini dell'imminente pericolo, palesava le caratteristiche di insidia e trabocchetto, tale da risultare invisibile anche ad un abituale frequentatore dell'immobile;
- che alcun addebito può essere fatto all'istante, avendo la stessa agito con condotta diligente e scrupolosa;
- che qualora la mancata manutenzione degli immobili (e sue pertinenze), sia tale da provocare, nocumento di terzi, l'ente gestore è tenuto al risarcimento del danno, ex. art. 2051 c.c. o in alternativa ex. art. 2043 c.c.;
- che “al contrario” se l'ente gestore affidi in concessione la manutenzione dei propri beni a terzi, nei confronti dell'ente sarà possibile eccepire, in ogni caso, una “culpa in eligendo”, essendo il committente responsabile ex. art. 2049
c.c.;
- che nel caso in cui un evento dannoso sia la conseguenza di un' ”insidia o trabocchetto”, causata dal mancato controllo e manutenzione degli immobili e delle sue pertinenze, l'Ente proprietario potrà essere dichiarato responsabile di tale evento, seppur con differente grado di colpa. A tal fine l'ente proprietario potrà vedersi contestata una duplice, alternativa, colpa: “culpa in sorvegliando” o “culpa in eligendo”, con conseguente e differente obbligo al risarcimento del danno secondo quanto disposto dalle leggi, usi e regolamenti tutti;
3 - che all'ente proprietario o gestore potrà, in ogni caso, essere contestata la responsabilità “aquiliana” a norma dell'art. 2043 c.c. per ogni fatto doloso o colposo che abbia cagionato un danno ingiusto quale violazione del più generale precetto del “neminem ledere”.
3) Parte attrice chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato al CP_1 risarcimento di tutti i danni, biologico, patrimoniale, morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore anticipatario.
4) Si costituiva in giudizio il che eccepiva la prescrizione della Controparte_1 domanda attorea, oltreché l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto. Il eccepiva, altresì, la nullità della domanda attorea Controparte_1 per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 IV comma c.p.c., risultando generica l'esposizione dei fatti di causa;
il difetto di legittimazione passiva dell'ente con contestuale richiesta di estromissione, per non essere custode del predetto bene immobile all'epoca dei fatti in causa, poiché alla era stato demandato, oltre all'affidamento dei servizi di CP_4 inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare comunale, anche il compito di effettuare interventi di manutenzione, riferito sia ad alloggi che a parti in comune ed aree di pertinenza, ivi compresi i piccoli interventi riparativi e manutentivi.
Infine, il chiedeva di disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo CP_1 di consentire la chiamata del terzo, oggi in Controparte_5 Controparte_6 persona del l.r.p.t., proponendo domanda di garanzia e di manleva, in caso di accoglimento della domanda attorea.
5) In data 27.03.2019 si costituiva, altresì, il terzo chiamato in causa,
[...]
in persona del l.r.p.t., che eccepiva, nei confronti del CP_7 CP_1 la inoperatività della garanzia assicurativa della prodotta polizza, poichè
[...] la è creditrice nei confronti del di Controparte_3 Controparte_1 un'ingente somma a titolo di mancato rimborso delle franchigie contrattuali di
4 cui all'art. 22.10 del Capitolato Tecnico per l'Assicurazione, franchigie maturate a seguito della liquidazione di numerosissimi sinistri.
La terza chiamata in garanzia ha concluso chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda proposta da parte attrice nei confronti del di rigettare la domanda di manleva da questi proposta nei confronti Controparte_1 della e, in subordine, di accogliere la manleva soltanto nei limiti del massimale CP_3
e dei patti contenuti nella prodotta polizza stipulata inter partes, detratta la franchigia fissa ed assoluta.
6) Nel corso del giudizio, il Giudice, rilevato che in atti non vi era prova della condizione di procedibilità dell'invito alla negoziazione assistita, concedeva termine di giorni 15 per l'adempimento predetto, rinviando all'udienza del
04.10.2019. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la ctu, la causa, dal 23.2.2024 veniva rinviata per discussione orale al 21.5.2024 e, successivamente, all'udienza del 18.10.2024. Subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione, all'udienza del 18.10.2024, con termini di giorni 60 per il deposito degli scritti conclusionali.
7) Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto avversario per omissione/incertezza/indeterminabilità del petitum e della causa petendi, sollevata da parte convenuta, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'odierna convenuta può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, il dapprima e la terza chiamata in garanzia Controparte_1
si sono, da subito, ampiamente difese nel merito, in tal Controparte_7 modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'odierna istante ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Va rimarcato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata, seguendo la formulazione dell'art. 163, n. 4) c.p.c., applicabile ratione temporis, nella sola ipotesi in cui sia stata del tutto omessa l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del
5 danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4), c.p.c. (cfr. Cass. civ., sent. n.
17408 del 12.10.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”).
L'indicazione potrà essere anche non precisa o circostanziata e, altresì, potrà farsi riferimento anche a più fatti materiali, spettando, poi, al giudice valutare quali fra essi assumano concreta rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui detti fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto invocato dalla parte (cfr. Cass. civ., ord. n. 10049 del 29.03.2022).
Ai fini della valutazione della nullità della domanda, quindi, occorre solo verificare se detti fatti siano stati sufficientemente enunciati e se, quindi, la parte convenuta e/o resistente sia stata posta in condizione di spiegare compiute difese. Nel caso in esame,
l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo conteneva precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, delle ragioni fattuali per le quali si riteneva sussistente la responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del e della tipologia di Controparte_1 danni subiti in conseguenza dell'incidente e di cui si richiedeva il risarcimento. Sulla scorta di tali indicazioni fattuali, quindi, parte convenuta è stata posta in condizione di articolare complete ed esaustive difese, senza che alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio sia configurabile.
8) Quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla prescrizione ex. art. 2948 c.c. del diritto vantato da parte attrice, la stessa deve essere disattesa.
Invero, parte attrice ha prodotto validi atti interruttivi della prescrizione. Il sinistro per cui è causa si è verificato il giorno 11.11.2008 e la prima lettera di costituzione in mora veniva regolarmente inviata il 24.01.2009 e ricevuta dall'odierno convenuto
[...] il 27.01.2009. Veniva, poi, notificato regolarmente atto Controparte_8
6 al in data 13.03.2012; successivamente, parte attrice provvedeva ad Controparte_1 inviare a mezzo p.e.c. lettera interruttiva della prescrizione, ricevuta dal CP_1 all'indirizzo p.e.c. atti. apoli.it in data 26.10.2013.
[...] Email_6 CP_1
Infine, parte attrice provvedeva a notificare altro atto a mezzo p.e.c. al CP_1
n data 19.10.2016, prima dell'instaurazione del presente giudizio.
[...]
9) Parimenti deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Giova, al riguardo, richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale, in diverse pronunce, ha tenuto a definire la “legitimatio ad causam” -sia attiva che passiva
– quale presupposto processuale che si concretizza nella titolarità del potere/dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 14468/2008; 11284/2010; Cass. 14177/2011).
La Suprema Corte, infatti, sottolinea come la titolarità della legittimazione attiva e passiva, in relazione ad un determinato contenzioso, sia destinata ad essere individuata all'interno delle specifiche deduzioni contenute nell'originaria domanda proposta dall'attore: pertanto, ai fini della effettiva sussistenza della legittimazione processuale – da intendersi quale condizione necessaria per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto – è sufficiente che l'attore attribuisca al convenuto la titolarità del rapporto controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (Cass. n.
16744/2021).
Dunque, la legittimazione passiva (ad causam) altro non è che l' astratta coincidenza tra il soggetto evocato in ius con quello che, secondo la rappresentazione attorea, è titolare del rapporto giuridico dedotto in atti, ossia il destinatario della pronuncia con cui si vuole reintegrare la posizione giuridica assunta come lesa, con la conseguenza che essa sussiste (nella sua accezione propria di condizione dell' azione) per il semplice fatto dell' affermazione di titolarità in capo al convenuto (ex pluribus, Cass. 15177/02), mentre altro è l' effettiva titolarità nel rapporto attribuito, che è questione afferente al merito.
7 Ne deriva che, essendo la convenuta rappresentata negli atti attorei quale proprietaria dell'immobile nel quale si assume essersi verificata la caduta, ne sussiste la legittimazione passiva, mentre la contestazione di titolarità da parte del convenuto, finalizzata ad escludere un postulato costitutivo della pretesa risarcitoria, integra una chiara eccezione impeditiva, come tale riqualificabile in termini e trattabile unitamente all' esame del merito.
Nella fattispecie in esame, quindi, non sussiste il difetto di legittimazione passiva del in quanto l'attrice ha originariamente identificato il Controparte_1 CP_1 come responsabile del danno subito, quale proprietario del fabbricato sito in
[...]
Napoli alla via Claudio Miccoli, interno fabbricato case popolari n. 32/A.
Solamente in sede di costituzione, il ha eccepito di non essere Controparte_1 custode del predetto bene immobile all'epoca dei fatti in causa, poiché alla
[...]
è stato demandato, oltre all'affidamento dei servizi di inventariazione e CP_4 gestione del patrimonio immobiliare comunale, anche il compito di effettuare interventi di manutenzione, riferito sia ad alloggi che a parti in comune ed aree di pertinenza, ivi compresi i piccoli interventi riparativi e manutentivi.
Tuttavia, il in comparsa di costituzione e risposta e nella produzione Controparte_1 di parte, ha sì depositato la convenzione e gli accordi contrattuali stipulati tra il
[...]
e la per gli interventi di manutenzione riferiti sia agli alloggi CP_1 CP_4 popolari che alle parti comuni, ma non ha provveduto a chiamare in causa la
[...] limitandosi, soltanto alla chiamata in garanzia dell'ente assicuratore CP_4 [...]
CP_7
Al riguardo, va puntualizzato che la chiamata di terzo ai sensi dell' art. 106 cpc costituisce tipico strumento, utilizzabile dalle parti già costituite in giudizio, finalizzato ad agevolare la partecipazione di altri soggetti che, inizialmente terzi, si assuma vi abbiano un proprio interesse, connesso direttamente all' oggetto del giudizio o da questo dipendente (chiamata in causa per comunanza di causa), o, alternativamente, perchè si pretenda di essere garantiti in virtu' di un pregresso rapporto (non collegato al titolo giuridico dedotto in giudizio) intercorso tra chiamante e terzo (nella tipica configurazione della manleva impropria), ovvero nel caso il terzo sia indicato dal
8 chiamante, sulla base dello stesso titolo a lui ascritto, come il vero destinatario della domanda ( garanzia propria).
La difesa del invece, integra una mera eccezione, che escludendo la propria CP_1 legitimatio sulla postulata titolarità della gestione del servizio di manutenzione in capo ad altro soggetto, prefigura una eccezione preclusiva, avulsa dallo schema che tipicamente caratterizza la condizione dell' azione, che qui sussiste sulla base della attribuzione all' ente della proprietà del manufatto.
Ebbene, dalla convenzione n. 439/98 prodotta in atto, all'art 2 comma 3.4. si evince l'affidamento alla egli interventi di manutenzione degli alloggi e delle CP_4 parti comuni, di proprietà comunale.
Tuttavia, ciò non esime il dalla responsabilità dei danni occorsi per culpa in CP_1 vigilando, non risultando disciplinata, nella convenzione prodotta, un iter che preveda in capo ai fruitori degli alloggi pubblici di contattare direttamente la CP_4
Determinante in tale direzione appare anche l'assenza, nella richiamata convenzione, di qualsivoglia clausola di assunzione della responsabilità civile verso terzi danneggiati da parte dell' appaltatrice. Dunque, deve ritenersi che in capo al sussista l'obbligo CP_1 di custodia e vigilanza sul bene, ferma restando in caso di necessità, la possibilità di avvalersi di un terzo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
La domanda risarcitoria è stata, in definitiva, giustamente e legittimamente formulata nei confronti del Controparte_1
10) Passando alla qualificazione della domanda proposta, va premesso che, a fronte di un determinato evento di danno diversa è la causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata ( cd. principio del iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
9 Ebbene, tanto considerato in diritto, occorre rilevare che la fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c., atteso che, pur parlando genericamente di insidia e trabocchetto, l'attore individua la causa del sinistro nell'incuria e nella cattiva manutenzione del gradino della scala all'interno di un fabbricato di case popolari. Peraltro, è principio ormai condiviso in giurisprudenza quello sulla scorta del quale la responsabilità della PA per omessa o insufficiente manutenzione sia da ricondurre nell'ambito dell'art. 2051 c.c. in quanto la PA, quale custode del bene, è in grado di esercitare un potere immediato e diretto sulla cosa stessa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo.
Affinchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (Cass. Civ., sez. III, n. 3793 del
18.02.2014).
A tanto consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito
(da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ossia di un caso fortuito che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai
10 conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
Specularmente, va precisato che la condotta della vittima di un danno causato da una cosa custodia può escludere la responsabilità del custode, ove possa reputarsi, appunto,
"caso fortuito" ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. Civ., sez. III, n.
25837 del 31.10.2017; Cass. Civ., sez. III, n. 4035 del 16.02.2021). In questo senso, si è già espressa la Corte di Cassazione, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Quanto detto non esclude, tuttavia, che, a fronte di un comportamento del danneggiato privo dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, lo stesso comportamento, per quanto inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, possa integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, n.
11227 del 08.05.2008).
Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto verificare se la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto affermato rispetto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051
c.c., appare innanzitutto necessario stabilire se l'attrice abbia correttamente assolto all'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
11 Il Tribunale osserva che l'odierna attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi. L'unico teste escusso, , così riferiva: “ho visto questa signora che Testimone_1 mentre scendeva dalle scale scivolava all'indietro. Ricordo che la caduta fu preceduta da un rumore come di qualcosa che si rompeva. Avvicinatomi alla signora vidi che un pezzo dello scalino era franato al passaggio della signora. Infatti, a terra ci stava a un grosso frammenti dello scalino”.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso a parte attrice è indubbiamente riconducibile alla presenza di un gradino rotto, la cui esistenza è confermata, altresì, dalle foto in atti. Dall'esame del referto di primo soccorso n. 83904 del 11.11.2008 del
P.O. “Loreto Mare” di Napoli emerge, inoltre, che Parte_1 nell'immediatezza dei fatti, ha riferito di una caduta per le scale di un palazzo
Sussistono, dunque, gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra il cattivo stato del gradino e la caduta della . Parte_1
Non è stata, invece, fornita la prova dall'Ente convenuto, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale, luogo dell'incidente, dove l'attrice è caduta, né, invero, il ha presentato istanze istruttorie in tal senso. CP_1
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Sulla base del principio dell'affidamento, occorre, tuttavia, valutare la diligenza del comportamento di parte attrice, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo ( Cass. n. 17377 dell'08/08/2007 ).
Nel caso di specie, non possono non valorizzarsi le seguenti circostanze:
1. il teste escusso nel corso del giudizio ha fornito una ricostruzione dei fatti non del tutto coincidente rispetto alla prospettazione operatane dall'attrice, la quale, sin dalla prima lettera di costituzione in mora nonché nell'atto introduttivo del giudizio, non ha riferito di un gradino che si sbriciolava al momento del calpestio (come riferito dal teste), bensì di un gradino già danneggiato.
2. Dai rilievi fotografici emerge che il danno dello scalino è abbastanza ampio, occupando quasi un quarto dell'intera lunghezza. Inoltre, trattandosi di scalino
12 in marmo, con annesso massetto lesionato, appare davvero inverosimile che al passaggio dell'odierna istante, si sia potuto lesionare così tanto ed in modo così gravoso da determinare il sinistro per cui è causa.
3. Dai rilievi fotografici in atti, si evince che, affianco al gradino lesionato, vi è un corrimano stabile e sicuro, che avrebbe sicuramente dato supporto alla evitandone la caduta così rovinosa o comunque Parte_1 attenuando le lesioni da ella riportate, se solo fosse stato propriamente utilizzato.
Tali circostanze possono essere valutate ai fini di una concorrente responsabilità della danneggiata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1227 c.c.
Nel caso in esame, infatti, Il Tribunale ritiene che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'istante cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del
30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte Cost. sent. n. 159/99). Ed invero, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
13 generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione” (Cass. Civ. ord. n. 30775/2017).
Tale onere di attenzione non si esaurisce dunque in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Ne consegue che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. Civ. ord. n. 30775/2017).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che la condotta di tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza Parte_1 causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve, dunque, essere proporzionalmente ridotto).
In relazione alla determinazione del quantum debeatur, la relazione peritale del CTU svolta nel corso del procedimento può ben essere posta a base della presente decisione siccome le verifiche e le considerazioni tecniche del consulente appaiono congruamente motivate, prive di errori logico giuridici e sorrette da solide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico.
Il CTU, nell'elaborato peritale, ha quantificato il danno biologico permanente patito dalla nella misura del 2%, successivo ad un periodo di I.T.T. al Parte_1
100% di giorni 30, di I.T.P. al 50% di giorni 10, di I.T.P. al 25% di giorni 20.
Circa la quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dovere fare applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, così come successivamente aggiornate.
