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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4965/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4965/2012 promossa da:
), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) rappresentati e difeso dall'avv. SILVESTRO Parte_3 C.F._3
VITALE, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DELLA GUARDIA 28, TA
contro rappresentato e difeso dall'avv. EGIDIO INCORPORA, P_ C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA ALOI 46, TA
) rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO Parte_4 C.F._5
GALASSO, elettivamente domiciliato in VIA NICCOLÒ TOMMASEO 216, IA
IU CO ) contumace C.F._6
con la chiamata in causa di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ALESSANDRO CORRADI, elettivamente domiciliato in VIA CARONDA 172, TA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26 novembre 2024.
pagina 1 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e – figli, unitamente ai convenuti US CO Parte_1 Parte_2 Parte_3
(rimasto contumace), e , di (nata a IA in [...] 16 P_ Parte_4 Persona_1 novembre 1930 ed ivi deceduta in data 8 marzo 2010) - hanno chiesto ridursi le donazioni effettuate in vita dalla madre a beneficio di ed . Parte_4 P_
Gli attori lamentano, in particolare, che la donazione del 12 luglio 1999 (avente ad oggetto i terreni siti nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE, censiti al locale catasto al foglio 15, particelle 16, 18, 20, 21, 29, 33, 260 e 261, al foglio 26, particella 1, nonché la quota indivisa di un terzo del fondo censito al foglio 15, particelle 17 e 153 - cfr. doc. 4 di parte attrice e pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024) e la donazione della somma di £ 150.000.000 a favore di (quest'ultima funzionale all'acquisto, da parte del fratello degli Parte_4 attori, in data 30 dicembre 1986, del 58% della proprietà dell'appartamento con sovrastante terrazza, annesso garage e locale di sgombero di via FR RI 12, piano quarto in IA, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IA al foglio 69, particella 16126, subalterni 52, 45
e 35 – cfr. doc. 5 di parte attrice) avrebbero leso le loro quote di riserva, al pari della donazione della somma di £ 150.000.000 a favore di , a sua volta funzionale all'acquisto, da parte della P_ sorella degli attori, in data 9 luglio 1981, della proprietà dell'appartamento in villa con garage e terreno di pertinenza di via Strada 6 n. 14, interno 16 in Riposto – località Praiola, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Riposto al foglio 16, particella 137, subalterni 1 e 3 (cfr. doc. 7 di parte attrice).
La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Deve premettersi che la de cuius lasciò un testamento olografo risalente al 30 aprile 2004 (e pubblicato in data 22 febbraio 2011 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di Persona_2
IA e CA al rep. 650 – racc. 480), con il quale la madre delle parti espressamente beneficiò il figlio della quota disponibile del suo patrimonio (cfr. doc. 1 di parte attrice): ne consegue Parte_4 che, al netto di tale disposizione di ultima volontà, opereranno per il residuo le regole che presiedono alla successione legittima.
Ai sensi dell'art. 537, co. II c.c., “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”: ciò vale a dire che la quota disponibile oggetto del menzionato testamento è pari ad un terzo del patrimonio relitto e che a ciascuno degli attori spetterà, in relazione alla massa complessiva, la quota di riserva di un nono. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice Istruttore nella persona dell'ing. ha Persona_3 innanzitutto ricostruito la massa relitta dalla madre delle parti, composta da:
• un appartamento in via FR Fusco 36, piano terzo in IA censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IA al foglio 14, particella 1162, subalterno 8;
• un fondo sito nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 52, 151 e 152);
• la quota indivisa di due terzi del fondo sito nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 17 e 153);
• la quota indivisa di un terzo dei terreni siti nel territorio del Comune di Zafferana Etnea e censiti al Catasto Terreni del Comune di Zafferana Etnea al foglio 7, particelle 26, 37, 38, 50,
143, 144, 145, 151, 152, 81 e 277;
• la quota indivisa di un terzo di un terreno incolto e sterile sito nel territorio del Comune di Milo, censito al locale Catasto Terreni al foglio 6, particella 314;
• le giacenze dei conti correnti bancari n. 300292346 e n. 300661319 accesi rispettivamente presso le agenzie di via Sant'Euplio e di via Etnea B di in IA;
Controparte_3
pagina 2 di 8 • le obbligazioni di cui al deposito titoli n. 10229272 corrente presso l'agenzia di via Etnea B di in IA;
Controparte_3
• n. 16 azioni Telecom Italia Media e n. 3630 azioni Telecom Italia giacenti presso il conto deposito titoli n. 10681956 corrente presso l'agenzia di via Etnea B di in Controparte_3
IA;
