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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29005 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 22528 del 2022, depositata in data 20.06.2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14, (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale isola G n.8 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessio Migliardi (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 appellata contumace
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi (C.F. ) elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi Controparte_1 all'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, l' e il Parte_1 Controparte_2 impugnando la cartella di pagamento n. 071 2019 0076726312000 dell'importo di euro 177,80 limitatamente al solo ruolo esattoriale n. 2019/4135, emessa a carico della stessa per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle era venuta a conoscenza solo con la Pt_3 richiesta dell'estratto di ruolo. Eccependo la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia del si costituiva l' , la quale eccepiva Controparte_2 Parte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Chiedeva la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. davanti allo stesso giudice degli ulteriori procedimenti pendenti dinanzi al medesimo che riguardavano altre cartelle, stante la identità di questione da trattare. Lamentando, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella, chiedeva il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite. Il giudice di pace di Napoli accoglieva l'opposizione, stante la decorrenza del termine di prescrizione e annullava la cartella di pagamento condannando l' in Parte_1 solido con il al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' lamentandone la Parte_1 nullità in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, affermando di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge, e dunque, di aver legittimamente agito in executivis nei confronti del debitore. Altresì, eccepisce l'illegittimità della sentenza laddove il Giudice di Pace non ha qualificato la domanda ex art. 617 c.p.c., e dunque non ne ha rilevato la tardività.
Si è costituito il chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di Controparte_2 spese. Benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si reputa opportuna una premessa sulla qualificazione della domanda.
Non vi è dubbio che la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo.
Ebbene, in mancanza di atti aventi efficacia esecutiva, non si ritiene configurabile un'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo…” (Cass.
7460/2019); “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”
(Cass. 18041/2019). Se l'azione avverso il fermo o l'ipoteca si configurano quale accertamento negativo, tanto più lo sarà l'azione avverso “l'estratto di ruolo”, in assenza di atti aventi attuale efficacia esecutiva.
Ove si agisca per l'accertamento negativo del credito, valgono i criteri di competenza per materia in relazione alla tipologia di creditoria e si deve dimostrare un interesse ex art. 100 c.p.c.
Nel caso di specie, tra i motivi esposti dall'appellante, quello dell'interesse ad agire per impugnare un mero estratto di ruolo assume carattere preliminare ed assorbente.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle…... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo Controparte_1
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di Parte_1 pace di Napoli n. 22528 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29005 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n. 22528 del 2022, depositata in data 20.06.2022 e vertente
TRA
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Parte_1
n.14, (C.F. ) in persona del legale rapp.te p.t dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale isola G n.8 presso lo C.F._1 studio dell'avv. Alessio Migliardi (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 appellata contumace
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi (C.F. ) elettivamente C.F._4 domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi Controparte_1 all'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, l' e il Parte_1 Controparte_2 impugnando la cartella di pagamento n. 071 2019 0076726312000 dell'importo di euro 177,80 limitatamente al solo ruolo esattoriale n. 2019/4135, emessa a carico della stessa per sanzioni amministrative elevate in seguito a violazioni al C.D.S. e delle era venuta a conoscenza solo con la Pt_3 richiesta dell'estratto di ruolo. Eccependo la mancata notifica della cartella e dei verbali sottesi, nonché
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Nella contumacia del si costituiva l' , la quale eccepiva Controparte_2 Parte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Chiedeva la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. davanti allo stesso giudice degli ulteriori procedimenti pendenti dinanzi al medesimo che riguardavano altre cartelle, stante la identità di questione da trattare. Lamentando, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo la regolarità della notifica della impugnata cartella, chiedeva il rigetto delle avverse difese con il favore delle spese di lite. Il giudice di pace di Napoli accoglieva l'opposizione, stante la decorrenza del termine di prescrizione e annullava la cartella di pagamento condannando l' in Parte_1 solido con il al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' lamentandone la Parte_1 nullità in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'impugnazione diretta del ruolo, affermando di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge, e dunque, di aver legittimamente agito in executivis nei confronti del debitore. Altresì, eccepisce l'illegittimità della sentenza laddove il Giudice di Pace non ha qualificato la domanda ex art. 617 c.p.c., e dunque non ne ha rilevato la tardività.
Si è costituito il chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di Controparte_2 spese. Benché regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata poi in decisione con i termini di legge.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si reputa opportuna una premessa sulla qualificazione della domanda.
Non vi è dubbio che la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo.
Ebbene, in mancanza di atti aventi efficacia esecutiva, non si ritiene configurabile un'opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi.
Sul tema, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che:
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto azione di accertamento negativo…” (Cass.
7460/2019); “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”
(Cass. 18041/2019). Se l'azione avverso il fermo o l'ipoteca si configurano quale accertamento negativo, tanto più lo sarà l'azione avverso “l'estratto di ruolo”, in assenza di atti aventi attuale efficacia esecutiva.
Ove si agisca per l'accertamento negativo del credito, valgono i criteri di competenza per materia in relazione alla tipologia di creditoria e si deve dimostrare un interesse ex art. 100 c.p.c.
Nel caso di specie, tra i motivi esposti dall'appellante, quello dell'interesse ad agire per impugnare un mero estratto di ruolo assume carattere preliminare ed assorbente.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U.,
n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle…... ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo Controparte_1
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del giudice di Parte_1 pace di Napoli n. 22528 del 2022 e per l'effetto dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Napoli, 27 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale