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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 20406/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20406/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARUSO Parte_1 VERONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORRONE Controparte_1 SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 20/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 554 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nate quattro figlie: , il 07/12/2001, il 30/07/2003, il Per_2 Per_3
11/02/2005 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e , il 20/10/2011. Per_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19.12.2023. Con ricorso depositato il 29/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocazione prevalente Per_4 e residenza della medesima presso la Madre, con la quale convivono e risiedono anche le figlie Per_ maggiorenni ma non economicamente autosufficienti , e Per_2 Per_3
DISPONE l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il Padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore , salvo di diverso accordo Per_4 e fatti salvi gli impegni e la volontà della medesima, a fine settimana alterni senza il pernottamento ed un giorno infrasettimanale per la cena;
DISPONE a carico del signor un assegno, a titolo di contributo alle spese di Controparte_1 mantenimento delle Figlie dell'importo complessivo di euro 400,00 (euro 100,00 per ciascuna Figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024;
DISPONE che il Padre provveda altresì al rimborso in favore della Madre della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle Figlie non conviventi come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati del Tribunale di Torino e Avvocati del Foro di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che l'Assegno unico (o altro beneficio fiscale, comunque equipollente) sarà a integrale ed esclusivo vantaggio della Madre;
DA' ATTO che le parti dichiarano che sono economicamente indipendenti e che, pertanto, non hanno nulla reciprocamente a che pretendere avendo prima d'ora definito ogni pregressa pendenza economica.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20406/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARUSO Parte_1 VERONICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MORRONE Controparte_1 SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 20/06/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 554 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nate quattro figlie: , il 07/12/2001, il 30/07/2003, il Per_2 Per_3
11/02/2005 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e , il 20/10/2011. Per_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19.12.2023. Con ricorso depositato il 29/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore in via condivisa ad entrambi i Genitori, con collocazione prevalente Per_4 e residenza della medesima presso la Madre, con la quale convivono e risiedono anche le figlie Per_ maggiorenni ma non economicamente autosufficienti , e Per_2 Per_3
DISPONE l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il Padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore , salvo di diverso accordo Per_4 e fatti salvi gli impegni e la volontà della medesima, a fine settimana alterni senza il pernottamento ed un giorno infrasettimanale per la cena;
DISPONE a carico del signor un assegno, a titolo di contributo alle spese di Controparte_1 mantenimento delle Figlie dell'importo complessivo di euro 400,00 (euro 100,00 per ciascuna Figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di dicembre 2024;
DISPONE che il Padre provveda altresì al rimborso in favore della Madre della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle Figlie non conviventi come da Protocollo d'Intesa tra Magistrati del Tribunale di Torino e Avvocati del Foro di Torino;
DA' ATTO che le parti concordano che l'Assegno unico (o altro beneficio fiscale, comunque equipollente) sarà a integrale ed esclusivo vantaggio della Madre;
DA' ATTO che le parti dichiarano che sono economicamente indipendenti e che, pertanto, non hanno nulla reciprocamente a che pretendere avendo prima d'ora definito ogni pregressa pendenza economica.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.