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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 764/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Daniela Lococo Presidente
D.ssa LE UE Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 10/04/2024 al numero 764 /2024 del Registro generale avente a oggetto: appello della sentenza n. 205/2019 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 23.2.2019 a seguito della cassazione della sentenza n.
1707/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Firenze in data 25.5.2022, pendente fra
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO IA ( ) e dall'Avv. NENCINI PIETRO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
NI PA ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice in riassunzione: “Piaccia alla On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, 1) Condannare il Sig. al pagamento in favore della CP_1
1 figlia di una somma da determinarsi previa C.T.U. medico-legale e Parte_1 psicologica o in via equitativa ex art. 1226 C.C. a titolo risarcimento del danno endofamiliare (biologico - psicologico – esistenziale - affettivo) da questa sofferto
a cagione della di lui condotta contraria ai doveri genitoriali dalla nascita
(15.6.1987) o, in subordine, dal tempo successivo al disvelamento della paternità in occasione dell'incontro in caserma (23.8.2005), somma che prudenzialmente si indica in € 120.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da maggiorarsi con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. 2) Condannare il medesimo Sig. al pagamento di CP_1 una somma in favore della figlia , ulteriore rispetto a quella già Parte_1 riconosciuta dalla sentenza n. 1707/22 per il periodo da dicembre 2007 a dicembre
2017, a titolo di assegno di mantenimento per il periodo intercorso tra la nascita
(15.6.1987) e il disconoscimento (21.11.2007) somma che prudenzialmente si indica in € 120.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anch'essa da adeguarsi secondo gli indici ISTAT e da maggiorarsi con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare il medesimo Sig. al pagamento di una somma ulteriore a titolo di CP_1 adeguamento e/o rivalutazione secondo gli indici ISTAT sulla somma di €
36.300,00 di cui al capo di condanna contenuto nella sentenza cassata. Con ogni altro consequenziale provvedimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti e quattro i gradi di giudizio. “
Parte convenuta in riassunzione: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis IN TESI accogliere l'impugnazione proposta dal sig CP_1 avverso la sentenza n 205/2019 emessa dal Tribunale di Siena, Giudice Dott. A.
LO , nell'ambito del giudizio rubricato al n 3577/2013, depositata il 23.02.19, notificata il 11.03.19 e per l'effetto, in riforma della sentenza sopra indicata, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e conseguentemente disattendere tutte eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi precisati IN
IPOTESI accertata la omessa/erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto contenute nella sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché dei parametri utilizzati per la determinazione del quantum, riformare la sentenza di primo grado n. 205/2019 emessa dal Tribunale di Siena, Giudice Dott.
A. LO , nell'ambito del giudizio rubricato al n 3577/2013, depositata il
23.02.19, notificata il 11.03.19 e per l'effetto ridurre l'importo liquidato a titolo di
2 risarcimento del danno ex art 1226 cc nella misura congrua che verrà ritenuta di giustizia, con riconoscimento degli interessi soltanto a partire dalla data del deposito della sentenza, con esclusione della rivalutazione monetaria. IN
ULTERIORE IPOTESI SUBORDINATA Accertata la soccombenza di parte attrice in relazione alla domanda cautelare avanzata in corso di causa all'udienza del
28.04.2014, nonché in merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ed in merito alla richiesta di assegno di mantenimento, per tutti i motivi di cui in narrativa riformare la sentenza di primo grado n. 205/2019 emessa dal Tribunale di Siena, Giudice Dott. A. LO , nell'ambito del giudizio rubricato al n
3577/2013, depositata il 23.02.19, notificata il 11.03.19 e per l'effetto dichiarare la compensazione delle spese legali di primo grado. IN MERITO ALL'APPELLO
INCIDENTALE Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla appellata in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la Parte_1 sentenza di primo grado per quanto attiene al rigetto della domanda relativa al pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia ed Parte_1 al pagamento di una somma una tantum per il periodo di 25 anni intercorso tra la nascita ed il riconoscimento IN MERITO ALLE CONCLUSIONI RASSEGNATE IN ATTO
DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE Rigettare le domande avanzate dalla attrice – appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre , Iva e Cap.” Controparte_2
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le precedenti fasi del giudizio
1.1 citava in giudizio il padre inanzi al Tribunale di Siena Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma una tantum di
€ 200.000,00 (o della somma maggiore o minore di giustizia), a titolo di mantenimento per il periodo di 25 anni intercorso tra la nascita, il 15.6.1987, e il riconoscimento, avvenuto nel febbraio 2012, e al pagamento di un assegno mensile, a far data dal riconoscimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da liquidarsi nella misura di € 1.000,00 (ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre al risarcimento del danno biologico ed esistenziale e oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi professionali.
Deduceva di essere nata il [...], in [...] matrimonio tra CP_3
e , e di aver creduto — fino alla maggiore età — di
[...] Controparte_4
3 essere figlia del marito della madre per poi scoprire, il 23.8.2005, presso la
Caserma dei Carabinieri dove era finita a causa di una fuga dalla casa familiare, di essere in realtà figlia di all'epoca datore di lavoro della madre e di CP_1 colui che credeva essere il padre, il quale aveva intrattenuto con la una CP_4 relazione extraconiugale clandestina: paternità che, in quell'occasione, le era stata dichiarata dallo stesso genitore naturale, causandole una situazione di permanente disagio, di dolore e di risentimento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, aggravata dal fatto che nel 2006, in concomitanza della separazione personale dei genitori legittimi, il aveva proposto dinanzi al Tribunale di Siena un'azione CP_3 di disconoscimento della paternità, all'esito della quale le era stato revocato il cognome e le era stato attribuito quello di A seguito di ciò, ella aveva CP_3 Per_1 fatto ricorso al Tribunale di Siena per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità - chiedendo l'accertamento della filiazione e la condanna di CP_1 al pagamento di un cospicuo assegno di mantenimento mensile, oltre alla somma una tantum di € 100.000,00 quale danno patrimoniale, oltre al risarcimento dei danni morale, biologico ed esistenziale, ma era stata indotta a rinunciare a tale azione giudiziale poiché colpita dall'affettuosa e costante presenza dei genitori naturali, confidando nella promessa che il riconoscimento da parte del CP_1 sarebbe avvenuto entro breve tempo, insieme all'impegno di provvedere al suo mantenimento e di instaurare con lei un sereno legame affettivo. Il però non CP_1 aveva mai adeguatamente provveduto ai suoi bisogni e aveva operato il suo riconoscimento soltanto nel 2012, anno in cui ella aveva finalmente assunto il cognome senza, tuttavia, che si fosse instaurato un vero e proprio rapporto CP_1 figlia-genitore.
Si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto ed in diritto le CP_1 deduzioni di parte attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande. Deduceva di non aver comunicato la propria paternità presso la stazione dei Carabinieri quel giorno di agosto 2005, ma – al contrario – di averlo appreso anch'egli in quella circostanza dalla madre di , rimanendo Pt_1 Controparte_4 profondamente scosso, poiché non aveva mai sospettato niente di tutto ciò, spiegando che si era trovato lì in quanto chiamato dalla quale precedente CP_4 intimo conoscente e attuale datore di lavoro della stessa, in un momento di difficoltà familiare correlato alla separazione dal marito e alla fuga della figlia da casa. In ogni caso, egli da allora aveva iniziato a frequentare la figlia e il loro rapporto si era, nel tempo, sempre più intensificato. Inoltre, nell'anno 2012
4 entrambe le parti si erano sottoposte al test del DNA, da cui era emerso ufficialmente il rapporto di parentela e a seguito del quale il aveva CP_1 formalizzato il riconoscimento della figlia, attribuendole il proprio cognome. A seguito di questi eventi, deduceva di aver inspiegabilmente ricevuto l'atto introduttivo del giudizio de quo, nonostante avesse regolarmente incontrato la figlia nei giorni precedenti, senza aver percepito alcuna ostilità da parte sua.
Rigettata la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa, il giudizio veniva istruito attraverso produzioni documentali ed espletamento di prove orali.
1.2. Con sentenza n. 205/2019, il Tribunale di Siena condannava al CP_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di Parte_1 liquidato in € 260.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 15.6.1987 al saldo effettivo, con vittoria di spese di quest'ultima.
Osservava il Tribunale che era stata raggiunta la prova della circostanza che sapesse di essere il padre di fin dalla nascita. Tale assunto CP_1 Pt_1 risultava provato sia dal fatto che egli era presente davanti ai Carabinieri di Colle
Val d'Elsa in data 23/08/2005, circostanza da lui mai smentita ed implicante che fosse a conoscenza della sua paternità, sia dalle numerose testimonianze escusse durante il giudizio. Inoltre, il Tribunale osservava che, sebbene a conoscenza della situazione, il padre avesse lasciato vivere un'infanzia infelice alla figlia, poiché, nonostante ella avesse creduto per lungo tempo di essere figlia del , la sua CP_3 vita era stata difficile per via dei continui litigi fra i genitori, che le avevano causato un vuoto emotivo e perciò anche resa insicura, timida e piena di rancore.
Aggiungeva il Tribunale che il comportamento del veva creato un danno alla CP_1 stessa identità personale di parte attrice, per averla fatta vivere nella falsa convinzione di avere un padre che tale non era e aveva altresì comportato una lesione ai diritti fondamentali della sua persona in riferimento alla genitorialità celata dolosamente dal padre naturale. Il primo giudice imponeva, dunque, una condanna in via equitativa nella misura come sopra determinata. Nulla decideva in ordine al mantenimento.
1.3. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il quale CP_1 con separati motivi lamentava:
1) vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta prova della conoscenza da parte di dello stato di filiazione sin dalla nascita e travisamento della CP_1 prova;
5 2) vizio di motivazione-erronea valutazione del fatto, in merito alla sussistenza di una carenza genitoriale e del danno endofamiliare;
3) violazione di legge con riferimento all'articolo 92 c.p.c.
Si costituiva l'appellata la quale resisteva al gravame principale e Parte_1 proponeva a sua volta appello incidentale per l'accertamento e la liquidazione del proprio diritto al mantenimento ex artt. 74, 147, 315 bis e 316 bis c.c. retroattivamente dal giorno della nascita e del diritto agli alimenti ex art. 433, 438
e 441 c.c. per il tempo in cui si era trovata in stato di bisogno.
Sospesa solo in parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (per ogni somma ulteriore alla soglia omnicomprensiva di € 80.000,00), senza ulteriore istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.
1.4. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n.
1707/2022, statuiva come segue:
«1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, respinge la domanda proposta da nei confronti di di risarcimento del danno Parte_1 CP_1 endofamiliare;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di prestazione di obbligazione alimentare in suo favore, della somma di €
36.300,00= in linea capitale, oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio …»
In particolare, la Corte d'appello riteneva fondato il primo motivo di gravame, rilevando che l'onere della prova relativo alla conoscenza da parte del della CP_1 sua paternità naturale, in quanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio dalla figlia, gravava su quest'ultima e non era stato adeguatamente assolto. Le testimonianze assunte, difatti, si rivelavano per lo più generiche in quanto non ancorate a elementi fattuali specifici, oltre ad essere quella della madre, , certamente inammissibile ex art. Controparte_4
246 c.p.c., come da eccezione tempestivamente sollevata dal convenuto in primo grado già al momento dell'indicazione del teste da controparte e reiterata all'udienza di escussione della medesima, tenuto conto dell'interesse personale – attuale e concreto – della teste in quanto madre dell'appellata e CP_4 coobbligata in riferimento alle domande tutte proposte dalla medesima figlia, non fosse altro in quanto – lei certamente sì – era a conoscenza fin dalla nascita di di chi fosse il vero padre della medesima, circostanza che sola avrebbe Pt_1
6 legittimato una sua partecipazione al giudizio. Quanto alle altre testimonianze, la
Corte di merito ne evidenziava la genericità e vaghezza, riportandone il contenuto.
La Corte d'appello riteneva, quindi, fondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale era stato censurato l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata da poiché l'illecito endofamiliare, attribuito al padre per avere generato Parte_1 ma non riconosciuto la figlia, presupponeva la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta, derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiedeva comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, che nella specie non erano stati provati.
Sull'impugnazione incidentale, la stessa Corte riteneva che — pur non essendo dimostrato che fosse a conoscenza della sua paternità fin dalla CP_1 nascita della figlia — era, tuttavia, da individuarsi nella data del 23.8.2005 il momento in cui le parti erano concordi nel considerare avviate le frequentazioni fra padre e figlia. La Corte ha, dunque, ritenuto di dover escludere ogni richiesta relativa a periodi antecedenti al mese di agosto 2005, poiché, oltre alla provata ignoranza dei fatti da parte del la figlia era stata mantenuta e cresciuta in CP_1 costanza di matrimonio dal padre legittimo e dalla madre, fino al momento del disconoscimento, avvenuto nell'anno 2007 con la sentenza, poi, passata in giudicato. Pertanto, fino a quel momento, non vi era alcuna obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia da parte dell'appellante. Per il periodo successivo, la stessa Corte, rilevato che non era mai stata impiegata Parte_1 in occupazioni lavorative tali da consentirle un adeguato mantenimento di sé stessa e della propria famiglia, avendo trovato una stabile occupazione lavorativa soltanto nel mese di dicembre 2017, mentre prima aveva svolto mestieri saltuari, da cui derivavano insufficienti entrate, pur avendo avuto due figli ( , nato Per_2 nel 2007, e , nato nel 2013), dei quali il più piccolo con iniziali problemi di Per_3 salute e con irregolare mantenimento da parte dei rispettivi padri.
In tale quadro, la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione di Parte_1 riconoscendo la sussistenza di obblighi alimentari del padre per lo stato di bisogno in cui la predetta si era trovata, dal dicembre 2007 (dopo il disconoscimento di paternità da parte del marito della madre) al dicembre 2017 (mese in cui Pt_1 aveva reperito un'occupazione), liquidando l'importo come sopra
[...] determinato.
7 Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, con la reciproca soccombenza, la Corte riteneva sussistenti i presupposti per la compensazione.
1.5. Avverso tale statuizione proponeva ricorso per cassazione, affidato Parte_1
a quattro motivi.
I. Con il primo motivo di ricorso deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto la madre della ricorrente incapace a testimoniare.
II. Con il secondo motivo di ricorso lamentava l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., del pregiudizio subito dalla ricorrente a causa del comportamento tenuto dal padre in epoca successiva al 23.8.2005.
III. Con il terzo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 30 Cost. 147,
148, 316 bis C.C. per avere la Corte d'appello negato il diritto filiale al mantenimento nei confronti del proprio padre nel tempo antecedente al disconoscimento da parte del padre putativo, perché: 1) aveva dato rilievo alla ritenuta assenza di consapevolezza della paternità da parte del mentre, CP_1 invece, l'obbligo di mantenimento prescinde da tale accertamento (richiesto invece per la sussistenza dell'illecito endofamiliare); 2) l'adempimento da parte del padre putativo dell'obbligo non esonera il padre effettivo dall'assolvimento dei suoi doveri;
3) il primo aveva comunque cessato di mantenere (ed anche di avere rapporti con la giovane ) già prima dell'adozione della sentenza di Pt_1 disconoscimento a seguito dell'evento di agosto 2005 sopra ricordato.
IV. Con il quarto motivo di ricorso censurava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 7, l. n. 898 del 1970, in relazione all'art. 3 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l'a Corte d'appello liquidato gli importi riconosciuti a titolo di mantenimento senza prevedere la rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, premettendo che l'incapacità prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione
8 dell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell'attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.
Ricordava che proprio in tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale,
e con riferimento all'ipotesi in cui l'azione sia esperita dal figlio oramai maggiorenne, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.c., potendo semmai essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorché sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell'art. 276 c.c., correlata all'interpretazione dell'art. 269, comma 2 e 4, c.c., la stessa Corte di cassazione aveva precisato che le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 c.p.c., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 246 c.p.c. L'accertamento del rapporto di filiazione, in sintesi, attiene solo al genitore e al figlio, senza coinvolgere neppure l'altro genitore. In effetti, nella specie, la ricorrente aveva prospettato di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza del tardivo riconoscimento del padre, pur consapevole della paternità, chiedendo a quest'ultimo la corresponsione del contributo al mantenimento, non prestato fino al riconoscimento, e il contributo al mantenimento dovuto per il tempo successivo, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. La stessa non aveva dedotto di avere subito un pregiudizio dalla violazione degli obblighi morali e materiali gravanti su entrambi i genitori, ma solo dal padre, così come pure aveva dedotto che è stato solo il padre a non aver provveduto al suo mantenimento.
