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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 359/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FEDERICA FAZZI (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
C.F./P.IVA ), con l'avv.to MORTILLARO GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
( C.F._3
PARTE RESISTENTE
Nonché contro
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
l'avv. FRANCESCO FALSO ( ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dipendente di dal 1.7.2004 sino Parte_1 Controparte_1 al 31.03.2021 in virtù di contratto a tempo indeterminato, part time, con mansioni di addetta alle casse presso la sede di Montecatini Terme (PT), ha adito il Tribunale di Pistoia per vedersi CP_1 riconosciuto in primis il tempo lavorativo necessario alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, quantificato in dieci minuti per ogni turno di lavoro e, conseguentemente, per la condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive per lavoro straordinario, con riferimento al periodo luglio 2007 – 31 marzo 2021 (cfr. conteggi - doc. 24 ricorso), quantificate in euro 6.891,91,
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, nonché al fine di conseguire la regolarizzazione contributiva presso l' mediante versamento CP_2 dei contributi non prescritti maturati nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda giudiziale.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder retribuito, nei limiti di prescrizione, il c.d. tempo tuta in misura di 10 minuti,
o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, per ogni turno di lavoro espletato nelle giornate di effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta;
- conseguentemente condannare la convenuta
al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, della complessiva somma Controparte_3 di € 6.891,91, o nella diversa misura che risulterà dovuta e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul credito rivalutato dalla maturazione di ogni singola differenza mensile e fino al saldo effettivo;
- condannare altresì la convenuta alla regolarizzazione contributiva presso l mediante versamento dei Controparte_3 CP_2 contributi non prescritti maturati nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda giudiziale;
- condannare infine la convenuta al versamento presso l' della riserva necessaria alla costituzione ex art. Controparte_3 CP_2
13 L. n. 1338/62 di una corrispondente rendita permanente che tenga luogo dei contributi prescritti maturati nei 15 anni antecedenti il deposito della domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “➢ in via preliminare Controparte_1
e nel merito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel presente atto, dichiarare prescritto il diritto della ricorrente dal 18 ottobre 2017 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
➢ in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni esposte nel presente atto;
➢ in via subordinata, nella denegata ipotesi l'ill.mo Giudice decidesse di accogliere il ricorso avversario voglia limitare la soccombenza al solo periodo antecedente al 2013 o al diverso periodo che risulterà all'esito dell'istruttoria; ➢ in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi l'ill.mo Giudice decidesse di accogliere il ricorso avversario voglia limitare la soccombenza al solo periodo antecedente al marzo 2019 data di entrata in vigore del nuovo regolamento o al diverso periodo che risulterà all'esito dell'istruttoria; ➢ in ogni caso, laddove fosse ritenuto sussistente un credito retributivo a favore della ricorrente, rigettare la domanda di condanna alla contribuzione previdenziale per difetto di legittimazione attiva della ricorrente e quella ex art. 13 legge 1338/1962 per inammissibilità, improponibilità, prescrizione e/o per
Pag. 2 di 11 difetto di allegazione del danno;
➢ in subordine rispetto al punto che precede, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 co. 1 e/o co. 2, c.c., rigettare la domanda di pagamento della riserva matematica ex art. 13 legge n. 1338/1962 in quanto la ricorrente, non presentando denuncia amministrativa all ha determinato l'insorgere della prescrizione CP_2 quinquennale dei contributi o comunque non ha impedito il suo prodursi, essendo dunque il danno imputabile alla propria inerzia. In ogni caso, con vittoria di competenze di avvocato”.
Si è costituito in giudizio rimettendosi, nel merito, all'esito del presente giudizio e rassegando, CP_2 dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in caso di fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro, dichiarare l'obbligo della società convenuta di regolarizzare la posizione contributiva della stessa in relazione alle somme riconosciute a titolo di differenze retributive limitatamente al quinquennio antecedente la data di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio (28.11.2018- 28.11.2023). Per il periodo precedente, per il quale risultano pacificamente prescritti i contributi previdenziali, si chiede di dichiarare improponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell in quanto improponibile. Quanto alle spese CP_2 del giudizio ci si rimette alla prudente valutazione del Signor Giudice”
Effettuata istruttoria documentale ed orale, la causa viene decisa con sentenza pubblicata all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. In via preliminare di merito parte resistente ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti retributivi richiesti a titolo di “tempo tuta” maturati oltre i cinque anni precedenti la messa in mora, avvenuta il 18 ottobre 2022 e, dunque, di tutti i crediti sorti prima del 18 ottobre 2017.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo si richiama il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs.
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Cass. 30958/2022).
Alla stregua di tale condivisibile principio deve perciò escludersi che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi decorra in costanza di rapporto di lavoro anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato.
Pag. 3 di 11 Ciò osservato e tenuto conto che la domanda di pagamento attorea ha ad oggetto crediti per differenze maturati nel periodo dal luglio 2007 al marzo 2021 e che il rapporto di lavoro inter partes è cessato in data 31 marzo 2021 alcuna prescrizione quinquennale può ritenersi nel caso di specie verificata.
2. La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario proposta dalla ricorrente è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito precisati.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. 9215/2012).
Recentemente poi la Suprema Corte ha posto l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. 7738/2018,
Cass. 17635/2019, Cass. 8627/2020).
Nel caso che ci occupa è incontroverso che la ricorrente, dipendente di dal Controparte_1
1.7.2004 presso la sede di Montecatini Terme (PT), relativamente al periodo oggetto della domanda
(luglio 2007 – marzo 2021), abbia sempre svolto le mansioni di addetta alle casse, con orario di lavoro part-time.
