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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2434/2024 promossa da
nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato CRISTINA MARLETTA;
-ricorrente- contro
l' , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato CP_1 generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente-
Contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE ARTIMAGNELLA;
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relative cartelle di pagamento.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 05.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90008854 88/000, emessa dall'
, notificata a mezzo del servizio postale in data Controparte_2
14.02.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
22.509,30 per il presunto mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 293 2001 0132469984 di € 1.374,42 presuntivamente notificata il 06.09.2001 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno 1995; 2. cartella di pagamento n. 293 2000 0063886549 di € 4.822,34 presuntivamente notificata il
27.03.2001 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno
1997; 3. cartella di pagamento n. 293 2001 0136456856 di € 5.450,92 presuntivamente notificata il 05.10.2001 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno 1995 e 1996; 4. cartella di pagamento n. 293 2003 1005712757 di € 6.931,67 presuntivamente notificata il 29.04.2004 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi da DM 10 per l'anno 1997; 5. cartella di pagamento n. 293 2004 0001224386 di €
5.450,92 presuntivamente notificata il 18.02.2004 ed emessa per il presunto mancato pagamento dei contributi IVS a percentuale per l'anno 2002.
Il ricorrente in primo luogo eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancanza di un valido titolo esecutivo quale presupposto indefettibile per la sua emissione, infatti la cartella di pagamento contestualmente impugnata non era mai stata notificata all'odierno ricorrente, il quale ne era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata con il presente giudizio.
Il ricorrente rilevava l'intervenuta prescrizione quinquennale di tutti i crediti contributivi contestati ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 lett. b) della legge 335/1995 sia precedente che successiva all'eventuale corretta notifica delle cartelle di pagamento.
Il ricorrente, ancora, eccepiva , la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per carenza di motivazione e per mancata allegazione dell'atto presupposto ad essa, quale di certo doveva intendersi la cartella di pagamento giacchè ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del
1990, in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto dei contribuenti, tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati al fine di poter dare compiutamente al contribuente la possibilità di esperire legittime difese ed eccezioni. Il
Signor , inoltre, eccepiva l'avvenuta decadenza dell'Ente impositore dal diritto di Parte_1
2 notificare l'intimazione di pagamento impugnata per decorso dei termini perentori fissati dall'art. 1 del D.L 17.06.2005 n. 106 convertito nella legge n. 156 del 2005, da ritenersi applicabile anche al passato, in base a cui la cartella di pagamento deve essere notificata entro termini perentori per dare al contribuente la compiuta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 24, comma 2, Cost.
Infine il ricorrente deduceva la nullita' dell'atto per violazione della Legge 27.07.2000 n. 212
“statuto dei diritti del contribuente”, giacché l'intimazione di pagamento impugnata era stato emessa in violazione delle norme di cui citata Legge, richiamando in particolare i seguenti articoli: art. 1, il quale prescrive che le disposizioni in essacontenute in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario”; art. 6, il quale al comma 5 prescrive che “prima di procedere all'iscrizione a ruolo
l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari.
Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”, evidenziando come nessuna comunicazione in tal senso gli fosse pervenuta.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata per i motivi tutti su esposti. - Conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di valido titolo esecutivo. - Nel merito, accertare la prescrizione dei crediti ingiunti, nonché la prescrizione successiva della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. - Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 24 Cost. -
Accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Amministrazione dal diritto di notificare l'intimazione di pagamento per le ragioni sopra esposte. Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della legge 27.02.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”. - Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario >>.
In data 26.04.2024, si costituiva l , la quale in primo luogo, Controparte_2
in via preliminare, faceva rilevare l'inammissibilità del ricorso per tardività nella parte in cui il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento (AVI) n. 29320239000885488 000, notificata in data 05.02.2024, per eccepire vizi relativi a parte degli atti prodromici, precisamente n. 5 cartelle di pagamento, già portate a sua legale conoscenza, come di seguitò
3 di rileverà e dallo stesso non opposti nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, pertanto il ricorrente non avrebbe potuto impugnare dette cartelle con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, in quanto tali atti erano autonomamente impugnabili, essendogli stati debitamente notificati.
