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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 502/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dei difensori avv. Lucio Corda e avv. Maria Luisa Biagetti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 6 ottobre 2017 in qualità CP_3 di operaio coibentatore inquadrato nel livello F CCNL settore chimico, addetto all'esecuzione di coibentazioni, verniciature, sabbiature ponteggi all'interno dello stabilimento di Sarroch;
CP_4
- di essere stato ritenuto dal medico competente idoneo alla mansione specifica con le seguenti limitazioni: “esclusione dalla movimentazione di carichi e quanto comporti gravoso impegno fisico;
evitare l'esposizione ad alte temperature;
idoneo all'assistenza esterna ai lavori in spazi confinati ma con divieto di accesso”;
- di essere stato ritenuto idoneo alla mansione specifica alla successiva visita periodica del 14 giugno 2021 la quale, oltre a confermare le prescrizioni precedenti, ha previsto le ulteriori seguenti prescrizioni: “utilizzo di DPI acustici per esposizioni superiori a 80 DBA;
[…] esclusione dalla movimentazione di carichi e quanto comporti gravoso impegno fisico;
evitare l'esposizione ad alte temperature”;
pagina 1 di 6 - di essere stato assegnato, il giorno 27 settembre 2021, all'impianto area RT2 ( comandato CP_4 ad eseguire la coibentazione di scambiatori mediante l'uso di balle di lana di roccia del peso di circa
20/25 kg ciascuna, le quali dovevano essere sollevate da terra sino ad un'altezza di due metri e depositate su un ponteggio;
- che la giornata in questione era caratterizzata da una temperatura di circa 28 gradi e che la presenza nell'ambiente lavorativo degli scambiatori accesi aveva fatto ulteriormente aumentare la temperatura rispetto a quella esterna;
- che alle ore 14.30 circa, dopo aver depositato sopra il ponte una balla di lana di roccia, ha avvertito un forte dolore al petto che lo induceva ad interrompere l'attività;
- di essere stato trasportato al Policlinico Duilio Casula, ove gli è stato diagnosticato infarto del miocardio e dove è stato sottoposto a intervento chirurgico;
- che in data 28 settembre 2021 il Policlinico ha rilasciato la conseguente certificazione medica di infortunio lavorativo;
- che anche il medico di base, ad esito di terapia riabilitativa, ha rilasciato la certificazione di infortunio lavorativo;
- che l' con nota del 6 febbraio 2022, con riferimento alla pratica n. 58141285070 di CP_1 infortunio o malattia professionale nelle more attivata dal lavoratore, ha comunicato che “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”;
- di aver contestato, mediante pec inviata in data 24 febbraio 2022, il contenuto della determinazione dell' facendo riferimento alle modalità dell'evento e alla documentazione CP_1
medica in possesso del lavoratore;
- che l' con comunicazione in data 22 ottobre 2022 ha respinto l'opposizione; CP_1
- che con lettera del 10 maggio 2022 l' ha comunicato di aver preso in carica la pratica in virtù Pt_2
della convenzione;
- di essere stato, in data 7 giugno 2022, nuovamente sottoposto al giudizio di idoneità al lavoro specifico dal medico competente, il quale lo considerava idoneo, ma con le seguenti prescrizioni/limitazioni: “evitare i lavori in altezza, in spazi confinati e con micro clima severo e il sovraccarico biomeccanico (movimenti ripetitivi e movimentazione manuale di carichi=10 kg) e
l'esposizione a vibrazioni mano/braccio”;
- che contestualmente al rientro al lavoro, con lettera del 22 giugno 2022, gli ha CP_3 comunicato che, a seguito della riqualificazione dell'evento come “malattia” e non “infortunio”
pagina 2 di 6 avrebbe provveduto ad effettuare le trattenute per il differente trattamento economico spettante nel periodo interessato;
- di aver in precedenza ottenuto il riconoscimento di altri eventi morbosi come “malattia professionale” da parte dell' con grado di menomazione del ricorrente accertata pari al 12 per CP_1 cento e conseguente diritto all'indennizzo in capitale.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell' si è rivolto CP_1 all'intestato Tribunale per chiedere di accertare e dichiarare che l'evento occorsogli in data 27 settembre 2021 è avvenuto in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e, conseguentemente, di condannare l'ente a liquidare la dovuta prestazione, con decorrenza ritenuta di giustizia ed entro i limiti indennizzabili.
Ha chiesto, altresì, di determinare ogni altro danno subito in esito agli eventi descritti e condannare l' al conseguente pagamento nelle forme di legge. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, per quanto di ragione.
2.1 Poiché non è in contestazione tra le parti lo svolgimento del fatto così come esposto nel ricorso introduttivo ma solo la qualificazione dello stesso quale evento infortunistico, la causa è stata istruita mediante l'affidamento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
2.2. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 4 luglio 2024, ha ritenuto che il ricorrente sia stato colpito da un “infarto miocardico in coronaropatia trivascolare”, di origine tecnopatica.
Il ctu, dopo aver diffusamente analizzato l'attuale condizione clinica del ricorrente, ha rilevato, con riferimento all'evento del 27 settembre 2021, che si è trattato di “un infarto miocardico acuto non STEMI che nel caso particolare, potrebbe essere classificato come infortunio in quanto accompagnato a condizioni di stress abnorme tanto da far ipotizzare un nesso causale tra attività lavorativa svolta e patologia denunciata, pur considerando la limitazione lavorativa espressa ripetutamente dal medico competente”.
Secondo la ricostruzione dell'ausiliario, tra i fattori determinanti la causazione dell'evento deve certamente essere preso in considerazione il tipo di attività in cui il ricorrente era impegnato, ossia il sollevamento manuale da terra di balle di lana di roccia dal peso di circa 20-25 kg fino al ponteggio soprastante, nonché le condizioni ambientali esistenti al momento dell'accadimento, occorso verso le ore 14, momento più caldo della giornata, e in fase post-prandiale.
pagina 3 di 6 Tali circostanze avrebbero “rappresentato un abnorme stress fisico tale da comportare una lesione dell'organismo del lavoratore e assurgere a causa violenta di infortunio.
Il consulente, dopo aver accertato la presenza, nel caso specifico, di fattori di rischio cardiovascolare non connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali l'abuso di fumo, dislipidemia, ipertensione arteriosa, familiarità, (vedi pag. 7 della relazione peritale) ha concluso che
“può essere espresso parere favorevole sul nesso causale tra l'infarto miocardico del 2021 e sforzo lavorativo in quanto, lo sforzo lavorativo effettuato dal il 27/9/21 ha rappresentato un Pt_1
abnorme stress fisico, considerando anche le sfavorevoli condizioni ambientali, tali da determinare una lesione dell'organismo del lavoratore ( infarto miocardico) e assurgere a causa violenta di infortunio”.
Il ctu ha quindi ritenuto che l'evento denunciato dal ricorrente, causalmente riferibile all'incidente del 27 settembre 2021, abbia comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta valutabile fino al 7 giugno 2022, data della visita di idoneità da parte del medico competente;
ha altresì riconosciuto che dall'infarto sono derivati postumi permanenti determinanti un danno biologico da valutare nella misura del 12 per cento, con decorrenza dal 27 settembre 2021, e quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 23 per cento, considerando che il ricorrente era già titolare di indennizzo per danno biologico nella misura del 12 per cento per esiti anatomici con deficit articolare delle spalle (6 per cento) e esiti anatomici e algodisfunzionali rachide lombare (6 per cento) dal 31 maggio 2021.
2.3. Parte resistente ha formulato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, evidenziando che già nel 2019 l'assicurato aveva subito un evento cardiaco acuto in assenza di cause esterne di natura lavorativa, che il riconoscimento di un evento causale nel sovraccarico fisico del ricorrente non trova riscontro nei dati forniti dal datore nelle denuncia di infortunio e, infine, che sottintende una mancata applicazione delle limitazioni puntualmente fornite dal medico competente in segui all'evento del
2019.
A tali osservazioni il consulente ha risposto ribadendo che lo sforzo lavorativo effettuato dal ricorrente il 27 settembre 2021 “ha rappresentato un abnorme stress fisico, considerando i preesistenti esiti infartuali e anche le sfavorevoli condizioni ambientali (caldo, fase post.prandiale..) tali da determinare una lesione dell'organismo del lavoratore (infarto miocardico) e assurgere a causa violenta di infortunio”, osservando anche che tale sforzo viene descritto nel certificato medico di infortunio.
