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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO LL, nella causa civile n. 918/2025
Ruolo G. Lav. promossa da Parte_1
avv. Raffaella Rinaldi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 10.12.2025, alle ore
15.03, la seguente
SENTENZA
e hanno introdotto l'odierno giudizio al fine di vedere accolte nei Parte_2 Parte_2
confronti dell' le seguenti domande “…sospendere gli effetti delle ordinanze ingiunzioni n. OI- CP_1 CP_1
003236886 notificata in data 25/6/2025 e n. OI-003236440, notificate in data 1/7/2025, emesse da sede di CP_1
Perugia, in persona del Direttore ricorrendo gravi e circostanziati motivi, ravvisabili nelle ragioni CP_2
richiamate in narrativa;
B) nel merito, - accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle
ordinanze-ingiunzioni opposte e/o annullare le stesse per tutte le ragioni richiamate in narrativa;
- dichiarare
estinta l'obbligazione sanzionatoria per la mancata osservanza dei termini di cui all'art. 14 l. 681/1981…”.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14
CP_ della l n. 689 del 1981 non avendo, l' effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
pagina 1 di 2 CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere abbandonato il credito e depositato i relativi provvedimenti in autotutela.
La materia del contendere è cessata e le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza virtuale;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00;
CP_ esse devono però essere ridotte in considerazione del contegno processuale tenuto da
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente: dichiara
CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole nella misura di €1.250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 10.12.2025
Il giudice
LO LL
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. LO LL, nella causa civile n. 918/2025
Ruolo G. Lav. promossa da Parte_1
avv. Raffaella Rinaldi) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 10.12.2025, alle ore
15.03, la seguente
SENTENZA
e hanno introdotto l'odierno giudizio al fine di vedere accolte nei Parte_2 Parte_2
confronti dell' le seguenti domande “…sospendere gli effetti delle ordinanze ingiunzioni n. OI- CP_1 CP_1
003236886 notificata in data 25/6/2025 e n. OI-003236440, notificate in data 1/7/2025, emesse da sede di CP_1
Perugia, in persona del Direttore ricorrendo gravi e circostanziati motivi, ravvisabili nelle ragioni CP_2
richiamate in narrativa;
B) nel merito, - accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle
ordinanze-ingiunzioni opposte e/o annullare le stesse per tutte le ragioni richiamate in narrativa;
- dichiarare
estinta l'obbligazione sanzionatoria per la mancata osservanza dei termini di cui all'art. 14 l. 681/1981…”.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito, tra l'altro, in via preliminare la violazione dell'art. 14
CP_ della l n. 689 del 1981 non avendo, l' effettuato la contestazione della violazione commessa entro il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
pagina 1 di 2 CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha dichiarato di avere abbandonato il credito e depositato i relativi provvedimenti in autotutela.
La materia del contendere è cessata e le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente secondo il principio della soccombenza virtuale;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00;
CP_ esse devono però essere ridotte in considerazione del contegno processuale tenuto da
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente: dichiara
CP_ cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente liquidandole nella misura di €1.250,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU Iva e Cpa come per legge.
Perugia 10.12.2025
Il giudice
LO LL
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