14 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (32 anni), della entità
e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 1.657,20 per ITT ( € 42,48*30);
€ 276,20 per ITP al 50% ( € 42,48*10/2 );
€ 276,20 per ITP al 25% ( € 42,48*20/4 );
€ 1.854,81 per danno biologico permanente;
Per quanto concerne, invece, le varie voci di danno non patrimoniale richiesta dall'attrice ( danno morale, danno esistenziale, ecc. ), questo Giudice, alla luce della già citata sentenza delle SS.UU.della Cassazione n. 26972/2008, che ha riconosciuto la valenza unitaria del danno non patrimoniale, negando al contempo l'autonoma risarcibilità sia del danno morale che del danno esistenziale e sottolineando la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, ritiene di aderire alla soluzione prospettata in tale sentenza, per cui, si ritiene in via equitativa, e tenuto conto della presumibile sussistenza delle sofferenze derivanti dalle lesioni patite, di riconoscere l'ulteriore somma di €
1.354,67, quale personalizzazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso.
Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 112.00, giudicato congruo dal CTU.
In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è pari Parte_1 complessivamente ad € 2.765,54 (€ 5.531,08 decurtata al 50% ).
13) In base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
15 Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (11.11.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
14) Quanto alla domanda di garanzia effettuata dall'odierno convenuto CP_1 nei confronti della terza chiamata in garanzia la stessa
[...] Controparte_7 deve essere disattesa.
Invero, la difesa della terza chiamata in causa ha, fin da subito, eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza de qua ex art. 1460 c.c. in virtù dell'inadempimento del per non aver quest'ultimo corrisposto alla Controparte_1 società di assicurazioni l'importo di euro 5.207.513,98 dovuto a titolo di rimborso delle franchigie.
Ancora, la difesa della terza chiamata in causa provvedeva a depositare telematicamente, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la sentenza n.
6301 del 2018 del Tribunale di Napoli dalla quale si ricava che: “in definitiva, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, non può ravvisarsi alcun inadempimento o responsabilità per mala gestio da parte della Di conseguenza va accolta la domanda di Controparte_9 accertamento del “diritto ad opporre l'eccezione di inadempimento al per non aver Controparte_1 quest'ultimo corrisposto alla società di assicurazioni l'importo di euro 5.207.513,98 dovuto a titolo di rimborso delle franchigie”.
Pertanto, come sancito dalla richiamata sentenza, in conseguenza della suddetta inadempienza del ei confronti della la Controparte_1 Controparte_9
16 garanzia assicurativa prevista dalla polizza de quo risulta essere inoperante ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Invero, la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra una eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo-estintivo del diritto dell'assicurato, di cui deve dare prova l'assicuratore, bensì costituisce una mera difesa, che investe i fatti costitutivi della domanda dell'assicurato, cui pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento. (Tribunale Catania sentenza n. 2220-2019).
Nel caso di specie, non avendo l'assicurato assolto tale onere probatorio, la domanda di manleva andrà rigettata.
15) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 5.200,00, applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori inferiori a quelli medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppe Riccio, dichiaratosi antistatario.
Le spese per il pagamento dei compensi al CTU medico-legale così come liquidati con apposito e separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea nei limiti delineati in parte motiva e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità di nella misura del 50% nella Parte_1 produzione dell'evento per cui è causa, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a pagare a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la somma di euro 2.765,54 oltre interessi come in motivazione;
17 2) Rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti del Controparte_1 terzo chiamato in causa in persona del l.r.p.t. come indicato in Controparte_7 parte motiva;
3) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 di delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per Parte_1 esborsi ed euro 1.278,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Riccio, procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Napoli, così deciso il 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24083 /2018 R.G., , avente ad oggetto: responsabilità ex. artt. 2043 e 2051 c.c., lesione personale, riservata in decisione con termini di giorni 60, all'udienza del 18.10.2024, promossa da:
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Riccio, C.F. , giusta procura in atti, ed elettivamente C.F._2 domiciliata in Napoli, alla Via Miano n. 296, pec: e/o Email_1
Email_2 attrice contro
(C.F. ) in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Cigliano,
C.F. , ed elettivamente domiciliato presso la in C.F._3 CP_2
Napoli, Palazzo San Giacomo, alla Piazza Municipio n. 1, pec: Email_ apoli.it Email_4 CP_1
convenuto nonché
(P. Iva n. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Raio, C.F.
, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Ugo Niutta n. 4, C.F._4 pec: Email_5
terza chiamata in garanzia
1
* * * * * * * * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08.08.2018, Parte_1 conveniva in giudizio il e ne chiedeva la condanna al
[...] Controparte_1 risarcimento di tutte le lesioni dalla stessa patite a seguito del sinistro verificatosi il giorno 11.11.2008, verso le ore 20.00 circa, in Napoli, alla via Claudio Miccoli interno fabbricato case popolari 32/A, per essere rovinata a terra a causa di un gradino danneggiato, gradino danneggiato non segnalato né transennato.