Inoltre sempre in punto di tardività dell'opposizone l' Riscossione osservava che “ CP_3 qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento/avviso di addebito e della notificazione”
Inoltre era del tutto infondata la doglianza del ricorrente in merito alla mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento, in quanto Controparte_4
aveva debitamente provveduto alla notifica di tali atti nel rispetto della normativa
[...]
vigente in materia ratione temporis, la quale peraltro consentiva anche la possibilità di invio della cartella direttamente con raccomandata a/r, oltre che per il tramite di messo notificatore e precisamente la cartella n. 29320010132469984 era stata notificata il
06.09.2001, mediante invio di raccomandata a/r recapitata a soggetto qualificatosi addetto alla casa;
la cartella n. 29320000063886549 era stata notificata il 27.03.2001, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del destinatario (all.
; la cartella n. 29320010136456856 era stata notificata il 05.10.2001, mediante consegna del plico da parte del messo notificatore al destinatario personalmente;
la cartella n.
29320031005712757 era stata notificata il 29.04.2004, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del destinatario;
la cartella n.
29320040001224386 è stata notificata il 18.02.2004, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del destinatario.
L , poneva in evidenza come l'intimazione di pagamento fosse Controparte_2
esente da vizi di qualunque natura, in quanto la stessa conteneva tutti gli elementi essenziali, poiché formata sulla base di un modello predisposto secondo la normativa vigente in materia, che, tra l'altro, non richiedeva l'allegazione delle cartelle/avvisi di addebito sottostanti, e attesa la natura vincolata che la caratterizzava, il suo contenuto dispositivo non avrebbe
4 potuto essere diverso e, in ogni caso, consentiva all'interessato di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria e le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa, tanto da essere stata tempestivamente impugnata anche nel merito.
Contestava che fosse intervenuta alcuna decadenza dai termini di notifica di detta intimazione, non trovando peraltro applicazione, in materia di cartelle per contributi previdenziali, l'art. 25 del D.P.R. 602/73 come sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11348 del 29.04.2021 della Sez. Lavoro. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle doglianze CP_5 dell'opponente di violazione dell'art. 6 della Legge 212/2000 per asserito omesso invio dell'avviso bonario quand'anche per mera ipotesi lo si ritenesse atto necessario, atteso che
Esso Agente della Risscossione è chiamato a rispondere esclusivamente della regolarità e validità degli atti esecutivi dalla medesima posti in essere e non ha alcuna responsabilità e competenza relativamente alla fase antecedente la consegna del ruolo esattoriale ed all'attività compiuta o che dovrebbe eventualmente dovuto compiere l'Ente creditore/impositore.
Eccepiva, altresi, il suo difetto di legittimazione passiva anche in ordine all'eccepita prescrizione secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale, con la sentenza 8 marzo 2022, n. 7514, aveva chiarito che l'ente impositore e l'agente della riscossione non sono litisconsorti necessari infatti la disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è prevista una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs.
46/1999); Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva - come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo - la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito.
Sempre in merito alla dedotta prescrizione dedotta dal ricorrente, occorre comunque CP_5
evidenziava che per ciascuna delle indicate cartelle erano stati posti in essere ulteriori validi e tempestivi atti interruttivi del termine prescrizionale e, precisamente: A) per la cartella n.
29320000063886549 000, notificata il 27.03.2001, erano intervenute le notifiche delle intimazioni: - n. 29320039003691531000 il 26.05.2003 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario;
n.
5 29320069004462463000 il 23.01.2007 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario;
n. 29320099010098212000 il
14.12.2009; - n. 29320149000654975000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ); - n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 (mediante consegna a mani del ricorrente e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); B) per la cartella n.
29320010132469984, notificata il 06.09.2001, sono intervenute le notifiche delle intimazioni:
n. 29320039003692440000 il 26.05.2003 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario – all;
- n.
29320069005547230000 il 23.01.2007 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario;
n. 29320099010099121000 il
14.12.2009; n. 29320149000652652000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 mediante consegna a mani del ricorrente e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); C) per la cartella n.
29320010136456856, notificata il 05.10.2001, erano intervenute le notifiche delle intimazioni: n. 29320039003692541000 il 26.05.2003; n. 29320069005628708000 il
23.01.2007 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario, n. 29320099010099222000 il 14.12.2009; n.
29320149000652955000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c., n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 (mediante consegna a mani del ricorrente - e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); D) per la cartella n.
