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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 330/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 330/2022 tra
(avv. GATTI GERARDO) Parte_1
OPPONENTE e (avv. BERTORA ANTONIO) Controparte_1
OPPOSTO
* Oggi 10/04/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Amedeo Gatti, in sostituzione dell'Avv. Gerardo Gatti, per e Controparte_2
l'Avv. Bertora per i quali precisano le loro conclusioni riportandosi Controparte_1 al contenuto delle note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 330/2022 Ruolo Generale promossa
DA
[...]
in persona del suo Parte_2
Curatore Amedeo Gatti, con il patrocinio dell'Avv. Gerardo Gatti come da mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore CP_4 il patrocinio dell'Avv. Antonio Bertora come da mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1688/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2021”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 24.01.2022, rappresentata Parte_1 dall'Amministratore di sostegno avv. Amedeo Gatti, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di 22.203,35 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la degenza presso la struttura “Casa degli anziani” in Collecchio (PR) nel periodo dal luglio 2020 all'agosto 2021, sulla base delle scritture private del 20.03.2019 e del 07.07.2021, con le quali era stato pattuito e regolato il ricovero, nonché delle fatture mensili del periodo anzidetto ed estratto conto prodotti. Ai fini della revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente ha eccepito che: l'importo della retta giornaliera indicata nel contratto di ricovero del 2019 era stata “unilateralmente predisposta dalla ricorrente” e non era stata concordata con la signora l'avv. Amedeo Gatti, Parte_1 dal momento in cui era stato nominato Amministratore di sostegno, aveva provveduto a pagare parzialmente le rette scadute, per un importo di 20.000,00 Euro ed in parte quelle che
2 andavano a maturare accreditando ad la pensione della signora CP_1 Controparte_1 ed, inoltre, allo scopo di consentire il pagamento integrale delle rette che la sola Parte_1 pensione della amministrata non riusciva “a coprire”, aveva ottenuto una compartecipazione da parte del Comune di residenza della donna nel pagamento delle rette, impegnandosi poi con a pagare il debito scaduto una volta ottenuta la necessaria provvista CP_1 attraverso la vendita degli immobili della amministrata;
una parte del debito era stata pagata dal gli interessi non erano dovuti al tasso di mora commerciale. CP_5
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha preso Controparte_1 posizione sui singoli rilievi dell'opponente, tenendo ferma la propria pretesa creditoria per il minore importo di 17.124,32 Euro, in quanto effettivamente intervenute corresponsioni di somme da parte dell'obbligata dopo il deposito del ricorso monitorio, per complessivi 4.081,12 Euro. Nelle more del giudizio vi è stato il decesso di e, conseguentemente, Parte_1
l'interruzione del processo, riassunto dal curatore dell'eredità giacente avv. Parte_1
Amedeo Gatti, a ciò autorizzato dal Giudice tutelare. Una volta concessa la provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo con ordinanza del 21.02.2023, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni dal precedente Magistrato titolare;
la causa è pervenuta infine all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** Alla luce delle risultanze processuali disponibili e delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dall'avv. Amedeo Gatti, oggi nella qualità di curatore dell'eredità giacente di , va respinta. Parte_1
Con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo, che il Giudice del procedimento monitorio ha riconosciuto per l'importo complessivo delle fatture mensili azionate e prodotte da deve essere subito osservato che la fonte contrattuale del CP_1 credito è documentata, oltreché pacifica, e rappresentata dalle scritture private del 2019 e 2021 già menzionate (docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio), sottoscritte la prima dalla sig.ra la seconda dall'Amministratore di sostegno per la parte contraente/ospite, nelle Parte_1 quali la retta di degenza giornaliera, già decurtata dalla quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza viene fissata in 50,05 Euro IVA inclusa (nel marzo 2019) e in 76,95 Euro sempre IVA inclusa (nel luglio 2021). La prima pattuizione è conforme all'importo determinato dalla delibera della Giunta dell'Emilia Romagna n. 715/2015, messa a disposizione dalla parte opposta come doc. D (v. pag. 8), ove è espressamente previsto che, a partire dal 01.07.2015, il costo della remunerazione per giornata di accoglienza in Casa di a carico Controparte_6 dell'utente è pari ad € 50,05, a prescindere dal livello assistenziale a carico del FRNA erogata per il singolo caso: tale è l'importo giornaliero della retta indicato all'art. 10 del contratto del 2019 (ossia, 47,667 + IVA al 5% = 50,05) esposto nelle fatture azionate in via monitoria (ovviamente di quelle emesse in epoca anteriore alla sottoscrizione del nuovo contratto del luglio 2021 e così dalla fattura n. 1/4305 del 31/7/20 alla n. 1/3615 del 30/6/21). Sotto questo profilo, dunque, l'opposizione è evidentemente infondata, essendo stata applicata esattamente la tariffa imposta dalla normativa regionale e comunque, sempre, il compenso concordato tra le parti.
