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14 luglio 2010
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18 dicembre 2025
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Art. 2. Definizione 1. ((Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficolta' nell'orientamento e nella mobilita' e nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri)) .
2. ((Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) .
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
2. ((Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di sordita' civile. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell'udito sia acquisita successivamente al superamento dell'eta' evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennita' economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecita' civile e di invalidita' civile. Le persone sordocieche percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordita' civile, di cecita' civile e di invalidita' civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) )) .
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano gia' titolari di distinte indennita' e prestazioni per entrambe le condizioni di sordita' civile e di cecita' civile, e' riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro gia' riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
Commentari • 3
- 1. Atti parlamentarihttps://www.astrid-online.it/ · 1
AA.SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 - In materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria Senato - Aula - resoconto della seduta del 4 novembre 2010. Trattazione articoli: Esame artt. 23, 24 e 25 (approvati emendamenti agli artt. 23 e 24) AA.SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 - In materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria Senato - Aula - resoconto della seduta del 3 novembre 2010. Trattazione articoli: Esame art. 13; da 15 a 23 (approvati emendamenti agli art. 13, 15, 16, 17, 20, 21 e 22; accantonato art. 13) AA.SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 - In materia di riforma dell'accesso alla …
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Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/03/2023, n. 281Provvedimento: Pubblicato il 16/03/2023 N. 00281/2023 REG.PROV.COLL. N. 01213/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ligato, Michele Giacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Istituto di Istruzione Superiore F -OMISSIS- G. -OMISSIS- -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi …Leggi di più...
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