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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 27/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 27/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2577/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata il 12/06/2023, non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Alfano e avv.to Mariana Parte_1
Grisi ed elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Ludovico De Bartolomeis nr. 11, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
– contumace;
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano Tanzola ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Sala Consilina alla via Giuseppe Mezzacapo n. 85 presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2577/2023 del Tribunale di Salerno –
Usucapione di beni
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 8/01/2024 al contumace CP_1 personalmente, e alla terza intervenuta presso il procuratore Parte_2 costituito, proponeva gravame avverso la sentenza n. 2577/2023 Parte_1 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 12/06/2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda di usucapione proposta da 2) condanna al pagamento , in favore di Parte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in ….. Parte_2
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato il 4 aprile 2016, dinanzi al
Tribunale di Salerno, esponendo di esercitare il possesso pubblico, pacifico CP_1
e ininterrotto da oltre venti anni del terreno agricolo sito in Sicignano degli Alburni alla contrada Taverna dell'Olmo riportato in N.C.T. al foglio 52 particella 14; di essersi occupato del fondo agricolo animo domini, godendone in modo pieno ed esclusivo.
Esponeva, ancora, di aver coltivato direttamente il fondo, e di aver fatto propri i frutti senza pagare alcun canone, di aver presenziato alla apposizione dei termini sul confine. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione del suddetto fondo in suo favore, con ordine alla Conservatoria dei Registri immobiliare di procedere alle conseguenti trascrizioni. restava contumace. Nel processo, interveniva, con regolare costituzione, CP_1 volontariamente che faceva presente di essere proprietaria del fondo Parte_2 rivendicato dal in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione Pt_1 del Tribunale di Salerno in data 21/03/2016 nell'ambito della procedura esecutiva in danno di Ella contestava che fosse decorso il tempo necessario per usucapire, CP_1 considerato l'atto di acquisto di del 11/03/2008, ed in precedenza il fondo CP_1 era stato nella disponibilità di cui era pervenuto per successione ereditaria del Per_1
27/02/2002. Peraltro, tra la e e era Parte_3 CP_2 Parte_1 intervenuta una scrittura privata datata 23/11/2006 in cui venivano regolati i reciproci rapporti, con cui affermava di non aver nulla a pretendere per il Parte_1 presente e per il futuro sui terreni dalla posseduti. Inoltre, affermava che la presenza Per_1
pag. 2/6 di all'apposizione dei confini era stata fatta su autorizzazione del Parte_1
Nel corso del processo, erano espletate le prove testimoniali, e disposto CP_1
l'interrogatorio formale di ed acquisita la documentazione, la causa era CP_1 assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc, per essere decisa con la sentenza impugnata di rigetto della domanda attorea.
Con la proposizione del presente gravame, , ha censurato l'impugnata Parte_4 sentenza sulla base del seguente motivo relativo alle dichiarazioni testimoniali ritenute non idonee a coprire il ventennio necessario per l'usucapione. In particolare il primo giudice ha ritenuto la dichiarazione del teste non idonea a coprire il ventennio necessario per l'usucapione Tes_1
e la stessa, come anche quella del in contrasto con le deposizioni di Tes_2 Tes_3 suocera dell'attore, secondo cui iniziò a coltivare il fondo “de quo” non dal 1982, ma Pt_1 dal 1989, e dalla dichiarazione di dipendente delle officina di dal Persona_2 Pt_1
1994/95 al 2005/2006 e poi saltuariamente dal 2008/2009 che avrebbe smentito gli altri testi, dichiarando di aver visto coltivare il terreno dal 2004/05 al 2008/2009. Tale ricostruzione è contestata dall'appellante che afferma che le dichiarazioni dei testi non sono in contraddizione e ricoprono l'intero ventennio, ed anche dall'interrogatorio formale del
[...] arebbe emerso che lo stesso nno è mai stato immesso nel possesso della particella CP_1
n. 14, anche dopo l'acquisto da parte di e del Parte_3 Persona_3 Persona_4
11703/2008. Inoltre, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la prova documentale dei lavori agricoli, di manutenzione, e degli esborsi eseguiti, o la presenza di fotografie rappresentanti la coltivazione in atto. Tuttavia, detto aspetto non è decisivo, potendo la prova essere fondata solo sulle testimonianze. Ugualmente, l'ha censurata nella parte in cui ha escluso l'animus possidenti, concretizzatosi nella coltivazione escludente i terzi dal godimento del bene, dovendosi per contro evidenziare che detta volontà si è palesata nella coltivazione del fondo, nella apposizione della recinzione, a nulla rilevando che
[...] abbia detto di nulla sapere in proposito, dovendosi l'episodio ritenere provato, e CP_1 non contraddetto.
