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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23301/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23301/2024
Oggi 6 febbraio 2025, mediante collegamento a distanza, davanti alla giudice Ambra Carla
Tombesi, unitamente alla m.o.t. Roberta Francia, all'aspirante g.o.p. Giacomina Picheo e della funzionaria a.u.p. , sono comparsi: Parte_1
Per e Parte_2 Controparte_1
l'avv. PATERA DONATO;
CP_2
Per 'avv. Michela BRESCIA. Controparte_3
L'identità dei difensori viene verificata mediante loro dichiarazione.
I difensori oggi presenti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo dal quale sono collegati per lo svolgimento dell'udienza.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. PATERA precisa le conclusioni come da atto citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
l'avv. BRESCIA precisa le conclusioni come da fogli depositati il 5.2.2025.
La giudice ordina la discussione orale della controversia.
Dopo breve discussione orale, nella quale i difensori insistono per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi già dedotti in atti, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u.Ambra Carla Tombesi, pronuncia ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23301/2024 promossa da:
, C.F. Parte_2 C.F._1
P.VA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.VA_1
P.VA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.VA_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Donato Patera, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Varapodio (RC) in via Galileo Galilei n. 9 e, pertanto, presso il domicilio digitale del difensore Email_1
- parte attrice opponente-
contro
:
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.VA_3
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Carlo Defabiani e Michele Brescia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via della Guastalla n.5,
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione, difesa, deduzione e produzione, così pronunciare:
-) in via preliminare e constatata la regolarità del contraddittorio, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ciò in accoglimento delle argomentazioni esposte sulla specifica questione;
-) in accoglimento dell'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, pronunciare provvedimento a termine dell'art. 5 bis d.lgs. 28/2010;
pagina 2 di 10 nel merito
-) accertare e dichiarare, giuste le argomentazioni dispiegate nella parte motiva,
l'improcedibilità nei confronti degli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
-) in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di garanzia e per l'effetto statuire come non dovuta alcuna somma con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 6182/2024.
Si offrono in comunicazione i documenti come indicati e numerati.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex d.m. 55/2014 ss.mm.
Conclusioni di parte convenuta opposta
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto non essendo fondata l'opposizione su prova scritta di facile soluzione
Sempre in via preliminare, emesso il provvedimento di cui all'art. 648 c.p.c.: sospendere il presente giudizio ai sensi degli artt. 5 e 5 bis d.lgs 28/2010 assegnando termine per l'introduzione del procedimento di mediazione
- nel merito:
- in via principale: confermare il decreto respingendo l'opposizione;
- in subordine: condannare gli attori in solido al pagamento dell'importo di € 800.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4 c.c con decorrenza dal 17/04/2024 al saldo.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre in sede di memoria istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari anche della fase monitoria.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 17.6.2024 , Parte_2 [...]
e anno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6182/2024 Pt_3 CP_2
emesso dal Tribunale di Milano il 3.5.2024 e a loro notificato il 17.6.2024, con il quale è stato loro ingiunto di pagare € 800.000,00, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in favore di a titolo di esatto Controparte_3
adempimento agli obblighi derivanti dalla dichiarazione di coobbligazione da loro prestata il 22.6.2021, con la quale si sono impegnati al pagamento alla creditrice garantita dei debiti maturati da per effetto di polizza cauzionale Controparte_4
acquistata il 21.6.2021 da a garanzia degli obblighi di pagamento Controparte_3
pagina 3 di 10 gravanti su per effetto dell'iscrizione della società al campionato Controparte_4
di Serie B per la stagione sportiva 2022/2023, polizza identificata dalle parti con il n. 420614222.