Occorre poi evidenziare che il regolamento aziendale del luglio 2008, in vigore fino al marzo 2019, prevedeva l'obbligo per i dipendenti: a) di recarsi al lavoro e uscirne con abiti propri, conservando -
“nel rispetto della normativa sanitaria vigente” - gli indumenti da lavoro, presso la sede aziendale, all'interno dell'armadietto personale loro assegnato nello spogliatoio (cfr. doc. 2 ricorso - pag. 11); ; b) di presentarsi, all'inizio del proprio turno lavorativo, avendo già indossato la divisa, e, correlativamente, di togliersi gli indumenti da lavoro dopo il termine del turno (cfr. pag. 13); c) di indossare, durante la propria prestazione di lavoro, gli indumenti forniti dalla Cooperativa e, laddove prescritto, quelli finalizzati alla tutela antinfortunistica, come previsto dal D.Lgs. 626/1994 (cfr. pag. 20).
Dalle richiamate previsioni aziendali emerge che la datrice di lavoro resistente ha disciplinato l'attività di vestizione e svestizione sia in relazione al tempo che al luogo;
infatti, tali operazioni devono essere effettuate prima dell'inizio e dopo il termine della prestazione lavorativa, e necessariamente sul luogo
Pag. 4 di 11 di lavoro, essendo vietata la conservazione degli indumenti al di fuori di esso (fatta eccezione per la necessità di provvedere alla loro pulizia e lavaggio).
La circolare 8.3.2013, richiamata dalla resistente, pur prevedendo che ciascun lavoratore deve CP_1 indossare l'abbigliamento di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta, non ha modificato la disciplina regolamentare relativa alla conservazione degli indumenti da lavoro e all'obbligo di indossarli prima dell'inizio del turno, e pertanto non ha escluso l'eterodirezione nelle operazioni di vestizione e svestizione.
Occorre inoltre rilevare che parte resistente non ha fornito in questo giudizio la prova che la circolare in questione fosse effettivamente conosciuta dal personale o comunque resa a questo conoscibile mediante la sua affissione nell'unità locale di cui trattasi.
Va di poi evidenziato, come già osservato da condivisa giurisprudenza di merito, che, a fronte di un'espressa normativa aziendale, la circostanza che eventuali condotte tenute in sua violazione non siano state sanzionate non può configurarsi come abrogazione implicita, considerato anche che, come risulta dagli atti, la società convenuta ha formalmente e dettagliatamente disciplinato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, circostanza contrastante con l'ipotesi di una loro tacita modifica (in senso analogo si v. Tribunale di Firenze sentenza n. 247/2020).
L'istruttoria orale ha poi consentito di appurare che il ricorrente era tenuto ad indossare la divisa aziendale, ovverosia la spolverina e, durante il periodo invernale, il gilet più pesante fornito dall'azienda, per ragioni di “uniformità ed igiene” (teste “Noi avevamo l'accesso alla struttura e si strisciava il budge Tes_1 per l'entrata, poi si faceva un piccolo tragitto all'interno, forse 20 mt circa, e facevamo due rampe di scale che si accedeva agli spogliatoi e ognuno aveva il proprio armadietto chiuso a chiave con lucchetto. Quindi lì dentro tenevano la divisa che ultimamente era una spolverina bordeaux che però non mi ricordo esattamente la data in cui ci è stata data (…) Quindi ci si toglieva l'abbigliamento specie inverno e si indossa la spolverina negli spogliatori e anche le scarpe che dovevano essere chiuse e comode. (…) io sapevo che vi era un regolamento che diceva che la vestina andava indossata in azienda e per cui io non sono mai venuta da casa già vestita con gli abiti di lavoro (…) Prima della vestiva mi ricordo che si indossava un'altra divisa con pantalone/gonna, polo di cotone di inverno a maniche lunghe e in estate a maniche corte. Sopra un trapuntino blu a manica lunga con al cerniera davanti.”; teste “si doveva indossare una divisa che era Tes_2 all'inizio gonna/pantalone, maglietta o camicia e sopra una altra maglia o giacchetto nel periodo invernale e poi dopo siamo passati alla vestina anche se non mi ricordo quando, forse nel 2015/2016 ma non ne sono sicura. Indossata la vestina, si lasciava la riba nell'armadietto, ci si cambiava le scarpe specie in estate se si arrivava con i saldali e si indossavano le scarpe chiuse e comode che si poteva mettere anche a casa perché gli addetti alle casse non avevano le scarpe
Pag. 5 di 11 antinfortunistiche.”; teste : “si arrivava nello spogliatoi e si apriva l'armadietto perché aveva serratura e Tes_3 lucchetto, si depositava la borsa, si toglieva gli indumenti che avevamo più leggeri o pesanti a seconda della stagione perché magari se era troppo caldo lascivi solo una canottiera. Così anche le scarpe andavano tolte perché non si avevano le scarpe antinfortunistiche ma si doveva indossare una scarpa comoda, chiusa ed antiscivolo e specie in estate quando uno magari arrivava con il sandalo o in inverno con un anfibio. Poi si indossava la vestina che era una vestaglia con bottonatura semplice. Depositato la borsa e gli effetti personali eh non si potevano portare dietro. (…) Potevano stare vestiti in galleria se avevamo una pausa breve, perché si andava alla mesa: altrimenti, di solito ci si spogliava e potevi passare in area vendita come utente”; teste :“ (…)si è vero, praticamente anche nel turno spezzato, e finito il turno, Testimone_4 timbravi e andavi al piano superiore negli appositi armadietti a depositare la vestina e poi dopo la pausa che poteva essere di 2/3 ore, si doveva tornare a prendere la vestina negli spogliatoi, indossarla e poi ritornare per entrare in turno Ad giudice: Nell'ultima ristrutturazione del 2013, se non mi ricordo male, ci fu data la vestina bordeaux. Mentre prima avevamo i pantaloni, camicia maglietta a seconda della stagione e dovevamo portare le scarpe chiuse. (…) Le riunioni che si facevano dove ci veniva detto come dovevo comportarci sul luogo di lavoro e tra cui anche il fatto di non poter venire da casa già vestiti erano con i capi reparto o comunque con i nostri superiori. Dal 2013 in poi non ci sono più state queste riunioni con i superiori mentre invece si facevano prima di questa data. Comunque, anche dopo il 2013 veniva detto a voce se qualcuno non si comportava bene e veniva ripreso se era al lavoro con la vestina sporca o altro. Queste riunioni a volte veniva fatte con lo o con i capi area dell'epoca come il Anche dopo il Persona_1 CP_4
2013 ci veniva detto, dal capo reparto di cui non mi ricordo chi fosse, che non si poteva venire da casa già vestiti anche perché non si poteva portare sul lavoro effetti personali che andavano comunque lasciati nello spogliatoio”.).
