Articolo 2 della Legge 9 novembre 1957, n. 1121
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 dicembre 1957
Art. 2.
Alla spesa relativa si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale per spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1957