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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 518/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Massa, pubblicata in data 5 aprile 2024, n. 251 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Parte_1 CodiceFiscale_1
Tortorelli del foro di Genova per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Alessandro Pasquini del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLATO
e nei confronti di
1 cf. ) e c.f. CP_2 CodiceFiscale_3 Parte_2 C.F._4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Menchini del foro di per mandato
[...] Pt_2
in atti;
APPELLATI
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, Sezione Civile, n. 251/2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1497/2020 R.G., resa in data 4 aprile 2024, depositata in data 5 aprile 2024 e notificata in data 24 aprile 2024 ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
1) Dichiarare la rescissione ex art. 763 c.c. della divisione transattiva di cui alla scrittura privata inter partes in 01.08.2018 e conseguentemente dell'atto a rogito Notaio
in data 01.08.2018 (28317/14725) per la lesione, oltre il quarto, della Persona_1 quota di un quarto, in capo a , dei beni dell'eredità morendo dismessa Parte_1
da nato a [...] il [...] e deceduto in Carrara in data Persona_2
25.7.2017, tenuto conto del valore della massa ereditaria ricostituito al momento dell'apertura della successione, previa nomina di CTU, mediante la collazione, delle quote societarie e dell'usufrutto ceduti con atto Notaio 16.09.2010 Persona_3
(124083/13949) e con atto Notaio 17.06.2017 (27231/13901) e/o Persona_1 eventualmente anche previa risoluzione di quest'ultimo per l'essersi avverata la clausola risolutiva espressa ivi contenuta e condannando, in tale eventualità, gli appellati alle restituzioni alla massa dell'1% della quota e del controvalore dell'usufrutto;
2) procedere, infine, allo scioglimento della comunione così ricostituita ed alla divisione della stessa secondo diritto;
3) Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia Codesta ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis reiectis:
2 - dichiarare inammissibile ovvero respingere, per ciascuna e tutte le ragioni articolate in parte narrativa, l'appello proposto da e confermare integralmente la Parte_1
sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, n. 251/2024, pubblicata il 5.4.2024;
- condannare al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato Parte_1
relativi al giudizio di appello, oltre al rimborso del 15% del compenso, i.v.a. e c.n.p.a., come per legge”.
Per gli appellati e CP_2 Parte_2
“chiedono a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per tutte le ragioni esposte, contrariis reiectis, di rigettare l'appello proposto dal signor Parte_1
dichiarandolo inammissibile e comunque manifestamente infondato in fatto e in diritto e dichiarare altresì inammissibili e comunque manifestamente infondate le domande oggetto di riproposizione;
nel merito, per tutte le eccezioni e ragioni esposte nel presente
e nei precedenti atti e scritti difensivi, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, ovvero respingere, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dal signor nei confronti dei convenuti signori e Parte_1 Pt_2
con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Massa n. CP_2
251/2024, pubblicata in data 5 aprile 2024 e notificata in data 24 aprile 2024.
Con vittoria di compensi e spese”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio i fratelli al fine di Parte_1
conseguire: i) in via principale, lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito dell'apertura della successione del de cuius previa la collazione Persona_2
dei beni che i convenuti avevano ricevuto dal padre, in forza di donazioni dirette e indirette;
ii) la rescissione, la risoluzione o l'annullamento dell'accordo divisorio stipulato tra le parti il giorno 1.8.2018; iii) la corresponsione di una indennità per un uso esclusivo dei beni ereditari che i convenuti avevano effettuato senza il suo consenso.
In particolare, affermava di aver scoperto - solo successivamente allo Parte_1
stralcio e alla liquidazione della propria quota ereditaria, avvenuto nel 2018 mediante accordo denominato “atto di assegnazione a stralcio” – la presenza di ulteriori beni, consistenti in beni mobili personali, monili, arredi dell'abitazione della casa del padre e infine in partecipazioni societarie che erano state donate ai convenuti e Persona_2
3 non erano state considerate tra le attività della massa indicate nell'accordo di cui l'attore era stato parte.
Tutti i convenuti si costituivno mediante deposito di distinte comparse contestando sia la procedibilità e l'ammissibilità sia la fondatezza delle domande.
La causa, documentalmente istruita, è stata definita con sentenza la quale il Tribunale, da un lato, ha dichiarato inammissibili le domanda di collazione e di divisione, da un altro lato, ha dichiarato infondate le altre domande, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
2. Con atto di appello ha chiesto: i) di dichiarare la rescissione della Parte_1
divisione transattiva di cui agli atti del 1.8.2018 per lesione, oltre il quarto, della quota di
¼ a lui stesso facente capo, tenuto conto del valore della massa da ricostruirsi al momento di apertura della successione, previa nomina di C.T.U., mediante la collazione delle quote societarie cedute dal padre con atti notarili del 16.9.2010 e del 17.6.2017 ii) di procedere, allo scioglimento della ricostituita comunione ed alla divisione.
Si sono costituiti tutti i convenuti eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque l'infondatezza della stessa.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Con un primo motivo di appello, impugna il capo della decisione con Parte_1
il quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile le domande di collazione e di scioglimento della comunione ereditaria proposte da parte attrice. In particolare, secondo la tesi attorea il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le domanda di collazione e di divisione in quanto – essendo le assegnazioni corrispondenti alle quote ereditarie dei condividenti, senza tenere conto delle donazioni - la fattispecie negoziale del 1.8.2018 secondo la presumibile intenzione delle parti avrebbe dovuto essere qualificata come “divisione transattiva”, rescindibile ai sensi dell'art 764 co 1 c.c.
Dunque, parte appellante sostiene che la natura di divisione transattiva della scrittura privata e dell'atto pubblico del 1° agosto 2018 condurrebbero a ritenere ammissibile la rescissione e, conseguentemente, le azioni di collazione e di divisione.
4 afferma poi che nell'accordo del 2018 non si rinviene alcuna rinuncia Parte_1
espressa alla collazione e che il giudice avrebbe errato perché, non qualificando i contratti del 16.9.2010 e del 17.6.2017 come donazioni, non ha tenuto conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda di parte, stante la automaticità di tale istituto.
2. Ciò posto, è necessario osservare che l'accoglimento o meno dell'impugnazione proposta da parte attrice deriva dalla qualificazione giuridica da attribuire alla fattispecie negoziale sottoscritta dalle parti in data 1.8.2018.
Orbene, sul punto questa Corte ritiene di confermare il ragionamento già effettuato dal
Tribunale riguardo alla interpretazione e alla qualificazione giuridica del negozio denominato dalle parti “scrittura privata di transazione divisoria” e del contestuale
“accordo di assegnazione a stralcio”, a rogito del Notaio , entrambi sottoscritti Per_1
in data 1.8.2018. Correttamente esso deve essere qualificato alla stregua di una transazione divisoria per la quale, in forza della disciplina codicistica: “non è ammessa azione di rescissione contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione”.
Osserva in principio, in ordine al discrimen tra divisione transattiva e transazione divisoria, che la Corte di Cassazione ha affermato la massima secondo cui <Ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie. >> (sul punto Cass. civ. Sez. II, 8240/2019 ma anche Cass. civ. Sez. II, n.
210/2025, Cass. civ. Sez. III, n. 13942/2012 e Cass. civ. Sez. II, n. 20256/2009).
Nella fattispecie, ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare il contratto in esame come una transazione divisoria. Nelle premesse del contratto è indicata espressamente la sussistenza di un contrasto tra le parti proprio sulla valutazione dei beni ereditari e sul valore della quota da attribuire a . Inoltre, per Pt_1
addivenire alla divisione le parti si sono fatte reciproche concessioni: in particolare, i fratelli si sono accollati interamente – anche per la quota di – le spese Pt_1
5 conseguenti all'apertura della successione ed alla divisione, oltreché ad una vertenza sindacale in corso ed a future cause che dovessero insorgere dai rapporti intrattenuti dal
De CU coi dipendenti della casa e dell'azienda.
Conferma la natura transattiva del contratto il fatto che l'assegnazione è avvenuta “a tacitazione integrale della Quota di proprietà allo stesso spettante sui beni indivisi e non” (pag. 6 doc. 3 produzioni appellante) dunque, senza tenere conto della proporzionalità tra beni assegnati e valore della quota, e la presenza di altre clausole con le quali rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto sull'eredità paterna, quindi deve Pt_1
intendersi anche alla collazione, dichiarando esplicitamente di più nulla avere a pretendere, “a nessun titolo e per qualsivoglia ragione”, nei confronti dell'eredità né dei singoli eredi, al fine dichiarato di evitare future controversie tra le parti relative all'eredità paterna. In questo contesto appare significativo anche il dato letterale costituito dall'intitolazione data dalle parti al contratto, denominato come “transazione divisoria ex art.764 co.2 C.C.”: denominazione coerente col contenuto del contratto.
3. In considerazione del rigetto del primo motivo di appello, restano quindi assorbite le domande riproposte da parte appellante, con le quali chiedeva: i) la collazione alla massa dei beni ottenuti dai convenuti in forza di due contratti qualificabili come negozi misti con donazione;
ii) la dichiarazione di risoluzione di diritto del negozio di alienazione sottoscritto in data 17.6 2017; e ciò in forza di clausola risolutiva espressa.
4. Circa le spese di lite del presente grado di giudizio, considerata la natura della causa e la presenza di vincoli parentali tra le parti, si ritiene congruo compensare per intero le spese del giudizio.
Infine, in ragione del rigetto integrale dell'impugnazione proposta, si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Massa, pubblicata in data 5 aprile 2024, n. 251, promossa da:
- Parte_1
-appellante
6 contro
- Controparte_1 CP_2 Parte_2
-appellati
Così decide:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 CP_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
Parte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Genova, camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 518/2024
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Massa, pubblicata in data 5 aprile 2024, n. 251 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Parte_1 CodiceFiscale_1
Tortorelli del foro di Genova per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Alessandro Pasquini del foro di Massa per mandato in atti;
APPELLATO
e nei confronti di
1 cf. ) e c.f. CP_2 CodiceFiscale_3 Parte_2 C.F._4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Menchini del foro di per mandato
[...] Pt_2
in atti;
APPELLATI
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, Sezione Civile, n. 251/2024, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1497/2020 R.G., resa in data 4 aprile 2024, depositata in data 5 aprile 2024 e notificata in data 24 aprile 2024 ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
1) Dichiarare la rescissione ex art. 763 c.c. della divisione transattiva di cui alla scrittura privata inter partes in 01.08.2018 e conseguentemente dell'atto a rogito Notaio
in data 01.08.2018 (28317/14725) per la lesione, oltre il quarto, della Persona_1 quota di un quarto, in capo a , dei beni dell'eredità morendo dismessa Parte_1
da nato a [...] il [...] e deceduto in Carrara in data Persona_2
25.7.2017, tenuto conto del valore della massa ereditaria ricostituito al momento dell'apertura della successione, previa nomina di CTU, mediante la collazione, delle quote societarie e dell'usufrutto ceduti con atto Notaio 16.09.2010 Persona_3
(124083/13949) e con atto Notaio 17.06.2017 (27231/13901) e/o Persona_1 eventualmente anche previa risoluzione di quest'ultimo per l'essersi avverata la clausola risolutiva espressa ivi contenuta e condannando, in tale eventualità, gli appellati alle restituzioni alla massa dell'1% della quota e del controvalore dell'usufrutto;
2) procedere, infine, allo scioglimento della comunione così ricostituita ed alla divisione della stessa secondo diritto;
3) Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia Codesta ecc.ma Corte di appello di Genova, contrariis reiectis:
2 - dichiarare inammissibile ovvero respingere, per ciascuna e tutte le ragioni articolate in parte narrativa, l'appello proposto da e confermare integralmente la Parte_1
sentenza pronunciata dal Tribunale di Massa, n. 251/2024, pubblicata il 5.4.2024;
- condannare al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato Parte_1
relativi al giudizio di appello, oltre al rimborso del 15% del compenso, i.v.a. e c.n.p.a., come per legge”.
Per gli appellati e CP_2 Parte_2
“chiedono a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, per tutte le ragioni esposte, contrariis reiectis, di rigettare l'appello proposto dal signor Parte_1
dichiarandolo inammissibile e comunque manifestamente infondato in fatto e in diritto e dichiarare altresì inammissibili e comunque manifestamente infondate le domande oggetto di riproposizione;
nel merito, per tutte le eccezioni e ragioni esposte nel presente
e nei precedenti atti e scritti difensivi, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, ovvero respingere, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dal signor nei confronti dei convenuti signori e Parte_1 Pt_2
con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Massa n. CP_2
251/2024, pubblicata in data 5 aprile 2024 e notificata in data 24 aprile 2024.
Con vittoria di compensi e spese”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio i fratelli al fine di Parte_1
conseguire: i) in via principale, lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito dell'apertura della successione del de cuius previa la collazione Persona_2
dei beni che i convenuti avevano ricevuto dal padre, in forza di donazioni dirette e indirette;
ii) la rescissione, la risoluzione o l'annullamento dell'accordo divisorio stipulato tra le parti il giorno 1.8.2018; iii) la corresponsione di una indennità per un uso esclusivo dei beni ereditari che i convenuti avevano effettuato senza il suo consenso.
In particolare, affermava di aver scoperto - solo successivamente allo Parte_1
stralcio e alla liquidazione della propria quota ereditaria, avvenuto nel 2018 mediante accordo denominato “atto di assegnazione a stralcio” – la presenza di ulteriori beni, consistenti in beni mobili personali, monili, arredi dell'abitazione della casa del padre e infine in partecipazioni societarie che erano state donate ai convenuti e Persona_2
3 non erano state considerate tra le attività della massa indicate nell'accordo di cui l'attore era stato parte.
Tutti i convenuti si costituivno mediante deposito di distinte comparse contestando sia la procedibilità e l'ammissibilità sia la fondatezza delle domande.
La causa, documentalmente istruita, è stata definita con sentenza la quale il Tribunale, da un lato, ha dichiarato inammissibili le domanda di collazione e di divisione, da un altro lato, ha dichiarato infondate le altre domande, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.
2. Con atto di appello ha chiesto: i) di dichiarare la rescissione della Parte_1
divisione transattiva di cui agli atti del 1.8.2018 per lesione, oltre il quarto, della quota di
¼ a lui stesso facente capo, tenuto conto del valore della massa da ricostruirsi al momento di apertura della successione, previa nomina di C.T.U., mediante la collazione delle quote societarie cedute dal padre con atti notarili del 16.9.2010 e del 17.6.2017 ii) di procedere, allo scioglimento della ricostituita comunione ed alla divisione.
Si sono costituiti tutti i convenuti eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque l'infondatezza della stessa.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 15 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Con un primo motivo di appello, impugna il capo della decisione con Parte_1
il quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile le domande di collazione e di scioglimento della comunione ereditaria proposte da parte attrice. In particolare, secondo la tesi attorea il Tribunale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le domanda di collazione e di divisione in quanto – essendo le assegnazioni corrispondenti alle quote ereditarie dei condividenti, senza tenere conto delle donazioni - la fattispecie negoziale del 1.8.2018 secondo la presumibile intenzione delle parti avrebbe dovuto essere qualificata come “divisione transattiva”, rescindibile ai sensi dell'art 764 co 1 c.c.
Dunque, parte appellante sostiene che la natura di divisione transattiva della scrittura privata e dell'atto pubblico del 1° agosto 2018 condurrebbero a ritenere ammissibile la rescissione e, conseguentemente, le azioni di collazione e di divisione.
4 afferma poi che nell'accordo del 2018 non si rinviene alcuna rinuncia Parte_1
espressa alla collazione e che il giudice avrebbe errato perché, non qualificando i contratti del 16.9.2010 e del 17.6.2017 come donazioni, non ha tenuto conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda di parte, stante la automaticità di tale istituto.
2. Ciò posto, è necessario osservare che l'accoglimento o meno dell'impugnazione proposta da parte attrice deriva dalla qualificazione giuridica da attribuire alla fattispecie negoziale sottoscritta dalle parti in data 1.8.2018.
Orbene, sul punto questa Corte ritiene di confermare il ragionamento già effettuato dal
Tribunale riguardo alla interpretazione e alla qualificazione giuridica del negozio denominato dalle parti “scrittura privata di transazione divisoria” e del contestuale
“accordo di assegnazione a stralcio”, a rogito del Notaio , entrambi sottoscritti Per_1
in data 1.8.2018. Correttamente esso deve essere qualificato alla stregua di una transazione divisoria per la quale, in forza della disciplina codicistica: “non è ammessa azione di rescissione contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione”.
Osserva in principio, in ordine al discrimen tra divisione transattiva e transazione divisoria, che la Corte di Cassazione ha affermato la massima secondo cui <Ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie. >> (sul punto Cass. civ. Sez. II, 8240/2019 ma anche Cass. civ. Sez. II, n.
210/2025, Cass. civ. Sez. III, n. 13942/2012 e Cass. civ. Sez. II, n. 20256/2009).
Nella fattispecie, ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità per qualificare il contratto in esame come una transazione divisoria. Nelle premesse del contratto è indicata espressamente la sussistenza di un contrasto tra le parti proprio sulla valutazione dei beni ereditari e sul valore della quota da attribuire a . Inoltre, per Pt_1
addivenire alla divisione le parti si sono fatte reciproche concessioni: in particolare, i fratelli si sono accollati interamente – anche per la quota di – le spese Pt_1
5 conseguenti all'apertura della successione ed alla divisione, oltreché ad una vertenza sindacale in corso ed a future cause che dovessero insorgere dai rapporti intrattenuti dal
De CU coi dipendenti della casa e dell'azienda.
Conferma la natura transattiva del contratto il fatto che l'assegnazione è avvenuta “a tacitazione integrale della Quota di proprietà allo stesso spettante sui beni indivisi e non” (pag. 6 doc. 3 produzioni appellante) dunque, senza tenere conto della proporzionalità tra beni assegnati e valore della quota, e la presenza di altre clausole con le quali rinuncia a qualsiasi ulteriore diritto sull'eredità paterna, quindi deve Pt_1
intendersi anche alla collazione, dichiarando esplicitamente di più nulla avere a pretendere, “a nessun titolo e per qualsivoglia ragione”, nei confronti dell'eredità né dei singoli eredi, al fine dichiarato di evitare future controversie tra le parti relative all'eredità paterna. In questo contesto appare significativo anche il dato letterale costituito dall'intitolazione data dalle parti al contratto, denominato come “transazione divisoria ex art.764 co.2 C.C.”: denominazione coerente col contenuto del contratto.
3. In considerazione del rigetto del primo motivo di appello, restano quindi assorbite le domande riproposte da parte appellante, con le quali chiedeva: i) la collazione alla massa dei beni ottenuti dai convenuti in forza di due contratti qualificabili come negozi misti con donazione;
ii) la dichiarazione di risoluzione di diritto del negozio di alienazione sottoscritto in data 17.6 2017; e ciò in forza di clausola risolutiva espressa.
4. Circa le spese di lite del presente grado di giudizio, considerata la natura della causa e la presenza di vincoli parentali tra le parti, si ritiene congruo compensare per intero le spese del giudizio.
Infine, in ragione del rigetto integrale dell'impugnazione proposta, si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Massa, pubblicata in data 5 aprile 2024, n. 251, promossa da:
- Parte_1
-appellante
6 contro
- Controparte_1 CP_2 Parte_2
-appellati
Così decide:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 CP_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
Parte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Genova, camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Marcello Arturo Castiglione dott.ssa Rossella Atzeni
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