Sulla scorta delle esposte emergenze istruttorie documentale è da ritenere provato che l'attività di vestizione fosse assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali
(Regolamento aziendale del 2008), ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
La situazione non può peraltro ritenersi a mutata nel periodo successivo al marzo 2019, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento che, per quanto qui di interesse, recita: “Laddove prevista, i lavoratori devono presentarsi all'orario indicato per l'inizio dell'attività lavorativa con indosso la divisa fornita dalla Cooperativa. Resta inteso che la divisa può essere indossata a discrezione dei lavoratori interessati nel tempo, nel luogo e nelle modalità prescelte dagli stessi”.
Sul punto questo Tribunale aderisce all'orientamento affermato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 638/2021, intervenuta in una fattispecie analoga a quella di specie, di seguito richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
Pag. 6 di 11 <<(..) Merita poi ricordare come la divisa di cui si discute sia rappresentata per la generalità dei dipendenti e per l'intero periodo di causa, dalla cosiddetta vestina e da un gilet, utilizzato in alcune stagioni dell'anno, oltre al cappellino per gli addetti al reparto freschi e alle scarpe antiinfortunistiche per i lavoratori indicati come tenuti ad indossarle.
Ciò detto, deve poi senz'altro condividersi l'orientamento di legittimità citato anche dal
Tribunale secondo cui L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicche? non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro" (così
Cass. 1352/2016 e Cass. 7738/2018).
Sembra d'altra parte al collegio di una certa evidenza che, ove la natura degli indumenti costituenti la divisa o le ragioni (per esempio di igiene) implicate dal loro uso impongano di per sé ai lavoratori di indossarli esclusivamente nei locali aziendali dismettendoli all'uscita, una disposizione del datore di lavoro che in ipotesi autorizzi la vestizione e svestizione anche altrove assicurerebbe solo formalmente una tale libertà, che sarebbe in fatto esclusa dalle caratteristiche stesse della divisa - come determinate dallo stesso datore di lavoro - e dalla sua oggettiva funzione.
In altri termini l'effettiva eterodirezione delle operazioni di vestizione e svestizione può derivare ex se dalla scelta datoriale di imporre una determinata tipologia di divisa (composta per esempio di indumenti non utilizzabili in luoghi diversi dai locali aziendali, secondo il criterio di normalità sociale di cui dice la citata giurisprudenza di legittimità) ovvero dalla funzione della divisa medesima in relazione all'attività lavorativa riferibile comunque al datore di lavoro e alle sue scelte imprenditoriali (così quando essa sia usata per ragioni di igiene necessariamente connesse all'attività aziendale).
Ora nella specie neppure la società allega un qualche mutamento delle caratteristiche della divisa né più generalmente della natura dell'attività aziendale nel corso del periodo controverso ed è un fatto che fino al marzo 2019 i dipendenti di dovessero svolgere la prestazione CP_1
Pag. 7 di 11 vestendo la divisa e dovessero dismetterla all'uscita, sia al termine del lavoro, sia nel corso della pausa, ove in quest'ultimo caso avessero inteso "recarsi in locali posti fuori dal punto vendita".
E ciò, espressamente "ai fini del rispetto delle normative igienico sanitarie" (come si legge nel regolamento del luglio 2008).
E' certo allora che per anni la società abbia imposto l'uso della divisa e la vestizione e svestizione della stessa solo nei locali aziendali assumendo che essa rispondesse a esigenze di igiene (e non semplicemente di riconoscibilità del personale in servizio), così che non si comprende come e perché la stessa divisa nella stessa azienda possa aver cessato di adempiere a una simile funzione a partire dal 2019. Del resto che la divisa rispondesse e risponda appunto a esigenze minime di igiene in un ambiente in cui si trovano prodotti alimentari appare alla Corte di una certa evidenza, così che risulta impensabile che essa possa essere indossata dai dipendenti mentre si trovano ad esempio sui mezzi pubblici o in ambienti esterni, magari chiusi ed affollati, come ben potrebbe accadere ove essi la indossassero presso la propria abitazione e quindi durante il tragitto casa-luogo di lavoro.
