Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza del 6.6.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
in Trentola Ducenta alla via degli Olmi, 40 presso lo studio dell'avv. Giovanniarmando
D'Alessandro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Sant'Arpino CP_1 C.F._2
alla via Giuseppe Mazzini, 4 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Capasso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 27.1.2025 il ricorrente (nato a [...]
Felice sul Panaro il 16.9.1968), premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il
1
30.10.1993 con la resistente (nata a [...] il [...]), dal quale sono nate tre figli
- (nato a [...] il [...]); (nato a [...] l' 1.4.1994) e (nata a Per_1 CP_2 CP_3
Napoli il 10.11.2009) - ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva di porre a suo carico, a titolo di mantenimento della figlia Chanel, un assegno mensile di € 200,00 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi in favore della resistente;
il pagamento nella misura del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
la conferma per il resto dei provvedimenti già stabiliti dal Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa emesso in data 03.05.2016, in tema di assegnazione della casa familiare e dei rapporti di frequentazione padre-figlia.
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda principale, dando atto di essere addivenuta ad un accordo sulle condizioni accessorie.
All'udienza del 6.6.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, su richiesta delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente (avvenuta il 22.1.2016) nel giudizio di separazione concluso con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 3.5.2016; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) I coniugi, espressamente acconsentono alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Le parti concordano di assegnare la casa coniugale, di cui sono comproprietarie, alla sig.ra , in considerazione del fatto che la stessa convive stabilmente con la figlia CP_1
minore, non economicamente autosufficiente, Si dà atto che Persona_2
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l'immobile, sito in Sant'Arpino (CE), alla via Giacomo Matteotti n. 76, su accordo delle parti
è in vendita. Pertanto, la sig.ra dichiara di rinunciare all'assegnazione CP_1 dell'abitazione coniugale al momento della stipula del rogito notarile di compravendita dell'immobile;
3) Disporre l'affidamento condiviso della figlia con residenza presso la madre. CP_3
Entrambi i coniugi si impegneranno reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. La figlia conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
4) Il sig. verserà un assegno di mantenimento di € 400,00 Parte_1
(quattrocento/00), per la figlia da rivalutare annualmente secondo gli Indici Istat, CP_3
da corrispondersi entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario ovvero altra forma di pagamento che i coniugi vorranno liberamente concordare;
5) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% Parte_1
per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere comunicate e concordate preventivamente tra i genitori. Per spese straordinarie devono intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. In particolare per spese straordinarie si intendono: spese trasporto scolastico, mensa, campo estivo, interventi chirurgici o fisioterapia;
spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, spese mediche (ad eccezione dei medicinali per malattie stagionali o medicinali da banco), ortodontista, dentista, sport al di fuori dell'ambito scolastico e viaggi studio all'estero, quote feste, fondo cassa scolastico etc.;
6) Confermare i provvedimenti già stabiliti dal Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa n. cronol. 3842/2016 emesso in data 03.05.2016 – R.G. 8136/2015, in tema di rapporti di frequentazione padre-figlia.
7) I coniugi per favorire la serenità della figlia minore si impegnano al rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo sottoscritto da entrambi
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono
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contrarie alla legge e sono conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Antimo il
30.10.1993 (atto n. 174, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1993) tra
(nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da
[...]
intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 16.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il
Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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