Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4737/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposto da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Anna Rita Lucrezia Cino;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Anna Rita Lucrezia Cino;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 22/08/2014 e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Taurisano (atto n. 17, parte II, serie A, anno 2014). Hanno
precisato che dalla loro unione sono nati (Scorrano, Persona_1
25/04/2013) e (Scorrano, 07/04/2020). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In particolare, hanno concordato che:
1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto. Gli stessi potranno trasferire la loro residenza ovunque, anche all'estero, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge, fermo restando l'obbligo di comunicare all'altro la nuova residenza o dimora e purché venga in ogni caso garantito comunque promosso il rapporto con la prole.
2) La casa coniugale, sita in Taurisano alla Via Conte di Torino, 2/G, resterà assegnata alla GN affinché la stessa la Parte_1 abiti unitamente ai figli.
3) Si dà atto per che detto immobile, ad oggi intestato alla GN
[...]
, sono stati a suo tempo eseguiti dei lavori di Parte_2 ristrutturazione in previsione del fatto che lo stesso sarebbe stato donato dalla proprietaria alla figlia . Pt_1
4) Le somme spese per l'esecuzione di detti lavori ammontano ad €
20.000,00 (ventimila/00) e sono state pagate in via esclusiva dal OR . Premesso tanto le parti concordano che la GN CP_1
procederà al rimborso della suddetta somma di € 20.000,00 Parte_1 mediante il pagamento mensile di € 300,00 (trecento) a partire dal mese di dicembre p. v.
5) Le parti danno atto di avere già provveduto a dividere quanto presente all'interno della casa coniugale e che, pertanto, il OR
non dovrà asportare altro dalla stessa. CP_1
6) Quanto al contributo di mantenimento per i figli minori, i ricorrenti concordano che il OR verserà mensilmente, entro e non CP_1 oltre la data del 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi sul conto corrente intestato alla
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GN avente il seguente IBAN: IT Parte_1
53G0306967684510326033035.
7) Lo stesso rinuncerà altresì a percepire l'assegno unico, ragione per cui, entro la presente mensilità il ricorrente comunicherà all' tale CP_2 sua volontà affinché l'intero importo dell'assegno unico (vale a dire, sia la quota spettante al OR che quella di competenza CP_1 della GN ), possa essere percepito, a partire dal mese di Parte_1 novembre 2024, dalla GN . Parte_1
8) Le spese straordinarie saranno a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%. Il sostenimento delle predette spese dovrà essere disciplinato nei termini di cui al protocollo d'intesa sottoscritto dal
Tribunale di Lecce, di cui le parti sono già in possesso e da intendersi parte integrante del presente atto.
9) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo quanto appresso specificato. Tenuto conto che entrambi i genitori svolgono un lavoro da turnisti, gli stessi concordano che, durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per tre pomeriggi, dalle ore 17:30 alle ore 21:00 in inverno e dalle ore 18:00 sino alle 22:00 in estate. Nello specifico, a seconda dei turni settimanali, i coniugi concordano che saranno stabiliti di volta in volta i tre pomeriggi.
10) I minori pernotteranno altresì con il padre a settimane alterne dalle
14:00 del venerdì sino alle 17:00 della domenica nel periodo invernale e sino alle 18:00 in quello estivo.
11) I ricorrenti danno atto che il figlio minore affetto da un lieve Per_2 ritardo nella crescita, è, ad oggi, titolare di assegno di reversibilità, il quale risulta accreditato sul conto corrente bancario aperto presso
– filiale di Taursiano intestato al minore stesso. Tale CP_3 emolumento è stato riconosciuto dalla competente Commissione per l'Invalidità Civile di Maglie sino a febbraio del 2025, per cui sarà presentata una nuova domanda in sede amministrativo alla scadenza.
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12) Inoltre, sempre in considerazione del lavoro svolto, in particolare dal OR (il quale lavora in una lavanderia industriale, il cui CP_1 pieno del lavoro si concentra soprattutto nei mesi estivi e, come tale, rende impossibile al andare in ferie), i ricorrenti concordano CP_1 che i minori potranno trascorrere continuativamente con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, un periodo complessivo di giorni 15, da dividersi, eventualmente, in 2 settimane distinte, nel periodo in cui il padre è in ferie e, comunque, non è impegnato con il lavoro.
13) Tale periodo dovrà essere previamente concordato con la madre, con un anticipo di almeno due mesi e dovrà in ogni caso tenere conto dei previ impegni dei minori. Nel suddetto arco di tempo in cui i minori resteranno in maniera continuativa con il padre, la madre potrà comunque incontrarli per due giorni la settimana, salvo che gli stessi non siano partiti fuori per vacanza con il padre.
14) I minori trascorreranno altresì alternativamente con ciascun genitore, le festività di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Befana e, allo stesso modo, Pasqua, Pasquetta, le relative vigilie ed il compleanno.
Le parti prevedono inoltre espressamente che durante il periodo di permanenza continuativa con il padre di cui al precedente punto 8), i minori possano partire con il padre e raggiungere la famiglia di origine di quest'ultimo (in Piemonte), ragion per cui, in tal caso, i ragazzi potranno restare continuativamente con il padre anche sino a
10 giorni consecutivi, fermo restando che, in ogni caso, si garantisca di trascorrere l'altra festività con l'altro genitore.
15) Entrambi i genitori si impegnano a garantire la conservazione del rapporto dei minori con i nonni paterni e materni.
16) L'autovettura tipo Renault Clio, intestata al solo OR , CP_1 rimarrà a disposizione di entrambi i ricorrenti sino a quando non vi sarà la possibilità di acquistarne un'altra, ciò in quanto, ad oggi,
l'altra autovettura, pur intestata ai ricorrenti è di fatto utilizzata in maniera esclusiva dalla GN . Parte_2
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17) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i minori.
18) Ciascun coniuge si impegna a concordare previamente con l'altro coniuge l'eventuale viaggio (per vacanza) con i minori che comporti un allontanamento di più giorni dalla casa coniugale ed a comunicarlo ai medesimi solo dopo averlo previamente avvisato il padre/la madre.
19) Ciascun coniuge dà altresì atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, ragion per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, non essendo richiesto nulla tra i coniugi.
20) Le parti prestano sin da ora il proprio consenso al rilascio/rinnovo della carta d'identità per i figli valevole anche per l'espatrio.
21) Spese compensate.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 11/11/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto
(parere del 20/12/2024).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
31/01/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
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P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4737/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 11/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Tricase (LE), 31/12/1990) e (Torino (TO), Controparte_1
06/07/1989) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Taurisano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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