La Suprema Corte affermava, pertanto, il seguente principio: «In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad un'ipotetica analoga domanda esperibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento del pregiudizio lamentato dal figlio, oramai maggiorenne, conseguente al
9 consapevole tardivo riconoscimento della paternità da parte del padre biologico, va esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio».
Quindi, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, con ordinanza depositata in data 18.3.2024 la decisione impugnata era cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Il giudizio di rinvio
2.1. Ha riassunto il giudizio chiedendo, ritenute provate le Parte_1 circostanze riferite dalla madre nella sua testimonianza Controparte_4 resa all'udienza del 6.2.2018, la condanna di : 1) al risarcimento del CP_1 danno endofamiliare dalla nascita (15.6.1987) o, in subordine dal 23.8.2005, nell'importo di € 120.000,00, oltre rivalutazione, salvo il più o il meno di giustizia;
2) al pagamento di un assegno di mantenimento tra la nascita e il disconoscimento
(21.11.2007), ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dalla sentenza n.
1707/22 per il periodo da dicembre 2007 a dicembre 2017, nell'importo di €
120.000,00, oltre rivalutazione, salvo il più o il meno di giustizia;
3) al pagamento di una somma ulteriore a titolo di adeguamento e/o rivalutazione secondo gli indici
ISTAT sulla somma di € 36.300,00 di cui al capo di condanna contenuto nella sentenza cassata, con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti e quattro i gradi di giudizio.
2.2. Si è costituito evidenziando in primo luogo come le CP_1 dichiarazioni testimoniali rese dalla a prescindere dalla sua capacità a CP_4 testimoniare, non possano essere ritenute attendibili, in quanto intrinsecamente contraddittorie e altresì in contrasto con quanto dalla medesima allegato nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di accertamento giudiziale della paternità che era stato promosso dalla figlia nell'anno 2008, circa il fatto di non aver avuto certezza della paternità naturale della medesima fino al giorno degli accertamenti ematici effettuati in data 4.5.2006. Ha quindi insistito nell'accoglimento dei motivi di appello già proposti avverso la sentenza. Ha altresì evidenziato la diversità delle domande della parte attrice in riassunzione rispetto alle precedenti, chiedendo di valutarne l'ammissibilità o, comunque, di rigettarle.
Ha quindi concluso come compiutamente riportato in epigrafe.
2.3 La Corte, all'udienza del 15.4.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la
10 causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3.1. Il primo motivo dell'appello principale proposto da avverso la CP_1 sentenza n. 205/2028 del Tribunale di Siena, relativo alla ritenuta prova della sua conoscenza della paternità, va esaminato alla luce del principio affermato dalla
Suprema Corte con la pronuncia che ha cassato la sentenza n. 1707/2022 di questa
Corte, escludendo che la madre di possa essere ritenuta incapace a Parte_1 testimoniare.
Ciò posto, occorre tuttavia valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla medesima all'udienza del 6.2.2018. Ha dichiarato la che il aveva CP_4 CP_1 sempre saputo della sua paternità, anzi assicurando che quando la figlia fosse cresciuta “avrebbe riunito la famiglia”, mentre il marito era stato sempre convinto che fosse sua figlia perché, a differenza della (l'unica ad aver letto Pt_1 CP_4 il risultato degli esami di fertilità), non sapeva di essere sterile.
Ebbene, come non ha mancato di sottolineare la difesa di tali CP_1 dichiarazioni appaiono invero poco credibili nella parte in cui si pretende di sostenere che il , dopo essersi sottoposto ad accertamenti specifici per CP_3 verificare la possibilità di generare, abbia poi omesso di prendere conoscenza diretta del relativo esito. Quanto dichiarato dalla in sede testimoniale, CP_4 peraltro, diverge con le deduzioni contenute negli atti della causa di disconoscimento della paternità instaurato dal , secondo cui la stessa non CP_3 avrebbe avuto certezza di chi fosse il padre di fino agli accertamenti ematici Pt_1 del 2006: trattasi di allegazioni difensive che - seppure di minor valore rispetto alle dichiarazioni rese dalla in sede testimoniale, dunque sotto il vincolo CP_4 del giuramento ex art. 251 c.p.c. – sono tuttavia indicative della sua scarsa trasparenza rispetto alla vicenda in esame.
In ogni caso, a parere della Corte, quand'anche non fosse veritiero quanto riferito dalla in ordine alla infertilità del marito, ciò che rileva è che il così CP_4 CP_1 come la medesima, non possa non essersi posto il ragionevole dubbio che CP_4 la bambina concepita durante la relazione extraconiugale tra i due ne fosse il frutto, tanto più dal momento che il è sempre stato a conoscenza della gravidanza CP_1 della essendo la stessa sua dipendente. CP_4
D'altra parte, per giurisprudenza pacifica, “Il presupposto della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il
11 riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
Invero, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, la prova della consapevolezza della paternità, “può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 34950 del 28/11/2022)
Ebbene, nella fattispecie, posto che al momento del concepimento il e la CP_1 erano legati da una relazione extraconiugale e che la gravidanza della CP_4 donna era sicuramente nota al visti i rapporti di lavoro intercorrenti tra gli CP_1 stessi, deve ritenersi che quest'ultimo fosse perfettamente conscio della probabilità della propria paternità, quand'anche la non gli avesse all'epoca resa nota CP_4
l'infertilità del marito.
Del resto, la presenza del presso la Caserma dei Carabinieri il 23.8.2005 CP_1 risulta ben più comprensibile ipotizzando che egli fosse già pienamente consapevole (in termini di alta probabilità se non di certezza) della sua paternità; consapevolezza che del resto è emersa anche dalle testimonianze rese da Tes_1
e le quali hanno dichiarato di sapere da sempre, l'una per
[...] Testimone_2 averglielo riferito lo stesso e l'altra per voci correnti, che quest'ultimo era il CP_1 padre di . Pt_1
12 La valutazione del Tribunale riguardo alla conoscenza da parte dell'appellante della paternità di dunque, risulta corretta, anche se per motivazione Parte_1 parzialmente diversa.
3.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte che, al fine di valutare l'entità del danno non patrimoniale subito da a causa del ritardato riconoscimento da parte di non Parte_1 CP_1 possa non darsi rilievo al contesto specifico in cui si è svolta la vicenda, entrambi i genitori essendo all'epoca legati da vincoli matrimoniali ed avendo il già CP_1 altra prole.
In primo luogo, per quanto ciò non rilevi ai fini dell'eventuale responsabilità nei confronti della figlia, che è personale di ciascun genitore, è verosimile che tanto il che la abbiano voluto astenersi dal rendere nota la vera paternità CP_1 CP_4 di , per evitare le gravi conseguenze che verosimilmente ne sarebbero Pt_1 derivate nell'ambito dei rispettivi nuclei familiari. La stessa nella sua CP_4 testimonianza, riferisce che il le aveva assicurato che si sarebbe occupato CP_1 della figlia quando la stessa fosse cresciuta;
né, d'altra parte, risulta che la donna si sia adoperata perché l'impegno del nei confronti della figlia fosse, invece, CP_1 immediato.
Peraltro, avendo già uno status di figlia di , è anche da Pt_1 CP_3 considerare che “colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona”. Dunque, il – non CP_1 essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore" avrebbe dovuto chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che esercitasse la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne. (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27560 del 11/10/2021): una strada, dunque, lunga e articolata che
è difficile immaginare il avrebbe potuto percorrere senza poter contare, CP_1 quantomeno, nella pari volontà materna, che tuttavia non risulta sia mai stata in tal senso manifestata.
D'altra parte, è cresciuta all'interno di un normale contesto familiare, con un Pt_1 padre che, almeno fino al 2005, l'ha sempre considerata e trattata come figlia,
13 dovendo dunque presumersi che abbia contribuito, al pari della madre, ai suoi bisogni non solo materiali ma anche morali.
