Articolo 46 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 45Articolo 47
Versione
22 marzo 1961
Art. 46.
Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennita' stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Nei soli confronti del direttore generale dell'Azienda e' conservata l'indennita' di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534 , commisurata al relativo coefficiente.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961