2. A fondamento dell'opposizione proposta, gli attori:
a. hanno eccepito l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di mediazione, ritenuto obbligatorio ai sensi dell'art. 5, c. 1, d.lgs. 28/2010 essendo fondata la controversia su contratto assicurativo;
b. hanno dedotto che l'obbligazione assunta con la appendice di coobbligazione
è in realtà una fideiussione del fideiussore ai sensi dell'art. 1940 c.c., qualificazione da cui deriverebbe sia l'automatica pattuizione del beneficio di previa escussione del debitore principale, con la conseguenza che il fideiussore non avrebbe il diritto di pretendere il pagamento del credito garantito dal fideiussore di secondo grado in via di regresso senza dimostrare di averne preteso il pagamento dal debitore principale rivelatosi poi insolvente, sia l'assunzione da parte del garante di secondo grado solo dell'obbligo di garantire l'esatto adempimento del garante di primo grado ma non anche del debito gravante sul debitore principale, con conseguente mancata garanzia da parte degli opponenti dell'obbligazione di regresso gravante sul debitore principale per effetto del pagamento da parte del fideiussore dell'importo cauzionale garantito;
c. hanno dedotto in ogni caso la nullità della garanzia da loro prestata sia perché sarebbe stata sottoscritta il 21.6.2022, e quindi prima dell'assunzione da parte di dell'impegno di garanzia nei confronti della CP_3
debitrice principale apparentemente assunto il 22.6.2022, sia perché la fideiussione da loro prestata non indicherebbe l'importo massimo garantito nonostante sia stata prestata in relazione ad un'obbligazione futura;
chiedendo per tali motivi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta si è tempestivamente costituita nel Controparte_3
presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta siccome infondata.
In particolare l'opposta:
pagina 4 di 10 a. ha dedotto che anche nelle cause per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la mediazione deve essere esperita solo dopo la decisione sull'istanza di concessione o revoca della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e quindi dopo lo svolgimento dell'udienza di trattazione, di tal che il ricorso per decreto ingiuntivo non può essere dichiarato improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
b. ha dedotto che la garanzia prestata dagli opponenti era funzionale a tenere indenne dalle conseguenze del mancato Controparte_3
rimborso di quanto da lei pagato alla creditrice garantita Lega di serie B in forza della polizza cauzionale, deducendo quindi l'immediata esigibilità del credito oggetto della domanda monitoria nei confronti i tutti gli attori opponenti;
c. ha contestato la fondatezza delle eccezioni di nullità della garanzia prestata dagli opponenti in ragione del fatto che, avendo loro prestato una garanzia specifica, l'importo da loro garantito corrisponde a quello oggetto della polizza cauzionale garantita;
d. ha evidenziato che non essendo né la polizza cauzionale né l'appendice di coobbligazione munite di data certa, la data anteriore di sottoscrizione dell'appendice di coobbligazione sarebbe frutto di un banale un refuso, inidoneo a modificare l'oggetto dell'impegno di controgaranzia assunto dagli odierni opponenti, producendo a dimostrazione dell'allegazione compiuta le risultanze del suo archivio informatico dal quale risulta che anche la polizza cauzionale fosse stata efficace nei confronti della creditrice garantita sin dal 21.6.2022, chiedendo quindi di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. All'esito dell'udienza di trattazione, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
7. L'eccezione di improcedibilità della domanda di è rivelata infondata.
pagina 5 di 10 Il contratto in base al quale chiede agli odierni Controparte_3 opponenti il pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, un contratto con causa di garanzia, non identificabile quindi con un contratto assicurativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010.
La mediazione non è quindi condizione di procedibilità della domanda proposta da con il ricorso per decreto ingiuntivo con la quale è stato Controparte_3
preteso il pagamento di un contratto autonomo di controgaranzia e non di un'assicurazione.
8. Quanto al merito della presente controversia, ha Controparte_3
documentato che , e al Parte_2 Parte_3 CP_2 momento dell'acquisto da parte di di polizza cauzionale a Parte_4 garanzia degli obblighi su di lei gravanti per l'iscrizione al campionato di calcio di serie B si sono impegnati a pagare a qualsiasi somma Controparte_3 quest'ultima avesse corrisposto in esecuzione della polizza cauzionale per capitale, interessi e spese (doc. 2 opponenti, 3 fasc. mon.). ha inoltre documentato che la creditrice garantita Lega Controparte_3
Calcio di Serie B ha escusso la polizza cauzionale (doc. 4 fasc. mon.) e ha documentato di aver pagato alla creditrice l'importo garantito (doc. 5 fasc. monitorio), allegando quindi che, nonostante l'avviso dato alle controgaranti avente ad oggetto l'escussione della garanzia da parte della creditrice principale e nonostante la diffida inviata alle controgaranti ad adempiere agli obblighi assunti con l'appendice di coobbligazione, , e Parte_2 Parte_3
non hanno adempiuto agli obblighi di garanzia assunti nei confronti di CP_2
con la dichiarazione di coobbligazione, non avendo Controparte_3 pagato alla garante l'importo da lei versato alla creditrice principale.