• n. 11992,114 quote del fondo comune d'investimento n. 825100 di cui al deposito titoli n. 11157697 corrente presso l'agenzia di via Etnea B di in IA (cfr. pag. 5 Controparte_3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024). I debiti da detrarsi ai sensi dell'art. 556 c.c. corrispondono al saldo passivo del mutuo a suo tempo contratto dalla de cuius con pari ad € 35.249,25 (cfr. § 3.2.3 della consulenza tecnica Controparte_3 d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024). Infine, devono considerarsi nel donatum i beni immobili di cui al secondo capoverso della presente motivazione: se, da un lato, e non hanno di fatto contestato nelle loro difese di P_ Parte_4 aver acquistato gli immobili di cui agli atti prodotti da parte attrice sub 5) e 7) facendo uso del denaro loro donato dalla madre – si veda, in merito, pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta di P_
e pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di -, dall'altro, deve
[...] Parte_4 rammentarsi che (a) con riferimento alla donazione allegata al punto b) di pag. 4 della citazione (avente ad oggetto una somma di denaro erogata dalla de cuius a favore di per consentire a Parte_4 questi di acquistare la quota del 58% della proprietà dell'immobile di via FR RI), si ha donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi – come appare nel caso in esame - soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. 10759/2019); (b) con riferimento alla donazione allegata al punto c) di pag. 5 della citazione (avente ad oggetto una somma di denaro erogata dalla de cuius a favore di per consentire a quest'ultima di acquistare l'immobile in Riposto), nel caso in cui P_ l'ascendente metta a disposizione la provvista finanziaria per il pagamento dell'intero prezzo di un immobile che risulta poi acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro, bensì dell'immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l'acquisto (Cass. Sez. Un. 9282/1992; Cass. 4986/1991). Il complessivo valore della massa (al netto del debito sopra menzionato e già fittiziamente riunito il valore del citato donatum al tempo dell'aperta successione) è pari ad € 1.967.406,86, sicché il valore della quota disponibile (pari ad un terzo del patrimonio) corrisponde ad € 655.802,69, mentre il valore della quota indisponibile (pari ai residui due terzi, che vanno a comporre le quote di riserva complessivamente spettanti ai sei figli della ) corrisponde ad € 1.311.604,58: la quota di riserva Per_1 spettante a ciascuno degli attori consta pertanto del valore di € 218.600,76 (= € 1.967.406,86 / 9 - cfr. pagg. 32-33 e tabella n. 2 di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
Deve ora considerarsi che (a) con il testamento del 30 aprile 2004 la de cuius ebbe a lasciare l'intera quota disponibile al figlio (cfr. cit. doc. 1 di parte attrice) e che (b) per effetto delle Parte_4 donazioni da quest'ultimo ricevute da parte materna, detta quota risulta essere già stata tacitata - “[…] avendo, le donazioni in vita ricevute da , un valore pari ad € (673.175,60 + 389.180,00 =) Parte_4 1.062.355,60, superiore al valore della disponibile, che è pari ad € 655.802,69 […]” (cfr. pag. 33 della consulenza tecnica d'ufficio) -, e, ancora, che (c) a fronte del contenuto delle disposizioni di ultima volontà lasciate dalla madre delle parti, opereranno per il residuo le regole che presiedono alla successione legittima (art. 566 c.c.: “[…] alla madre succedono i figli, in parti uguali”) ai fini del pagina 3 di 8 computo della quota spettante a ciascuno dei condividenti, previa imputazione alla porzione spettante a ciascun legittimario delle donazioni a lui fatte ex art. 564, co. II c.c. Avuto riguardo ai condivisibili criteri di stima applicati dal perito d'ufficio ed alle disposizioni di legge sopra menzionate, l'attribuzione in via preliminare del relictum agli attori non è idonea a soddisfare le rispettive quote di legittima: “[…] infatti, a seguito di tale ripartizione, essi riceverebbero, ciascuno, beni per € 117.633,42, inferiore ad € 218.600,76 […]” (cfr. pag. 35 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
“[…] Pertanto, ai sensi dell'art. 553 c.c., si deve procedere alla riduzione delle quote legali che, in prima istanza, avevamo attribuito a e a . Operazione, questa, che va però Parte_4 P_ effettuata,
- solo in favore degli attori , e , che hanno intrapreso Parte_1 Parte_2 Parte_3 l'azione di riduzione;
non anche in favore del convenuto CO US, che non si è associato a tale azione ed è rimasto contumace;
- nei limiti della quota riservata spettante ad e della quota (riservata + disponibile) spettante a P_
[e pari, quest'ultima, a complessivi quattro noni dell'asse]. Parte_4 Le quote legali di ed hanno un valore complessivo di € (117.633,42 x 2 =) Parte_4 P_
235.266,84 e pertanto la loro riduzione, che sarà del 100%, non sarà sufficiente a reintegrare la quota di riserva dei tre legittimari lesi, in quanto questa è di complessivi € [3 x (€ 218.600,76 - 117.633,42)
=] 302.902,03 […]” (cfr. pag. 35 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio
2024). L'operatività nel caso di specie dell'art. 566 c.c. e l'integrale riduzione, ai sensi dell'art. 553 c.c., delle quote spettanti ab intestato ai convenuti e viene a determinare le quote spettanti P_ Parte_4 ai comunisti in relazione al relictum nella misura del 27,78% ciascuno per quanto concerne gli attori
, e , e nella misura del residuo 16,67% in capo al convenuto Pt_1 Parte_2 Parte_3 contumace US CO (cfr. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
Da tutto quanto sopra considerato discende, così, la necessità di procedere anche alla riduzione dell'ultima donazione disposta in ordine di tempo dalla de cuius – trattasi, in particolare, di quella risalente al 12 luglio 1999, di cui beneficiò (cfr. cit. doc. 4 di parte attrice): in Parte_4 particolare, “[…] la riduzione della donazione dovrà essere parziale ed avere il valore residuo di €
[302.902,03 (valore riservato agli attori) - 235.266,84 (valore delle quote legali di ed Parte_4
, già ridotte in favore degli attori)] = € 67.635,19 che corrisponde al (€ 67.635,19/€ 673.175,60 P_
=) 10,05% del valore dell'intera disposizione lesiva […]” (cfr. pag. 36 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024), sì da determinare:
• in relazione ai terreni siti nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE (censiti al locale catasto al foglio 15, particelle 16, 18, 20, 21, 29, 33, 260 e 261, al foglio 26, particella 1), le relative quote spettanti ai condividenti nella misura del 3,35% a favore di ciascuno degli attori e nella misura dell'89,95% a favore del convenuto (cfr. Parte_4 pag. 36 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024);
• in relazione ai terreni ubicati nel medesimo circondario e censiti al locale catasto al foglio 15, particelle 17 e 153, le relative quote spettanti ai condividenti nella misura del 19,63% a favore di ciascuno degli attori e del 29,98% a favore di , permanendo in capo a Parte_4 US CO la residua quota dell'11,11% (cfr. pag. 37 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, le quote facenti capo ai coeredi di
[...]
in relazione ai beni da quest'ultima relitti ed a quelli di cui alla donazione del 12 luglio 1999 Per_1 possono essere ricostruite secondo il prospetto di cui a pag. 38 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024 e di seguito ritrascritto:
pagina 4 di 8 Senonché, della comunione ereditaria come sopra descritta non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento (e ciò nemmeno sotto forma di divisione parziale della massa, in quanto tale pretesa non è stata espressamente avanzata da alcuno dei condividenti e fermo, nel caso di specie, il generale principio di universalità della divisione ereditaria), né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle quote di riserva rivendicate dagli attori. Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione delle quote legali facenti capo ai convenuti donatari e della donazione del 12 luglio 1999 – progetto ontologicamente deputato alla pagina 5 di 8 reintegrazione delle quote di legittima pretese dagli attori -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari - con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass. 12872/2021). Nel caso in esame, gli attori, nel lamentare che i beni relitti dalla madre non sono sufficienti a soddisfare le loro quote di legittima, hanno chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a favore di e , nonché lo scioglimento P_ Parte_4 della comunione ereditaria e l'assegnazione a ciascun coerede della quota di competenza. Se tale è la pretesa avanzata dagli attori – i quali intendono ovviamente conseguire dalla comune massa una quantità di beni (in natura o mediante controvalore in denaro) tale da tacitare le loro quote di riserva ex art. 537, co. II c.c., il tutto tenendosi peraltro in considerazione che anche i convenuti P_
e hanno chiesto l'attribuzione in loro favore delle quote loro spettanti sulla massa – non Parte_4 può allora trascurarsi che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020).
Ora, ciò che è evidentemente ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione (quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento). Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ing. ad aver acclarato che, dei beni immobili oggetto della comunione Persona_3 ereditaria venuta a costituirsi tra i germani “[…] la planimetria catastale [dell'immobile di via Pt_4
FR Fusco, ricadente nel relictum] risulta presentata in data 22.06.1970, e, dal confronto con il rilievo dei luoghi, si evince che la stessa è conforme agli stessi, a meno della mancata rappresentazione della chiusura a veranda del ballatoio est […]” (cfr. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024) – ciò che costituisce, ad opinione dell'intestato ufficio, una difformità catastale oggettiva di rilevante entità nei termini già specificati nella precedente ordinanza resa dal Giudice Istruttore in data 2 febbraio 2023; peraltro, per quanto occorrer possa, con riguardo all'immobile di via FR RI (ricadente nel donatum), non risultano depositate presso i compenti uffici le relative planimetrie catastali – il che appare ulteriormente ostativo alla chiesta divisione della massa come pretesa da tutte le parti costituite.
Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità catastali sono, allo stato, ostative alla divisione (finanche parziale, per le ragioni sopra menzionate) dell'asse ereditario e, così, alla formazione di un progetto di pagina 6 di 8 riduzione/divisione che consenta di soddisfare le quote di legittima rivendicate dalle parti attrici, oltre che le quote pretese dai convenuti costituti. Tali statuizioni (comprensive dell'eventuale resa dei conti che i condividenti si devono rendere ai sensi dell'art. 723 c.c.) potranno essere, al più, ottenute dagli attori vittoriosi in riduzione e dagli altri coeredi in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a comprovare la regolarità urbanistico-catastale dei cespiti di cui in premessa (e, così, la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire ai legittimari pretermessi di conseguire le rispettive quote di legge).
2. La soccombenza regola le spese di lite e di mediazione tra le parti costituite - le quali sono liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014 – e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono da porre definitivamente a carico di e , in solido tra P_ Parte_4 loro.
Sono invece irripetibili le spese processuali tra parte attrice ed il convenuto contumace US CO: l'accoglimento dell'azione di riduzione proposta dagli attori ha infatti comportato unicamente la risoluzione delle disposizioni lesive corrispondenti alle porzioni spettanti ab intestato ai soli convenuti costituiti (nella loro integralità) e, in via percentuale, di una donazione di cui ebbe a beneficiare unicamente . Parte_4
Non deve infine pronunziarsi alcun provvedimento in punto di spese in relazione alla posizione di in quanto creditore iscritto evocato nel presente giudizio Controparte_2 unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1113, co. III c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA – III Sezione Civile nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che le disposizioni di cui all'art. 566 c.c. e di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio 1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di IA e Persona_4
CA (rep. 56242 – racc. 15051) hanno leso le quote di legittima spettanti a , Parte_1
e in relazione all'eredità relitta da (nata a Parte_2 Parte_3 Persona_1
IA in data 16 novembre 1930 ed ivi deceduta in data 8 marzo 2010) e, per l'effetto,
a. previa declaratoria della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita stipulato in data 30 dicembre 1986 a ministero del notaio dei Persona_5
Distretti Notarili Riuniti di IA e CA (rep. 146238 – racc. 32039) - limitatamente alla quota indivisa del 58% della proprietà dell'immobile di via FR RI 12 in IA (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IA al foglio 69, particella 16126, subalterni 52, 45 e 35) - ed imputazione della suddetta donazione di quota indivisa e della donazione stipulata in data 12 luglio 1999 a ministero del notaio Distretti Notarili Riuniti di IA e Persona_6
CA (rep. 56242 – racc. 15051) in capo a;
Parte_4
b. previa declaratoria della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita stipulato in data 9 luglio 1981 a ministero del notaio dei Distretti Persona_4
Notarili Riuniti di IA e CA (rep. 6438 – racc. 1073) ed imputazione della suddetta donazione in capo ad , P_ riduce le disposizioni lesive nei termini di cui in parte motiva e dichiara che:
c. a spetta la quota pari al 27,78% dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_1 pagina 7 di 8 motiva e la quota pari al 3,35% dei beni di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio
1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di IA Persona_4
e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
d. a spetta la quota pari al 27,78% dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_3 motiva e la quota pari al 3,35% dei beni di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio
1999 a ministero del notaio Distretti Notarili Riuniti di IA Persona_6
e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
e. a spetta la quota pari al 27,78% dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_2 motiva e la quota pari al 3,35% dei beni di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio
1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di IA Persona_4
e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
f. a spetta la quota pari all'89,95% dei beni di cui alla donazione stipulata Parte_4 in data 12 luglio 1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Persona_4
Riuniti di IA e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
g. a US CO spetta la quota pari a 16,67% dei beni relitti meglio descritti in parte motiva;
2. rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle parti costituite;
3. condanna e , in solido tra loro, al rimborso a favore di P_ Parte_4 Pt_1
e delle spese di lite e di mediazione che si liquidano
[...] Parte_2 Parte_3 in € 1.803,48 per anticipazioni ed € 30.563,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori nei confronti del convenuto US
CO;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e P_
, in solido tra loro;
Parte_4
6. ordina al compente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento di comunione, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in IA dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio dell'8 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4965/2012 promossa da:
), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ) rappresentati e difeso dall'avv. SILVESTRO Parte_3 C.F._3
VITALE, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA DELLA GUARDIA 28, TA
contro rappresentato e difeso dall'avv. EGIDIO INCORPORA, P_ C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA ALOI 46, TA
) rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIO Parte_4 C.F._5
GALASSO, elettivamente domiciliato in VIA NICCOLÒ TOMMASEO 216, IA
IU CO ) contumace C.F._6
con la chiamata in causa di
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ALESSANDRO CORRADI, elettivamente domiciliato in VIA CARONDA 172, TA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26 novembre 2024.
