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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 36934/2023 promossa da:
(Avv. Salvatore Lorefice) Parte_1
Ricorrente contro
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_1
resistente
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 53.660,66 a titolo di TFR e CP_1 deduceva che :
• aveva lavorato alle dipendenze di dal 23.7.1987 fino al 11.7.2012, Parte_2 data in cui si era dimesso e non aveva ricevuto detto tfr;
• successivamente in data 13.2.2015 la società veniva incorporata per Parte_2 fusione nella che successivamente veniva dichiarata fallita con CP_2 sentenza n. 610/2015 dell'11.6.2015;
• il credito era stato riconosciuto dal Tribunale di Roma sezione fallimentare che lo aveva ammesso al passivo del fallimento del 6.4.2022 per la somma richiesta.
Precisava di aver avanzato richiesta al fondo di garanzia in data 4.11.2022 che veniva rigettata, e di aver proposto ricorso amministrativo cons esito altrettanto negativo.
pagina 1 di 3 L' si costituiva con memoria depositata il 28.3.2024 e deduceva che alla data di CP_1 cessazione del rapporto nè la nè la presso cui parte Parte_2 Controparte_3 ricorrente aveva dal 12.7.2012 lavorato (sino al 12.11.2013), erano in stato di insolvenza e che la sentenza di fallimento della la che aveva incorporato la CP_4 Parte_2 era intervenuta successivamente in data 11.6.2015. Deduceva che il Fondo era tenuto a mantenere indenne il lavoratore solo se lo stato di insolvenza sussiste al momento della cessazione del rapporto, di esigibilità del tfr, e non in epoca successiva. All'odierna udienza la causa veniva decisa mediante immediata lettura della presente sentenza. L'obbligo del Fondo di garanzia si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e, in particolare, quando sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cod.civ. in capo al datore di lavoro e quindi sia cessato il rapporto di lavoro e il datore di lavoro versi in stato di insolvenza. La Corte di cassazione con sentenza 4897/2021 : "L'art. 2 della 1. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare I' , che è estraneo alla procedura e che perciò deve CP_1 poter contestare il credito per t.f.r. endo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 1. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell' , la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del CP_1
d.lgs. 29 o 1982, n. 297, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario).
Tali principi sono stati confermati dalla Corte di Cassazione anche successivamente con Ordinanza 6847/2023 che ha precisato: "che il ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che, quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all' la CP_1 stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessi dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente, dal momento che lo scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l'art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) consiste nell 'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza e non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del pagina 2 di 3 lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, tra le tante, Cass. nn. 19277 del 2018, 4897 del 2021 e, da ult., 33551 del 2022).
Nel caso di specie il rapporto è cessato in data 11.7.20112, secondo la prospettazione attorea, o in data 12.11.2013, secondo la prospettazione di parte resistente, ma in onni caso sempre in periodo ampiamente precedente la dichiarazione di insolvenza della
, pacificamente avvenuta in data 11.6.2015. Controparte_4
Alla luce di quanto esposto, non può dunque ritenersi sussistente l'obbligo del Fondo di garanzia, in relazione ad un credito preteso nei confronti di un soggetto dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali che non era datore di lavoro al momento in cui il t.f.r. è divenuto esigibile, essendo peraltro irrilevante l'ammissione al passivo della domanda della lavoratrice. Ogni altra questione, pure agitata da entrambe le parti, risulta conseguentemente superata dovendo alla luce delle considerazioni dianzi esposte, procedere con il rigetto del ricorso.. La sussistenza di orientamenti diversi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese, Roma, 9.4.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Paola Farina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 36934/2023 promossa da:
(Avv. Salvatore Lorefice) Parte_1
Ricorrente contro
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_1
resistente
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'importo complessivo di € 53.660,66 a titolo di TFR e CP_1 deduceva che :
• aveva lavorato alle dipendenze di dal 23.7.1987 fino al 11.7.2012, Parte_2 data in cui si era dimesso e non aveva ricevuto detto tfr;
• successivamente in data 13.2.2015 la società veniva incorporata per Parte_2 fusione nella che successivamente veniva dichiarata fallita con CP_2 sentenza n. 610/2015 dell'11.6.2015;
• il credito era stato riconosciuto dal Tribunale di Roma sezione fallimentare che lo aveva ammesso al passivo del fallimento del 6.4.2022 per la somma richiesta.
Precisava di aver avanzato richiesta al fondo di garanzia in data 4.11.2022 che veniva rigettata, e di aver proposto ricorso amministrativo cons esito altrettanto negativo.
pagina 1 di 3 L' si costituiva con memoria depositata il 28.3.2024 e deduceva che alla data di CP_1 cessazione del rapporto nè la nè la presso cui parte Parte_2 Controparte_3 ricorrente aveva dal 12.7.2012 lavorato (sino al 12.11.2013), erano in stato di insolvenza e che la sentenza di fallimento della la che aveva incorporato la CP_4 Parte_2 era intervenuta successivamente in data 11.6.2015. Deduceva che il Fondo era tenuto a mantenere indenne il lavoratore solo se lo stato di insolvenza sussiste al momento della cessazione del rapporto, di esigibilità del tfr, e non in epoca successiva. All'odierna udienza la causa veniva decisa mediante immediata lettura della presente sentenza. L'obbligo del Fondo di garanzia si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge e, in particolare, quando sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cod.civ. in capo al datore di lavoro e quindi sia cessato il rapporto di lavoro e il datore di lavoro versi in stato di insolvenza. La Corte di cassazione con sentenza 4897/2021 : "L'art. 2 della 1. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta;
inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare I' , che è estraneo alla procedura e che perciò deve CP_1 poter contestare il credito per t.f.r. endo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 1. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell' , la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del CP_1
d.lgs. 29 o 1982, n. 297, benché il fallimento del cedente e la domanda di insinuazione al passivo fossero intervenute successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro proseguito con il cessionario).
Tali principi sono stati confermati dalla Corte di Cassazione anche successivamente con Ordinanza 6847/2023 che ha precisato: "che il ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che, quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all' la CP_1 stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessi dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente, dal momento che lo scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l'art. 2, l. n. 297/1982, rappresenta recepimento) consiste nell 'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza e non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del pagina 2 di 3 lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, tra le tante, Cass. nn. 19277 del 2018, 4897 del 2021 e, da ult., 33551 del 2022).
Nel caso di specie il rapporto è cessato in data 11.7.20112, secondo la prospettazione attorea, o in data 12.11.2013, secondo la prospettazione di parte resistente, ma in onni caso sempre in periodo ampiamente precedente la dichiarazione di insolvenza della
, pacificamente avvenuta in data 11.6.2015. Controparte_4
Alla luce di quanto esposto, non può dunque ritenersi sussistente l'obbligo del Fondo di garanzia, in relazione ad un credito preteso nei confronti di un soggetto dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali che non era datore di lavoro al momento in cui il t.f.r. è divenuto esigibile, essendo peraltro irrilevante l'ammissione al passivo della domanda della lavoratrice. Ogni altra questione, pure agitata da entrambe le parti, risulta conseguentemente superata dovendo alla luce delle considerazioni dianzi esposte, procedere con il rigetto del ricorso.. La sussistenza di orientamenti diversi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese, Roma, 9.4.2025 Il G.L. P. Farina
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