La convenuta opposta ha, quindi, documentato il titolo della sua domanda ed allegato l'inadempimento dei debitori, odierni opponenti, fornendo piena prova della sussistenza del suo diritto di credito alla luce dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni da responsabilità contrattuale desumibile dall'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. Sez. Unite sent. 13533/2001).
pagina 6 di 10 9. Gli opponenti hanno giustificato il loro inadempimento deducendo che il credito vantato da è inesigibile, non avendo quest'ultima Controparte_3
documentato di averne preteso il pagamento dalla debitrice principale senza ottenere soddisfazione del suo credito prima di pretenderne il pagamento dai controgaranti, ed eccependo che tale credito sarebbe, inoltre, inesistente in ragione della nullità della garanzia da loro prestata in favore dell'odierna convenuta opposta siccome avente ad oggetto un'obbligazione futura ed indeterminata nell'importo massimo garantito.
10. Con riguardo alla dedotta inesigibilità del credito vantato da Controparte_3
si ritiene che la prestazione di una controgaranzia o di una fideiussione del
[...] fideiussore non comporti automaticamente l'attribuzione in favore del controgarante o fideiussore di secondo grado del beneficio di previa escussione del debitore principale.
L'art. 1944, comma 2, c.c. prescrive infatti che il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, che determina l'inesigibilità del credito in assenza di prova dell'insolvenza del debitore principale, deve essere espressamente convenuto tra le parti, mentre in difetto di tale specifica ed espressa pattuizione il fideiussore o garante è tenuto ad adempiere in solido con il debitore principale al pagamento del debito di quest'ultimo. Analogamente anche per la fideiussione del fideiussore e per le controgaranzie, il garante di secondo grado è tenuto all'adempimento delle stesse obbligazioni gravanti sul debitore garantito, in solido con quest'ultimo, a meno che non dimostri che le parti hanno espressamente convenuto diversamente.
Nella dichiarazione di coobbligazione resa dagli odierni opponenti, tuttavia, questi ultimi non hanno subordinato il pagamento di quanto richiesto da
[...]
al tentativo di agire in via di regresso nei confronti del debitore CP_3 garantito ma hanno invece assunto l'obbligo di “tenere indenne” la società da ogni pagamento da lei eseguito per effetto della polizza cauzionale per “capitale, interessi e spese, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c. (…) a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate”.
pagina 7 di 10 Manca, quindi, la prova che le parti abbiano convenuto il beneficio di previa escussione del debitore principale e, di conseguenza, l'eccezione di inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata siccome infondata.
11. Gli opponenti hanno eccepito inoltre la nullità della garanzia da loro prestata deducendo che si tratti di garanzia per obbligazione futura, convenuta senza indicazione dell'importo massimo garantito e quindi in violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 1938 c.c.
12. Con la “dichiarazione di coobbligazione” gli odierni opponenti si sono impegnati a controgarantire .in relazione a tutti degli obblighi ed Controparte_3
oneri da lei assunti in dipendenza della stipulazione della polizza cauzionale n.
420614222 in favore della Lega Calcio serie B ,dichiarando di manlevare la garante
“da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza”; nonchè “a tenere indenne la società da ogni pagamento che dovesse effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese e a versare a semplice richiesta nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa alla società, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate e che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza”; chiarendo ulteriormente che “la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza” e dichiarando di “rinunciare come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 del
Cod. Civ., liberando la società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati”.
Trattasi dunque di un contratto di (contro)garanzia specifica e determinata, in quanto riferito espressamente alla polizza cauzionale presta da
[...]
sottostante, che reca espressamente l'indicazione dell'importo CP_3
garantito nella misura di 800.000 euro.
