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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie nelle persone dei seguenti magistrati:
ANNA MARIA PIZZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 2761/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Egitto), il 27 agosto 1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Stirone, delForo di Bologna con domicilioeletto presso lo Studio del medesimo a Bologna (BO), in p.zza de' Calderini n.1,
APPELLANTE
CONTRO
di NO (c.f. ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO (c.f. ) e P.IVA_2 con domicilio negli uffici di quest'ultima a NO, via Freguglia n. 1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7383/2024 emessa dal Tribunale di NO, dodicesima sezione civile, pubblicata il 24 luglio 2024, notificata il 27 luglio 2024, a definizione della causa n.
28152/2023 RG.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, così
1 provvedere:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto d'appello;
2. in via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 28152/2023 emessa dal tribunale di NO, nella persona della dott.ssa
Daniela La Valle, nel giudizio recante RGN 28152/2023, annullare il provvedimento impugnato, previa dichiarazione sospensiva dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Parte appellata:
Voglia codesta Corte d'Appello: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e di competenze.
Pubblico Ministero: confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante proponeva ricorso avanti al Tribunale di NO per sentir annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di
NO;
Tale ricorso, con la sentenza qui impugnata, veniva rigettato.
In particolare il Tribunale riteneva che non sussistano stretti legami familiari del ricorrente, fratello di cittadino italiano, attesa la non convivenza tra l'appellante ed il fratello.
Avvero tale sentenza ha proposto appello il , lamentando: Pt_1
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs n. 286/98, non avendo il tribunale valorizzato adeguatamente gli stretti legami familiari dell'appellante con il fratello
- Violazione dell'art. 8 CEDU, per non aver il Tribunale correttamente applicato i principi stabiliti dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nella parte in cui la sentenza non estende il diritto ad ottenere il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai fratelli maggiorenni non conviventi.
Nel giudizio di appello si e' costituito il di NO, che ha Controparte_1
contestato i motivi di appello e chiesto il suo rigetto.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa e' stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte di Appello concorda con il Tribunale laddove ritiene che “la relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non e' riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinche' un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, e' necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto del DPR n.
394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19 comma 2 lett c) T.U.I (Cass. n. 7427/20).
Tale principio e' stato implicitamente ripetuto da Cass. n. 28201/21, con previsione della possibilita' di richiesta del permesso per i cittadini stranieri effettivamente conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalita' italiana.
Al riguardo della convivenza, certamente essa non risulta dagli atti di causa ne' vi sono elementi, come un certificato di residenza, che possano almeno farla presumere.
Nessun elemento probatorio e' stato addotto a supportare le asserzioni relative ad un legale personale forte, ad un progetto di vita comune.
E non vi e' dubbio che l'onere probatorio restasse a carico di parte appellante e che non vi fosse violazione del c.d. soccorso istruttorio (rectius soccorso procedimentale).
Non si e' infatti in assenza di un requisito formale, ma di uno sostanziale, la convivenza familiare.
L'appello deve quindi essere respinto e parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
La liquidazione del compenso per gratuito patrocinio, a cui e' stato ammesso il ricorrente, avverra' con separato provvedimento.
PQM
La Corte di Appello di NO, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro il di NO Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 7384/2024 emessa dal Tribunale di NO, pubblicata il 24 luglio 2024, a definizione della causa n. 28152/2023, così dispone:
- Rigetta l'appello
- Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di parte appellata, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre 15% spese forfettarie, oltre Cap e Iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
3 Marc Anthony Gambardella Anna Maria Pizzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minorenni e famiglie nelle persone dei seguenti magistrati:
ANNA MARIA PIZZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Consigliere Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 2761/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Egitto), il 27 agosto 1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Stirone, delForo di Bologna con domicilioeletto presso lo Studio del medesimo a Bologna (BO), in p.zza de' Calderini n.1,
APPELLANTE
CONTRO
di NO (c.f. ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di NO (c.f. ) e P.IVA_2 con domicilio negli uffici di quest'ultima a NO, via Freguglia n. 1
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7383/2024 emessa dal Tribunale di NO, dodicesima sezione civile, pubblicata il 24 luglio 2024, notificata il 27 luglio 2024, a definizione della causa n.
28152/2023 RG.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita respinta ogni contraria istanza, così
1 provvedere:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto d'appello;
2. in via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 28152/2023 emessa dal tribunale di NO, nella persona della dott.ssa
Daniela La Valle, nel giudizio recante RGN 28152/2023, annullare il provvedimento impugnato, previa dichiarazione sospensiva dello stesso.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Parte appellata:
Voglia codesta Corte d'Appello: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e di competenze.
Pubblico Ministero: confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante proponeva ricorso avanti al Tribunale di NO per sentir annullare il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di
NO;
Tale ricorso, con la sentenza qui impugnata, veniva rigettato.
In particolare il Tribunale riteneva che non sussistano stretti legami familiari del ricorrente, fratello di cittadino italiano, attesa la non convivenza tra l'appellante ed il fratello.
Avvero tale sentenza ha proposto appello il , lamentando: Pt_1
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del D. Lgs n. 286/98, non avendo il tribunale valorizzato adeguatamente gli stretti legami familiari dell'appellante con il fratello
- Violazione dell'art. 8 CEDU, per non aver il Tribunale correttamente applicato i principi stabiliti dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nella parte in cui la sentenza non estende il diritto ad ottenere il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai fratelli maggiorenni non conviventi.
Nel giudizio di appello si e' costituito il di NO, che ha Controparte_1
contestato i motivi di appello e chiesto il suo rigetto.
All'udienza del 18 febbraio 2025 la causa e' stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La Corte di Appello concorda con il Tribunale laddove ritiene che “la relazione tra due fratelli entrambi maggiorenni e non conviventi non e' riconducibile alla nozione di “vita familiare” rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinche' un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, e' necessario il requisito della convivenza effettiva, come prescritto dal combinato disposto del DPR n.
394 del 1999, art. 28 e dell'art. 19 comma 2 lett c) T.U.I (Cass. n. 7427/20).
Tale principio e' stato implicitamente ripetuto da Cass. n. 28201/21, con previsione della possibilita' di richiesta del permesso per i cittadini stranieri effettivamente conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalita' italiana.
Al riguardo della convivenza, certamente essa non risulta dagli atti di causa ne' vi sono elementi, come un certificato di residenza, che possano almeno farla presumere.
Nessun elemento probatorio e' stato addotto a supportare le asserzioni relative ad un legale personale forte, ad un progetto di vita comune.
E non vi e' dubbio che l'onere probatorio restasse a carico di parte appellante e che non vi fosse violazione del c.d. soccorso istruttorio (rectius soccorso procedimentale).
Non si e' infatti in assenza di un requisito formale, ma di uno sostanziale, la convivenza familiare.
L'appello deve quindi essere respinto e parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite.
La liquidazione del compenso per gratuito patrocinio, a cui e' stato ammesso il ricorrente, avverra' con separato provvedimento.
PQM
La Corte di Appello di NO, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro il di NO Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 7384/2024 emessa dal Tribunale di NO, pubblicata il 24 luglio 2024, a definizione della causa n. 28152/2023, così dispone:
- Rigetta l'appello
- Condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore di parte appellata, che liquida in complessivi euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, in assenza di una sostanziale fase di trattazione, oltre 15% spese forfettarie, oltre Cap e Iva se dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Rel. Il presidente
3 Marc Anthony Gambardella Anna Maria Pizzi
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