Per quanto concerne l'obiezione circa il fatto che il giudizio reso sembra presupporre il mancato rispetto delle limitazioni imposte al lavoratore dal medico del lavoro, il ctu ha replicato che “pur
pagina 4 di 6 considerando le limitazioni del MC imposte all' a causa della sua coronaropatia non si Pt_1
può escludere che il ricorrente abbia sottovalutato le sue capacità fisiche e, comandato ad eseguire la coibentazione di scambiatori con la lana di roccia, abbia partecipato con altri colleghi allo svolgimento di tale attività che, per lui, si è dimostrata di eccessivo dispendio energetico e tale da comportare una crisi coronarica acuta”.
Per tali motivi, il ctu ha ritenuto corretto confermare la valutazione inizialmente resa.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle repliche rese alle osservazioni formulate dalla parte resistente.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennità per inabilità temporanea totale a decorrere dalla data dell'infortunio accorso (27 settembre 2021) e sino al 7 giugno 2022 e al riconoscimento dell'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico in misura del 23 per cento, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio (e quindi dall'8 giugno 2022), come previsto dall'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, richiamato in generale dall'art. 13, comma 11, del d.lgs. n.
38/2000.
L' pertanto, deve essere condannato alla costituzione della rendita con decorrenza dall'8 CP_1
giugno 2022, oltre al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto eventualmente già liquidato.
L' deve altresì essere condannato all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta per il periodo compreso tra il 27 settembre 2021 e il 7 giugno 2022, con gli interessi legali di mora.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 5 di 6 - dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno Parte_1
biologico stimato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dall'8 giugno 2022;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico accertato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dall'8 giugno 2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta CP_1
per il periodo compreso tra il 27 settembre 2021 e il 7 giugno 2022, con gli interessi legali di mora;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
4.974,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 502/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dei difensori avv. Lucio Corda e avv. Maria Luisa Biagetti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Cagliari esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal 6 ottobre 2017 in qualità CP_3 di operaio coibentatore inquadrato nel livello F CCNL settore chimico, addetto all'esecuzione di coibentazioni, verniciature, sabbiature ponteggi all'interno dello stabilimento di Sarroch;
CP_4
- di essere stato ritenuto dal medico competente idoneo alla mansione specifica con le seguenti limitazioni: “esclusione dalla movimentazione di carichi e quanto comporti gravoso impegno fisico;
evitare l'esposizione ad alte temperature;
idoneo all'assistenza esterna ai lavori in spazi confinati ma con divieto di accesso”;
- di essere stato ritenuto idoneo alla mansione specifica alla successiva visita periodica del 14 giugno 2021 la quale, oltre a confermare le prescrizioni precedenti, ha previsto le ulteriori seguenti prescrizioni: “utilizzo di DPI acustici per esposizioni superiori a 80 DBA;
[…] esclusione dalla movimentazione di carichi e quanto comporti gravoso impegno fisico;
evitare l'esposizione ad alte temperature”;
pagina 1 di 6 - di essere stato assegnato, il giorno 27 settembre 2021, all'impianto area RT2 ( comandato CP_4 ad eseguire la coibentazione di scambiatori mediante l'uso di balle di lana di roccia del peso di circa
20/25 kg ciascuna, le quali dovevano essere sollevate da terra sino ad un'altezza di due metri e depositate su un ponteggio;
- che la giornata in questione era caratterizzata da una temperatura di circa 28 gradi e che la presenza nell'ambiente lavorativo degli scambiatori accesi aveva fatto ulteriormente aumentare la temperatura rispetto a quella esterna;
- che alle ore 14.30 circa, dopo aver depositato sopra il ponte una balla di lana di roccia, ha avvertito un forte dolore al petto che lo induceva ad interrompere l'attività;
