Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 agosto 2005 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2010 |
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- decadenza notifica·
- inesistenza notifica·
- sanatoria nullità notifica·
- art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973·
- art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973·
- art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973·
- motivazione cartella di pagamento·
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- art. 156 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 , recante disposizioni urgenti in materia di entrate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Allegato della Legge 31 luglio 2005, n. 156ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106
All'articolo 1:
il comma 2 e' soppresso;
al comma 3, le parole: "nonche' di quello di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data,";
al comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono soppresse; dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;
b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.
5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresi', la necessaria uniformita' del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 17 e' abrogato;
2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: "l'ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio";
3) all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all' articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , maggiorato di dodici mesi";
b) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dall' articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , nonche' i termini di decadenza di cui all' articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";
2) all'articolo 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In deroga all' articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001";
c) all' articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , le parole: "il dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'undicesimo";
d) all' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 420, le parole da: "comma 416" fino a: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 417, lettera a)";
2) il comma 424 e' abrogato;
e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice";
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento)".
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attivita' di ricerca scientifica) - 1. All' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: " legge 7 dicembre 2000, n. 383 ," la parola: "e" e' soppressa;
b) dopo le parole: " decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ," sono inserite le seguenti: "e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE";
al comma 5, dopo le parole: "e' approvato", sono inserite le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 7, nell'allegato 1:
alla voce: "Ministero dell'economia e delle finanze":
a) al capoverso: " Legge n. 468 del 1978 ", le parole: "art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C" sono sostituite dalle seguenti: "art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente" e l'importo relativo all'anno 2005 e' sostituito dal seguente: "15,43";
b) al capoverso: " Legge n. 87 del 1987 ", le parole: "Legge n. 87" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 67";
c) al capoverso: " Decreto legislativo n. 39 del 1993 ", le parole: "dell'Autorita'" e "Autorita'" sono sostituite dalle seguenti: "Centro nazionale";
d) al capoverso: " Legge n. 128 del 1998 ", le parole: "alla Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti: "alle Comunita' europee";
e) al capoverso: " Legge n. 388 del 2000 ", la parola: "Disposizione" e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni";
f) nel totale, l'importo relativo al 2005 e' sostituito dal seguente: "97,97";
alla voce: "Ministero delle attivita' produttive", al capoverso: " Legge n. 287 del 1990 ", la parola: "Somma" e' sostituita dalla seguente: "Somme";
alla voce: "Ministero degli affari esteri", al capoverso: " Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 ", le parole: "associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettivita' italiane all'estero"" sono sostituite dalle seguenti: "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari";
alla voce: "Ministero per i beni e le attivita' culturali":
a) al capoverso: " Legge n. 163 del 1985 : Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)", l'importo relativo all'anno 2005 e' soppresso;
b) al capoverso: " Legge n. 466 del 1988 ", la parola: "Associazione" e' sostituita dalla seguente: "Accademia"";
c) nel totale, l'importo relativo al 2005 e' sostituito dal seguente: "0,65";
alla voce: "Ministero della salute":
a) nel titolo, il numero: "12." e' soppresso;
b) al capoverso: " Decreto-legge n. 269 del 2003 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 ", le parole: "art. 49" sono sostituite dalle seguenti: "art. 48".
All'articolo 3, al comma 2:
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) al comma 13-quater, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' alle procedure di cui ai commi 436 , 437 e 438 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili"".
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada ). - 1. All' articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria".
Art. 3-ter. - (Disposizioni per favorire le attivita' di acquacoltura) - 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura, diversi dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010,n. 66 , ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) che sono abrogate le lettere 0a) e b) dell'art. 3, comma 2 della presente legge.