29320031005712757, notificata il 29.04.2004, erano intervenute le notifiche delle intimazioni: n. 29320099004861504000 il 14.03.2009, mediante invio di raccomandata a/r ;
n. 29320149000651945000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.); n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 ,mediante consegna a mani del ricorrente e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); E) per la cartella n.
29320040001224386, notificata il 18.02.2004, sono intervenute le notifiche delle intimazioni: n. 29320089023072537000 il 26.11.2008, mediante invio di raccomandata a/r,
n. 29320129099631576000 il 18.01.2013, mediante invio di raccomandata a/r ; n.
29320149000648309000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) – all. 26); n.
29320189017826040000 il 29.04.2019, mediante consegna a mani del ricorrente e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata).
6 sempre sul punto prescrizione sottolineava l'incidenza delle disposizioni di legge che CP_5
hanno interrotto o, comunque, sospeso i termini prescrizionali e precisamente: l'art. 25, comma 2, DPR 602/73, “La cartella di pagamento,.., contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giornidalla notificazione, con
l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (lo stesso vale per gli avvisi di addebito dell' ex art 30 D.L.78/2020), il combinato disposto dei commi 618 e CP_1
623 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, che ha previsto, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito con il pagamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014, con conseguente sospensione della riscossione dei carichi di cui al comma 618 fino al 15 giugno 2014 e dei relativi termini di prescrizione e infine le diverse normative succedutesi nel periodo dell'emergenza sanitaria
(art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche), dall'08.03.2020 al 31.08.2021, durante il quale l'attività di accertamento e di riscossione coattiva è rimasta sospesa così come, durante il citato periodo, è rimasta sospesa anche la decorrenza dei relativi termini prescrizionali e di decadenza, non essendo stato di fatto consentito agli Enti Impositori e ad di procedere CP_5 alla notifica degli atti di competenza tra cui avvisi di accertamento, cartelle esattoriali e gli altri atti della riscossione;
alla luce di quanto enunciato sosteneva che le somme iscritte a ruolo erano a tutt'oggi CP_5
dovute dal ricorrente .
Tanto premesso l chiedeva al Tribunale quanto segue: << 1. Controparte_2
preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso perché tardivo ed il difetto di legittimazione passiva di per i motivi di cui in narrativa;
2. gradatamente, dichiarare CP_5
la legittimità e la regolarità dell'intimazione di pagamento impugnata, delle sottostanti cartelle di pagamento e della loro notifica e che non è intervenuta la prescrizione dei crediti sottostanti;
3. in ogni caso, dichiarare la legittimità e la regolarità dell'attività posta in essere dall' e conseguentemente dichiarare con qualsiasi formula che Controparte_6
essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
4. comunque, rigettare le domande di controparte, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite. >>.
7 In data 5.8.2024 l' il quale eccepiva preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in CP_1
relazione alla cartella n. 29320031005712757000, in quanto le omissioni sottese alla suddetta cartella riguardava no tributi per il Servizio Sanitario Nazionale (cfr. estratto cartella in allegato, richiamando, al riguardo, quanto quanto statuito dalle SS.UU. della
Suprema Corte con ordinanza n. 123, depositata il 9 gennaio 2007, che, sul punto, ha affermato che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.
L' rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alle opposizione CP_1 all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromico all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Eccepiva, ancora l' inammissibilità delle opposizione per motivi formali afferenti gli atti impugnati, in quanto la stessa, volta a contestare non il merito della controversia, ma la regolarità degli atti esattoriali, ovvero della notifica (o mancata notifica) degli avvisi di addebito, andava propriamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale regolata dall'art. 617 c.p.c, che assegna al debitore il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto opposto per la proposizione del rimedio, termine che, nella specie, non risultava essere stato rispettato.
Eccepiva, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedente la formazione delle cartelle di pagamento, siccome tardiva alla luce della data di notifiche che l'Agente della Riscossione risultava aver effettuato nelle date di seguito indicate: la n. 29320010132469984 era stata notificata il 06.09.2001, la n.
29320000063886549 era stata notificata il 27.03.2001, la n. 29320010136456856 era stata notificata il 05.10.2001, la n. 29320040001224386 era stata notificata il 18.02.2004, rilevando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica delle cartelle di pagamento ritualmente perfezionata, il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
8 In punto di fatto, l' premetteva che le cartelle de quibus intimavano il pagamento di CP_1
contributi e/o sanzioni dovuti alla Gestione datori di lavoro ed alla gestione Artigiani In particolare: -la cartella n. 29320000063886549000 intimava il pagamento di somme dovute alla gestione datori di lavoro contributi e sanzioni da DM 10 /M, afferenti il periodo 01/1997;
-la cartella n. 29320010132469984000 intima il pagamento di somme dovuti e alla gestione datori di lavoro contributi e sanzioni da DM 10 /M, afferenti il periodo 12/1995; -la cartella n. 2932001013645685600 intima il pagamento di somme dovuti e alla gestione datori di lavoro contributi e sanzioni da DM 10 /M, afferenti il periodo 6-7-8-9-10-11/1995, 1-2-9/1996; -la cartella n. 29320040001224386000 intima il pagamento di somme dovuti alla gestione la cartella è stata parzialmente sgravata e stralciata;
in particolare le partite di Parte_2
credito relative a contributi eccedenti il minimale rata I e II anno 1993 sono state stralciate mentre le altre sono state sgravate. Rimangono ancora dovute le partite di credito relative ai contributi eccedenti il minimale rata I e II anno 1992. Il ricorrente risulta iscritto alla gestione artigiani dal 03/1987 al 19/03/2001.
L' avuto riguardo all'eccezione di decadenza dalla notifica, osservava che Controparte_7
essa, oltre che infondata, era ancor prima, inammissibile, atteso che trattavasi trattasi di preteso vizio di forma del ruolo o della cartella esattoriale/avviso di addebito, cui deve applicarsi il disposto di cui all'art. 617 CPC. (opposizione agli atti esecutivi), con la conseguenza che l'opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dall'atto impugnato (vedi, per tutte, Cass. 09.03.2001 n.3450; Cass. Sez. Un. 27.03.2001 n.133), termine che, per come già detto, nella specie, non risulta essere stato rispettato.
Sempre sull'eccezioen de qua l' segnalava , peraltro, che proprio con specifico CP_1
riferimento alla fattispecie in esame , che la Suprema Corte ha avuto modo di pronunziarsi con la sentenza n. 6756/2012 che, in relazione all'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo, ha statuito che essa va qualificata come opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c. e rilevava che in ordine alla eccezione di tardività, l'art. 25 del D.p.r. n.602/1973, comma 1, prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. del 27.04.2001, n.193 testualmente recitava: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede “;Successivamente l'art.1, comma 1, lett. b), del D. Lgs.27.04.2001,
n. 193 Disposizioni integrati-ve e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n.46, e
9 13 aprile 1999, n.112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione. Art. 1. -
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ha di fatto venir meno il termine dei quattro mesi, sicché lo stesso testualmente recita: Art. 25 -
(Cartella di pagamento) “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”
Evidenziava in relazione all' eccezione di prescrizione, che in ogni caso nessuna prescrizione si fosse maturata nella fattispecie de qua, per fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, per essere stati formati gli avvisi di addebito nel rispetto del termine prescrizionale, avuto riguardo alla naturale scadenza dei ratei, e considerato che la notifica degli avvisi di addebito, comportava la preclusione della disamina di fatti antecedenti il consolidamento del ruolo esattoriale.
In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione degli dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di , che non è il CP_8 legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione del ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, allo stato, non risulta essere stata da CP_1
Contr quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
L'Ente Previdenziale infine premessa l'assoggettabilità del rapporto dedotto nel presente giudizio al vaglio di responsabilità contabile, evidenziava ulteriormente il suo interesse specifico (art.100 c.p.c.) a resistere ad un'eventuale declaratoria di soccombenza dell'Ente ed implicava, imprescindibilmente, la necessità per cui l'accertamento presso l coprisse CP_10
(con autorità di giudicato) ogni aspetto controverso, senza obliterazione alcuna, ivi compreso quello relativo alla condanna alle spese di giudizio;
pertanto, in tutto subordine, per la denegata ipotesi di soccombenza, l' formulava domanda di manleva nei confronti di CP_1
da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio, non avendone l'Istituto previdenziale CP_5
10 causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per atti, CP_8
fatti od omissioni di terzi.