- di essere stato trasportato al Policlinico Duilio Casula, ove gli è stato diagnosticato infarto del miocardio e dove è stato sottoposto a intervento chirurgico;
- che in data 28 settembre 2021 il Policlinico ha rilasciato la conseguente certificazione medica di infortunio lavorativo;
- che anche il medico di base, ad esito di terapia riabilitativa, ha rilasciato la certificazione di infortunio lavorativo;
- che l' con nota del 6 febbraio 2022, con riferimento alla pratica n. 58141285070 di CP_1 infortunio o malattia professionale nelle more attivata dal lavoratore, ha comunicato che “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”;
- di aver contestato, mediante pec inviata in data 24 febbraio 2022, il contenuto della determinazione dell' facendo riferimento alle modalità dell'evento e alla documentazione CP_1
medica in possesso del lavoratore;
- che l' con comunicazione in data 22 ottobre 2022 ha respinto l'opposizione; CP_1
- che con lettera del 10 maggio 2022 l' ha comunicato di aver preso in carica la pratica in virtù Pt_2
della convenzione;
- di essere stato, in data 7 giugno 2022, nuovamente sottoposto al giudizio di idoneità al lavoro specifico dal medico competente, il quale lo considerava idoneo, ma con le seguenti prescrizioni/limitazioni: “evitare i lavori in altezza, in spazi confinati e con micro clima severo e il sovraccarico biomeccanico (movimenti ripetitivi e movimentazione manuale di carichi=10 kg) e
l'esposizione a vibrazioni mano/braccio”;
- che contestualmente al rientro al lavoro, con lettera del 22 giugno 2022, gli ha CP_3 comunicato che, a seguito della riqualificazione dell'evento come “malattia” e non “infortunio”
pagina 2 di 6 avrebbe provveduto ad effettuare le trattenute per il differente trattamento economico spettante nel periodo interessato;
- di aver in precedenza ottenuto il riconoscimento di altri eventi morbosi come “malattia professionale” da parte dell' con grado di menomazione del ricorrente accertata pari al 12 per CP_1 cento e conseguente diritto all'indennizzo in capitale.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell' si è rivolto CP_1 all'intestato Tribunale per chiedere di accertare e dichiarare che l'evento occorsogli in data 27 settembre 2021 è avvenuto in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e, conseguentemente, di condannare l'ente a liquidare la dovuta prestazione, con decorrenza ritenuta di giustizia ed entro i limiti indennizzabili.
Ha chiesto, altresì, di determinare ogni altro danno subito in esito agli eventi descritti e condannare l' al conseguente pagamento nelle forme di legge. CP_1
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta, per quanto di ragione.
2.1 Poiché non è in contestazione tra le parti lo svolgimento del fatto così come esposto nel ricorso introduttivo ma solo la qualificazione dello stesso quale evento infortunistico, la causa è stata istruita mediante l'affidamento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio.
2.2. Tenendo conto di ciò, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 4 luglio 2024, ha ritenuto che il ricorrente sia stato colpito da un “infarto miocardico in coronaropatia trivascolare”, di origine tecnopatica.
Il ctu, dopo aver diffusamente analizzato l'attuale condizione clinica del ricorrente, ha rilevato, con riferimento all'evento del 27 settembre 2021, che si è trattato di “un infarto miocardico acuto non STEMI che nel caso particolare, potrebbe essere classificato come infortunio in quanto accompagnato a condizioni di stress abnorme tanto da far ipotizzare un nesso causale tra attività lavorativa svolta e patologia denunciata, pur considerando la limitazione lavorativa espressa ripetutamente dal medico competente”.
Secondo la ricostruzione dell'ausiliario, tra i fattori determinanti la causazione dell'evento deve certamente essere preso in considerazione il tipo di attività in cui il ricorrente era impegnato, ossia il sollevamento manuale da terra di balle di lana di roccia dal peso di circa 20-25 kg fino al ponteggio soprastante, nonché le condizioni ambientali esistenti al momento dell'accadimento, occorso verso le ore 14, momento più caldo della giornata, e in fase post-prandiale.
pagina 3 di 6 Tali circostanze avrebbero “rappresentato un abnorme stress fisico tale da comportare una lesione dell'organismo del lavoratore e assurgere a causa violenta di infortunio.
