Ordinanza cautelare 27 giugno 2018
Sentenza 28 agosto 2019
Decreto presidenziale 26 settembre 2019
Ordinanza cautelare 8 novembre 2019
Rigetto
Sentenza 31 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 28/08/2019, n. 10654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10654 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2019
N. 10654/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05655/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5655 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enricomaria Orsitto, Rolando Sepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio di non idoneità emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici il 29.03.2018, notificato in pari data, nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, di seguito riportato: “-OMISSIS-) AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, RIF. TABELLA 1, PUNTO 2, LETTERA B DEL DM 30/06/03 N.198 E SS.MM.II. E -OMISSIS-) AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, TABELLA A DEL DPR N.207 DEL 17/12/2015” nonché degli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, compresi tutti i verbali e gli accertamenti medici eseguiti, propedeutici al giudizio di non idoneità impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/7/2018 :
del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale
"Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018 nonché di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza n.3856/2018 che ha respinto la suindicata domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo il signor -OMISSIS- riferisce di aver partecipato al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.40 del 26.05.2017 per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato.
Dopo aver superato la prova scritta e quella di efficienza fisica, la Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, in data 29.03.2018, lo ha giudicato non idoneo alla procedura con conseguente esclusione dal concorso, per la seguente motivazione “ -OMISSIS-) ai sensi dell’art.3 comma 2 rif tabella 1 punto 2 lettera b del dm 30/06/03 n° 198 e succ mod ed integr e -OMISSIS- %) ai sensi art. 3 comma 1 tabella a) del dpr n° 207 17/12/2015 ”.
Avverso tale giudizio di inidoneità ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere. Violazione e/o errata applicazione del d.m. 30/06/2003, n.198 nonche’ della lex specialis. Errore di fatto e di diritto. Carenza di motivazione. Ingiustizia manifesta: il giudizio di inidoneità sarebbe illegittimo perché la Commissione avrebbe rilevato la visibilità di un tatuaggio (in origine situato nella -OMISSIS- di modestissime dimensioni, cm 6 x 3,5 circa), trattandosi invece di un tatuaggio in rimozione, ossia di una macchia della pelle a seguito del trattamento chirurgico laser, come da allegata certificazione medica.
2) Eccesso di potere. Violazione e/o errata applicazione del d.p.r.17/12/2007, n.215. Errore di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti: la misurazione della composizione corporea effettuata sul ricorrente in sede di concorso, precisamente il 29.03.2018, con un risultato di indice di -OMISSIS-% Pbf, non sarebbe corrispondente ad ulteriore misurazione effettuata dopo pochi giorni in data 11.4.2018, con metodica bioimpedenziometrica presso struttura medico ospedaliera, con risultato di un indice di massa grassa del 20 %, confermato anche da altro Specialista in Medicina Legale, come da apposita relazione medico-legale allegata.
Pertanto il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.
1.1.Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso con deposito di documentazione relativa al procedimento, tra cui la relazione difensiva dell’Amministrazione con la quale è stata evidenziata la correttezza del procedimento valutativo della Commissione Medica e la valenza probatoria del verbale, atto 'fidefaciente', e adottato in piena osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente. Secondo la resistente il giudizio di inidoneità non potrebbe essere il frutto di valutazioni effettuate da differenti organi, seppur di altra pubblica Amministrazione, non abilitati all’accertamento dei requisiti psico-fisici in questione e, come tali, assolutamente ininfluenti e prive di pregio giuridico.
1.2.Con ordinanza n.3856 del 2018 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.
2.Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 333-12D.2.17/12217 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico in questione ed ha dedotto la illegittimità di detta graduatoria derivata dalla illegittimità del provvedimento di inidoneità impugnato con il ricorso introduttivo, con richiamo dei motivi di impugnazione ivi proposti.