3 Va detto anche che le fatture dei mesi luglio e agosto 2021, a cui è riferibile il secondo contratto con previsione di retta giornaliera di 76,95 Euro, sono state nel frattempo pagate, ciò che rende superflua ogni valutazione attuale sull'ammontare del compenso pattuito. Occorre altresì valorizzare il dato contenuto nella mail di cui al doc. 4 di parte opponente, inviata dall'Amministratore di sostegno alla struttura nel marzo 2021, con la quale, il mittente, lungi dal porre in contestazione l'ammontare della retta e l'esposizione verso la struttura, proponeva varie soluzioni per “definire la posizione contabile” di Parte_1
, così implicitamente riconoscendo il debito. accettava il pagamento
[...] CP_1 della somma trasmessa di 20.000,00 Euro, che riduceva l'esposizione per le fatture arretrate, lasciando residuare un debito di 12.186,18 al febbraio 2021: Non v'è traccia in atti dell'impegno assunto da di attendere la vendita degli CP_1 immobili dell'amministrata prima di far valere il proprio credito relativo alle rette di degenza impagate per per cui anche questo motivo di opposizione si rivela Parte_1 infondato. E' infondato anche il rilievo di parte opponente in punto di interessi moratori, in quanto oggetto di pattuizione all'art. 21 dei due contratti, ove è richiamato il saggio previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e il tasso di mora commerciale. L'applicazione degli stessi è coerente con la fonte contrattuale del rapporto, l'esistenza di transazione commerciale tra i soggetti coinvolti e la liquidità del credito per la retta di degenza. Non è perciò ravvisabile profilo di vessatorietà: in ogni caso, la clausola risulta essere stata oggetto di specifica approvazione da parte del contraente. L'iniziativa dell'Avv. Amedeo Gatti appare giustificata per l'esclusivo e limitato rilievo afferente al pagamento della somma di 4.081,12 Euro, imputato alle fatture n. 1/4367 del 31.07.2021 di 1.631,56 Euro e n. 1/5152 del 31.08.2021 di 2.449,56 Euro, avvenuto dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Da cui il credito residuo di per le fatture azionate in via monitoria ridottosi a CP_1
17.124,32 Euro, importo per il quale è stata concessa la provvisoria esecutività parziale. Stanti la descritta situazione e il sopravvenuto pagamento parziale, occorre fare richiamo al principio interpretativo da tempo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, recepito dalla prevalente giurisprudenza di merito e qui condiviso, secondo il quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione — l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (così, testualmente, Cass. civ. Sez I, n. 21432 del 17.10.2011 e, già, Cass. civ. n. 22489/2006 e Cass. civ. n. 13085 del 2008; per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Savona 18.06.2024, Trib. Patti 2.12.2023, Trib. Sassari 8.09.2023, Trib. Biella
4 15.07.2022, Trib. Milano 4.01.2020, Trib. Roma 18.06.2024 e 27.08.20018, Trib. Piacenza 2.11.2017). Soltanto per questo assai limitato aspetto il decreto ingiuntivo va revocato, ferma la corretta e giustificata emissione del provvedimento monitorio per il maggior debito di 22.203, 35 Euro, in minima parte estinto e, per il residuo pari a 17.124,32 Euro, oggetto di effettivo e perdurante obbligo gravante sull'opponente. Conclusivamente, in persona del suo Curatore Controparte_2
Amedeo Gatti, va condannata al pagamento in favore di Controparte_7 della somma di 17.124,32 Euro, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, indicata nel ricorso monitorio, fino al saldo effettivo. La fondatezza di tale rilievo impedisce anche di configurare gli estremi dell'art. 96 c.p.c per disporre la condanna risarcitoria chiesta dalla parte opposta. Si dà conto, per completezza, che pur rappresentando e Controparte_1 documentando nuove mensilità maturate a debito della controparte, si è riservata di agire in altra sede. Infine, le spese del procedimento monitorio già liquidate e quelle del giudizio di opposizione, liquidate sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 5.201 Euro a 26.000 Euro) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, su quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria visto il mancato svolgimento di attività istruttoria, sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra , in persona del Controparte_2 suo Curatore Amedeo Gatti, nei confronti di Controparte_8 così decide:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 1688/2021 emesso dal Tribunale di Parma il 03.12.2021 che revoca in ragione esclusiva del sopravvenuto pagamento della somma di 4.081,12 Euro dopo il deposito del ricorso monitorio;
- dichiara tenuta e condanna , in persona del suo Controparte_2
Curatore Amedeo Gatti, al pagamento in favore di Controparte_8 della somma di 17.124,32 Euro, oltre interessi moratori al saggio di cui all' art. 5 D.lgs.
[...]
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, indicata nel ricorso monitorio, fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del suo Curatore Amedeo Controparte_2
Gatti, a rifondere ad le spese del giudizio di Controparte_8 opposizione e quelle del procedimento monitorio, liquidate in complessi 4.777,00 Euro per compenso professionale, 145,50 Euro per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 10 aprile 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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