Instauratosi il contraddittorio, ha chiesto confermarsi la sentenza di Parte_2 primo grado, non essendo provato in maniera certa e determinata il possesso ventennale, come correttamente riscontrato in sentenza.
pag. 3/6 Fissata la prima udienza, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio su tutte le questioni sollevate e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitosi, se pur CP_1 regolarmente citato.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
I motivi di appello possono essere decisi congiuntamente essendo riferiti alla valutazione del giudice di primo grado in relazione alle risultanze probatorie. Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni esse effettivamente non appaiono adeguatamente specifiche in relazione all'epoca di inizio del possesso, ed alla cessazione, al possesso intermedio, ed alle modalità di esercizio dello stesso. In relazione, all'interrogatorio formale di che ha CP_1 affermato di non essere stato immesso nel possesso della particella n. 14, erroneamente inserita nel suo atto di acquisto, e in relazione alla apposizione dei termini del confine ha affermato di nulla sapere, deve osservarsi che essa non è idonea a costituire prova piena dei fatti, ma mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice, in quanto non avente un contenuto confessorio su di un fatto sfavorevole al dichiarante. Il teste ha Testimone_4 affermato di aver eseguito lavori agricoli dal 1982 al 2007 sul fondo, venendo pagato dal
, come la potatura degli alberi, o la cura del frutteto. Inoltre, egli ha riferito di non Pt_1 recarsi sul fondo da oltre dieci anni e che lo stesso è rimasto incolto. Il teste , Testimone_5 già dipendente dell'appellante presso l'officina dal 82/88 e dal 89/2000 ha collegato a tale periodo i lavori di coltivazione del fondo, anche usando il trattore del , e con la Pt_1 presenza del teste Il teste suocera dell'appellante, ha collocato l'inizio Tes_2 Tes_3 del possesso all'anno 1989 tempo in cui vi è stato il fidanzamento con sua figlia. Il teste
[...]
dipendente dell'officina , dall'anno 1994 al 1995 e dall'anno 2005 al 2006, Tes_6 Pt_1 ha riferito di recarsi saltuariamente sul fondo per coltivarlo, di aver visto il Parte_5 fondo dal 2004 al 2005 e aggiunto di averlo visto sino al 2008/2009. Orbene, dalla pag. 4/6 ricostruzione delle dichiarazioni testimoniali deve condividersi la motivazione del primo giudice circa la carenza di prova del ventennio necessario per usucapire. Invero, le dichiarazioni dei testi appaiono spezzettate nel tempo, non coerenti, la riporta l'inizio Pt_6 del possesso all'anno 1989, il all'anno 1982, le dichiarazioni dei dipendenti del Tes_2 [...]