Di conseguenza gli opponenti non hanno prestato una garanzia avente ad oggetto obbligazioni non ancora sorte al momento al momento della stipulazione del pagina 8 di 10 contratto e dal valore potenzialmente indeterminato ma hanno prestato una garanzia specifica, avente ad oggetto un contratto di valore puntualmente convenuto tra le parti.
Inoltre, nessun vizio affligge detto contratto per il fatto che lo stesso indica apparentemente una data di sottoscrizione anteriore (di un giorno) rispetto a quella di apparente sottoscrizione della polizza cauzionale.
Entrambe le date indicate sulla polizza e sull'appendice di coobbligazione non sono certe e sono quindi inidonee a documentare l'effettiva data di assunzione delle obbligazioni contrattuali, la cui connessione ed interdipendenza quanto all'identificazione dell'oggetto del contratto è viceversa direttamente desumibile dalla stretta correlazione del contenuto dei due documenti contrattuali, evidentemente negoziato e conosciuto da tutte le parti al momento della contestuale sottoscrizione dei due distinti documenti contrattuali, come del resto confermato indiziariamente anche dal doc. 14 di parte convenuta opposta, che attesta l'efficacia della polizza cauzionale sin dal 21.6.2022, data di apparente sottoscrizione dell'appendice di coobbligazione.
L'opposizione si è rivelata, quindi documentalmente infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
13. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza di parte attrice opponente e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità della controversia, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_2 Parte_3 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6182/2024 emesso dal Tribunale di Milano il CP_2
pagina 9 di 10 3.5.2024 in favore di , decreto che conferma e dichiara Controparte_3
definitivamente esecutivo;
2) condanna , e n solido a rimborsare Parte_2 Parte_3 CP_2
in favore di le spese di giudizio, che liquida in € 14.598,00 per Controparte_3
compensi, oltre 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e oltre CPA e VA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti mediante collegamento audiovisivo a distanza ed allegazione al verbale.
Milano, 6 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23301/2024
Oggi 6 febbraio 2025, mediante collegamento a distanza, davanti alla giudice Ambra Carla
Tombesi, unitamente alla m.o.t. Roberta Francia, all'aspirante g.o.p. Giacomina Picheo e della funzionaria a.u.p. , sono comparsi: Parte_1
Per e Parte_2 Controparte_1
l'avv. PATERA DONATO;
CP_2
Per 'avv. Michela BRESCIA. Controparte_3
L'identità dei difensori viene verificata mediante loro dichiarazione.
I difensori oggi presenti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo dal quale sono collegati per lo svolgimento dell'udienza.
La giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. PATERA precisa le conclusioni come da atto citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
l'avv. BRESCIA precisa le conclusioni come da fogli depositati il 5.2.2025.
La giudice ordina la discussione orale della controversia.
Dopo breve discussione orale, nella quale i difensori insistono per l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi già dedotti in atti, la giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della g.u.Ambra Carla Tombesi, pronuncia ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23301/2024 promossa da:
, C.F. Parte_2 C.F._1
P.VA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.VA_1
P.VA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.VA_2 tutti con il patrocinio dell'avv. Donato Patera, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Varapodio (RC) in via Galileo Galilei n. 9 e, pertanto, presso il domicilio digitale del difensore Email_1
- parte attrice opponente-
contro
:
P.VA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.VA_3
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Carlo Defabiani e Michele Brescia, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via della Guastalla n.5,
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni contraria istanza, eccezione, difesa, deduzione e produzione, così pronunciare:
-) in via preliminare e constatata la regolarità del contraddittorio, non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e ciò in accoglimento delle argomentazioni esposte sulla specifica questione;
-) in accoglimento dell'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, pronunciare provvedimento a termine dell'art. 5 bis d.lgs. 28/2010;
pagina 2 di 10 nel merito
-) accertare e dichiarare, giuste le argomentazioni dispiegate nella parte motiva,
l'improcedibilità nei confronti degli opponenti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
-) in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di garanzia e per l'effetto statuire come non dovuta alcuna somma con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 6182/2024.
Si offrono in comunicazione i documenti come indicati e numerati.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex d.m. 55/2014 ss.mm.
Conclusioni di parte convenuta opposta
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto non essendo fondata l'opposizione su prova scritta di facile soluzione
Sempre in via preliminare, emesso il provvedimento di cui all'art. 648 c.p.c.: sospendere il presente giudizio ai sensi degli artt. 5 e 5 bis d.lgs 28/2010 assegnando termine per l'introduzione del procedimento di mediazione
- nel merito:
- in via principale: confermare il decreto respingendo l'opposizione;
- in subordine: condannare gli attori in solido al pagamento dell'importo di € 800.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4 c.c con decorrenza dal 17/04/2024 al saldo.
Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre in sede di memoria istruttoria.
Con vittoria di spese, diritti e onorari anche della fase monitoria.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 17.6.2024 , Parte_2 [...]
e anno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6182/2024 Pt_3 CP_2
emesso dal Tribunale di Milano il 3.5.2024 e a loro notificato il 17.6.2024, con il quale è stato loro ingiunto di pagare € 800.000,00, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in favore di a titolo di esatto Controparte_3
adempimento agli obblighi derivanti dalla dichiarazione di coobbligazione da loro prestata il 22.6.2021, con la quale si sono impegnati al pagamento alla creditrice garantita dei debiti maturati da per effetto di polizza cauzionale Controparte_4
acquistata il 21.6.2021 da a garanzia degli obblighi di pagamento Controparte_3
pagina 3 di 10 gravanti su per effetto dell'iscrizione della società al campionato Controparte_4
di Serie B per la stagione sportiva 2022/2023, polizza identificata dalle parti con il n. 420614222.
2. A fondamento dell'opposizione proposta, gli attori:
a. hanno eccepito l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per mancato esperimento del procedimento di mediazione, ritenuto obbligatorio ai sensi dell'art. 5, c. 1, d.lgs. 28/2010 essendo fondata la controversia su contratto assicurativo;
b. hanno dedotto che l'obbligazione assunta con la appendice di coobbligazione
è in realtà una fideiussione del fideiussore ai sensi dell'art. 1940 c.c., qualificazione da cui deriverebbe sia l'automatica pattuizione del beneficio di previa escussione del debitore principale, con la conseguenza che il fideiussore non avrebbe il diritto di pretendere il pagamento del credito garantito dal fideiussore di secondo grado in via di regresso senza dimostrare di averne preteso il pagamento dal debitore principale rivelatosi poi insolvente, sia l'assunzione da parte del garante di secondo grado solo dell'obbligo di garantire l'esatto adempimento del garante di primo grado ma non anche del debito gravante sul debitore principale, con conseguente mancata garanzia da parte degli opponenti dell'obbligazione di regresso gravante sul debitore principale per effetto del pagamento da parte del fideiussore dell'importo cauzionale garantito;
c. hanno dedotto in ogni caso la nullità della garanzia da loro prestata sia perché sarebbe stata sottoscritta il 21.6.2022, e quindi prima dell'assunzione da parte di dell'impegno di garanzia nei confronti della CP_3
debitrice principale apparentemente assunto il 22.6.2022, sia perché la fideiussione da loro prestata non indicherebbe l'importo massimo garantito nonostante sia stata prestata in relazione ad un'obbligazione futura;
chiedendo per tali motivi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. La convenuta si è tempestivamente costituita nel Controparte_3
presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta siccome infondata.
In particolare l'opposta:
pagina 4 di 10 a. ha dedotto che anche nelle cause per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la mediazione deve essere esperita solo dopo la decisione sull'istanza di concessione o revoca della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e quindi dopo lo svolgimento dell'udienza di trattazione, di tal che il ricorso per decreto ingiuntivo non può essere dichiarato improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
b. ha dedotto che la garanzia prestata dagli opponenti era funzionale a tenere indenne dalle conseguenze del mancato Controparte_3
rimborso di quanto da lei pagato alla creditrice garantita Lega di serie B in forza della polizza cauzionale, deducendo quindi l'immediata esigibilità del credito oggetto della domanda monitoria nei confronti i tutti gli attori opponenti;
c. ha contestato la fondatezza delle eccezioni di nullità della garanzia prestata dagli opponenti in ragione del fatto che, avendo loro prestato una garanzia specifica, l'importo da loro garantito corrisponde a quello oggetto della polizza cauzionale garantita;
d. ha evidenziato che non essendo né la polizza cauzionale né l'appendice di coobbligazione munite di data certa, la data anteriore di sottoscrizione dell'appendice di coobbligazione sarebbe frutto di un banale un refuso, inidoneo a modificare l'oggetto dell'impegno di controgaranzia assunto dagli odierni opponenti, producendo a dimostrazione dell'allegazione compiuta le risultanze del suo archivio informatico dal quale risulta che anche la polizza cauzionale fosse stata efficace nei confronti della creditrice garantita sin dal 21.6.2022, chiedendo quindi di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. All'esito dell'udienza di trattazione, è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta.