2) A sostegno delle proprie ragioni, l'istante deduceva che: Parte_1
- il giorno 11 novembre 2008, ore 20.00 circa, in Napoli, via Claudio Miccoli, interno fabbricato case popolari n. 32/A, l'istante era a piedi sulle scalinate del ridetto fabbricato, allorquando riportava lesioni personali poiché rovinava a terra a causa di un gradino danneggiato, non segnalato né transennato;
- che, pertanto, veniva accompagnata presso il P.S. dell'Ospedale “Loreto
Mare” di Napoli, ove le veniva diagnosticato: “frattura parcellare ultimo metamero sacrale”;
- che, nonostante le cure praticatele, sono residuati postumi permanenti, quantificabili in € 15.397,09, così suddivisi: 7.388,86 per il danno biologico pari al 7%, € 1.247,40 per ITT (30 gg), € 1.274,40 per ITP (60 gg al 50%), €
4.959,43 per il danno morale (33%) ed € 500,00 per spese forfettarie;
- che la presenza di un gradino danneggiato sul luogo oggetto del sinistro non era visibile e non era in alcun modo segnalata;
situazione tale da ritenersi
2 pericolosa per l'incolumità pubblica, costituendo una vera e propria “insidia e trabocchetto”;
- che per tutto quanto esposto, appare evidente l'esistenza in modo chiaro ed inequivocabile di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e i danni subiti;
- che la causa dell'evento dannoso era da attribuirsi esclusivamente all'incuria, noncuranza e negligenza del convenuto quale Controparte_1 proprietario dell'immobile suddetto ed in quanto custode tenuto alla sua manutenzione;
- che il dissesto della pavimentazione condominiale (gradino danneggiato), in assenza di segnali di pericolo (come risulta dai rilievi fotografici allegati), in grado di allertare gli ignari cittadini dell'imminente pericolo, palesava le caratteristiche di insidia e trabocchetto, tale da risultare invisibile anche ad un abituale frequentatore dell'immobile;
- che alcun addebito può essere fatto all'istante, avendo la stessa agito con condotta diligente e scrupolosa;
- che qualora la mancata manutenzione degli immobili (e sue pertinenze), sia tale da provocare, nocumento di terzi, l'ente gestore è tenuto al risarcimento del danno, ex. art. 2051 c.c. o in alternativa ex. art. 2043 c.c.;
- che “al contrario” se l'ente gestore affidi in concessione la manutenzione dei propri beni a terzi, nei confronti dell'ente sarà possibile eccepire, in ogni caso, una “culpa in eligendo”, essendo il committente responsabile ex. art. 2049
c.c.;
- che nel caso in cui un evento dannoso sia la conseguenza di un' ”insidia o trabocchetto”, causata dal mancato controllo e manutenzione degli immobili e delle sue pertinenze, l'Ente proprietario potrà essere dichiarato responsabile di tale evento, seppur con differente grado di colpa. A tal fine l'ente proprietario potrà vedersi contestata una duplice, alternativa, colpa: “culpa in sorvegliando” o “culpa in eligendo”, con conseguente e differente obbligo al risarcimento del danno secondo quanto disposto dalle leggi, usi e regolamenti tutti;
3 - che all'ente proprietario o gestore potrà, in ogni caso, essere contestata la responsabilità “aquiliana” a norma dell'art. 2043 c.c. per ogni fatto doloso o colposo che abbia cagionato un danno ingiusto quale violazione del più generale precetto del “neminem ledere”.
3) Parte attrice chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato al CP_1 risarcimento di tutti i danni, biologico, patrimoniale, morale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al difensore anticipatario.
4) Si costituiva in giudizio il che eccepiva la prescrizione della Controparte_1 domanda attorea, oltreché l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto. Il eccepiva, altresì, la nullità della domanda attorea Controparte_1 per violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 IV comma c.p.c., risultando generica l'esposizione dei fatti di causa;
il difetto di legittimazione passiva dell'ente con contestuale richiesta di estromissione, per non essere custode del predetto bene immobile all'epoca dei fatti in causa, poiché alla era stato demandato, oltre all'affidamento dei servizi di CP_4 inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare comunale, anche il compito di effettuare interventi di manutenzione, riferito sia ad alloggi che a parti in comune ed aree di pertinenza, ivi compresi i piccoli interventi riparativi e manutentivi.
Infine, il chiedeva di disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo CP_1 di consentire la chiamata del terzo, oggi in Controparte_5 Controparte_6 persona del l.r.p.t., proponendo domanda di garanzia e di manleva, in caso di accoglimento della domanda attorea.
5) In data 27.03.2019 si costituiva, altresì, il terzo chiamato in causa,
[...]
in persona del l.r.p.t., che eccepiva, nei confronti del CP_7 CP_1 la inoperatività della garanzia assicurativa della prodotta polizza, poichè
[...] la è creditrice nei confronti del di Controparte_3 Controparte_1 un'ingente somma a titolo di mancato rimborso delle franchigie contrattuali di
4 cui all'art. 22.10 del Capitolato Tecnico per l'Assicurazione, franchigie maturate a seguito della liquidazione di numerosissimi sinistri.
La terza chiamata in garanzia ha concluso chiedendo, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale della domanda proposta da parte attrice nei confronti del di rigettare la domanda di manleva da questi proposta nei confronti Controparte_1 della e, in subordine, di accogliere la manleva soltanto nei limiti del massimale CP_3
e dei patti contenuti nella prodotta polizza stipulata inter partes, detratta la franchigia fissa ed assoluta.
6) Nel corso del giudizio, il Giudice, rilevato che in atti non vi era prova della condizione di procedibilità dell'invito alla negoziazione assistita, concedeva termine di giorni 15 per l'adempimento predetto, rinviando all'udienza del
04.10.2019. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la ctu, la causa, dal 23.2.2024 veniva rinviata per discussione orale al 21.5.2024 e, successivamente, all'udienza del 18.10.2024. Subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione, all'udienza del 18.10.2024, con termini di giorni 60 per il deposito degli scritti conclusionali.
7) Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto avversario per omissione/incertezza/indeterminabilità del petitum e della causa petendi, sollevata da parte convenuta, atteso che la complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente di individuare il petitum e la causa petendi, cosicché alcuna violazione del diritto di difesa dell'odierna convenuta può essere concretamente ipotizzata, dovendo a ciò aggiungersi che, pur avendo eccepito detta nullità, il dapprima e la terza chiamata in garanzia Controparte_1
si sono, da subito, ampiamente difese nel merito, in tal Controparte_7 modo mostrando di avere ben compreso la causa petendi sulla base della quale l'odierna istante ha fondato l'azionata domanda risarcitoria (petitum).