sono frammentarie, riferite a periodi ridotti e non sempre continuativi, Parte_1 come se l'attività prestata avesse un carattere occasionale. Pertanto, la prova del decorso dei venti anni non può dirsi raggiunta, in quanto è onere di chi invoca l'usucapione provare con certezza assoluta il tempo iniziale del possesso e la continuità dello stesso senza interruzioni, non potendovi essere validamente assunta una prova che non dimostri in maniera indiscutibile la continuità del possesso. Irrilevante, è la circostanza che CP_3 affermi di non essere stato immesso nel possesso della particella n. 14, pur indicata nel suo atto di acquisto. Quanto alla recinzione del fondo, la presenza del non è dimostrata Pt_1 dalle dichiarazioni dei testimoni, solo il riferisce della recinzione, senza specificare in Tes_2 che epoca e da chi sia stata collocata. dichiara di nulla sapere della CP_3 apposizione di termini di confine. La circostanza che il possesso sia stato oggetto di verifica in sede penale per escludere il reato di occupazione abusiva, non rileva nel presente processo se non come prova atipica, e come tale liberamente valutabile, nel caso di specie non coerente, con il complesso delle prove assunte, di qui la inutilizza dell'acquisizione del documento in appello, se pur formato successivamente alla sentenza di primo grado. Quanto alla scrittura privata intervenuta tra e nell'anno 2006 Parte_3 Parte_1 essa è finalizzata a escludere rivendiche in capo al che afferma di non aver niente a Pt_1 pretendere in relazione ai terreni in possesso della per cui pur non volendole Per_1 attribuire un carattere confessorio, mancando il richiamo alla particella 14, essa non ha alcun peso determinante volta a provare il possesso protratto nel tempo con la volontà di possedere come proprietario, escludendo i terzi dal bene. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per l'usucapione del fondo, non essendo dimostrato l'acquisto della detenzione del bene in maniera pacifica e non clandestina, l'esercizio del possesso con atti materiali univoci ed opponibili ai terzi, come tali apprezzabili come volontà di essere proprietario del bene, il decorso incontestato dei venti anni, l'assenza di rivendicazioni da parte del legittimo proprietario. La solo coltivazione del fondo non è esercizio di un potere del proprietario,
l'attività potrebbe essere collegato ad una mera tolleranza o ad accordi tra le parti. (Cass. civ.
pag. 5/6 n. 1121/2024) Nel caso di specie, rileva la sola coltivazione del fondo, manca la prova di attività ulteriori significanti la volontà di essere proprietario, in particolare non è certo da chi sia stata posta la recinzione e in ragione di quale ruolo. L'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ed il valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 CP_1 Parte_2 la sentenza n. 2577/2023 del Tribunale di Salerno, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in euro 5.500,00 oltre iva e cnap come e per legge e spese Parte_2 generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9/07 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 27/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 27/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2577/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata il 12/06/2023, non notificata,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Alfano e avv.to Mariana Parte_1
Grisi ed elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Ludovico De Bartolomeis nr. 11, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
– contumace;
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Sebastiano Tanzola ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Sala Consilina alla via Giuseppe Mezzacapo n. 85 presso studio difensore.
- appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2577/2023 del Tribunale di Salerno –
Usucapione di beni
CONCLUSIONI:
1 le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 8/01/2024 al contumace CP_1 personalmente, e alla terza intervenuta presso il procuratore Parte_2 costituito, proponeva gravame avverso la sentenza n. 2577/2023 Parte_1 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 12/06/2023, non notificata, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda di usucapione proposta da 2) condanna al pagamento , in favore di Parte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in ….. Parte_2
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato il 4 aprile 2016, dinanzi al
Tribunale di Salerno, esponendo di esercitare il possesso pubblico, pacifico CP_1
e ininterrotto da oltre venti anni del terreno agricolo sito in Sicignano degli Alburni alla contrada Taverna dell'Olmo riportato in N.C.T. al foglio 52 particella 14; di essersi occupato del fondo agricolo animo domini, godendone in modo pieno ed esclusivo.
Esponeva, ancora, di aver coltivato direttamente il fondo, e di aver fatto propri i frutti senza pagare alcun canone, di aver presenziato alla apposizione dei termini sul confine. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione del suddetto fondo in suo favore, con ordine alla Conservatoria dei Registri immobiliare di procedere alle conseguenti trascrizioni. restava contumace. Nel processo, interveniva, con regolare costituzione, CP_1 volontariamente che faceva presente di essere proprietaria del fondo Parte_2 rivendicato dal in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell'esecuzione Pt_1 del Tribunale di Salerno in data 21/03/2016 nell'ambito della procedura esecutiva in danno di Ella contestava che fosse decorso il tempo necessario per usucapire, CP_1 considerato l'atto di acquisto di del 11/03/2008, ed in precedenza il fondo CP_1 era stato nella disponibilità di cui era pervenuto per successione ereditaria del Per_1
27/02/2002. Peraltro, tra la e e era Parte_3 CP_2 Parte_1 intervenuta una scrittura privata datata 23/11/2006 in cui venivano regolati i reciproci rapporti, con cui affermava di non aver nulla a pretendere per il Parte_1 presente e per il futuro sui terreni dalla posseduti. Inoltre, affermava che la presenza Per_1
pag. 2/6 di all'apposizione dei confini era stata fatta su autorizzazione del Parte_1
Nel corso del processo, erano espletate le prove testimoniali, e disposto CP_1
l'interrogatorio formale di ed acquisita la documentazione, la causa era CP_1 assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc, per essere decisa con la sentenza impugnata di rigetto della domanda attorea.