5. La causa è stata istruita solo documentalmente.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
7. L'eccezione di improcedibilità della domanda di è rivelata infondata.
pagina 5 di 10 Il contratto in base al quale chiede agli odierni Controparte_3 opponenti il pagamento dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, un contratto con causa di garanzia, non identificabile quindi con un contratto assicurativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010.
La mediazione non è quindi condizione di procedibilità della domanda proposta da con il ricorso per decreto ingiuntivo con la quale è stato Controparte_3
preteso il pagamento di un contratto autonomo di controgaranzia e non di un'assicurazione.
8. Quanto al merito della presente controversia, ha Controparte_3
documentato che , e al Parte_2 Parte_3 CP_2 momento dell'acquisto da parte di di polizza cauzionale a Parte_4 garanzia degli obblighi su di lei gravanti per l'iscrizione al campionato di calcio di serie B si sono impegnati a pagare a qualsiasi somma Controparte_3 quest'ultima avesse corrisposto in esecuzione della polizza cauzionale per capitale, interessi e spese (doc. 2 opponenti, 3 fasc. mon.). ha inoltre documentato che la creditrice garantita Lega Controparte_3
Calcio di Serie B ha escusso la polizza cauzionale (doc. 4 fasc. mon.) e ha documentato di aver pagato alla creditrice l'importo garantito (doc. 5 fasc. monitorio), allegando quindi che, nonostante l'avviso dato alle controgaranti avente ad oggetto l'escussione della garanzia da parte della creditrice principale e nonostante la diffida inviata alle controgaranti ad adempiere agli obblighi assunti con l'appendice di coobbligazione, , e Parte_2 Parte_3
non hanno adempiuto agli obblighi di garanzia assunti nei confronti di CP_2
con la dichiarazione di coobbligazione, non avendo Controparte_3 pagato alla garante l'importo da lei versato alla creditrice principale.
La convenuta opposta ha, quindi, documentato il titolo della sua domanda ed allegato l'inadempimento dei debitori, odierni opponenti, fornendo piena prova della sussistenza del suo diritto di credito alla luce dei criteri di ripartizione dell'onere della prova nelle azioni da responsabilità contrattuale desumibile dall'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. Sez. Unite sent. 13533/2001).
pagina 6 di 10 9. Gli opponenti hanno giustificato il loro inadempimento deducendo che il credito vantato da è inesigibile, non avendo quest'ultima Controparte_3
documentato di averne preteso il pagamento dalla debitrice principale senza ottenere soddisfazione del suo credito prima di pretenderne il pagamento dai controgaranti, ed eccependo che tale credito sarebbe, inoltre, inesistente in ragione della nullità della garanzia da loro prestata in favore dell'odierna convenuta opposta siccome avente ad oggetto un'obbligazione futura ed indeterminata nell'importo massimo garantito.
10. Con riguardo alla dedotta inesigibilità del credito vantato da Controparte_3
si ritiene che la prestazione di una controgaranzia o di una fideiussione del
[...] fideiussore non comporti automaticamente l'attribuzione in favore del controgarante o fideiussore di secondo grado del beneficio di previa escussione del debitore principale.
L'art. 1944, comma 2, c.c. prescrive infatti che il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, che determina l'inesigibilità del credito in assenza di prova dell'insolvenza del debitore principale, deve essere espressamente convenuto tra le parti, mentre in difetto di tale specifica ed espressa pattuizione il fideiussore o garante è tenuto ad adempiere in solido con il debitore principale al pagamento del debito di quest'ultimo. Analogamente anche per la fideiussione del fideiussore e per le controgaranzie, il garante di secondo grado è tenuto all'adempimento delle stesse obbligazioni gravanti sul debitore garantito, in solido con quest'ultimo, a meno che non dimostri che le parti hanno espressamente convenuto diversamente.