Deve quindi ritenersi che consegua alla funzione della divisa in ragione della natura dell'attività dell'appellante che essa debba essere indossata necessariamente in azienda anche dopo il regolamento del 2019 e così come già secondo le previgenti disposizioni del luglio 2008. Così che il nuovo regolamento sul punto non garantisce alcuna libertà ai lavoratori, ma avrebbe l'unico effetto (se non anche la finalità) di liberare il datore di lavoro di un obbligo (la remunerazione del tempo di vestizione/svestizione della divisa) a fronte di condotte dei lavoratori che restano comunque necessitate, perché la divisa comunque non può essere indossata che nei locali aziendali e dismessa all'uscita.
Né ha alcun rilievo in contrario l'accertamento compiuto dalle autorità sanitarie menzionato dalla difesa dell'appellante, che dice unicamente della corretta dotazione dei locali e delle attrezzature destinati a spogliatoio presso uno dei magazzini della società e dell'esistenza di buone pratiche igieniche per la gestione delle divise, notazioni che certo non smentiscono la funzione qui assunta della divisa aziendale.
La decisione del Tribunale si è attenuta ai principi appena esposti e deve perciò essere confermata anche quanto alla frazione della pretesa riferibile al periodo successivo a marzo
2019>>.
In ordine alla quantificazione del tempo necessario al fine di procedere alla vestizione ed alla svestizione, l'istruttoria ha sostanzialmente confermato l'allegazione di parte ricorrente che sul punto
Pag. 8 di 11 aveva indicato un tempo medio di circa dieci minuti a turno, tenuto anche conto del tragitto di circa cento metri che dagli spogliatoi doveva essere compiuto per raggiungere la macchina per timbrare il badge, posta al piano superiore del ( teste “A mio avviso servivano 5-6 minuti per Parte_2 Tes_5 vestirsi e svestirsi”; teste “Per fare le operazioni di vestizione/svestizione servivano 7/8 Tes_2 minuti tutti.”; teste “Senz'altro per fare questa operazione di vestirsi/svestirsi servino 8/10 Tes_3 minuti per ogni singola operazione quindi sia pe r vestirsi e poi per svestirsi”; teste “io calcolo Tes_4 che dal parcheggio del supermercato, scendere dall'auto andare negli spogliatoi e mettersi la vestina calcolavo che mi serviva circa 15 minuti, un quart'ora circa in entrata e uscita” ).
Alla luce delle risultanze istruttorie e considerato che l'operazione di indossare gli abiti da lavoro comprende anche quella di togliere l'abbigliamento ordinario e riporlo nell'armadietto personale (e viceversa al termine del turno), pur nella difficoltà di una determinazione precisa dei tempi (che possono variare anche in relazione al clima della stagione, e alle correlative modifiche dei capi di abbigliamento, ordinario e da lavoro, utilizzati), anche sulla base di nozioni di comune esperienza, è da reputare congrua la quantificazione media di dieci minuti giornalieri dedotta dal ricorrente (in senso analogo si v. Tribunale Firenze cit.).
Sulla base delle esposte considerazioni può ritenersi provato che, nel periodo da luglio 2007 a marzo
2021, la ricorrente abbia impiegato - per ogni turno di lavoro – una media dieci minuti nelle operazioni di vestizione e svestizione, da reputarsi pertanto orario di lavoro straordinario.
Conseguentemente, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di euro 6.891,91 a titolo di differenze retributive per orario di lavoro straordinario, stante la mancata specifica contestazione avversaria dei conteggi prodotti col documento n. 24.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
3. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Dall'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle suddette differenze retributive relative ai periodi di lavoro sopra menzionati (dal luglio 2007 al 31.3.2021) consegue altresì il diritto della stessa alla regolarizzazione contributiva previdenziale, in misura corrispondente.
Il terzo chiamato ha tuttavia eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione CP_2 contributiva previdenziale ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio che precede il compimento del primo atto interruttivo.
Nel caso di specie, il primo atto con il quale il ricorrente ha segnalato al terzo chiamato l'esistenza CP_2 di omissioni contributive imputabili alla resistente datrice di lavoro è costituito dalla notificazione
Pag. 9 di 11 dell'ordine di integrazione del contraddittorio (28.11.2023), talché la prescrizione opera per il periodo antecedente il quinquennio decorrente da tale data.
Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva limitatamente al quinquennio antecedente il 28.11.2023.