Con la proposizione del presente gravame, , ha censurato l'impugnata Parte_4 sentenza sulla base del seguente motivo relativo alle dichiarazioni testimoniali ritenute non idonee a coprire il ventennio necessario per l'usucapione. In particolare il primo giudice ha ritenuto la dichiarazione del teste non idonea a coprire il ventennio necessario per l'usucapione Tes_1
e la stessa, come anche quella del in contrasto con le deposizioni di Tes_2 Tes_3 suocera dell'attore, secondo cui iniziò a coltivare il fondo “de quo” non dal 1982, ma Pt_1 dal 1989, e dalla dichiarazione di dipendente delle officina di dal Persona_2 Pt_1
1994/95 al 2005/2006 e poi saltuariamente dal 2008/2009 che avrebbe smentito gli altri testi, dichiarando di aver visto coltivare il terreno dal 2004/05 al 2008/2009. Tale ricostruzione è contestata dall'appellante che afferma che le dichiarazioni dei testi non sono in contraddizione e ricoprono l'intero ventennio, ed anche dall'interrogatorio formale del
[...] arebbe emerso che lo stesso nno è mai stato immesso nel possesso della particella CP_1
n. 14, anche dopo l'acquisto da parte di e del Parte_3 Persona_3 Persona_4
11703/2008. Inoltre, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso la prova documentale dei lavori agricoli, di manutenzione, e degli esborsi eseguiti, o la presenza di fotografie rappresentanti la coltivazione in atto. Tuttavia, detto aspetto non è decisivo, potendo la prova essere fondata solo sulle testimonianze. Ugualmente, l'ha censurata nella parte in cui ha escluso l'animus possidenti, concretizzatosi nella coltivazione escludente i terzi dal godimento del bene, dovendosi per contro evidenziare che detta volontà si è palesata nella coltivazione del fondo, nella apposizione della recinzione, a nulla rilevando che
[...] abbia detto di nulla sapere in proposito, dovendosi l'episodio ritenere provato, e CP_1 non contraddetto.
Instauratosi il contraddittorio, ha chiesto confermarsi la sentenza di Parte_2 primo grado, non essendo provato in maniera certa e determinata il possesso ventennale, come correttamente riscontrato in sentenza.
pag. 3/6 Fissata la prima udienza, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore rinviava per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali e disposta la trattazione della causa, le parti si riportavano ai propri scritti e all'esito il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio su tutte le questioni sollevate e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitosi, se pur CP_1 regolarmente citato.
L'appello, come proposto, va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
I motivi di appello possono essere decisi congiuntamente essendo riferiti alla valutazione del giudice di primo grado in relazione alle risultanze probatorie. Quanto alle dichiarazioni rese dai testimoni esse effettivamente non appaiono adeguatamente specifiche in relazione all'epoca di inizio del possesso, ed alla cessazione, al possesso intermedio, ed alle modalità di esercizio dello stesso. In relazione, all'interrogatorio formale di che ha CP_1 affermato di non essere stato immesso nel possesso della particella n. 14, erroneamente inserita nel suo atto di acquisto, e in relazione alla apposizione dei termini del confine ha affermato di nulla sapere, deve osservarsi che essa non è idonea a costituire prova piena dei fatti, ma mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice, in quanto non avente un contenuto confessorio su di un fatto sfavorevole al dichiarante. Il teste ha Testimone_4 affermato di aver eseguito lavori agricoli dal 1982 al 2007 sul fondo, venendo pagato dal
, come la potatura degli alberi, o la cura del frutteto. Inoltre, egli ha riferito di non Pt_1 recarsi sul fondo da oltre dieci anni e che lo stesso è rimasto incolto. Il teste , Testimone_5 già dipendente dell'appellante presso l'officina dal 82/88 e dal 89/2000 ha collegato a tale periodo i lavori di coltivazione del fondo, anche usando il trattore del , e con la Pt_1 presenza del teste Il teste suocera dell'appellante, ha collocato l'inizio Tes_2 Tes_3 del possesso all'anno 1989 tempo in cui vi è stato il fidanzamento con sua figlia. Il teste
[...]
