Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
La tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e, quindi, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora, emessi per la riscossione di somme relative a sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme sulla circolazione stradale, e dei quali si denuncino vizi attinenti alla loro regolarità formale, può e deve essere fatta valere con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Corte Cost. n. 437 del 1995 e n. 26 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 10, presso lo studio legale DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PI LO, SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI ROMA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 395/97 del ET di CIVITAVECCHIA, depositata il 23/09/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso;
autorità giudiziaria ordinaria e trasmissione atti alla Sezione Semplice per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/6/93 presso la Cancelleria del ET di Civitavecchia LO PI chiedeva di dichiarare nulla la procedura esecutiva instaurata dal Servizio riscossione tributi del Comune di Civitavecchia con gli avvisi di mora n. 19772, 19675, 20038, 19899, 19981, 19954, 20025 e 20031 del 6/3/93, tutti relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ed a cartelle esattoriali mai notificate. Assumeva il ricorrente che non erano stati notificati i verbali di accertamento delle infrazioni e che gli avvisi erano irrituali.
Il Comune di Civitavecchia ed il Servizio riscossione tributi si costituivano, il primo eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.
Con sentenza 20 settembre 1997 l'adito ET, rigettata la suddetta eccezione e rilevato che la cartella esattoriale non era stata depositata e che gli avvisi di mora erano privi di requisiti essenziali, accoglieva l'opposizione e dichiarava nulla la procedura esecutiva intrapresa "per inammissibilità ... e per inidoneità del titolo", condannando i convenuti in solido alle spese processuali. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Civitavecchia, affidandolo a sei motivi, il secondo dei quali denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (donde l'assegnazione alle Sezioni Unite ex art. 142 disp. att. c.p.c.). Le parti intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973 nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla giurisdizione, in relazione all'art. 360 nn. 2, 3 e 5 c.p.c., il Comune contesta la giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che essendo stata instaurata una procedura di riscossione coattiva di somme (dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada) tramite ruolo esattoriale, non sono ammissibili le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. e l'unico rimedio esperibile sarebbe il ricorso innanzi all'Intendente di finanza (ora Direzione regionale per le entrate) ovvero alla Commissione Tributaria.
Il motivo non è fondato. Le Sezioni Unite sono già state investite della risoluzione della questione di giurisdizione riassumibile nel quesito se il giudice ordinario abbia il potere di sindacare il procedimento amministrativo per la riscossione, con le forme esattoriali, di crediti non tributi e, in particolare, dei crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Orbene, tale questione è stata risolta con la sentenza 16 novembre 1999 n. 780 affermando che "la tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e, quindi, contro la cartella esattoriale o l'avviso di mora, emessi per la riscossione di somme relative a sanzioni amministrative inflitte per violazioni di norme sulla circolazione stradale iscritte a ruolo, dei quali si denuncino difetti relativi alla regolarità formale degli atti medesimi, può e deve essere fatta valere con ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria". A tale soluzione le S.U. sono pervenute muovendo dalle pronunce della Corte Costituzionale (soprattutto sent. 6 settembre 1995 n. 437 e 26 febbraio 1998, n. 26) sul potere di sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario, ritenendo che "il riconoscimento di tale potere di sospensione in sede di interpretazione adeguatrice prescinda totalmente dai mezzi di tutela accordati in tema di riscossione delle imposte non pagate ritualmente (artt. 53 e 54 d.P.R. 602 del 1973) e che, quindi, il rinvio previsto dall'art. 27 L. n. 689 del 1981 'alle norme previste per la esazione delle imposte dirette' anche per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie (disposizione alla quale rimanda l'art. 206 del nuovo codice stradale), deve intendersi limitato ai mezzi a disposizione dell'Autorità interessata alla riscossione, con esclusione di quei limiti di tutela giurisdizionale dettati esclusivamente per la riscossione di somme a titolo di tributo (artt. 53 e 54 d.P.R. cit.: potere di sospensione devoluto esclusivamente all'Intendente di Finanza ed inammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 c.p.c.)". Si è così sviluppato ed approfondito un iter interpretativo attraverso il quale è stata progressivamente affermata l'ammissibilità del ricorso al giudice ordinario avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora allorquando sia viziato il procedimento di formazione del titolo esecutivo (Cass. sez. un. 10 gennaio 1992, n. 190; Cass. se. Un. 23 novembre 1995, n. 12107), sia mancata la preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio (Cass., 26 agosto 1996, n. 7830; Cass., 11 febbraio 1999, n. 1149;
Cass., 14 giugno 1999, n. 5852; Cass., 30 agosto 1999, n. 9138), manchi di provvedimento sanzionatorio (Cass., 2 settembre 1997, n. 8380; Cass., 12 giugno 1999, n. 5801) o la cartella esattoriale sia priva delle indicazioni necessarie per stabilire se sia stata emessa un'ordinanza-ingiunzione e sia stata ritualmente notificata (Cass. sez. un. 14 dicembre 1998, n. 12544), si facciano valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo quali morte, pagamento, prescrizione (Cass., 6 marzo 1999, n. 1641; Cass., 16 novembre 1999, n. 12685), in modo da potere concludere che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione: della pretesa sanzionatoria (sia prima che dopo la formazione del titolo esecutivo per vizi della fase precedente), dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e dei vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale. Successivamente, anche le due residue questioni (se la competenza a conoscere delle opposizioni instaurate a seguito di notifica di cartella esattoriale o avviso di mora per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo dovesse determinarsi secondo il criterio del valore o della materia;
se l'opposizione per far valere fatti sopravvenuti e l'opposizione agli atti esecutivi dovessero essere trattate con il rito speciale di cui agli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, ovvero con il rito ordinario) sono state risolte riaffermando l'ammissibilità, davanti al giudice ordinario, delle opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora, secondo la competenza ed il rito previsti dal codice di procedura civile e, per quanto riguarda l'opposizione all'esecuzione di cui al 1^ comma dell'art. 615 cit. (prima dell'inizio dell'esecuzione, per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, quali la prescrizione) riconoscendo la competenza del ET (ovviamente prima dell'abolizione di tale organo giurisdizionale) (Cass. sez. un. 13 luglio 2000 n. 489 in motivazione). Conclusione, questa, che oltre all'intrinseca correttezza giuridica, è conforme anche all'evoluzione normativa, dal momento che l'art. 29 del sopravvenuto d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 stabilisce, fra l'altro, con riguardo alle entrate non tributarie, che "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Concludendo, in virtù delle considerazioni esposte, il secondo motivo va rigettato, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario (in senso conforme, esattamente in termini, Cass. sez. un. 4 aprile 2000 n. 96).
P. Q. M.
la Corte rigetta il secondo motivo;
dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
trasmette gli atti alla prima sezione civile per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001