Va rimarcato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata, seguendo la formulazione dell'art. 163, n. 4) c.p.c., applicabile ratione temporis, nella sola ipotesi in cui sia stata del tutto omessa l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del
5 danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4), c.p.c. (cfr. Cass. civ., sent. n.
17408 del 12.10.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente “l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'”).
L'indicazione potrà essere anche non precisa o circostanziata e, altresì, potrà farsi riferimento anche a più fatti materiali, spettando, poi, al giudice valutare quali fra essi assumano concreta rilevanza giuridica, in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui detti fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto invocato dalla parte (cfr. Cass. civ., ord. n. 10049 del 29.03.2022).
Ai fini della valutazione della nullità della domanda, quindi, occorre solo verificare se detti fatti siano stati sufficientemente enunciati e se, quindi, la parte convenuta e/o resistente sia stata posta in condizione di spiegare compiute difese. Nel caso in esame,
l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo conteneva precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'episodio dannoso, della dinamica dell'incidente, delle ragioni fattuali per le quali si riteneva sussistente la responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del e della tipologia di Controparte_1 danni subiti in conseguenza dell'incidente e di cui si richiedeva il risarcimento. Sulla scorta di tali indicazioni fattuali, quindi, parte convenuta è stata posta in condizione di articolare complete ed esaustive difese, senza che alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio sia configurabile.
8) Quanto all'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla prescrizione ex. art. 2948 c.c. del diritto vantato da parte attrice, la stessa deve essere disattesa.
Invero, parte attrice ha prodotto validi atti interruttivi della prescrizione. Il sinistro per cui è causa si è verificato il giorno 11.11.2008 e la prima lettera di costituzione in mora veniva regolarmente inviata il 24.01.2009 e ricevuta dall'odierno convenuto
[...] il 27.01.2009. Veniva, poi, notificato regolarmente atto Controparte_8
6 al in data 13.03.2012; successivamente, parte attrice provvedeva ad Controparte_1 inviare a mezzo p.e.c. lettera interruttiva della prescrizione, ricevuta dal CP_1 all'indirizzo p.e.c. atti. apoli.it in data 26.10.2013.
[...] Email_6 CP_1
Infine, parte attrice provvedeva a notificare altro atto a mezzo p.e.c. al CP_1
n data 19.10.2016, prima dell'instaurazione del presente giudizio.
[...]
9) Parimenti deve essere, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
Giova, al riguardo, richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, la quale, in diverse pronunce, ha tenuto a definire la “legitimatio ad causam” -sia attiva che passiva
– quale presupposto processuale che si concretizza nella titolarità del potere/dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 14468/2008; 11284/2010; Cass. 14177/2011).
La Suprema Corte, infatti, sottolinea come la titolarità della legittimazione attiva e passiva, in relazione ad un determinato contenzioso, sia destinata ad essere individuata all'interno delle specifiche deduzioni contenute nell'originaria domanda proposta dall'attore: pertanto, ai fini della effettiva sussistenza della legittimazione processuale – da intendersi quale condizione necessaria per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto – è sufficiente che l'attore attribuisca al convenuto la titolarità del rapporto controverso, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (Cass. n.
16744/2021).
Dunque, la legittimazione passiva (ad causam) altro non è che l' astratta coincidenza tra il soggetto evocato in ius con quello che, secondo la rappresentazione attorea, è titolare del rapporto giuridico dedotto in atti, ossia il destinatario della pronuncia con cui si vuole reintegrare la posizione giuridica assunta come lesa, con la conseguenza che essa sussiste (nella sua accezione propria di condizione dell' azione) per il semplice fatto dell' affermazione di titolarità in capo al convenuto (ex pluribus, Cass. 15177/02), mentre altro è l' effettiva titolarità nel rapporto attribuito, che è questione afferente al merito.
7 Ne deriva che, essendo la convenuta rappresentata negli atti attorei quale proprietaria dell'immobile nel quale si assume essersi verificata la caduta, ne sussiste la legittimazione passiva, mentre la contestazione di titolarità da parte del convenuto, finalizzata ad escludere un postulato costitutivo della pretesa risarcitoria, integra una chiara eccezione impeditiva, come tale riqualificabile in termini e trattabile unitamente all' esame del merito.
Nella fattispecie in esame, quindi, non sussiste il difetto di legittimazione passiva del in quanto l'attrice ha originariamente identificato il Controparte_1 CP_1 come responsabile del danno subito, quale proprietario del fabbricato sito in
[...]
Napoli alla via Claudio Miccoli, interno fabbricato case popolari n. 32/A.
Solamente in sede di costituzione, il ha eccepito di non essere Controparte_1 custode del predetto bene immobile all'epoca dei fatti in causa, poiché alla
[...]
è stato demandato, oltre all'affidamento dei servizi di inventariazione e CP_4 gestione del patrimonio immobiliare comunale, anche il compito di effettuare interventi di manutenzione, riferito sia ad alloggi che a parti in comune ed aree di pertinenza, ivi compresi i piccoli interventi riparativi e manutentivi.
Tuttavia, il in comparsa di costituzione e risposta e nella produzione Controparte_1 di parte, ha sì depositato la convenzione e gli accordi contrattuali stipulati tra il
[...]
e la per gli interventi di manutenzione riferiti sia agli alloggi CP_1 CP_4 popolari che alle parti comuni, ma non ha provveduto a chiamare in causa la
[...] limitandosi, soltanto alla chiamata in garanzia dell'ente assicuratore CP_4 [...]
CP_7
Al riguardo, va puntualizzato che la chiamata di terzo ai sensi dell' art. 106 cpc costituisce tipico strumento, utilizzabile dalle parti già costituite in giudizio, finalizzato ad agevolare la partecipazione di altri soggetti che, inizialmente terzi, si assuma vi abbiano un proprio interesse, connesso direttamente all' oggetto del giudizio o da questo dipendente (chiamata in causa per comunanza di causa), o, alternativamente, perchè si pretenda di essere garantiti in virtu' di un pregresso rapporto (non collegato al titolo giuridico dedotto in giudizio) intercorso tra chiamante e terzo (nella tipica configurazione della manleva impropria), ovvero nel caso il terzo sia indicato dal
8 chiamante, sulla base dello stesso titolo a lui ascritto, come il vero destinatario della domanda ( garanzia propria).