pagina 1 di 8 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , e – figli, unitamente ai convenuti US CO Parte_1 Parte_2 Parte_3
(rimasto contumace), e , di (nata a IA in [...] 16 P_ Parte_4 Persona_1 novembre 1930 ed ivi deceduta in data 8 marzo 2010) - hanno chiesto ridursi le donazioni effettuate in vita dalla madre a beneficio di ed . Parte_4 P_
Gli attori lamentano, in particolare, che la donazione del 12 luglio 1999 (avente ad oggetto i terreni siti nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE, censiti al locale catasto al foglio 15, particelle 16, 18, 20, 21, 29, 33, 260 e 261, al foglio 26, particella 1, nonché la quota indivisa di un terzo del fondo censito al foglio 15, particelle 17 e 153 - cfr. doc. 4 di parte attrice e pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024) e la donazione della somma di £ 150.000.000 a favore di (quest'ultima funzionale all'acquisto, da parte del fratello degli Parte_4 attori, in data 30 dicembre 1986, del 58% della proprietà dell'appartamento con sovrastante terrazza, annesso garage e locale di sgombero di via FR RI 12, piano quarto in IA, censito al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IA al foglio 69, particella 16126, subalterni 52, 45
e 35 – cfr. doc. 5 di parte attrice) avrebbero leso le loro quote di riserva, al pari della donazione della somma di £ 150.000.000 a favore di , a sua volta funzionale all'acquisto, da parte della P_ sorella degli attori, in data 9 luglio 1981, della proprietà dell'appartamento in villa con garage e terreno di pertinenza di via Strada 6 n. 14, interno 16 in Riposto – località Praiola, censito al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano del Comune di Riposto al foglio 16, particella 137, subalterni 1 e 3 (cfr. doc. 7 di parte attrice).
La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Deve premettersi che la de cuius lasciò un testamento olografo risalente al 30 aprile 2004 (e pubblicato in data 22 febbraio 2011 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di Persona_2
IA e CA al rep. 650 – racc. 480), con il quale la madre delle parti espressamente beneficiò il figlio della quota disponibile del suo patrimonio (cfr. doc. 1 di parte attrice): ne consegue Parte_4 che, al netto di tale disposizione di ultima volontà, opereranno per il residuo le regole che presiedono alla successione legittima.
Ai sensi dell'art. 537, co. II c.c., “se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli”: ciò vale a dire che la quota disponibile oggetto del menzionato testamento è pari ad un terzo del patrimonio relitto e che a ciascuno degli attori spetterà, in relazione alla massa complessiva, la quota di riserva di un nono. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice Istruttore nella persona dell'ing. ha Persona_3 innanzitutto ricostruito la massa relitta dalla madre delle parti, composta da:
• un appartamento in via FR Fusco 36, piano terzo in IA censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IA al foglio 14, particella 1162, subalterno 8;
• un fondo sito nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 52, 151 e 152);
• la quota indivisa di due terzi del fondo sito nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE (censito al locale catasto al foglio 15, particelle 17 e 153);
• la quota indivisa di un terzo dei terreni siti nel territorio del Comune di Zafferana Etnea e censiti al Catasto Terreni del Comune di Zafferana Etnea al foglio 7, particelle 26, 37, 38, 50,
143, 144, 145, 151, 152, 81 e 277;
• la quota indivisa di un terzo di un terreno incolto e sterile sito nel territorio del Comune di Milo, censito al locale Catasto Terreni al foglio 6, particella 314;
• le giacenze dei conti correnti bancari n. 300292346 e n. 300661319 accesi rispettivamente presso le agenzie di via Sant'Euplio e di via Etnea B di in IA;
Controparte_3
pagina 2 di 8 • le obbligazioni di cui al deposito titoli n. 10229272 corrente presso l'agenzia di via Etnea B di in IA;
Controparte_3
• n. 16 azioni Telecom Italia Media e n. 3630 azioni Telecom Italia giacenti presso il conto deposito titoli n. 10681956 corrente presso l'agenzia di via Etnea B di in Controparte_3
IA;
• n. 11992,114 quote del fondo comune d'investimento n. 825100 di cui al deposito titoli n. 11157697 corrente presso l'agenzia di via Etnea B di in IA (cfr. pag. 5 Controparte_3 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024). I debiti da detrarsi ai sensi dell'art. 556 c.c. corrispondono al saldo passivo del mutuo a suo tempo contratto dalla de cuius con pari ad € 35.249,25 (cfr. § 3.2.3 della consulenza tecnica Controparte_3 d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024). Infine, devono considerarsi nel donatum i beni immobili di cui al secondo capoverso della presente motivazione: se, da un lato, e non hanno di fatto contestato nelle loro difese di P_ Parte_4 aver acquistato gli immobili di cui agli atti prodotti da parte attrice sub 5) e 7) facendo uso del denaro loro donato dalla madre – si veda, in merito, pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta di P_
e pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di -, dall'altro, deve
[...] Parte_4 rammentarsi che (a) con riferimento alla donazione allegata al punto b) di pag. 4 della citazione (avente ad oggetto una somma di denaro erogata dalla de cuius a favore di per consentire a Parte_4 questi di acquistare la quota del 58% della proprietà dell'immobile di via FR RI), si ha donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi – come appare nel caso in esame - soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. 10759/2019); (b) con riferimento alla donazione allegata al punto c) di pag. 5 della citazione (avente ad oggetto una somma di denaro erogata dalla de cuius a favore di per consentire a quest'ultima di acquistare l'immobile in Riposto), nel caso in cui P_ l'ascendente metta a disposizione la provvista finanziaria per il pagamento dell'intero prezzo di un immobile che risulta poi acquistato dal discendente, costituendo la vendita mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario di detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del denaro, bensì dell'immobile, perché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di quest'ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario, nel quale, invece, non è mai entrato il denaro utilizzato per l'acquisto (Cass. Sez. Un. 9282/1992; Cass. 4986/1991). Il complessivo valore della massa (al netto del debito sopra menzionato e già fittiziamente riunito il valore del citato donatum al tempo dell'aperta successione) è pari ad € 1.967.406,86, sicché il valore della quota disponibile (pari ad un terzo del patrimonio) corrisponde ad € 655.802,69, mentre il valore della quota indisponibile (pari ai residui due terzi, che vanno a comporre le quote di riserva complessivamente spettanti ai sei figli della ) corrisponde ad € 1.311.604,58: la quota di riserva Per_1 spettante a ciascuno degli attori consta pertanto del valore di € 218.600,76 (= € 1.967.406,86 / 9 - cfr. pagg. 32-33 e tabella n. 2 di cui alla consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
Deve ora considerarsi che (a) con il testamento del 30 aprile 2004 la de cuius ebbe a lasciare l'intera quota disponibile al figlio (cfr. cit. doc. 1 di parte attrice) e che (b) per effetto delle Parte_4 donazioni da quest'ultimo ricevute da parte materna, detta quota risulta essere già stata tacitata - “[…] avendo, le donazioni in vita ricevute da , un valore pari ad € (673.175,60 + 389.180,00 =) Parte_4 1.062.355,60, superiore al valore della disponibile, che è pari ad € 655.802,69 […]” (cfr. pag. 33 della consulenza tecnica d'ufficio) -, e, ancora, che (c) a fronte del contenuto delle disposizioni di ultima volontà lasciate dalla madre delle parti, opereranno per il residuo le regole che presiedono alla successione legittima (art. 566 c.c.: “[…] alla madre succedono i figli, in parti uguali”) ai fini del pagina 3 di 8 computo della quota spettante a ciascuno dei condividenti, previa imputazione alla porzione spettante a ciascun legittimario delle donazioni a lui fatte ex art. 564, co. II c.c. Avuto riguardo ai condivisibili criteri di stima applicati dal perito d'ufficio ed alle disposizioni di legge sopra menzionate, l'attribuzione in via preliminare del relictum agli attori non è idonea a soddisfare le rispettive quote di legittima: “[…] infatti, a seguito di tale ripartizione, essi riceverebbero, ciascuno, beni per € 117.633,42, inferiore ad € 218.600,76 […]” (cfr. pag. 35 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
“[…] Pertanto, ai sensi dell'art. 553 c.c., si deve procedere alla riduzione delle quote legali che, in prima istanza, avevamo attribuito a e a . Operazione, questa, che va però Parte_4 P_ effettuata,
- solo in favore degli attori , e , che hanno intrapreso Parte_1 Parte_2 Parte_3 l'azione di riduzione;
non anche in favore del convenuto CO US, che non si è associato a tale azione ed è rimasto contumace;
- nei limiti della quota riservata spettante ad e della quota (riservata + disponibile) spettante a P_
[e pari, quest'ultima, a complessivi quattro noni dell'asse]. Parte_4 Le quote legali di ed hanno un valore complessivo di € (117.633,42 x 2 =) Parte_4 P_
235.266,84 e pertanto la loro riduzione, che sarà del 100%, non sarà sufficiente a reintegrare la quota di riserva dei tre legittimari lesi, in quanto questa è di complessivi € [3 x (€ 218.600,76 - 117.633,42)
=] 302.902,03 […]” (cfr. pag. 35 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio
2024). L'operatività nel caso di specie dell'art. 566 c.c. e l'integrale riduzione, ai sensi dell'art. 553 c.c., delle quote spettanti ab intestato ai convenuti e viene a determinare le quote spettanti P_ Parte_4 ai comunisti in relazione al relictum nella misura del 27,78% ciascuno per quanto concerne gli attori