Nella dichiarazione di coobbligazione resa dagli odierni opponenti, tuttavia, questi ultimi non hanno subordinato il pagamento di quanto richiesto da
[...]
al tentativo di agire in via di regresso nei confronti del debitore CP_3 garantito ma hanno invece assunto l'obbligo di “tenere indenne” la società da ogni pagamento da lei eseguito per effetto della polizza cauzionale per “capitale, interessi e spese, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c. (…) a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate”.
pagina 7 di 10 Manca, quindi, la prova che le parti abbiano convenuto il beneficio di previa escussione del debitore principale e, di conseguenza, l'eccezione di inesigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto deve essere rigettata siccome infondata.
11. Gli opponenti hanno eccepito inoltre la nullità della garanzia da loro prestata deducendo che si tratti di garanzia per obbligazione futura, convenuta senza indicazione dell'importo massimo garantito e quindi in violazione di norma imperativa rappresentata dall'art. 1938 c.c.
12. Con la “dichiarazione di coobbligazione” gli odierni opponenti si sono impegnati a controgarantire .in relazione a tutti degli obblighi ed Controparte_3
oneri da lei assunti in dipendenza della stipulazione della polizza cauzionale n.
420614222 in favore della Lega Calcio serie B ,dichiarando di manlevare la garante
“da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza”; nonchè “a tenere indenne la società da ogni pagamento che dovesse effettuare per effetto della polizza su indicata per capitale, interessi e spese e a versare a semplice richiesta nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa alla società, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate e che fosse chiamata a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza”; chiarendo ulteriormente che “la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza” e dichiarando di “rinunciare come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 del
Cod. Civ., liberando la società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati”.
Trattasi dunque di un contratto di (contro)garanzia specifica e determinata, in quanto riferito espressamente alla polizza cauzionale presta da
[...]
sottostante, che reca espressamente l'indicazione dell'importo CP_3
garantito nella misura di 800.000 euro.
Di conseguenza gli opponenti non hanno prestato una garanzia avente ad oggetto obbligazioni non ancora sorte al momento al momento della stipulazione del pagina 8 di 10 contratto e dal valore potenzialmente indeterminato ma hanno prestato una garanzia specifica, avente ad oggetto un contratto di valore puntualmente convenuto tra le parti.
Inoltre, nessun vizio affligge detto contratto per il fatto che lo stesso indica apparentemente una data di sottoscrizione anteriore (di un giorno) rispetto a quella di apparente sottoscrizione della polizza cauzionale.
Entrambe le date indicate sulla polizza e sull'appendice di coobbligazione non sono certe e sono quindi inidonee a documentare l'effettiva data di assunzione delle obbligazioni contrattuali, la cui connessione ed interdipendenza quanto all'identificazione dell'oggetto del contratto è viceversa direttamente desumibile dalla stretta correlazione del contenuto dei due documenti contrattuali, evidentemente negoziato e conosciuto da tutte le parti al momento della contestuale sottoscrizione dei due distinti documenti contrattuali, come del resto confermato indiziariamente anche dal doc. 14 di parte convenuta opposta, che attesta l'efficacia della polizza cauzionale sin dal 21.6.2022, data di apparente sottoscrizione dell'appendice di coobbligazione.
L'opposizione si è rivelata, quindi documentalmente infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto opposto che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
13. Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza di parte attrice opponente e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità della controversia, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_2 Parte_3 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 6182/2024 emesso dal Tribunale di Milano il CP_2
pagina 9 di 10 3.5.2024 in favore di , decreto che conferma e dichiara Controparte_3
definitivamente esecutivo;
2) condanna , e n solido a rimborsare Parte_2 Parte_3 CP_2
in favore di le spese di giudizio, che liquida in € 14.598,00 per Controparte_3
compensi, oltre 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e oltre CPA e VA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti mediante collegamento audiovisivo a distanza ed allegazione al verbale.
Milano, 6 febbraio 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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