2.1. In prossimità della odierna udienza pubblica l’Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha controdedotto alle censure attoree ed ha insistito con articolate argomentazioni sulla propria posizione difensiva, alla luce del descritto corretto comportamento della Commissione e del giudizio espresso in relazione ai due profili di inidoneità riscontrati al ricorrente in occasione degli accertamenti sanitari e basati su presupposti di fatto non soggetti a variazioni. Parte ricorrente ha depositato relazione medica in data 29.3.2019 attestante la ricostruzione clinica e i trattamenti applicati al ricorrente sul tatuaggio.
Alla udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
3.1. Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento in epigrafe che ha dichiarato il ricorrente “non idoneo” alla procedura concorsuale in epigrafe, a motivo della presenza di “ -OMISSIS-) ai sensi dell’art.3 comma 2 rif tabella 1 punto 2 lettera b del dm 30/06/03 n° 198 e succ mod ed integr e -OMISSIS- %) ai sensi art. 3 comma 1 tabella a) del dpr n° 207 17/12/2015 ”.
Al riguardo rileva il Collegio che la Commissione con l’accertamento dei requisiti effettuato sul ricorrente ha riscontrato la presenza di due profili costituenti cause di inidoneità: tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme e alterazione della composizione corporea.
A tal proposito in relazione al primo profilo di inidoneità occorre richiamare in materia il Regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con Decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.198, che all’art. 3, comma 2, prevede che costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1.
Nella richiamata tabella 1, al punto 2, lettera B, sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme - facendo riferimento alle uniformi utilizzabili nell’ambito del servizio – e quando per la loro sede e natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.
Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525; Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 15 maggio 2012, n. 4354 e n. 4357).
La detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950).
Osserva il Collegio come - in linea generale - la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego sia, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal relativo concorso, soltanto nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati e solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica, tanto da determinare l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio e assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento (in tal senso, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I quater n. 8499/2018; id., n. 1073/2019).
3.2. Orbene, applicando le predette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il Collegio che il gravato giudizio di inidoneità sia legittimo sotto il profilo della valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, della motivazione e della non erroneità del giudizio, con specifico riferimento al riscontro operato in sede di accertamento (di cui al verbale in data 29.3.2018 “ -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 3 comma 2 rif. Tabella 1 punto 2 lettera ‘b’del DM 30/06/2003 n. 198 e succ. mod. ed integ .”, come sopra indicato, nonché scheda medica in pari data con indicazione di tatuaggio ancora visibile, -OMISSIS- delle dimensioni di 6 cm x 3, verbale n.60) riguardo alla contestata visibilità del tatuaggio, collocato in zona non coperta da uniforme, che sebbene in rimozione, tuttavia come dalla documentazione prodotta in atti risulta ancora visibile nella rappresentazione e nelle dimensioni al momento dell’accertamento dei requisiti psicofisici e in zona non coperta dall’uniforme.
E del resto parte ricorrente ha allegato agli atti, dapprima con il ricorso introduttivo, la relazione medica dell’11 aprile 2018 attestante che dopo alcune sedute di trattamento di rimozione del tatuaggio “residuano effetti cicatriziali in riassorbimento destinati alla scomparsa”, con allegazione di foto con la rappresentazione del tatuaggio/disegno sulla pelle, ancora visibile nella forma e nelle dimensioni; tale certificazione come documentata risulta in evidente contrasto con la certificazione, rilasciata in data antecedente in data 29.3.2018, dallo stesso medico specialista (da ultimo depositata) e attestante che “allo stato, a conclusione dell’intero trattamento il tatuaggio risulta del tutto scomparso”, con allegazione di foto non chiara nella immagine riguardo alla parte del avambraccio interessata dall’accertato tatuaggio (contraddizione evidente dal certificato rilasciato per ultimo attestante il residuo cicatriziale del tatuaggio ed invece il certificato antecedente attestante la scomparsa del tatuaggio stesso).
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha applicato la specifica disposizione regolamentare richiamata nel verbale recante il giudizio di inidoneità (art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. b, del d.m. n. 198/2003), che nel considerare i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme” quale causa di inidoneità al servizio nella Polizia, non esime, comunque, l’Amministrazione dal dover valutare in concreto la visibilità del tatuaggio, accertata nella specie sia nella descrizione dello stesso – nel disegno e nella dimensione – e nella chiara ed evidente rappresentazione nonché la collocazione del tatuaggio in parte del corpo non coperta dall’uniforme.
Va quindi rilevato che non emerge errore valutativo della Commissione medico-legale riguardo al giudizio espresso, anche alla luce della contraddittoria documentazione di parte allegata come sopra indicato, la quale non dimostra al momento degli accertamenti concorsuali eseguiti sul candidato, tra l’altro, la non visibilità del tatuaggio nella figura definita nella sua originaria composizione dello stesso, ma invece la chiara evidenza dello stesso.
Ne deriva che l’atto gravato non risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della specifica fattispecie esaminata ai parametri normativi, attesa la individuata descrizione del tatuaggio, della dimensione e collocazione nella parte del corpo non coperta dalla divisa (estiva) e dell’espresso richiamo alla normativa applicabile in materia, con evidenza dei presupposti di fatto e di diritto del giudizio di inidoneità.
Sulla base di ciò il primo motivo è infondato.
3.3. Per quanto riguarda la doglianza relativa alla ulteriore causa di esclusione (alterazione della composizione corporea) rileva il Collegio che la legge n. 2 del 12.1.2015 ha modificato il comma 1 lett. d) dell’art. 635 del C.O.M. in materia di requisiti generali per il reclutamento nelle Forze Armate, con l’abolizione del limite di altezza e la previsione di nuovi parametri fisici della composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva.
In particolare con norma regolamentare (d.P.R. 29.12.2015, n. 207) sono stati stabiliti i valori limite di ciascuno di tali parametri entro i quali i candidati devono rientrare per l’accesso ai ruoli, differenziati in relazione al sesso maschile o femminile.
Nel caso in esame, risulta in atti, che la Commissione medica per la verifica dei requisiti psico-fisici ha sottoposto il ricorrente all’esame clinico generale e alle prove strumentali e di laboratorio e, tra l’altro, al “test bioimpedenziometrico” per la valutazione della composizione corporea e della percentuale di massa grassa. Dal risultato ottenuto il ricorrente è risultato non idoneo al servizio di Polizia per “-OMISSIS-%), art. 3 comma 1 tabella A del d.p.r. n. 207 del 17.12.2015”, valore non compatibile con il parametro massimo (pbf 22%) fissato per la composizione corporea dei candidati di sesso maschile, indicato nella tabella A allegata al predetta norma regolamentare di cui al d.P.R. n. 207 del 2015.
Sulla base di quanto rappresentato e documentato il provvedimento di inidoneità non risulta viziato in quanto è stato adottato sulla base della normativa vigente in materia, come richiamata nello stesso provvedimento, e sulla base del test bioimpedenziometrico con la strumentazione apposita per la valutazione della composizione corporea e della percentuale di massa grassa (in base al peso kg.80 e l’altezza m.1,74 rilevati), come risulta dalla scheda medica.
Pertanto non sussiste il censurato difetto di motivazione considerato che il citato giudizio medico-legale indica il presupposto di fatto ossia l’accertata misurazione di alterazione corporea, con indicazione della percentuale, nonché il presupposto di diritto con il richiamo alla specifica normativa applicabile.
Tale giudizio di idoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o contraddittorietà, circostanze nella specie non rilevabili, attesa la valenza probatoria di quanto certificato in occasione degli accertamenti eseguiti dalla Commissione con la strumentazione all’uopo ammessa, risultando tra l’altro ininfluenti le ulteriori misurazioni, tenuto conto altresì della sussistenza di due profili di inidoneità riscontrati.
4. In definitiva il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti, in quanto infondati, vanno respinti.
La particolarità della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariangela Caminiti | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.