Il consulente, dopo aver accertato la presenza, nel caso specifico, di fattori di rischio cardiovascolare non connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, quali l'abuso di fumo, dislipidemia, ipertensione arteriosa, familiarità, (vedi pag. 7 della relazione peritale) ha concluso che
“può essere espresso parere favorevole sul nesso causale tra l'infarto miocardico del 2021 e sforzo lavorativo in quanto, lo sforzo lavorativo effettuato dal il 27/9/21 ha rappresentato un Pt_1
abnorme stress fisico, considerando anche le sfavorevoli condizioni ambientali, tali da determinare una lesione dell'organismo del lavoratore ( infarto miocardico) e assurgere a causa violenta di infortunio”.
Il ctu ha quindi ritenuto che l'evento denunciato dal ricorrente, causalmente riferibile all'incidente del 27 settembre 2021, abbia comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta valutabile fino al 7 giugno 2022, data della visita di idoneità da parte del medico competente;
ha altresì riconosciuto che dall'infarto sono derivati postumi permanenti determinanti un danno biologico da valutare nella misura del 12 per cento, con decorrenza dal 27 settembre 2021, e quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 23 per cento, considerando che il ricorrente era già titolare di indennizzo per danno biologico nella misura del 12 per cento per esiti anatomici con deficit articolare delle spalle (6 per cento) e esiti anatomici e algodisfunzionali rachide lombare (6 per cento) dal 31 maggio 2021.
2.3. Parte resistente ha formulato osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, evidenziando che già nel 2019 l'assicurato aveva subito un evento cardiaco acuto in assenza di cause esterne di natura lavorativa, che il riconoscimento di un evento causale nel sovraccarico fisico del ricorrente non trova riscontro nei dati forniti dal datore nelle denuncia di infortunio e, infine, che sottintende una mancata applicazione delle limitazioni puntualmente fornite dal medico competente in segui all'evento del
2019.
A tali osservazioni il consulente ha risposto ribadendo che lo sforzo lavorativo effettuato dal ricorrente il 27 settembre 2021 “ha rappresentato un abnorme stress fisico, considerando i preesistenti esiti infartuali e anche le sfavorevoli condizioni ambientali (caldo, fase post.prandiale..) tali da determinare una lesione dell'organismo del lavoratore (infarto miocardico) e assurgere a causa violenta di infortunio”, osservando anche che tale sforzo viene descritto nel certificato medico di infortunio.
Per quanto concerne l'obiezione circa il fatto che il giudizio reso sembra presupporre il mancato rispetto delle limitazioni imposte al lavoratore dal medico del lavoro, il ctu ha replicato che “pur
pagina 4 di 6 considerando le limitazioni del MC imposte all' a causa della sua coronaropatia non si Pt_1
può escludere che il ricorrente abbia sottovalutato le sue capacità fisiche e, comandato ad eseguire la coibentazione di scambiatori con la lana di roccia, abbia partecipato con altri colleghi allo svolgimento di tale attività che, per lui, si è dimostrata di eccessivo dispendio energetico e tale da comportare una crisi coronarica acuta”.
Per tali motivi, il ctu ha ritenuto corretto confermare la valutazione inizialmente resa.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle repliche rese alle osservazioni formulate dalla parte resistente.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennità per inabilità temporanea totale a decorrere dalla data dell'infortunio accorso (27 settembre 2021) e sino al 7 giugno 2022 e al riconoscimento dell'indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico in misura del 23 per cento, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio (e quindi dall'8 giugno 2022), come previsto dall'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, richiamato in generale dall'art. 13, comma 11, del d.lgs. n.
38/2000.
L' pertanto, deve essere condannato alla costituzione della rendita con decorrenza dall'8 CP_1
giugno 2022, oltre al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, previa detrazione di quanto eventualmente già liquidato.
L' deve altresì essere condannato all'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea CP_1
assoluta per il periodo compreso tra il 27 settembre 2021 e il 7 giugno 2022, con gli interessi legali di mora.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 5 di 6 - dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno Parte_1
biologico stimato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dall'8 giugno 2022;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportata ad CP_1 un danno biologico accertato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dall'8 giugno 2022, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' ad erogare in favore del ricorrente l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta CP_1
per il periodo compreso tra il 27 settembre 2021 e il 7 giugno 2022, con gli interessi legali di mora;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
4.974,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in CP_1
separato decreto.
Cagliari, 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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