La difesa del invece, integra una mera eccezione, che escludendo la propria CP_1 legitimatio sulla postulata titolarità della gestione del servizio di manutenzione in capo ad altro soggetto, prefigura una eccezione preclusiva, avulsa dallo schema che tipicamente caratterizza la condizione dell' azione, che qui sussiste sulla base della attribuzione all' ente della proprietà del manufatto.
Ebbene, dalla convenzione n. 439/98 prodotta in atto, all'art 2 comma 3.4. si evince l'affidamento alla egli interventi di manutenzione degli alloggi e delle CP_4 parti comuni, di proprietà comunale.
Tuttavia, ciò non esime il dalla responsabilità dei danni occorsi per culpa in CP_1 vigilando, non risultando disciplinata, nella convenzione prodotta, un iter che preveda in capo ai fruitori degli alloggi pubblici di contattare direttamente la CP_4
Determinante in tale direzione appare anche l'assenza, nella richiamata convenzione, di qualsivoglia clausola di assunzione della responsabilità civile verso terzi danneggiati da parte dell' appaltatrice. Dunque, deve ritenersi che in capo al sussista l'obbligo CP_1 di custodia e vigilanza sul bene, ferma restando in caso di necessità, la possibilità di avvalersi di un terzo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
La domanda risarcitoria è stata, in definitiva, giustamente e legittimamente formulata nei confronti del Controparte_1
10) Passando alla qualificazione della domanda proposta, va premesso che, a fronte di un determinato evento di danno diversa è la causa petendi dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata ( cd. principio del iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
9 Ebbene, tanto considerato in diritto, occorre rilevare che la fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c., atteso che, pur parlando genericamente di insidia e trabocchetto, l'attore individua la causa del sinistro nell'incuria e nella cattiva manutenzione del gradino della scala all'interno di un fabbricato di case popolari. Peraltro, è principio ormai condiviso in giurisprudenza quello sulla scorta del quale la responsabilità della PA per omessa o insufficiente manutenzione sia da ricondurre nell'ambito dell'art. 2051 c.c. in quanto la PA, quale custode del bene, è in grado di esercitare un potere immediato e diretto sulla cosa stessa.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo.
Affinchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (Cass. Civ., sez. III, n. 3793 del
18.02.2014).
A tanto consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito
(da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, ossia di un caso fortuito che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai
10 conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.
Specularmente, va precisato che la condotta della vittima di un danno causato da una cosa custodia può escludere la responsabilità del custode, ove possa reputarsi, appunto,
"caso fortuito" ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. Civ., sez. III, n.
25837 del 31.10.2017; Cass. Civ., sez. III, n. 4035 del 16.02.2021). In questo senso, si è già espressa la Corte di Cassazione, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. Quanto detto non esclude, tuttavia, che, a fronte di un comportamento del danneggiato privo dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, lo stesso comportamento, per quanto inidoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, possa integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, n.
11227 del 08.05.2008).
Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto verificare se la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto affermato rispetto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051
c.c., appare innanzitutto necessario stabilire se l'attrice abbia correttamente assolto all'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
11 Il Tribunale osserva che l'odierna attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi. L'unico teste escusso, , così riferiva: “ho visto questa signora che Testimone_1 mentre scendeva dalle scale scivolava all'indietro. Ricordo che la caduta fu preceduta da un rumore come di qualcosa che si rompeva. Avvicinatomi alla signora vidi che un pezzo dello scalino era franato al passaggio della signora. Infatti, a terra ci stava a un grosso frammenti dello scalino”.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso a parte attrice è indubbiamente riconducibile alla presenza di un gradino rotto, la cui esistenza è confermata, altresì, dalle foto in atti. Dall'esame del referto di primo soccorso n. 83904 del 11.11.2008 del
P.O. “Loreto Mare” di Napoli emerge, inoltre, che Parte_1 nell'immediatezza dei fatti, ha riferito di una caduta per le scale di un palazzo
Sussistono, dunque, gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra il cattivo stato del gradino e la caduta della . Parte_1
Non è stata, invece, fornita la prova dall'Ente convenuto, con riferimento al dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale, luogo dell'incidente, dove l'attrice è caduta, né, invero, il ha presentato istanze istruttorie in tal senso. CP_1
Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Sulla base del principio dell'affidamento, occorre, tuttavia, valutare la diligenza del comportamento di parte attrice, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo ( Cass. n. 17377 dell'08/08/2007 ).
Nel caso di specie, non possono non valorizzarsi le seguenti circostanze:
1. il teste escusso nel corso del giudizio ha fornito una ricostruzione dei fatti non del tutto coincidente rispetto alla prospettazione operatane dall'attrice, la quale, sin dalla prima lettera di costituzione in mora nonché nell'atto introduttivo del giudizio, non ha riferito di un gradino che si sbriciolava al momento del calpestio (come riferito dal teste), bensì di un gradino già danneggiato.
2. Dai rilievi fotografici emerge che il danno dello scalino è abbastanza ampio, occupando quasi un quarto dell'intera lunghezza. Inoltre, trattandosi di scalino
12 in marmo, con annesso massetto lesionato, appare davvero inverosimile che al passaggio dell'odierna istante, si sia potuto lesionare così tanto ed in modo così gravoso da determinare il sinistro per cui è causa.
3. Dai rilievi fotografici in atti, si evince che, affianco al gradino lesionato, vi è un corrimano stabile e sicuro, che avrebbe sicuramente dato supporto alla evitandone la caduta così rovinosa o comunque Parte_1 attenuando le lesioni da ella riportate, se solo fosse stato propriamente utilizzato.