Quanto all'assunto della parte appellata secondo cui la sua vita sarebbe stata più felice se fosse stata riconosciuta fin dalla nascita dal vero padre, si tratta di affermazione meramente apodittica, in quanto non è dato comprendere come le complesse dinamiche familiari coinvolte nella vicenda in esame avrebbero potuto garantire a anche solo una maggiore serenità. Parte_1
Deve in conclusione escludersi che abbia patito fin dalla nascita uno Parte_1 stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva sia sotto il profilo della negazione dello status sociale conseguente, come invece accade quando il figlio sia riconosciuto da un solo genitore, che lo cresca in assenza di una figura che il figlio ritenga essere il proprio padre.
Nella fattispecie, deve tuttavia darsi rilievo allo stato di disagio psicologico e alla sofferenza interiore che sono inevitabilmente conseguiti alla scoperta da parte di in data 23.8.2005, di chi fosse il suo vero padre, con la conseguente Parte_1 acquisita consapevolezza di essere stata cresciuta da chi tale non lo era, disagio e sofferenza aggravati dal tardivo riconoscimento da parte di CP_1 avvenuto solo in data 16.2.2012, sebbene fin dal 21.11.2007 fosse stato rimosso lo status di figlia di . Occorre peraltro considerare che CP_3 Parte_1 nel 2005 aveva appena compiuto 18 anni, essendo dunque ancora in una fase di strutturazione del proprio sé, ed inoltre si trovava in un momento di particolare fragilità, risentendo negativamente della crisi in atto nell'ambito del suo nucleo familiare (da qui, la fuga e l'incontro presso in Caserma con il . CP_1
Dall'altro lato, va evidenziato che la medesima, pur avendo intrapreso nel 2009 un giudizio per l'accertamento giudiziale della paternità di decise di CP_1 rinunciarvi, come si legge nei suoi stessi atti, per l'atteggiamento “benevolo e affettuoso” di entrambi i genitori naturali, dovendo dunque escludersi che vi sia stato da parte di dopo l'episodio del 2005, un totale disinteresse nei CP_1 confronti della figlia, sebbene il suo interessamento (sia morale che materiale, poiché è pacifico come il medesimo si sia assunto i costi del completamento degli studi di , le abbia acquistato un auto usata ecc... oltre ad averla frequentata, Pt_1 anche insieme alla moglie) non si sia tradotto in una completa assunzione di responsabilità fino, appunto, al febbraio 2012, pur potendo egli effettuare il
14 riconoscimento fin dal dicembre 2007, dopo la pronuncia della sentenza di disconoscimento della paternità del . CP_3
In conclusione, ritiene la Corte che, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito da per la condotta del padre, da quantificare necessariamente in via Parte_1 equitativa, possa essere determinato nell'importo complessivo di € 40.000,00
(indicativamente € 10.000,00 per ogni anno dal 2008 al 2011), importo determinato in moneta attuale e, dunque, già rivalutato.
Ritiene la Corte che vada altresì riconosciuto a ancora a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, un'ulteriore posta risarcitoria, anch'essa da quantificare equitativamente, per il fatto di essere stata cresciuta in un contesto sociale tale da garantirgli minori opportunità, in termini di esperienze scolastiche ed educative in generale, di quelle che avrebbe potuto avere se fosse stato il d occuparsene, CP_1 essendo egli un imprenditore ed il , al pari della un suo dipendente. CP_3 CP_4
In proposito, può essere liquidata in favore di un'ulteriore somma di € Parte_1
48.000 (parametrata, a puro titolo indicativo, a un importo di € 200 al mese dal
1997 al 2007), anch'essa determinata in moneta attuale e, dunque, già rivalutata.
3.3. Il terzo motivo resta assorbito dal parziale accoglimento del motivo precedente - oltre che, come di seguito sarà esposto – dal parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla parte appellata - in quanto la riforma della sentenza impone una nuova decisione anche sulle spese del primo grado.
3.4. L'appello incidentale risulta parzialmente fondato, nei termini già statuiti da questa Corte d'appello con la sentenza cassata, che questo collegio condivide pienamente.
E dunque, quanto alla richiesta di mantenimento nel periodo antecedente al 2007, nulla va riconosciuto, poiché è stata mantenuta e cresciuta in costanza Parte_1 di matrimonio dal padre legittimo e dalla madre e ciò, deve ritenersi in mancanza di evidenze in contrario, fino al momento del disconoscimento da parte del , CP_3 avvenuto nell'anno 2007.
Per quanto invece attiene al periodo successivo, si richiamano integralmente le valutazioni contenute a pag. 17 della sentenza n. 1707/2022: “Come si evince da documenti allegati, l'odierna appellata, non è mai stata impiegata in occupazioni lavorative tali da consentirle un adeguato mantenimento di sé stessa e della propria famiglia: ella difatti non è mai stata occupata in lavori fissi a tempo indeterminato avendo trovato una stabile occupazione lavorativa soltanto nel
15 dicembre 2017; ha svolto fino ad allora mestieri saltuari, da cui derivavano insufficienti entrate;
ha avuto due figli ( nato in data [...] Persona_4
e , nato in data [...]) dei quali il più piccolo con iniziali problemi Persona_5 di salute e con irregolare mantenimento da parte dei rispettivi padri. Difatti, pur convivendo almeno dall'anno 2013 con il padre del secondo figlio, , Persona_6 il reddito complessivo annuale della famiglia risultava molto basso ed insufficiente
a soddisfare i bisogni primari dell'odierna appellata e dei figli, posto che anche il convivente, titolare di una ditta metalmeccanica, all'epoca lavorava solo saltuariamente. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'appellata, a titolo di obbligazione alimentare, proprio per lo stato di bisogno in cui ella si trovava nel periodo in questione. Tenuto conto, per quanto emerge in atti, del reddito della famiglia (circa € 11.000,00= annui come da ISEE 2013-2014 in atti) e CP_5 dell'obbligato (circa € 20.000,00= annui, in dichiarazione 2013 in CP_1 atti, ma considerando che un incidente successivo diminuiva, per gli anni successivi, a circa la metà il proprio reddito) e del necessario e contestuale apporto da parte della madre, il contributo del padre può essere calcolato nella misura di
€ 300,00 mensili, dal dicembre 2007 (mese successivo alla sentenza di disconoscimento) al dicembre 2017 (mese antecedente all'assunzione), in valuta corrente, per un totale di € 36.300,00= (121 mensilità)”.
Poiché tutte le voci di danno riconosciute in favore di sono state Parte_1 determinate in misura equitativa e in moneta corrente, non può essere riconosciuto alcunché a titolo di rivalutazione monetaria, spettando solo gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
4. La Corte pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Nella fattispecie le spese di tutti i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, visto l'esito complessivo del giudizio e la reciproca
16 soccombenza. Occorre, infatti, considerare che nel corso del giudizio di primo grado ha visto disattendere la domanda cautelare avanzata nei Parte_1 confronti di e che la medesima è rimasta totalmente soccombente CP_1 rispetto alla domanda di riconoscimento di danni patrimoniali per il periodo antecedente l'anno 2007.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in parziale accoglimento del secondo motivo di appello principale e del motivo di appello incidentale, in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 205/2019 emessa dal Tribunale di SIENA il 23/02/2019, condanna al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1 di € 98.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 36.300,00 a titolo di prestazione alimentare, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 14/10/2025
LA CONS. EST.
D.ssa LE UE
LA PRESIDENTE
D.ssa Daniela Lococo
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Daniela Lococo Presidente
D.ssa LE UE Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 10/04/2024 al numero 764 /2024 del Registro generale avente a oggetto: appello della sentenza n. 205/2019 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 23.2.2019 a seguito della cassazione della sentenza n.
1707/2022 pronunciata dalla Corte di appello di Firenze in data 25.5.2022, pendente fra
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO IA ( ) e dall'Avv. NENCINI PIETRO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
NI PA ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE sulle seguenti conclusioni:
Parte attrice in riassunzione: “Piaccia alla On.le Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, 1) Condannare il Sig. al pagamento in favore della CP_1
1 figlia di una somma da determinarsi previa C.T.U. medico-legale e Parte_1 psicologica o in via equitativa ex art. 1226 C.C. a titolo risarcimento del danno endofamiliare (biologico - psicologico – esistenziale - affettivo) da questa sofferto
a cagione della di lui condotta contraria ai doveri genitoriali dalla nascita
(15.6.1987) o, in subordine, dal tempo successivo al disvelamento della paternità in occasione dell'incontro in caserma (23.8.2005), somma che prudenzialmente si indica in € 120.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da maggiorarsi con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. 2) Condannare il medesimo Sig. al pagamento di CP_1 una somma in favore della figlia , ulteriore rispetto a quella già Parte_1 riconosciuta dalla sentenza n. 1707/22 per il periodo da dicembre 2007 a dicembre
2017, a titolo di assegno di mantenimento per il periodo intercorso tra la nascita
(15.6.1987) e il disconoscimento (21.11.2007) somma che prudenzialmente si indica in € 120.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anch'essa da adeguarsi secondo gli indici ISTAT e da maggiorarsi con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare il medesimo Sig. al pagamento di una somma ulteriore a titolo di CP_1 adeguamento e/o rivalutazione secondo gli indici ISTAT sulla somma di €
36.300,00 di cui al capo di condanna contenuto nella sentenza cassata. Con ogni altro consequenziale provvedimento. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti e quattro i gradi di giudizio. “
Parte convenuta in riassunzione: “Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis IN TESI accogliere l'impugnazione proposta dal sig CP_1 avverso la sentenza n 205/2019 emessa dal Tribunale di Siena, Giudice Dott. A.
LO , nell'ambito del giudizio rubricato al n 3577/2013, depositata il 23.02.19, notificata il 11.03.19 e per l'effetto, in riforma della sentenza sopra indicata, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e conseguentemente disattendere tutte eccezioni e istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi precisati IN
IPOTESI accertata la omessa/erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto contenute nella sentenza impugnata, per tutti i motivi di cui in narrativa, nonché dei parametri utilizzati per la determinazione del quantum, riformare la sentenza di primo grado n. 205/2019 emessa dal Tribunale di Siena, Giudice Dott.
A. LO , nell'ambito del giudizio rubricato al n 3577/2013, depositata il
23.02.19, notificata il 11.03.19 e per l'effetto ridurre l'importo liquidato a titolo di
2 risarcimento del danno ex art 1226 cc nella misura congrua che verrà ritenuta di giustizia, con riconoscimento degli interessi soltanto a partire dalla data del deposito della sentenza, con esclusione della rivalutazione monetaria. IN
ULTERIORE IPOTESI SUBORDINATA Accertata la soccombenza di parte attrice in relazione alla domanda cautelare avanzata in corso di causa all'udienza del
28.04.2014, nonché in merito alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale ed in merito alla richiesta di assegno di mantenimento, per tutti i motivi di cui in narrativa riformare la sentenza di primo grado n. 205/2019 emessa dal Tribunale di Siena, Giudice Dott. A. LO , nell'ambito del giudizio rubricato al n
3577/2013, depositata il 23.02.19, notificata il 11.03.19 e per l'effetto dichiarare la compensazione delle spese legali di primo grado. IN MERITO ALL'APPELLO
INCIDENTALE Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla appellata in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la Parte_1 sentenza di primo grado per quanto attiene al rigetto della domanda relativa al pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia ed Parte_1 al pagamento di una somma una tantum per il periodo di 25 anni intercorso tra la nascita ed il riconoscimento IN MERITO ALLE CONCLUSIONI RASSEGNATE IN ATTO
DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE Rigettare le domande avanzate dalla attrice – appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio oltre , Iva e Cap.” Controparte_2
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le precedenti fasi del giudizio
1.1 citava in giudizio il padre inanzi al Tribunale di Siena Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma una tantum di
€ 200.000,00 (o della somma maggiore o minore di giustizia), a titolo di mantenimento per il periodo di 25 anni intercorso tra la nascita, il 15.6.1987, e il riconoscimento, avvenuto nel febbraio 2012, e al pagamento di un assegno mensile, a far data dal riconoscimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da liquidarsi nella misura di € 1.000,00 (ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre al risarcimento del danno biologico ed esistenziale e oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e compensi professionali.
Deduceva di essere nata il [...], in [...] matrimonio tra CP_3
e , e di aver creduto — fino alla maggiore età — di
[...] Controparte_4
3 essere figlia del marito della madre per poi scoprire, il 23.8.2005, presso la
Caserma dei Carabinieri dove era finita a causa di una fuga dalla casa familiare, di essere in realtà figlia di all'epoca datore di lavoro della madre e di CP_1 colui che credeva essere il padre, il quale aveva intrattenuto con la una CP_4 relazione extraconiugale clandestina: paternità che, in quell'occasione, le era stata dichiarata dallo stesso genitore naturale, causandole una situazione di permanente disagio, di dolore e di risentimento nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, aggravata dal fatto che nel 2006, in concomitanza della separazione personale dei genitori legittimi, il aveva proposto dinanzi al Tribunale di Siena un'azione CP_3 di disconoscimento della paternità, all'esito della quale le era stato revocato il cognome e le era stato attribuito quello di A seguito di ciò, ella aveva CP_3 Per_1 fatto ricorso al Tribunale di Siena per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità - chiedendo l'accertamento della filiazione e la condanna di CP_1 al pagamento di un cospicuo assegno di mantenimento mensile, oltre alla somma una tantum di € 100.000,00 quale danno patrimoniale, oltre al risarcimento dei danni morale, biologico ed esistenziale, ma era stata indotta a rinunciare a tale azione giudiziale poiché colpita dall'affettuosa e costante presenza dei genitori naturali, confidando nella promessa che il riconoscimento da parte del CP_1 sarebbe avvenuto entro breve tempo, insieme all'impegno di provvedere al suo mantenimento e di instaurare con lei un sereno legame affettivo. Il però non CP_1 aveva mai adeguatamente provveduto ai suoi bisogni e aveva operato il suo riconoscimento soltanto nel 2012, anno in cui ella aveva finalmente assunto il cognome senza, tuttavia, che si fosse instaurato un vero e proprio rapporto CP_1 figlia-genitore.
Si costituiva in giudizio il quale contestava in fatto ed in diritto le CP_1 deduzioni di parte attrice, chiedendo il rigetto di tutte le domande. Deduceva di non aver comunicato la propria paternità presso la stazione dei Carabinieri quel giorno di agosto 2005, ma – al contrario – di averlo appreso anch'egli in quella circostanza dalla madre di , rimanendo Pt_1 Controparte_4 profondamente scosso, poiché non aveva mai sospettato niente di tutto ciò, spiegando che si era trovato lì in quanto chiamato dalla quale precedente CP_4 intimo conoscente e attuale datore di lavoro della stessa, in un momento di difficoltà familiare correlato alla separazione dal marito e alla fuga della figlia da casa. In ogni caso, egli da allora aveva iniziato a frequentare la figlia e il loro rapporto si era, nel tempo, sempre più intensificato. Inoltre, nell'anno 2012
4 entrambe le parti si erano sottoposte al test del DNA, da cui era emerso ufficialmente il rapporto di parentela e a seguito del quale il aveva CP_1 formalizzato il riconoscimento della figlia, attribuendole il proprio cognome. A seguito di questi eventi, deduceva di aver inspiegabilmente ricevuto l'atto introduttivo del giudizio de quo, nonostante avesse regolarmente incontrato la figlia nei giorni precedenti, senza aver percepito alcuna ostilità da parte sua.
Rigettata la richiesta di adozione di un provvedimento cautelare in corso di causa, il giudizio veniva istruito attraverso produzioni documentali ed espletamento di prove orali.
1.2. Con sentenza n. 205/2019, il Tribunale di Siena condannava al CP_1 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di Parte_1 liquidato in € 260.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 15.6.1987 al saldo effettivo, con vittoria di spese di quest'ultima.
Osservava il Tribunale che era stata raggiunta la prova della circostanza che sapesse di essere il padre di fin dalla nascita. Tale assunto CP_1 Pt_1 risultava provato sia dal fatto che egli era presente davanti ai Carabinieri di Colle
Val d'Elsa in data 23/08/2005, circostanza da lui mai smentita ed implicante che fosse a conoscenza della sua paternità, sia dalle numerose testimonianze escusse durante il giudizio. Inoltre, il Tribunale osservava che, sebbene a conoscenza della situazione, il padre avesse lasciato vivere un'infanzia infelice alla figlia, poiché, nonostante ella avesse creduto per lungo tempo di essere figlia del , la sua CP_3 vita era stata difficile per via dei continui litigi fra i genitori, che le avevano causato un vuoto emotivo e perciò anche resa insicura, timida e piena di rancore.
Aggiungeva il Tribunale che il comportamento del veva creato un danno alla CP_1 stessa identità personale di parte attrice, per averla fatta vivere nella falsa convinzione di avere un padre che tale non era e aveva altresì comportato una lesione ai diritti fondamentali della sua persona in riferimento alla genitorialità celata dolosamente dal padre naturale. Il primo giudice imponeva, dunque, una condanna in via equitativa nella misura come sopra determinata. Nulla decideva in ordine al mantenimento.
1.3. Avverso la decisione di primo grado proponeva appello il quale CP_1 con separati motivi lamentava:
1) vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta prova della conoscenza da parte di dello stato di filiazione sin dalla nascita e travisamento della CP_1 prova;
5 2) vizio di motivazione-erronea valutazione del fatto, in merito alla sussistenza di una carenza genitoriale e del danno endofamiliare;
3) violazione di legge con riferimento all'articolo 92 c.p.c.
Si costituiva l'appellata la quale resisteva al gravame principale e Parte_1 proponeva a sua volta appello incidentale per l'accertamento e la liquidazione del proprio diritto al mantenimento ex artt. 74, 147, 315 bis e 316 bis c.c. retroattivamente dal giorno della nascita e del diritto agli alimenti ex art. 433, 438
e 441 c.c. per il tempo in cui si era trovata in stato di bisogno.
Sospesa solo in parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (per ogni somma ulteriore alla soglia omnicomprensiva di € 80.000,00), senza ulteriore istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione.
1.4. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza n.
1707/2022, statuiva come segue:
«1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, respinge la domanda proposta da nei confronti di di risarcimento del danno Parte_1 CP_1 endofamiliare;
2) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di prestazione di obbligazione alimentare in suo favore, della somma di €
36.300,00= in linea capitale, oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio …»
In particolare, la Corte d'appello riteneva fondato il primo motivo di gravame, rilevando che l'onere della prova relativo alla conoscenza da parte del della CP_1 sua paternità naturale, in quanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere in giudizio dalla figlia, gravava su quest'ultima e non era stato adeguatamente assolto. Le testimonianze assunte, difatti, si rivelavano per lo più generiche in quanto non ancorate a elementi fattuali specifici, oltre ad essere quella della madre, , certamente inammissibile ex art. Controparte_4
246 c.p.c., come da eccezione tempestivamente sollevata dal convenuto in primo grado già al momento dell'indicazione del teste da controparte e reiterata all'udienza di escussione della medesima, tenuto conto dell'interesse personale – attuale e concreto – della teste in quanto madre dell'appellata e CP_4 coobbligata in riferimento alle domande tutte proposte dalla medesima figlia, non fosse altro in quanto – lei certamente sì – era a conoscenza fin dalla nascita di di chi fosse il vero padre della medesima, circostanza che sola avrebbe Pt_1
6 legittimato una sua partecipazione al giudizio. Quanto alle altre testimonianze, la
Corte di merito ne evidenziava la genericità e vaghezza, riportandone il contenuto.
La Corte d'appello riteneva, quindi, fondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale era stato censurato l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata da poiché l'illecito endofamiliare, attribuito al padre per avere generato Parte_1 ma non riconosciuto la figlia, presupponeva la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta, derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiedeva comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, che nella specie non erano stati provati.
Sull'impugnazione incidentale, la stessa Corte riteneva che — pur non essendo dimostrato che fosse a conoscenza della sua paternità fin dalla CP_1 nascita della figlia — era, tuttavia, da individuarsi nella data del 23.8.2005 il momento in cui le parti erano concordi nel considerare avviate le frequentazioni fra padre e figlia. La Corte ha, dunque, ritenuto di dover escludere ogni richiesta relativa a periodi antecedenti al mese di agosto 2005, poiché, oltre alla provata ignoranza dei fatti da parte del la figlia era stata mantenuta e cresciuta in CP_1 costanza di matrimonio dal padre legittimo e dalla madre, fino al momento del disconoscimento, avvenuto nell'anno 2007 con la sentenza, poi, passata in giudicato. Pertanto, fino a quel momento, non vi era alcuna obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia da parte dell'appellante. Per il periodo successivo, la stessa Corte, rilevato che non era mai stata impiegata Parte_1 in occupazioni lavorative tali da consentirle un adeguato mantenimento di sé stessa e della propria famiglia, avendo trovato una stabile occupazione lavorativa soltanto nel mese di dicembre 2017, mentre prima aveva svolto mestieri saltuari, da cui derivavano insufficienti entrate, pur avendo avuto due figli ( , nato Per_2 nel 2007, e , nato nel 2013), dei quali il più piccolo con iniziali problemi di Per_3 salute e con irregolare mantenimento da parte dei rispettivi padri.
In tale quadro, la Corte d'appello accoglieva l'impugnazione di Parte_1 riconoscendo la sussistenza di obblighi alimentari del padre per lo stato di bisogno in cui la predetta si era trovata, dal dicembre 2007 (dopo il disconoscimento di paternità da parte del marito della madre) al dicembre 2017 (mese in cui Pt_1 aveva reperito un'occupazione), liquidando l'importo come sopra
[...] determinato.
7 Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, con la reciproca soccombenza, la Corte riteneva sussistenti i presupposti per la compensazione.
1.5. Avverso tale statuizione proponeva ricorso per cassazione, affidato Parte_1
a quattro motivi.
I. Con il primo motivo di ricorso deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto la madre della ricorrente incapace a testimoniare.
II. Con il secondo motivo di ricorso lamentava l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., del pregiudizio subito dalla ricorrente a causa del comportamento tenuto dal padre in epoca successiva al 23.8.2005.
III. Con il terzo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 30 Cost. 147,
148, 316 bis C.C. per avere la Corte d'appello negato il diritto filiale al mantenimento nei confronti del proprio padre nel tempo antecedente al disconoscimento da parte del padre putativo, perché: 1) aveva dato rilievo alla ritenuta assenza di consapevolezza della paternità da parte del mentre, CP_1 invece, l'obbligo di mantenimento prescinde da tale accertamento (richiesto invece per la sussistenza dell'illecito endofamiliare); 2) l'adempimento da parte del padre putativo dell'obbligo non esonera il padre effettivo dall'assolvimento dei suoi doveri;
3) il primo aveva comunque cessato di mantenere (ed anche di avere rapporti con la giovane ) già prima dell'adozione della sentenza di Pt_1 disconoscimento a seguito dell'evento di agosto 2005 sopra ricordato.
IV. Con il quarto motivo di ricorso censurava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 7, l. n. 898 del 1970, in relazione all'art. 3 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l'a Corte d'appello liquidato gli importi riconosciuti a titolo di mantenimento senza prevedere la rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, premettendo che l'incapacità prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione
8 dell'attendibilità del teste — né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto dell'attuale controversia, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia controversa non determini già attualmente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.
Ricordava che proprio in tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale,
e con riferimento all'ipotesi in cui l'azione sia esperita dal figlio oramai maggiorenne, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che non può configurarsi un interesse principale ad agire della madre naturale, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.c., potendo semmai essa svolgere un intervento adesivo dipendente, allorché sia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio. In ogni caso, alla stregua della disciplina normativa della legittimazione ad agire in tale giudizio, contenuta nell'art. 276 c.c., correlata all'interpretazione dell'art. 269, comma 2 e 4, c.c., la stessa Corte di cassazione aveva precisato che le dichiarazioni della madre naturale assumono un rilievo probatorio integrativo ex art. 116 c.p.c., quale elemento di fatto di cui non si può omettere l'apprezzamento ai fini della decisione, indipendentemente dalla qualità di parte o dalla formale posizione di terzietà della dichiarante, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 246 c.p.c. L'accertamento del rapporto di filiazione, in sintesi, attiene solo al genitore e al figlio, senza coinvolgere neppure l'altro genitore. In effetti, nella specie, la ricorrente aveva prospettato di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza del tardivo riconoscimento del padre, pur consapevole della paternità, chiedendo a quest'ultimo la corresponsione del contributo al mantenimento, non prestato fino al riconoscimento, e il contributo al mantenimento dovuto per il tempo successivo, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. La stessa non aveva dedotto di avere subito un pregiudizio dalla violazione degli obblighi morali e materiali gravanti su entrambi i genitori, ma solo dal padre, così come pure aveva dedotto che è stato solo il padre a non aver provveduto al suo mantenimento.
La Suprema Corte affermava, pertanto, il seguente principio: «In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad un'ipotetica analoga domanda esperibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento del pregiudizio lamentato dal figlio, oramai maggiorenne, conseguente al
9 consapevole tardivo riconoscimento della paternità da parte del padre biologico, va esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio».
Quindi, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, con ordinanza depositata in data 18.3.2024 la decisione impugnata era cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
2. Il giudizio di rinvio
2.1. Ha riassunto il giudizio chiedendo, ritenute provate le Parte_1 circostanze riferite dalla madre nella sua testimonianza Controparte_4 resa all'udienza del 6.2.2018, la condanna di : 1) al risarcimento del CP_1 danno endofamiliare dalla nascita (15.6.1987) o, in subordine dal 23.8.2005, nell'importo di € 120.000,00, oltre rivalutazione, salvo il più o il meno di giustizia;
2) al pagamento di un assegno di mantenimento tra la nascita e il disconoscimento
(21.11.2007), ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dalla sentenza n.
1707/22 per il periodo da dicembre 2007 a dicembre 2017, nell'importo di €
120.000,00, oltre rivalutazione, salvo il più o il meno di giustizia;
3) al pagamento di una somma ulteriore a titolo di adeguamento e/o rivalutazione secondo gli indici
ISTAT sulla somma di € 36.300,00 di cui al capo di condanna contenuto nella sentenza cassata, con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti e quattro i gradi di giudizio.
2.2. Si è costituito evidenziando in primo luogo come le CP_1 dichiarazioni testimoniali rese dalla a prescindere dalla sua capacità a CP_4 testimoniare, non possano essere ritenute attendibili, in quanto intrinsecamente contraddittorie e altresì in contrasto con quanto dalla medesima allegato nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di accertamento giudiziale della paternità che era stato promosso dalla figlia nell'anno 2008, circa il fatto di non aver avuto certezza della paternità naturale della medesima fino al giorno degli accertamenti ematici effettuati in data 4.5.2006. Ha quindi insistito nell'accoglimento dei motivi di appello già proposti avverso la sentenza. Ha altresì evidenziato la diversità delle domande della parte attrice in riassunzione rispetto alle precedenti, chiedendo di valutarne l'ammissibilità o, comunque, di rigettarle.
Ha quindi concluso come compiutamente riportato in epigrafe.
2.3 La Corte, all'udienza del 15.4.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la
10 causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3.1. Il primo motivo dell'appello principale proposto da avverso la CP_1 sentenza n. 205/2028 del Tribunale di Siena, relativo alla ritenuta prova della sua conoscenza della paternità, va esaminato alla luce del principio affermato dalla
Suprema Corte con la pronuncia che ha cassato la sentenza n. 1707/2022 di questa
Corte, escludendo che la madre di possa essere ritenuta incapace a Parte_1 testimoniare.
Ciò posto, occorre tuttavia valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla medesima all'udienza del 6.2.2018. Ha dichiarato la che il aveva CP_4 CP_1 sempre saputo della sua paternità, anzi assicurando che quando la figlia fosse cresciuta “avrebbe riunito la famiglia”, mentre il marito era stato sempre convinto che fosse sua figlia perché, a differenza della (l'unica ad aver letto Pt_1 CP_4 il risultato degli esami di fertilità), non sapeva di essere sterile.
Ebbene, come non ha mancato di sottolineare la difesa di tali CP_1 dichiarazioni appaiono invero poco credibili nella parte in cui si pretende di sostenere che il , dopo essersi sottoposto ad accertamenti specifici per CP_3 verificare la possibilità di generare, abbia poi omesso di prendere conoscenza diretta del relativo esito. Quanto dichiarato dalla in sede testimoniale, CP_4 peraltro, diverge con le deduzioni contenute negli atti della causa di disconoscimento della paternità instaurato dal , secondo cui la stessa non CP_3 avrebbe avuto certezza di chi fosse il padre di fino agli accertamenti ematici Pt_1 del 2006: trattasi di allegazioni difensive che - seppure di minor valore rispetto alle dichiarazioni rese dalla in sede testimoniale, dunque sotto il vincolo CP_4 del giuramento ex art. 251 c.p.c. – sono tuttavia indicative della sua scarsa trasparenza rispetto alla vicenda in esame.
In ogni caso, a parere della Corte, quand'anche non fosse veritiero quanto riferito dalla in ordine alla infertilità del marito, ciò che rileva è che il così CP_4 CP_1 come la medesima, non possa non essersi posto il ragionevole dubbio che CP_4 la bambina concepita durante la relazione extraconiugale tra i due ne fosse il frutto, tanto più dal momento che il è sempre stato a conoscenza della gravidanza CP_1 della essendo la stessa sua dipendente. CP_4
D'altra parte, per giurisprudenza pacifica, “Il presupposto della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il
11 riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
Invero, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, la prova della consapevolezza della paternità, “può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 34950 del 28/11/2022)
Ebbene, nella fattispecie, posto che al momento del concepimento il e la CP_1 erano legati da una relazione extraconiugale e che la gravidanza della CP_4 donna era sicuramente nota al visti i rapporti di lavoro intercorrenti tra gli CP_1 stessi, deve ritenersi che quest'ultimo fosse perfettamente conscio della probabilità della propria paternità, quand'anche la non gli avesse all'epoca resa nota CP_4
l'infertilità del marito.
Del resto, la presenza del presso la Caserma dei Carabinieri il 23.8.2005 CP_1 risulta ben più comprensibile ipotizzando che egli fosse già pienamente consapevole (in termini di alta probabilità se non di certezza) della sua paternità; consapevolezza che del resto è emersa anche dalle testimonianze rese da Tes_1
e le quali hanno dichiarato di sapere da sempre, l'una per
[...] Testimone_2 averglielo riferito lo stesso e l'altra per voci correnti, che quest'ultimo era il CP_1 padre di . Pt_1
12 La valutazione del Tribunale riguardo alla conoscenza da parte dell'appellante della paternità di dunque, risulta corretta, anche se per motivazione Parte_1 parzialmente diversa.
3.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte che, al fine di valutare l'entità del danno non patrimoniale subito da a causa del ritardato riconoscimento da parte di non Parte_1 CP_1 possa non darsi rilievo al contesto specifico in cui si è svolta la vicenda, entrambi i genitori essendo all'epoca legati da vincoli matrimoniali ed avendo il già CP_1 altra prole.
In primo luogo, per quanto ciò non rilevi ai fini dell'eventuale responsabilità nei confronti della figlia, che è personale di ciascun genitore, è verosimile che tanto il che la abbiano voluto astenersi dal rendere nota la vera paternità CP_1 CP_4 di , per evitare le gravi conseguenze che verosimilmente ne sarebbero Pt_1 derivate nell'ambito dei rispettivi nuclei familiari. La stessa nella sua CP_4 testimonianza, riferisce che il le aveva assicurato che si sarebbe occupato CP_1 della figlia quando la stessa fosse cresciuta;
né, d'altra parte, risulta che la donna si sia adoperata perché l'impegno del nei confronti della figlia fosse, invece, CP_1 immediato.
Peraltro, avendo già uno status di figlia di , è anche da Pt_1 CP_3 considerare che “colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in [...] matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona”. Dunque, il – non CP_1 essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore" avrebbe dovuto chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che esercitasse la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne. (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 27560 del 11/10/2021): una strada, dunque, lunga e articolata che
è difficile immaginare il avrebbe potuto percorrere senza poter contare, CP_1 quantomeno, nella pari volontà materna, che tuttavia non risulta sia mai stata in tal senso manifestata.
