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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6589/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Giovanni Parte_1
Loporcaro;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Giuseppe Pappalepore;
Controparte_1
- CONVENUTA–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 06/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
24/5/2002 in Altamura e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio non erano nati figli;
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2167/2011 del 7/6/2011 e pubblicata il 24/6/2011, aveva dichiarato la loro separazione personale senza condizioni;
• sua moglie aveva un nuovo nucleo familiare composto da due figli;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata. All'udienza figurata del 06/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 31/01/2025: rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra loro. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 25.07.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altamura il 24/05/2002 da e trascritto al n. 73, P. II, serie Parte_1 Controparte_1
A, anno 2002;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 31/01/2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 14/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6589/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Giovanni Parte_1
Loporcaro;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Giuseppe Pappalepore;
Controparte_1
- CONVENUTA–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 06/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con il Controparte_1
24/5/2002 in Altamura e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio non erano nati figli;
• il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2167/2011 del 7/6/2011 e pubblicata il 24/6/2011, aveva dichiarato la loro separazione personale senza condizioni;
• sua moglie aveva un nuovo nucleo familiare composto da due figli;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata. All'udienza figurata del 06/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 31/01/2025: rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra loro. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 25.07.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di un anno richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Altamura, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altamura il 24/05/2002 da e trascritto al n. 73, P. II, serie Parte_1 Controparte_1
A, anno 2002;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 31/01/2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 14/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera