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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 91/2025
Tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 28 aprile 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio via Microsoft Teams, sono comparsi:
L'avv. DEANGELI ANDREA per il quale insiste nelle conclusioni di cui alla memoria Parte_1 integrativa riportandosi alla stessa.
Nessuno compare per CP_1
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 11,45 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. DEANGELI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rimini, Via Flaminia n.179. ricorrente contro
( ) contumace CP_1 C.F._2
resistente
La causa è iscritta ruolo in data 15.01.2025 proveniente da sfratto per morosità RG 2865/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28.04.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione della parte ricorrente in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria dell'immobile uso Parte_1
abitazione sito in San Clemente (RN), Via A. Diaz n.68, intimava sfratto per morosità nei confronti del conduttore , non avendo corrisposto i canoni di agosto 2022, nonché quelli di agosto 2024, CP_1
settembre 2024, ottobre 2024 e novembre 2024 per un ammontare complessivo alla data di intimazione della somma di € 2.750,00 (€ 550,00 x 5 mensilità, come previsto dall'art.4 del contratto del
06.06.2022).
pagina 2 di 6 All'udienza di convalida compariva personalmente il conduttore, il quale si opponeva allo sfratto eccependo numerosi vizi dell'immobile che non sarebbero mai stati risolti dal locatore sebbene più volte chiamato a sostituire gli infissi, a sistemare la caldaia, risolvere altri problemi che sono stati invece risolti dal conduttore medesimo, il quale paventava anche una anomalia nella caldaia, dato che i dati relativi ai consumi sarebbero aumentati nel periodo coincidente con la sua assenza dall'immobile.
A corredo di ciò esibiva in giudizio alcune fotografie dell'interno dell'immobile e del contatore della caldaia.
Il giudice si riserva e con ordinanza resa in data 15.01.2025 osservava: “Considerato che in tema di locazioni: “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13).
Rilevato come nel caso di specie le argomentazioni fornite dal conduttore appaiano del tutto sprovviste di prova scritta e generiche, non avendo questo prodotto in giudizio alcun documento che avalli la tesi che ha portato alla sospensione del canone di locazione come richiesto dall'art.665 c.p.c., non potendo il giudice della fase speciale basarsi su semplici fotografie prive di data certa e rilevanza giuridica e senza la prova di aver subito un danno economicamente rilavante.
Ritenuto che il conduttore non ha dimostrato neppure di aver subito una compressione del proprio diritto di abitazione, non avendo provato che tali vizi abbiano inciso sul sinallagma contrattuale.
Ritenuto che in assenza di prova scritta vada mutato il rito in presenza di opposizione e possa essere concesso il provvedimento anticipatorio di condanna alla restituzione dell'immobile in presenza di conclamata morosità ed in assenza di prova scritta”.
Per tali motivi veniva concesso il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile per il giorno 14.03.2025, veniva murato il rito con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie integrative e fissazione della prima udienza nel merito con invito a tentare la mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza del 10.04.2025 nessuno compariva per la parte resistente ed il giudice ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa all'odierna udienza per la discussione orale con termine pagina 3 di 6 per il deposito di note conclusive e trattazione della medesima ex art.127 bis c.p.c. mediante Microsoft
Teams.
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione avanti l'organismo il cui verbale negativo del 11.02.2025 per mancata partecipazione senza CP_2
giustificato motivo della parte resistente -sebbene ritualmente citata nel domicilio contrattualmente eletto ex art.15 del contratto di locazione- è stato depositato telematicamente dal ricorrente in data
13.02.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Oggetto della domanda introdotta dalla ricorrente è la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore agli obblighi contrattualmente stabiliti di pagamento del canone di locazione in accordo con quanto stabilito dell'accordo sottoscritto in data 06.06.2022 e regolarmente registrato, il cui articolo n.4 prevede un canone di locazione annuale di euro 6.000,00 suddivisi in dodici rate mensili di euro 550,00.
All'udienza di convalida del 14.01.2025 il conduttore compariva personalmente, adducendo una serie di motivi ostativi al pagamento del canone di locazione, derivanti a suo dire dall'inadempimento del locatore chiamato ad intervenire per una serie di vizi e difformità dell'immobile locato, a cui si aggiungeva altresì un consumo anomalo dell'utenza di gas nel periodo in cui il conduttore non si trovava all'interno dell'immobile.
Di tali vizi il conduttore però non forniva alcuna prova in quella sede, rimanendo contumace nella presente fase e non comparendo neppure in sede di mediazione.
Ed invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un.
30.10.2002, n. 13.533)”.
Nel nostro caso il locatore ha prodotto in giudizio il negozio giuridico produttivo di effetti tra le parti, formalmente valido ed efficace, mentre sarebbe spettato al conduttore dimostrare che il credito vantato dal conduttore sarebbe stato “paralizzato” da un controcredito capace di ridurre o azzerare il diritto alla prestazione locatizia.
pagina 4 di 6 Come già argomentato nell'ordinanza che ha disposto il mutamento di rito sopra integralmente richiamata, il conduttore si è limitato ad elencare una serie di vizi che non hanno trovato un riscontro reale e per tale motivo è stato disposto il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c.
L'atteggiamento del conduttore non ha trovato ulteriori riscontri probatori nella presente fase, dove è rimasto contumace, né in sede di mediazione, laddove ha scelto di non partecipare, ragion per cui il ricorso va accolto e va definitivamente convalidato lo sfratto.
Per quanto attiene i canoni di locazione, va parimenti accolta la richiesta di condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione cristallizzati nella fase speciale, ai quali si sommano quelli maturati successivamente all'introduzione dello sfratto e che saranno dovuto fino all'effettivo rilascio dell'immobile. In tal senso ai 2.750,00 euro dello sfratto dovranno essere sommate le mensilità di dicembre 2024, gennaio-febbraio-marzo e aprile 2025 per euro 2.750,00 oltre a quelli che matureranno alla data dell'effettivo rilascio e che saranno conteggiati come indennità di occupazione con il medesimo importo dell'attuale canone mensile.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria. Circa gli onorai per la mediazione obbligatoria, non avendo le parti raggiunto un accordo -terminato al primo incontro- non vengono riconosciuti gli onorai di cui alla tabella A del D.M. 150/2023.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro , ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
- Ordina a l'immediata restituzione dell'immobile sito in San Clemente (RN), CP_1
Via Armando Diaz n. 68 (distinto al NCEU di detto Comune al foglio 11, particella 1504, sub.
1), in capo al legittimo proprietario, libero da cose e persone.
- Condanna al pagamento dei canoni di locazione sino ad oggi maturati per euro CP_1
5.500,00, oltre a quelli che matureranno alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
pagina 5 di 6 - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in euro 1.701,00 per onorari, euro 225,56 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA.
- Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione per euro 190,32, condannandola altresì a versare all'entrata di bilancio la somma di euro 49,00 per la mancata partecipazione ex art.8, 4bis, D.lgs. n.28/10).
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 28 aprile 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 91/2025
Tra
Parte_1 ricorrente e
CP_1 resistente
Oggi 28 aprile 2025 alle ore 09,30 innanzi al dott. Bruno Capodaglio via Microsoft Teams, sono comparsi:
L'avv. DEANGELI ANDREA per il quale insiste nelle conclusioni di cui alla memoria Parte_1 integrativa riportandosi alla stessa.
Nessuno compare per CP_1
Il giudice si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
Alle ore 11,45 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Bruno Capodaglio
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Capodaglio ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 91/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. DEANGELI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Rimini, Via Flaminia n.179. ricorrente contro
( ) contumace CP_1 C.F._2
resistente
La causa è iscritta ruolo in data 15.01.2025 proveniente da sfratto per morosità RG 2865/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 28.04.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Sentita l'esposizione della parte ricorrente in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
___________________________MOTIVI IN FATTO E DIRITTO___________________________
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietaria dell'immobile uso Parte_1
abitazione sito in San Clemente (RN), Via A. Diaz n.68, intimava sfratto per morosità nei confronti del conduttore , non avendo corrisposto i canoni di agosto 2022, nonché quelli di agosto 2024, CP_1
settembre 2024, ottobre 2024 e novembre 2024 per un ammontare complessivo alla data di intimazione della somma di € 2.750,00 (€ 550,00 x 5 mensilità, come previsto dall'art.4 del contratto del
06.06.2022).
pagina 2 di 6 All'udienza di convalida compariva personalmente il conduttore, il quale si opponeva allo sfratto eccependo numerosi vizi dell'immobile che non sarebbero mai stati risolti dal locatore sebbene più volte chiamato a sostituire gli infissi, a sistemare la caldaia, risolvere altri problemi che sono stati invece risolti dal conduttore medesimo, il quale paventava anche una anomalia nella caldaia, dato che i dati relativi ai consumi sarebbero aumentati nel periodo coincidente con la sua assenza dall'immobile.
A corredo di ciò esibiva in giudizio alcune fotografie dell'interno dell'immobile e del contatore della caldaia.
Il giudice si riserva e con ordinanza resa in data 15.01.2025 osservava: “Considerato che in tema di locazioni: “non è consentito al conduttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti” (per tutte Cass. Civ. 2099/13).
Rilevato come nel caso di specie le argomentazioni fornite dal conduttore appaiano del tutto sprovviste di prova scritta e generiche, non avendo questo prodotto in giudizio alcun documento che avalli la tesi che ha portato alla sospensione del canone di locazione come richiesto dall'art.665 c.p.c., non potendo il giudice della fase speciale basarsi su semplici fotografie prive di data certa e rilevanza giuridica e senza la prova di aver subito un danno economicamente rilavante.
Ritenuto che il conduttore non ha dimostrato neppure di aver subito una compressione del proprio diritto di abitazione, non avendo provato che tali vizi abbiano inciso sul sinallagma contrattuale.
Ritenuto che in assenza di prova scritta vada mutato il rito in presenza di opposizione e possa essere concesso il provvedimento anticipatorio di condanna alla restituzione dell'immobile in presenza di conclamata morosità ed in assenza di prova scritta”.
Per tali motivi veniva concesso il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile per il giorno 14.03.2025, veniva murato il rito con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie integrative e fissazione della prima udienza nel merito con invito a tentare la mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza del 10.04.2025 nessuno compariva per la parte resistente ed il giudice ne dichiarava la contumacia, rinviando la causa all'odierna udienza per la discussione orale con termine pagina 3 di 6 per il deposito di note conclusive e trattazione della medesima ex art.127 bis c.p.c. mediante Microsoft
Teams.
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione avanti l'organismo il cui verbale negativo del 11.02.2025 per mancata partecipazione senza CP_2
giustificato motivo della parte resistente -sebbene ritualmente citata nel domicilio contrattualmente eletto ex art.15 del contratto di locazione- è stato depositato telematicamente dal ricorrente in data
13.02.2025.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Oggetto della domanda introdotta dalla ricorrente è la richiesta di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore agli obblighi contrattualmente stabiliti di pagamento del canone di locazione in accordo con quanto stabilito dell'accordo sottoscritto in data 06.06.2022 e regolarmente registrato, il cui articolo n.4 prevede un canone di locazione annuale di euro 6.000,00 suddivisi in dodici rate mensili di euro 550,00.
All'udienza di convalida del 14.01.2025 il conduttore compariva personalmente, adducendo una serie di motivi ostativi al pagamento del canone di locazione, derivanti a suo dire dall'inadempimento del locatore chiamato ad intervenire per una serie di vizi e difformità dell'immobile locato, a cui si aggiungeva altresì un consumo anomalo dell'utenza di gas nel periodo in cui il conduttore non si trovava all'interno dell'immobile.
Di tali vizi il conduttore però non forniva alcuna prova in quella sede, rimanendo contumace nella presente fase e non comparendo neppure in sede di mediazione.
Ed invero, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un.
30.10.2002, n. 13.533)”.
Nel nostro caso il locatore ha prodotto in giudizio il negozio giuridico produttivo di effetti tra le parti, formalmente valido ed efficace, mentre sarebbe spettato al conduttore dimostrare che il credito vantato dal conduttore sarebbe stato “paralizzato” da un controcredito capace di ridurre o azzerare il diritto alla prestazione locatizia.
pagina 4 di 6 Come già argomentato nell'ordinanza che ha disposto il mutamento di rito sopra integralmente richiamata, il conduttore si è limitato ad elencare una serie di vizi che non hanno trovato un riscontro reale e per tale motivo è stato disposto il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio dell'immobile ex art.665 c.p.c.
L'atteggiamento del conduttore non ha trovato ulteriori riscontri probatori nella presente fase, dove è rimasto contumace, né in sede di mediazione, laddove ha scelto di non partecipare, ragion per cui il ricorso va accolto e va definitivamente convalidato lo sfratto.
Per quanto attiene i canoni di locazione, va parimenti accolta la richiesta di condanna del conduttore al pagamento dei canoni di locazione cristallizzati nella fase speciale, ai quali si sommano quelli maturati successivamente all'introduzione dello sfratto e che saranno dovuto fino all'effettivo rilascio dell'immobile. In tal senso ai 2.750,00 euro dello sfratto dovranno essere sommate le mensilità di dicembre 2024, gennaio-febbraio-marzo e aprile 2025 per euro 2.750,00 oltre a quelli che matureranno alla data dell'effettivo rilascio e che saranno conteggiati come indennità di occupazione con il medesimo importo dell'attuale canone mensile.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in accordo con il D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5 (scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00); i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria. Circa gli onorai per la mediazione obbligatoria, non avendo le parti raggiunto un accordo -terminato al primo incontro- non vengono riconosciuti gli onorai di cui alla tabella A del D.M. 150/2023.
____________________________________P.Q.M._________________________________________
Il giudice onorario del Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da contro , ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1
provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto convalida definitivamente lo sfratto per morosità e risolve il contratto di locazione per inadempimento del conduttore.
- Ordina a l'immediata restituzione dell'immobile sito in San Clemente (RN), CP_1
Via Armando Diaz n. 68 (distinto al NCEU di detto Comune al foglio 11, particella 1504, sub.
1), in capo al legittimo proprietario, libero da cose e persone.
- Condanna al pagamento dei canoni di locazione sino ad oggi maturati per euro CP_1
5.500,00, oltre a quelli che matureranno alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.
pagina 5 di 6 - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che CP_1
liquida in euro 1.701,00 per onorari, euro 225,56 per spese, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA.
- Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione per euro 190,32, condannandola altresì a versare all'entrata di bilancio la somma di euro 49,00 per la mancata partecipazione ex art.8, 4bis, D.lgs. n.28/10).
- Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
Rimini, 28 aprile 2025
Il giudice
Dott. Bruno Capodaglio
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