4. Per quanto concerne l'ulteriore domanda di condanna della società resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante versamento presso l' della riserva necessaria alla costituzione CP_2 ex art. 13 L. n. 1338/62 di una corrispondente rendita permanente, se ne deve rilevare l'improponibilità, in quanto non preceduta dalla presentazione da una domanda amministrativa.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente. Esse sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia
(da euro 5.200 sino a 26.000) con applicazione dei compensi inferiori ai minimi per tutte le fasi tenuto conto del valore della causa prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti di litisconsorte necessario CP_2 sostanzialmente estraneo alla materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.891,91 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro svolto come accertato in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
- condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva presso l' mediante versamento dei CP_2 contributi non prescritti maturati nel quinquennio antecedente il giorno 28.11.2023;
- dichiara l'improponibilità della domanda di condanna di parte resistente al versamento presso l' CP_2 della riserva necessaria alla costituzione ex art. 13 L. n. 1338/62 di una corrispondente rendita permanente che tenga luogo dei contributi prescritti;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e CPA, se dovute come per legge;
- compensa le spese quanto al rapporto processuale intercorso con l CP_2
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 10 di 11 Pistoia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 359/2023 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FEDERICA FAZZI (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
C.F./P.IVA ), con l'avv.to MORTILLARO GIUSEPPINA Controparte_1 P.IVA_1
( C.F._3
PARTE RESISTENTE
Nonché contro
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
l'avv. FRANCESCO FALSO ( ) C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dipendente di dal 1.7.2004 sino Parte_1 Controparte_1 al 31.03.2021 in virtù di contratto a tempo indeterminato, part time, con mansioni di addetta alle casse presso la sede di Montecatini Terme (PT), ha adito il Tribunale di Pistoia per vedersi CP_1 riconosciuto in primis il tempo lavorativo necessario alla vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, quantificato in dieci minuti per ogni turno di lavoro e, conseguentemente, per la condanna di controparte al pagamento delle relative differenze retributive per lavoro straordinario, con riferimento al periodo luglio 2007 – 31 marzo 2021 (cfr. conteggi - doc. 24 ricorso), quantificate in euro 6.891,91,
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, nonché al fine di conseguire la regolarizzazione contributiva presso l' mediante versamento CP_2 dei contributi non prescritti maturati nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda giudiziale.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a veder retribuito, nei limiti di prescrizione, il c.d. tempo tuta in misura di 10 minuti,
o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, per ogni turno di lavoro espletato nelle giornate di effettivo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta;
- conseguentemente condannare la convenuta
al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, della complessiva somma Controparte_3 di € 6.891,91, o nella diversa misura che risulterà dovuta e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul credito rivalutato dalla maturazione di ogni singola differenza mensile e fino al saldo effettivo;
- condannare altresì la convenuta alla regolarizzazione contributiva presso l mediante versamento dei Controparte_3 CP_2 contributi non prescritti maturati nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda giudiziale;
- condannare infine la convenuta al versamento presso l' della riserva necessaria alla costituzione ex art. Controparte_3 CP_2
13 L. n. 1338/62 di una corrispondente rendita permanente che tenga luogo dei contributi prescritti maturati nei 15 anni antecedenti il deposito della domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “➢ in via preliminare Controparte_1
e nel merito, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata nel presente atto, dichiarare prescritto il diritto della ricorrente dal 18 ottobre 2017 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
➢ in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni ed eccezioni esposte nel presente atto;
➢ in via subordinata, nella denegata ipotesi l'ill.mo Giudice decidesse di accogliere il ricorso avversario voglia limitare la soccombenza al solo periodo antecedente al 2013 o al diverso periodo che risulterà all'esito dell'istruttoria; ➢ in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi l'ill.mo Giudice decidesse di accogliere il ricorso avversario voglia limitare la soccombenza al solo periodo antecedente al marzo 2019 data di entrata in vigore del nuovo regolamento o al diverso periodo che risulterà all'esito dell'istruttoria; ➢ in ogni caso, laddove fosse ritenuto sussistente un credito retributivo a favore della ricorrente, rigettare la domanda di condanna alla contribuzione previdenziale per difetto di legittimazione attiva della ricorrente e quella ex art. 13 legge 1338/1962 per inammissibilità, improponibilità, prescrizione e/o per
Pag. 2 di 11 difetto di allegazione del danno;
➢ in subordine rispetto al punto che precede, in accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 co. 1 e/o co. 2, c.c., rigettare la domanda di pagamento della riserva matematica ex art. 13 legge n. 1338/1962 in quanto la ricorrente, non presentando denuncia amministrativa all ha determinato l'insorgere della prescrizione CP_2 quinquennale dei contributi o comunque non ha impedito il suo prodursi, essendo dunque il danno imputabile alla propria inerzia. In ogni caso, con vittoria di competenze di avvocato”.
Si è costituito in giudizio rimettendosi, nel merito, all'esito del presente giudizio e rassegando, CP_2 dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in caso di fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del datore di lavoro, dichiarare l'obbligo della società convenuta di regolarizzare la posizione contributiva della stessa in relazione alle somme riconosciute a titolo di differenze retributive limitatamente al quinquennio antecedente la data di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio (28.11.2018- 28.11.2023). Per il periodo precedente, per il quale risultano pacificamente prescritti i contributi previdenziali, si chiede di dichiarare improponibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia nei confronti dell in quanto improponibile. Quanto alle spese CP_2 del giudizio ci si rimette alla prudente valutazione del Signor Giudice”
Effettuata istruttoria documentale ed orale, la causa viene decisa con sentenza pubblicata all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c.
***
1. In via preliminare di merito parte resistente ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti retributivi richiesti a titolo di “tempo tuta” maturati oltre i cinque anni precedenti la messa in mora, avvenuta il 18 ottobre 2022 e, dunque, di tutti i crediti sorti prima del 18 ottobre 2017.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo si richiama il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs.
n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. Cass. 30958/2022).
Alla stregua di tale condivisibile principio deve perciò escludersi che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi decorra in costanza di rapporto di lavoro anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato.
Pag. 3 di 11 Ciò osservato e tenuto conto che la domanda di pagamento attorea ha ad oggetto crediti per differenze maturati nel periodo dal luglio 2007 al marzo 2021 e che il rapporto di lavoro inter partes è cessato in data 31 marzo 2021 alcuna prescrizione quinquennale può ritenersi nel caso di specie verificata.
2. La domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario proposta dalla ricorrente è fondata e va dunque accolta per i motivi di seguito precisati.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. 9215/2012).
Recentemente poi la Suprema Corte ha posto l'accento sulla “funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione di un servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass. 7738/2018,
Cass. 17635/2019, Cass. 8627/2020).
Nel caso che ci occupa è incontroverso che la ricorrente, dipendente di dal Controparte_1
1.7.2004 presso la sede di Montecatini Terme (PT), relativamente al periodo oggetto della domanda
(luglio 2007 – marzo 2021), abbia sempre svolto le mansioni di addetta alle casse, con orario di lavoro part-time.