D'altra parte, è cresciuta all'interno di un normale contesto familiare, con un Pt_1 padre che, almeno fino al 2005, l'ha sempre considerata e trattata come figlia,
13 dovendo dunque presumersi che abbia contribuito, al pari della madre, ai suoi bisogni non solo materiali ma anche morali.
Quanto all'assunto della parte appellata secondo cui la sua vita sarebbe stata più felice se fosse stata riconosciuta fin dalla nascita dal vero padre, si tratta di affermazione meramente apodittica, in quanto non è dato comprendere come le complesse dinamiche familiari coinvolte nella vicenda in esame avrebbero potuto garantire a anche solo una maggiore serenità. Parte_1
Deve in conclusione escludersi che abbia patito fin dalla nascita uno Parte_1 stato di sofferenza psicologica derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, sia sotto il profilo della relazione affettiva sia sotto il profilo della negazione dello status sociale conseguente, come invece accade quando il figlio sia riconosciuto da un solo genitore, che lo cresca in assenza di una figura che il figlio ritenga essere il proprio padre.
Nella fattispecie, deve tuttavia darsi rilievo allo stato di disagio psicologico e alla sofferenza interiore che sono inevitabilmente conseguiti alla scoperta da parte di in data 23.8.2005, di chi fosse il suo vero padre, con la conseguente Parte_1 acquisita consapevolezza di essere stata cresciuta da chi tale non lo era, disagio e sofferenza aggravati dal tardivo riconoscimento da parte di CP_1 avvenuto solo in data 16.2.2012, sebbene fin dal 21.11.2007 fosse stato rimosso lo status di figlia di . Occorre peraltro considerare che CP_3 Parte_1 nel 2005 aveva appena compiuto 18 anni, essendo dunque ancora in una fase di strutturazione del proprio sé, ed inoltre si trovava in un momento di particolare fragilità, risentendo negativamente della crisi in atto nell'ambito del suo nucleo familiare (da qui, la fuga e l'incontro presso in Caserma con il . CP_1
Dall'altro lato, va evidenziato che la medesima, pur avendo intrapreso nel 2009 un giudizio per l'accertamento giudiziale della paternità di decise di CP_1 rinunciarvi, come si legge nei suoi stessi atti, per l'atteggiamento “benevolo e affettuoso” di entrambi i genitori naturali, dovendo dunque escludersi che vi sia stato da parte di dopo l'episodio del 2005, un totale disinteresse nei CP_1 confronti della figlia, sebbene il suo interessamento (sia morale che materiale, poiché è pacifico come il medesimo si sia assunto i costi del completamento degli studi di , le abbia acquistato un auto usata ecc... oltre ad averla frequentata, Pt_1 anche insieme alla moglie) non si sia tradotto in una completa assunzione di responsabilità fino, appunto, al febbraio 2012, pur potendo egli effettuare il
14 riconoscimento fin dal dicembre 2007, dopo la pronuncia della sentenza di disconoscimento della paternità del . CP_3
In conclusione, ritiene la Corte che, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito da per la condotta del padre, da quantificare necessariamente in via Parte_1 equitativa, possa essere determinato nell'importo complessivo di € 40.000,00
(indicativamente € 10.000,00 per ogni anno dal 2008 al 2011), importo determinato in moneta attuale e, dunque, già rivalutato.
Ritiene la Corte che vada altresì riconosciuto a ancora a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, un'ulteriore posta risarcitoria, anch'essa da quantificare equitativamente, per il fatto di essere stata cresciuta in un contesto sociale tale da garantirgli minori opportunità, in termini di esperienze scolastiche ed educative in generale, di quelle che avrebbe potuto avere se fosse stato il d occuparsene, CP_1 essendo egli un imprenditore ed il , al pari della un suo dipendente. CP_3 CP_4
In proposito, può essere liquidata in favore di un'ulteriore somma di € Parte_1
48.000 (parametrata, a puro titolo indicativo, a un importo di € 200 al mese dal
1997 al 2007), anch'essa determinata in moneta attuale e, dunque, già rivalutata.
3.3. Il terzo motivo resta assorbito dal parziale accoglimento del motivo precedente - oltre che, come di seguito sarà esposto – dal parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla parte appellata - in quanto la riforma della sentenza impone una nuova decisione anche sulle spese del primo grado.
3.4. L'appello incidentale risulta parzialmente fondato, nei termini già statuiti da questa Corte d'appello con la sentenza cassata, che questo collegio condivide pienamente.
E dunque, quanto alla richiesta di mantenimento nel periodo antecedente al 2007, nulla va riconosciuto, poiché è stata mantenuta e cresciuta in costanza Parte_1 di matrimonio dal padre legittimo e dalla madre e ciò, deve ritenersi in mancanza di evidenze in contrario, fino al momento del disconoscimento da parte del , CP_3 avvenuto nell'anno 2007.
Per quanto invece attiene al periodo successivo, si richiamano integralmente le valutazioni contenute a pag. 17 della sentenza n. 1707/2022: “Come si evince da documenti allegati, l'odierna appellata, non è mai stata impiegata in occupazioni lavorative tali da consentirle un adeguato mantenimento di sé stessa e della propria famiglia: ella difatti non è mai stata occupata in lavori fissi a tempo indeterminato avendo trovato una stabile occupazione lavorativa soltanto nel
15 dicembre 2017; ha svolto fino ad allora mestieri saltuari, da cui derivavano insufficienti entrate;
ha avuto due figli ( nato in data [...] Persona_4
e , nato in data [...]) dei quali il più piccolo con iniziali problemi Persona_5 di salute e con irregolare mantenimento da parte dei rispettivi padri. Difatti, pur convivendo almeno dall'anno 2013 con il padre del secondo figlio, , Persona_6 il reddito complessivo annuale della famiglia risultava molto basso ed insufficiente
a soddisfare i bisogni primari dell'odierna appellata e dei figli, posto che anche il convivente, titolare di una ditta metalmeccanica, all'epoca lavorava solo saltuariamente. Pertanto, deve accogliersi la domanda dell'appellata, a titolo di obbligazione alimentare, proprio per lo stato di bisogno in cui ella si trovava nel periodo in questione. Tenuto conto, per quanto emerge in atti, del reddito della famiglia (circa € 11.000,00= annui come da ISEE 2013-2014 in atti) e CP_5 dell'obbligato (circa € 20.000,00= annui, in dichiarazione 2013 in CP_1 atti, ma considerando che un incidente successivo diminuiva, per gli anni successivi, a circa la metà il proprio reddito) e del necessario e contestuale apporto da parte della madre, il contributo del padre può essere calcolato nella misura di
€ 300,00 mensili, dal dicembre 2007 (mese successivo alla sentenza di disconoscimento) al dicembre 2017 (mese antecedente all'assunzione), in valuta corrente, per un totale di € 36.300,00= (121 mensilità)”.
Poiché tutte le voci di danno riconosciute in favore di sono state Parte_1 determinate in misura equitativa e in moneta corrente, non può essere riconosciuto alcunché a titolo di rivalutazione monetaria, spettando solo gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
4. La Corte pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018).
Nella fattispecie le spese di tutti i gradi del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, visto l'esito complessivo del giudizio e la reciproca
16 soccombenza. Occorre, infatti, considerare che nel corso del giudizio di primo grado ha visto disattendere la domanda cautelare avanzata nei Parte_1 confronti di e che la medesima è rimasta totalmente soccombente CP_1 rispetto alla domanda di riconoscimento di danni patrimoniali per il periodo antecedente l'anno 2007.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in parziale accoglimento del secondo motivo di appello principale e del motivo di appello incidentale, in corrispondente riforma dell'impugnata sentenza n. 205/2019 emessa dal Tribunale di SIENA il 23/02/2019, condanna al pagamento in favore di dell'importo CP_1 Parte_1 di € 98.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 36.300,00 a titolo di prestazione alimentare, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di tutti gradi del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 14/10/2025
LA CONS. EST.
D.ssa LE UE
LA PRESIDENTE
D.ssa Daniela Lococo
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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