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << In via preliminare e/o CP_1 pregiudiziale: -dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla cartella
29320031005712757000 afferente tributi per Servizio Sanitario Nazionale;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi diopposizione per vizi formali CP_1
ex art. 617 c.p.c.In via principale: -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare le cartelle impugnate. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nelle cartelle impugnate, ovvero nella somma che sarà stabilita dal
Decidente, e per l'effetto condannare par-te ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo trasmesso ad per l'esecuzione, il credito Controparte_11 CP_1
non era inficiato da prescrizione estintiva o decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al CP_1
presente giudizio non avendone l'Istituto previdenziale causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore CP_1
di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Ordinare a l'esibizione in giudizio e degli atti esecutivi ed intimatori compiuti Controparte_12
successivamente alla formazione degli atti impugnati>>.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della
11 pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica delle cartelle di pagamento, violazione dello
Statuto del contribuente, omessa motivazione ) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione.
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del giudice Tributario, con riferimento all'opposizione relativa alle pretese contributive riguardanti il SSN, relativamente alla cartella n. 29320031005712757000 avuto riguardo ai principi in proposito espressi dalla Suprema Corte dai quali non v'è motivo di
12 discostarsi e che si richiamano di seguito: “La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002 - data di entrata in vigore dell'art.
12 della l. n. 448 del 2001, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: sono pertanto devolute alle commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992” Cassazione civile, sez. trib., 08/06/2018, n. 14997; idem Cassazione civile, sez. un., 06/02/2009, n. 2871).
Osserva il decidente che dalla documentazione prodotta in atti dall' Controparte_2
( avviso di ricevimento delle pec ) , tutte le cartelle di pagamento sono state
[...]
regolarmente presso la residenza del ricorrente, e precisamente: la n 29320010132469984
000 è stata notificata il 06.09.2001, in Catania, Via Ferro Fabiani- Canalicchio, tramite invio di raccomandata a/r ricevuto da soggetto qualificatosi addetto alla casa;
la cartella n.
29320000063886549 000 è stata notificata il 27.03.2001 in San Giovanni la Punta, Via
Campania 105, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del ricorrente
; la cartella n. 29320010136456856 000 è stata notificata il 05.10.2001, in Catania, Via
Febo Fabiani 4, Canalicchio mediante consegna del plico da parte del messo notificatore al ricorrente personalmente;
la cartella n. 29320040001224386 è stata notificata il
18.02.2004, in San Giovanni La Punta, Via Campania 105, mediante consegna, da parte del messo notificatore, a soggetto qualificatosi madre del ricorrente.
Ciò premesso, vista l' avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento , deve osservarsi che tenuto conto della data della loro notificazione, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è in primo luogo all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica degli stessi – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine,
13 secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte
Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.:
14 Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991) , per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del
15 rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Ciò premesso, stante anche che l'opposizione all'intimazione di pagamento non risulta essere stato effettuata entro il termine di gg. 20 previsto dall'art. 617 c.p.c. ( avrebbe dovuto essere proposta entro il 23.02.2024) devono essere rigettate tutte le eccezioni formulate dal ricorrente inerenti vizi formali sia dell'intimazione che delle cartelle di pagamento.
16 Per completezza questo decidente, comunque, ritiene che nessuna delle eccezioni fosse fondata, in quanto in avuto riguardo alla violazione degli art. 6 e art. 7 della L. 212/00
(Statuto del contribuente), la detta normativa non si applica alla contribuzione, avuto riguardo alla formazione dell'intimazione di pagamento la stessa risulta conforme al modello legale e non si ravvisano scostamenti dal detto modello, ed infine in relazione alla decadenza dalla notifica è appena il caso di rammentare che alla stessa si applica l'art.1, comma 1, lett. b), del D. Lgs.27.04.2001, n. 193 ( Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n.46, e 13 aprile 1999, n.112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione) che prevede: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare, se dalla data di notifica delle cartelle di pagamento de quibus alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90008854 88/000, effettuata da il giorno 3.2.2024 , sia Controparte_2 decorso il detto termine prescrizionale. ha dedotto di aver notificato al ricorrente tempestivi atti interruttivi del termine CP_5
prescrizionale per quanto concerne tutte le cartelle, precisamente: A) per la cartella n.
29320000063886549 000, notificata il 27.03.2001, sono intervenute le notifiche delle intimazioni: - n. 29320039003691531000 il 26.05.2003 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario); n.
29320069004462463000 il 23.01.2007 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario); n. 29320099010098212000 il
14.12.2009; - n. 29320149000654975000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.); - n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 (mediante consegna a mani del ricorrente ) e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); B) per la cartella n.
29320010132469984, notificata il 06.09.2001, sono intervenute le notifiche delle intimazioni:
n. 29320039003692440000 il 26.05.2003 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario ); - n. 29320069005547230000 il 23.01.2007 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario); n. 29320099010099121000 il 14.12.2009; n.
29320149000652652000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 (mediante consegna a mani del ricorrente ) e n.
17 29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); C) per la cartella n.
29320010136456856, notificata il 05.10.2001, erano intervenute le notifiche delle intimazioni: n. 29320039003692541000 il 26.05.2003; n. 29320069005628708000 il
23.01.2007 (mediante consegna del plico da parte del messo notificatore di soggetto qualificatosi madre del destinatario), n. 29320099010099222000 il 14.12.2009; n.
29320149000652955000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 (mediante consegna a mani del ricorrente) e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata); E) per la cartella n.
29320040001224386, notificata il 18.02.2004, sono intervenute le notifiche delle intimazioni: n. 29320089023072537000 il 26.11.2008 (mediante invio di raccomandata a/r );
n. 29320129099631576000 il 18.01.2013 (mediante invio di raccomandata a/r ); n.
29320149000648309000 il 03.11.2014 (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.); n.
29320189017826040000 il 29.04.2019 (mediante consegna a mani del ricorrente) e n.
29320239000885488000 il 05.02.2024 (oggi impugnata).
Tutti gli atti interruttivi de quibus, risultano regolarmente notificati ad eccezione delle seguenti intimazioni di pagamento: n. 29320099010098212000 che asserisce essere CP_5 stata notificata il 14.12.2009, in relazione alla cartella di pagamento n.
29320000063886549 000, notificata il 27.03.2001; n. 29320099010099121000 che CP_5
asserisce essere stata notificata il 14.12.2009 in relazione alla cartella di pagamento n. n.
29320010132469984 000, notificata il 06.09.2001; n. 29320099010099222000 che CP_5
asserisce essere stata notificata il 14.12.2009 in relazione alla cartella di pagamento n.
29320010136456856, notificata il 05.10.2001. Ed invero dalla documentazione prodotta dall' non vi è prova della notifica al ricorrente di tali Controparte_2
intimazioni di pagamento.
Pertanto la pretesa creditoria sottesa alle cartelle di pagamento n. 29320000063886549
000, n. 29320010132469984 000, 29320010136456856, risulta prescritta per tutte e tre, alla data del 23.07.2012.
Nessuna prescrizione è invece maturata a tutt'oggi per la cartella di pagamento n.
29320040001224386, notificata il 18.02.2004, in forza di tutti gli atti interruttivi della stessa notificati al ricorrente, per ultimo l'intimazione di pagamento impugnata e dovendosi applicare alla stessa la sospensione della prescrizione stabilita dall'art. 1, comma 623, della
18 legge n. 147/2013 (di stabilità 2014) e s.m.i. per il periodo dal 01/01/2014 al 15/06/2014 nonchè la disciplina emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia da COVID 19, che con la previsione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L.
99/2021), ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 541 giorni);
Pertanto il ricorrente è tenuto al pagamento della somma portata dalla cartella di pagamento n. 29320040001224386 000
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra il ricorrente e gli enti resistenti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2434/2024 R.G ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice Tributario relativamente alle pretese contributive relative al SSN;
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90008854 88/000 , notificata a mezzo posta in data
3.2.2024 , limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320000063886549 000, notificata il
27.03.2001, n. 29320010132469984, notificata il 06.09.2001, la n. 29320010136456856
000 notificata il 05.10.2001, in essa richiamate, in quanto i crediti sottesi alle predette cartelle sono prescritti;
Rigetta nel resto il ricorso, dichiarando dovuta dal ricorrente la somma portata dalla cartella di pagamento n. 293 2004 0001224386, notificata in data 18.02.2004.
Dichiara compensate le spese di lite tra il ricorrente e gli enti resistenti.
Catania, 3 gennaio 2024 Il G.O.T.
Giuseppe Marino
19