Occorre poi evidenziare che il regolamento aziendale del luglio 2008, in vigore fino al marzo 2019, prevedeva l'obbligo per i dipendenti: a) di recarsi al lavoro e uscirne con abiti propri, conservando -
“nel rispetto della normativa sanitaria vigente” - gli indumenti da lavoro, presso la sede aziendale, all'interno dell'armadietto personale loro assegnato nello spogliatoio (cfr. doc. 2 ricorso - pag. 11); ; b) di presentarsi, all'inizio del proprio turno lavorativo, avendo già indossato la divisa, e, correlativamente, di togliersi gli indumenti da lavoro dopo il termine del turno (cfr. pag. 13); c) di indossare, durante la propria prestazione di lavoro, gli indumenti forniti dalla Cooperativa e, laddove prescritto, quelli finalizzati alla tutela antinfortunistica, come previsto dal D.Lgs. 626/1994 (cfr. pag. 20).
Dalle richiamate previsioni aziendali emerge che la datrice di lavoro resistente ha disciplinato l'attività di vestizione e svestizione sia in relazione al tempo che al luogo;
infatti, tali operazioni devono essere effettuate prima dell'inizio e dopo il termine della prestazione lavorativa, e necessariamente sul luogo
Pag. 4 di 11 di lavoro, essendo vietata la conservazione degli indumenti al di fuori di esso (fatta eccezione per la necessità di provvedere alla loro pulizia e lavaggio).
La circolare 8.3.2013, richiamata dalla resistente, pur prevedendo che ciascun lavoratore deve CP_1 indossare l'abbigliamento di lavoro prima di iniziare l'attività lavorativa senza particolari prescrizioni riguardo al momento ed al luogo in cui indossarlo e conservare in modo appropriato la dotazione di indumenti ricevuta, non ha modificato la disciplina regolamentare relativa alla conservazione degli indumenti da lavoro e all'obbligo di indossarli prima dell'inizio del turno, e pertanto non ha escluso l'eterodirezione nelle operazioni di vestizione e svestizione.
Occorre inoltre rilevare che parte resistente non ha fornito in questo giudizio la prova che la circolare in questione fosse effettivamente conosciuta dal personale o comunque resa a questo conoscibile mediante la sua affissione nell'unità locale di cui trattasi.
Va di poi evidenziato, come già osservato da condivisa giurisprudenza di merito, che, a fronte di un'espressa normativa aziendale, la circostanza che eventuali condotte tenute in sua violazione non siano state sanzionate non può configurarsi come abrogazione implicita, considerato anche che, come risulta dagli atti, la società convenuta ha formalmente e dettagliatamente disciplinato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, circostanza contrastante con l'ipotesi di una loro tacita modifica (in senso analogo si v. Tribunale di Firenze sentenza n. 247/2020).
L'istruttoria orale ha poi consentito di appurare che il ricorrente era tenuto ad indossare la divisa aziendale, ovverosia la spolverina e, durante il periodo invernale, il gilet più pesante fornito dall'azienda, per ragioni di “uniformità ed igiene” (teste “Noi avevamo l'accesso alla struttura e si strisciava il budge Tes_1 per l'entrata, poi si faceva un piccolo tragitto all'interno, forse 20 mt circa, e facevamo due rampe di scale che si accedeva agli spogliatoi e ognuno aveva il proprio armadietto chiuso a chiave con lucchetto. Quindi lì dentro tenevano la divisa che ultimamente era una spolverina bordeaux che però non mi ricordo esattamente la data in cui ci è stata data (…) Quindi ci si toglieva l'abbigliamento specie inverno e si indossa la spolverina negli spogliatori e anche le scarpe che dovevano essere chiuse e comode. (…) io sapevo che vi era un regolamento che diceva che la vestina andava indossata in azienda e per cui io non sono mai venuta da casa già vestita con gli abiti di lavoro (…) Prima della vestiva mi ricordo che si indossava un'altra divisa con pantalone/gonna, polo di cotone di inverno a maniche lunghe e in estate a maniche corte. Sopra un trapuntino blu a manica lunga con al cerniera davanti.”; teste “si doveva indossare una divisa che era Tes_2 all'inizio gonna/pantalone, maglietta o camicia e sopra una altra maglia o giacchetto nel periodo invernale e poi dopo siamo passati alla vestina anche se non mi ricordo quando, forse nel 2015/2016 ma non ne sono sicura. Indossata la vestina, si lasciava la riba nell'armadietto, ci si cambiava le scarpe specie in estate se si arrivava con i saldali e si indossavano le scarpe chiuse e comode che si poteva mettere anche a casa perché gli addetti alle casse non avevano le scarpe
Pag. 5 di 11 antinfortunistiche.”; teste : “si arrivava nello spogliatoi e si apriva l'armadietto perché aveva serratura e Tes_3 lucchetto, si depositava la borsa, si toglieva gli indumenti che avevamo più leggeri o pesanti a seconda della stagione perché magari se era troppo caldo lascivi solo una canottiera. Così anche le scarpe andavano tolte perché non si avevano le scarpe antinfortunistiche ma si doveva indossare una scarpa comoda, chiusa ed antiscivolo e specie in estate quando uno magari arrivava con il sandalo o in inverno con un anfibio. Poi si indossava la vestina che era una vestaglia con bottonatura semplice. Depositato la borsa e gli effetti personali eh non si potevano portare dietro. (…) Potevano stare vestiti in galleria se avevamo una pausa breve, perché si andava alla mesa: altrimenti, di solito ci si spogliava e potevi passare in area vendita come utente”; teste :“ (…)si è vero, praticamente anche nel turno spezzato, e finito il turno, Testimone_4 timbravi e andavi al piano superiore negli appositi armadietti a depositare la vestina e poi dopo la pausa che poteva essere di 2/3 ore, si doveva tornare a prendere la vestina negli spogliatoi, indossarla e poi ritornare per entrare in turno Ad giudice: Nell'ultima ristrutturazione del 2013, se non mi ricordo male, ci fu data la vestina bordeaux. Mentre prima avevamo i pantaloni, camicia maglietta a seconda della stagione e dovevamo portare le scarpe chiuse. (…) Le riunioni che si facevano dove ci veniva detto come dovevo comportarci sul luogo di lavoro e tra cui anche il fatto di non poter venire da casa già vestiti erano con i capi reparto o comunque con i nostri superiori. Dal 2013 in poi non ci sono più state queste riunioni con i superiori mentre invece si facevano prima di questa data. Comunque, anche dopo il 2013 veniva detto a voce se qualcuno non si comportava bene e veniva ripreso se era al lavoro con la vestina sporca o altro. Queste riunioni a volte veniva fatte con lo o con i capi area dell'epoca come il Anche dopo il Persona_1 CP_4
2013 ci veniva detto, dal capo reparto di cui non mi ricordo chi fosse, che non si poteva venire da casa già vestiti anche perché non si poteva portare sul lavoro effetti personali che andavano comunque lasciati nello spogliatoio”.).