, e , e nella misura del residuo 16,67% in capo al convenuto Pt_1 Parte_2 Parte_3 contumace US CO (cfr. pag. 45 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
Da tutto quanto sopra considerato discende, così, la necessità di procedere anche alla riduzione dell'ultima donazione disposta in ordine di tempo dalla de cuius – trattasi, in particolare, di quella risalente al 12 luglio 1999, di cui beneficiò (cfr. cit. doc. 4 di parte attrice): in Parte_4 particolare, “[…] la riduzione della donazione dovrà essere parziale ed avere il valore residuo di €
[302.902,03 (valore riservato agli attori) - 235.266,84 (valore delle quote legali di ed Parte_4
, già ridotte in favore degli attori)] = € 67.635,19 che corrisponde al (€ 67.635,19/€ 673.175,60 P_
=) 10,05% del valore dell'intera disposizione lesiva […]” (cfr. pag. 36 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024), sì da determinare:
• in relazione ai terreni siti nel territorio del Comune di Castel di Iudica – contrada BE (censiti al locale catasto al foglio 15, particelle 16, 18, 20, 21, 29, 33, 260 e 261, al foglio 26, particella 1), le relative quote spettanti ai condividenti nella misura del 3,35% a favore di ciascuno degli attori e nella misura dell'89,95% a favore del convenuto (cfr. Parte_4 pag. 36 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024);
• in relazione ai terreni ubicati nel medesimo circondario e censiti al locale catasto al foglio 15, particelle 17 e 153, le relative quote spettanti ai condividenti nella misura del 19,63% a favore di ciascuno degli attori e del 29,98% a favore di , permanendo in capo a Parte_4 US CO la residua quota dell'11,11% (cfr. pag. 37 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024).
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, le quote facenti capo ai coeredi di
[...]
in relazione ai beni da quest'ultima relitti ed a quelli di cui alla donazione del 12 luglio 1999 Per_1 possono essere ricostruite secondo il prospetto di cui a pag. 38 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024 e di seguito ritrascritto:
pagina 4 di 8 Senonché, della comunione ereditaria come sopra descritta non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento (e ciò nemmeno sotto forma di divisione parziale della massa, in quanto tale pretesa non è stata espressamente avanzata da alcuno dei condividenti e fermo, nel caso di specie, il generale principio di universalità della divisione ereditaria), né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle quote di riserva rivendicate dagli attori. Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione delle quote legali facenti capo ai convenuti donatari e della donazione del 12 luglio 1999 – progetto ontologicamente deputato alla pagina 5 di 8 reintegrazione delle quote di legittima pretese dagli attori -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari - con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass. 12872/2021). Nel caso in esame, gli attori, nel lamentare che i beni relitti dalla madre non sono sufficienti a soddisfare le loro quote di legittima, hanno chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dalla de cuius a favore di e , nonché lo scioglimento P_ Parte_4 della comunione ereditaria e l'assegnazione a ciascun coerede della quota di competenza. Se tale è la pretesa avanzata dagli attori – i quali intendono ovviamente conseguire dalla comune massa una quantità di beni (in natura o mediante controvalore in denaro) tale da tacitare le loro quote di riserva ex art. 537, co. II c.c., il tutto tenendosi peraltro in considerazione che anche i convenuti P_
e hanno chiesto l'attribuzione in loro favore delle quote loro spettanti sulla massa – non Parte_4 può allora trascurarsi che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020).
Ora, ciò che è evidentemente ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione (quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento). Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ing. ad aver acclarato che, dei beni immobili oggetto della comunione Persona_3 ereditaria venuta a costituirsi tra i germani “[…] la planimetria catastale [dell'immobile di via Pt_4
FR Fusco, ricadente nel relictum] risulta presentata in data 22.06.1970, e, dal confronto con il rilievo dei luoghi, si evince che la stessa è conforme agli stessi, a meno della mancata rappresentazione della chiusura a veranda del ballatoio est […]” (cfr. pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 14 maggio 2024) – ciò che costituisce, ad opinione dell'intestato ufficio, una difformità catastale oggettiva di rilevante entità nei termini già specificati nella precedente ordinanza resa dal Giudice Istruttore in data 2 febbraio 2023; peraltro, per quanto occorrer possa, con riguardo all'immobile di via FR RI (ricadente nel donatum), non risultano depositate presso i compenti uffici le relative planimetrie catastali – il che appare ulteriormente ostativo alla chiesta divisione della massa come pretesa da tutte le parti costituite.
Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità catastali sono, allo stato, ostative alla divisione (finanche parziale, per le ragioni sopra menzionate) dell'asse ereditario e, così, alla formazione di un progetto di pagina 6 di 8 riduzione/divisione che consenta di soddisfare le quote di legittima rivendicate dalle parti attrici, oltre che le quote pretese dai convenuti costituti. Tali statuizioni (comprensive dell'eventuale resa dei conti che i condividenti si devono rendere ai sensi dell'art. 723 c.c.) potranno essere, al più, ottenute dagli attori vittoriosi in riduzione e dagli altri coeredi in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a comprovare la regolarità urbanistico-catastale dei cespiti di cui in premessa (e, così, la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire ai legittimari pretermessi di conseguire le rispettive quote di legge).
2. La soccombenza regola le spese di lite e di mediazione tra le parti costituite - le quali sono liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014 – e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono da porre definitivamente a carico di e , in solido tra P_ Parte_4 loro.
Sono invece irripetibili le spese processuali tra parte attrice ed il convenuto contumace US CO: l'accoglimento dell'azione di riduzione proposta dagli attori ha infatti comportato unicamente la risoluzione delle disposizioni lesive corrispondenti alle porzioni spettanti ab intestato ai soli convenuti costituiti (nella loro integralità) e, in via percentuale, di una donazione di cui ebbe a beneficiare unicamente . Parte_4
Non deve infine pronunziarsi alcun provvedimento in punto di spese in relazione alla posizione di in quanto creditore iscritto evocato nel presente giudizio Controparte_2 unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1113, co. III c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA – III Sezione Civile nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che le disposizioni di cui all'art. 566 c.c. e di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio 1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di IA e Persona_4
CA (rep. 56242 – racc. 15051) hanno leso le quote di legittima spettanti a , Parte_1
e in relazione all'eredità relitta da (nata a Parte_2 Parte_3 Persona_1
IA in data 16 novembre 1930 ed ivi deceduta in data 8 marzo 2010) e, per l'effetto,
a. previa declaratoria della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita stipulato in data 30 dicembre 1986 a ministero del notaio dei Persona_5
Distretti Notarili Riuniti di IA e CA (rep. 146238 – racc. 32039) - limitatamente alla quota indivisa del 58% della proprietà dell'immobile di via FR RI 12 in IA (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di IA al foglio 69, particella 16126, subalterni 52, 45 e 35) - ed imputazione della suddetta donazione di quota indivisa e della donazione stipulata in data 12 luglio 1999 a ministero del notaio Distretti Notarili Riuniti di IA e Persona_6
CA (rep. 56242 – racc. 15051) in capo a;
Parte_4
b. previa declaratoria della natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita stipulato in data 9 luglio 1981 a ministero del notaio dei Distretti Persona_4
Notarili Riuniti di IA e CA (rep. 6438 – racc. 1073) ed imputazione della suddetta donazione in capo ad , P_ riduce le disposizioni lesive nei termini di cui in parte motiva e dichiara che:
c. a spetta la quota pari al 27,78% dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_1 pagina 7 di 8 motiva e la quota pari al 3,35% dei beni di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio
1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di IA Persona_4
e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
d. a spetta la quota pari al 27,78% dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_3 motiva e la quota pari al 3,35% dei beni di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio
1999 a ministero del notaio Distretti Notarili Riuniti di IA Persona_6
e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
e. a spetta la quota pari al 27,78% dei beni relitti meglio descritti in parte Parte_2 motiva e la quota pari al 3,35% dei beni di cui alla donazione stipulata in data 12 luglio
1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di IA Persona_4
e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
f. a spetta la quota pari all'89,95% dei beni di cui alla donazione stipulata Parte_4 in data 12 luglio 1999 a ministero del notaio dei Distretti Notarili Persona_4
Riuniti di IA e CA (rep. 56242 – racc. 15051);
g. a US CO spetta la quota pari a 16,67% dei beni relitti meglio descritti in parte motiva;
2. rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle parti costituite;
3. condanna e , in solido tra loro, al rimborso a favore di P_ Parte_4 Pt_1
e delle spese di lite e di mediazione che si liquidano
[...] Parte_2 Parte_3 in € 1.803,48 per anticipazioni ed € 30.563,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori nei confronti del convenuto US
CO;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e P_
, in solido tra loro;
Parte_4
6. ordina al compente Ufficio Provinciale – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento di comunione, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in IA dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio dell'8 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
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