Tali circostanze possono essere valutate ai fini di una concorrente responsabilità della danneggiata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1227 c.c.
Nel caso in esame, infatti, Il Tribunale ritiene che alla produzione dell'evento abbia contribuito anche il comportamento dell'istante cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, I comma, c.c. (cfr. Cass. civ., ord. n. 27724 del
30.10.2018, secondo cui “il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”).
Al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (Corte Cost. sent. n. 159/99). Ed invero, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
13 generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione” (Cass. Civ. ord. n. 30775/2017).
Tale onere di attenzione non si esaurisce dunque in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Ne consegue che, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass. Civ. ord. n. 30775/2017).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene, pertanto, che la condotta di tenuto conto del grado della sua colpa e della sua efficienza Parte_1 causale, abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno (il cui risarcimento deve, dunque, essere proporzionalmente ridotto).
In relazione alla determinazione del quantum debeatur, la relazione peritale del CTU svolta nel corso del procedimento può ben essere posta a base della presente decisione siccome le verifiche e le considerazioni tecniche del consulente appaiono congruamente motivate, prive di errori logico giuridici e sorrette da solide argomentazioni di carattere tecnico-scientifico.
Il CTU, nell'elaborato peritale, ha quantificato il danno biologico permanente patito dalla nella misura del 2%, successivo ad un periodo di I.T.T. al Parte_1
100% di giorni 30, di I.T.P. al 50% di giorni 10, di I.T.P. al 25% di giorni 20.
Circa la quantificazione del danno, ritiene il Tribunale di dovere fare applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, così come successivamente aggiornate.
14 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (32 anni), della entità
e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità:
€ 1.657,20 per ITT ( € 42,48*30);
€ 276,20 per ITP al 50% ( € 42,48*10/2 );
€ 276,20 per ITP al 25% ( € 42,48*20/4 );
€ 1.854,81 per danno biologico permanente;
Per quanto concerne, invece, le varie voci di danno non patrimoniale richiesta dall'attrice ( danno morale, danno esistenziale, ecc. ), questo Giudice, alla luce della già citata sentenza delle SS.UU.della Cassazione n. 26972/2008, che ha riconosciuto la valenza unitaria del danno non patrimoniale, negando al contempo l'autonoma risarcibilità sia del danno morale che del danno esistenziale e sottolineando la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, ritiene di aderire alla soluzione prospettata in tale sentenza, per cui, si ritiene in via equitativa, e tenuto conto della presumibile sussistenza delle sofferenze derivanti dalle lesioni patite, di riconoscere l'ulteriore somma di €
1.354,67, quale personalizzazione del danno non patrimoniale complessivamente inteso.
Deve essere, poi, riconosciuto, in favore dell'istante, il danno patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti per cure mediche, per l'importo di € 112.00, giudicato congruo dal CTU.
In definitiva, l'importo complessivo da riconoscersi a è pari Parte_1 complessivamente ad € 2.765,54 (€ 5.531,08 decurtata al 50% ).
13) In base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete. Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.
15 Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (11.11.2008) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
14) Quanto alla domanda di garanzia effettuata dall'odierno convenuto CP_1 nei confronti della terza chiamata in garanzia la stessa
[...] Controparte_7 deve essere disattesa.
Invero, la difesa della terza chiamata in causa ha, fin da subito, eccepito la inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza de qua ex art. 1460 c.c. in virtù dell'inadempimento del per non aver quest'ultimo corrisposto alla Controparte_1 società di assicurazioni l'importo di euro 5.207.513,98 dovuto a titolo di rimborso delle franchigie.
Ancora, la difesa della terza chiamata in causa provvedeva a depositare telematicamente, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la sentenza n.
6301 del 2018 del Tribunale di Napoli dalla quale si ricava che: “in definitiva, sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, non può ravvisarsi alcun inadempimento o responsabilità per mala gestio da parte della Di conseguenza va accolta la domanda di Controparte_9 accertamento del “diritto ad opporre l'eccezione di inadempimento al per non aver Controparte_1 quest'ultimo corrisposto alla società di assicurazioni l'importo di euro 5.207.513,98 dovuto a titolo di rimborso delle franchigie”.
Pertanto, come sancito dalla richiamata sentenza, in conseguenza della suddetta inadempienza del ei confronti della la Controparte_1 Controparte_9
16 garanzia assicurativa prevista dalla polizza de quo risulta essere inoperante ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Invero, la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra una eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo-estintivo del diritto dell'assicurato, di cui deve dare prova l'assicuratore, bensì costituisce una mera difesa, che investe i fatti costitutivi della domanda dell'assicurato, cui pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento. (Tribunale Catania sentenza n. 2220-2019).
Nel caso di specie, non avendo l'assicurato assolto tale onere probatorio, la domanda di manleva andrà rigettata.
15) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 5.200,00, applicabile in ragione della domanda così come accolta - liquidando le stesse secondo valori inferiori a quelli medi stante l'assenza di attività difensiva complessa - per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppe Riccio, dichiaratosi antistatario.
Le spese per il pagamento dei compensi al CTU medico-legale così come liquidati con apposito e separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea nei limiti delineati in parte motiva e, per l'effetto, accertata la corresponsabilità di nella misura del 50% nella Parte_1 produzione dell'evento per cui è causa, condanna il in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, a pagare a a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la somma di euro 2.765,54 oltre interessi come in motivazione;
17 2) Rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti del Controparte_1 terzo chiamato in causa in persona del l.r.p.t. come indicato in Controparte_7 parte motiva;
3) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 di delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per Parte_1 esborsi ed euro 1.278,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Riccio, procuratore dichiaratosi anticipatario;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
Napoli, così deciso il 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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