Sulla scorta delle esposte emergenze istruttorie documentale è da ritenere provato che l'attività di vestizione fosse assoggettata, in ordine al luogo ed alle modalità, alle specifiche prescrizioni datoriali
(Regolamento aziendale del 2008), ed era strettamente funzionale all'espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
La situazione non può peraltro ritenersi a mutata nel periodo successivo al marzo 2019, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento che, per quanto qui di interesse, recita: “Laddove prevista, i lavoratori devono presentarsi all'orario indicato per l'inizio dell'attività lavorativa con indosso la divisa fornita dalla Cooperativa. Resta inteso che la divisa può essere indossata a discrezione dei lavoratori interessati nel tempo, nel luogo e nelle modalità prescelte dagli stessi”.
Sul punto questo Tribunale aderisce all'orientamento affermato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 638/2021, intervenuta in una fattispecie analoga a quella di specie, di seguito richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
Pag. 6 di 11 <<(..) Merita poi ricordare come la divisa di cui si discute sia rappresentata per la generalità dei dipendenti e per l'intero periodo di causa, dalla cosiddetta vestina e da un gilet, utilizzato in alcune stagioni dell'anno, oltre al cappellino per gli addetti al reparto freschi e alle scarpe antiinfortunistiche per i lavoratori indicati come tenuti ad indossarle.
Ciò detto, deve poi senz'altro condividersi l'orientamento di legittimità citato anche dal
Tribunale secondo cui L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicche? non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro" (così
Cass. 1352/2016 e Cass. 7738/2018).
Sembra d'altra parte al collegio di una certa evidenza che, ove la natura degli indumenti costituenti la divisa o le ragioni (per esempio di igiene) implicate dal loro uso impongano di per sé ai lavoratori di indossarli esclusivamente nei locali aziendali dismettendoli all'uscita, una disposizione del datore di lavoro che in ipotesi autorizzi la vestizione e svestizione anche altrove assicurerebbe solo formalmente una tale libertà, che sarebbe in fatto esclusa dalle caratteristiche stesse della divisa - come determinate dallo stesso datore di lavoro - e dalla sua oggettiva funzione.
In altri termini l'effettiva eterodirezione delle operazioni di vestizione e svestizione può derivare ex se dalla scelta datoriale di imporre una determinata tipologia di divisa (composta per esempio di indumenti non utilizzabili in luoghi diversi dai locali aziendali, secondo il criterio di normalità sociale di cui dice la citata giurisprudenza di legittimità) ovvero dalla funzione della divisa medesima in relazione all'attività lavorativa riferibile comunque al datore di lavoro e alle sue scelte imprenditoriali (così quando essa sia usata per ragioni di igiene necessariamente connesse all'attività aziendale).
Ora nella specie neppure la società allega un qualche mutamento delle caratteristiche della divisa né più generalmente della natura dell'attività aziendale nel corso del periodo controverso ed è un fatto che fino al marzo 2019 i dipendenti di dovessero svolgere la prestazione CP_1
Pag. 7 di 11 vestendo la divisa e dovessero dismetterla all'uscita, sia al termine del lavoro, sia nel corso della pausa, ove in quest'ultimo caso avessero inteso "recarsi in locali posti fuori dal punto vendita".
E ciò, espressamente "ai fini del rispetto delle normative igienico sanitarie" (come si legge nel regolamento del luglio 2008).
E' certo allora che per anni la società abbia imposto l'uso della divisa e la vestizione e svestizione della stessa solo nei locali aziendali assumendo che essa rispondesse a esigenze di igiene (e non semplicemente di riconoscibilità del personale in servizio), così che non si comprende come e perché la stessa divisa nella stessa azienda possa aver cessato di adempiere a una simile funzione a partire dal 2019. Del resto che la divisa rispondesse e risponda appunto a esigenze minime di igiene in un ambiente in cui si trovano prodotti alimentari appare alla Corte di una certa evidenza, così che risulta impensabile che essa possa essere indossata dai dipendenti mentre si trovano ad esempio sui mezzi pubblici o in ambienti esterni, magari chiusi ed affollati, come ben potrebbe accadere ove essi la indossassero presso la propria abitazione e quindi durante il tragitto casa-luogo di lavoro.