dipendente dell'officina , dall'anno 1994 al 1995 e dall'anno 2005 al 2006, Tes_6 Pt_1 ha riferito di recarsi saltuariamente sul fondo per coltivarlo, di aver visto il Parte_5 fondo dal 2004 al 2005 e aggiunto di averlo visto sino al 2008/2009. Orbene, dalla pag. 4/6 ricostruzione delle dichiarazioni testimoniali deve condividersi la motivazione del primo giudice circa la carenza di prova del ventennio necessario per usucapire. Invero, le dichiarazioni dei testi appaiono spezzettate nel tempo, non coerenti, la riporta l'inizio Pt_6 del possesso all'anno 1989, il all'anno 1982, le dichiarazioni dei dipendenti del Tes_2 [...]
sono frammentarie, riferite a periodi ridotti e non sempre continuativi, Parte_1 come se l'attività prestata avesse un carattere occasionale. Pertanto, la prova del decorso dei venti anni non può dirsi raggiunta, in quanto è onere di chi invoca l'usucapione provare con certezza assoluta il tempo iniziale del possesso e la continuità dello stesso senza interruzioni, non potendovi essere validamente assunta una prova che non dimostri in maniera indiscutibile la continuità del possesso. Irrilevante, è la circostanza che CP_3 affermi di non essere stato immesso nel possesso della particella n. 14, pur indicata nel suo atto di acquisto. Quanto alla recinzione del fondo, la presenza del non è dimostrata Pt_1 dalle dichiarazioni dei testimoni, solo il riferisce della recinzione, senza specificare in Tes_2 che epoca e da chi sia stata collocata. dichiara di nulla sapere della CP_3 apposizione di termini di confine. La circostanza che il possesso sia stato oggetto di verifica in sede penale per escludere il reato di occupazione abusiva, non rileva nel presente processo se non come prova atipica, e come tale liberamente valutabile, nel caso di specie non coerente, con il complesso delle prove assunte, di qui la inutilizza dell'acquisizione del documento in appello, se pur formato successivamente alla sentenza di primo grado. Quanto alla scrittura privata intervenuta tra e nell'anno 2006 Parte_3 Parte_1 essa è finalizzata a escludere rivendiche in capo al che afferma di non aver niente a Pt_1 pretendere in relazione ai terreni in possesso della per cui pur non volendole Per_1 attribuire un carattere confessorio, mancando il richiamo alla particella 14, essa non ha alcun peso determinante volta a provare il possesso protratto nel tempo con la volontà di possedere come proprietario, escludendo i terzi dal bene. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per l'usucapione del fondo, non essendo dimostrato l'acquisto della detenzione del bene in maniera pacifica e non clandestina, l'esercizio del possesso con atti materiali univoci ed opponibili ai terzi, come tali apprezzabili come volontà di essere proprietario del bene, il decorso incontestato dei venti anni, l'assenza di rivendicazioni da parte del legittimo proprietario. La solo coltivazione del fondo non è esercizio di un potere del proprietario,
l'attività potrebbe essere collegato ad una mera tolleranza o ad accordi tra le parti. (Cass. civ.
pag. 5/6 n. 1121/2024) Nel caso di specie, rileva la sola coltivazione del fondo, manca la prova di attività ulteriori significanti la volontà di essere proprietario, in particolare non è certo da chi sia stata posta la recinzione e in ragione di quale ruolo. L'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza ed il valore indeterminato della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 CP_1 Parte_2 la sentenza n. 2577/2023 del Tribunale di Salerno, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in euro 5.500,00 oltre iva e cnap come e per legge e spese Parte_2 generali.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 9/07 /2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 6/6