Deve quindi ritenersi che consegua alla funzione della divisa in ragione della natura dell'attività dell'appellante che essa debba essere indossata necessariamente in azienda anche dopo il regolamento del 2019 e così come già secondo le previgenti disposizioni del luglio 2008. Così che il nuovo regolamento sul punto non garantisce alcuna libertà ai lavoratori, ma avrebbe l'unico effetto (se non anche la finalità) di liberare il datore di lavoro di un obbligo (la remunerazione del tempo di vestizione/svestizione della divisa) a fronte di condotte dei lavoratori che restano comunque necessitate, perché la divisa comunque non può essere indossata che nei locali aziendali e dismessa all'uscita.
Né ha alcun rilievo in contrario l'accertamento compiuto dalle autorità sanitarie menzionato dalla difesa dell'appellante, che dice unicamente della corretta dotazione dei locali e delle attrezzature destinati a spogliatoio presso uno dei magazzini della società e dell'esistenza di buone pratiche igieniche per la gestione delle divise, notazioni che certo non smentiscono la funzione qui assunta della divisa aziendale.
La decisione del Tribunale si è attenuta ai principi appena esposti e deve perciò essere confermata anche quanto alla frazione della pretesa riferibile al periodo successivo a marzo
2019>>.
In ordine alla quantificazione del tempo necessario al fine di procedere alla vestizione ed alla svestizione, l'istruttoria ha sostanzialmente confermato l'allegazione di parte ricorrente che sul punto
Pag. 8 di 11 aveva indicato un tempo medio di circa dieci minuti a turno, tenuto anche conto del tragitto di circa cento metri che dagli spogliatoi doveva essere compiuto per raggiungere la macchina per timbrare il badge, posta al piano superiore del ( teste “A mio avviso servivano 5-6 minuti per Parte_2 Tes_5 vestirsi e svestirsi”; teste “Per fare le operazioni di vestizione/svestizione servivano 7/8 Tes_2 minuti tutti.”; teste “Senz'altro per fare questa operazione di vestirsi/svestirsi servino 8/10 Tes_3 minuti per ogni singola operazione quindi sia pe r vestirsi e poi per svestirsi”; teste “io calcolo Tes_4 che dal parcheggio del supermercato, scendere dall'auto andare negli spogliatoi e mettersi la vestina calcolavo che mi serviva circa 15 minuti, un quart'ora circa in entrata e uscita” ).
Alla luce delle risultanze istruttorie e considerato che l'operazione di indossare gli abiti da lavoro comprende anche quella di togliere l'abbigliamento ordinario e riporlo nell'armadietto personale (e viceversa al termine del turno), pur nella difficoltà di una determinazione precisa dei tempi (che possono variare anche in relazione al clima della stagione, e alle correlative modifiche dei capi di abbigliamento, ordinario e da lavoro, utilizzati), anche sulla base di nozioni di comune esperienza, è da reputare congrua la quantificazione media di dieci minuti giornalieri dedotta dal ricorrente (in senso analogo si v. Tribunale Firenze cit.).
Sulla base delle esposte considerazioni può ritenersi provato che, nel periodo da luglio 2007 a marzo
2021, la ricorrente abbia impiegato - per ogni turno di lavoro – una media dieci minuti nelle operazioni di vestizione e svestizione, da reputarsi pertanto orario di lavoro straordinario.
Conseguentemente, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di euro 6.891,91 a titolo di differenze retributive per orario di lavoro straordinario, stante la mancata specifica contestazione avversaria dei conteggi prodotti col documento n. 24.
A tale importo va aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.
3. Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Dall'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle suddette differenze retributive relative ai periodi di lavoro sopra menzionati (dal luglio 2007 al 31.3.2021) consegue altresì il diritto della stessa alla regolarizzazione contributiva previdenziale, in misura corrispondente.
Il terzo chiamato ha tuttavia eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla regolarizzazione CP_2 contributiva previdenziale ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio che precede il compimento del primo atto interruttivo.
Nel caso di specie, il primo atto con il quale il ricorrente ha segnalato al terzo chiamato l'esistenza CP_2 di omissioni contributive imputabili alla resistente datrice di lavoro è costituito dalla notificazione
Pag. 9 di 11 dell'ordine di integrazione del contraddittorio (28.11.2023), talché la prescrizione opera per il periodo antecedente il quinquennio decorrente da tale data.
Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva limitatamente al quinquennio antecedente il 28.11.2023.
4. Per quanto concerne l'ulteriore domanda di condanna della società resistente al risarcimento del danno in forma specifica, mediante versamento presso l' della riserva necessaria alla costituzione CP_2 ex art. 13 L. n. 1338/62 di una corrispondente rendita permanente, se ne deve rilevare l'improponibilità, in quanto non preceduta dalla presentazione da una domanda amministrativa.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente. Esse sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia
(da euro 5.200 sino a 26.000) con applicazione dei compensi inferiori ai minimi per tutte le fasi tenuto conto del valore della causa prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento.
Le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti di litisconsorte necessario CP_2 sostanzialmente estraneo alla materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.891,91 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro svolto come accertato in parte motiva, oltre rivalutazione e interessi nella misura di legge dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo;
- condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva presso l' mediante versamento dei CP_2 contributi non prescritti maturati nel quinquennio antecedente il giorno 28.11.2023;
- dichiara l'improponibilità della domanda di condanna di parte resistente al versamento presso l' CP_2 della riserva necessaria alla costituzione ex art. 13 L. n. 1338/62 di una corrispondente rendita permanente che tenga luogo dei contributi prescritti;
- condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro
2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e CPA, se dovute come per legge;
- compensa le spese quanto al rapporto processuale intercorso con l CP_2
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Pag. 10 di 11 Pistoia, 6 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
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