Sentenza 8 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
RG. n. 177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 2277/2022 del 01/10/2022 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Chiavari (GE), via Rivarola, n. 55
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
“In via preliminare disporre il sopralluogo dell'Ufficio sugli immobili oggetto di causa.
Nel merito in accoglimento del proposto appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata respingere la domanda di rivendica avanzata da parte attrice in quanto infondata.
In subordine e salvo ricorso, in caso di conferma nel merito dell'impugnata sentenza, in accoglimento del terzo motivo di gravame ridurre l'importo della condanna alle spese ed agli onorari del giudizio nei limiti fissati dal DM 55/2014 e indicati per il giudizio di primo grado in
€ 662,00 a titolo di onorario oltre accessori”.
PER PARTE APPELLATA
1
I) respingere l'appello avversario, siccome inammissibile, improponibile e infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Terza Civile, n.
2277/2022, depositata in data 10 ottobre 2022;
II) con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30/12/2019 la Controparte_1
associazione senza fini di lucro, fondata il 15/4/1791, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Genova al fine di sentir accertare il suo diritto di proprietà esclusivo Parte_1
sul vano sottoscala insistente sul fondo contraddistinto al C.T. del Comune di Chiavari, foglio
13, mappale n. 1232 e sentir condannare la convenuta al rilascio del predetto locale.
Deduceva parte attrice di aver acquistato il “piccolo tratto di terreno, già agrumeto e ora adibito a passaggio, della superficie catastale di metri quadrati settanta…” di cui al mappale
1232 in forza di accettazione di donazione del 8/7/2013 dai precedenti proprietari
[...]
e cui il bene era pervenuto in forza di successione Persona_1 Persona_2
della madre, che lo aveva acquistato a propria volta in data 13/11/2003 dai precedenti proprietari. Sull'immobile in questione insisteva una scalinata in muratura che dal “giardino annesso a conduce al soprastante Castello di Chiavari” (pag. 5 Controparte_2
citazione), e sotto la seconda rampa di detta scalinata era presente un piccolo vano (delle dimensioni di 1,5x1,20 m) aperto sui due lati lunghi e adibito a ripostiglio. In vista dell'esecuzione di alcuni lavori di restauro conservativo sulla scalinata insistente sul mappale 1232 e sul sottostante vano adibito a ripostiglio l'attrice aveva apposto un nastro per delimitare l'area rispetto al confinante giardino di proprietà di , la Parte_1
quale rivendicava di averne acquisito la proprietà per usucapione.
Si costituiva nel giudizio , contestando la domanda che qualificava di Parte_1
rivendica di cui chiedeva il rigetto, affermando che il vano in questione non era mai stato di proprietà della né nel suo possesso. Negava di aver Controparte_1
affermato di essere divenuta proprietaria del bene per usucapione. Negava, altresì, che il vano fosse stato oggetto della donazione in favore dell'attrice, al quale non aveva accesso, dai signori posto che la donazione si riferiva unicamente al piccolo corridoio e alla Per_1
rampa di scale, né alcun riferimento risultava nella nota di trascrizione. Deduceva altresì, oltre al possesso, di averne acquistato la proprietà in forza dell'atto di acquisto del distinto
2 e confinante mappale 1231 del 17/9/2003, adibito a giardino, di cui il vano, definito sottoscala, era ornamento, costituendone pertinenza, come previsto nell'atto, essendo collegato al mappale 1231 da un arco aperto e praticabile a servizio del giardino. Non poteva esserci dubbio sulla pertinenzialità in quanto tutto il terreno ora di proprietà dell'attrice, della convenuta e dei signori ra di un unico proprietario che lo aveva venduto con atti Per_1
separati. Inoltre il vano non era accessibile dalla proprietà confinante della
[...]
in quanto chiuso da una porta in ferro, nel tempo marcita. Controparte_1
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con l'assunzione di testimoni, accoglieva la domanda dell'attrice, dichiarava che il locale sottoscala insistente sul fondo contraddistinto al C.T. del Comune di Chiavari, foglio 13, mappale n. 1232, di cui è parte integrante, è di proprietà della condannava la convenuta Controparte_1
all'immediato rilascio del predetto locale in favore della Parte_1 [...]
nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice. Controparte_1
Dopo aver citato gli atti di provenienza indicati dalla parte attrice fino alla denuncia di successione del 19/8/1995 in capo ad dante causa dell'attrice, il Tribunale Persona_3
dava atto, in punto di fatto, come dato pacifico che detto vano insista sulla proiezione verticale del citato mappale 1232 e che sia caratterizzato da “bucature” sui due lati lunghi.
Rilevava, altresì, che entrambi i mappali in questione (1231 oggi di proprietà Parte_1
e 1232 oggi di proprietà della fossero fino al 2003 di Controparte_1
proprietà dei medesimi soggetti (sig.ri danti causa di entrambe Parte_2
le parti secondo le rispettive allegazioni. Affermava, quindi, che - assunto quanto sopra, in difetto di elementi indicativi di una circolazione del bene (il vano sottoscala) separata e distinta da quella del terreno sul quale insiste (pacificamente il mappale 1232), non potrà che accogliersi la domanda attrice, corredata dei necessari e sufficienti supporti probatori documentali (sul punto, in relazione all'ampiezza dell'onere probatorio, cfr.
Cass.n.5648/19)”. Proseguiva il Tribunale affermando che fosse insussistente il dedotto da parte convenuta vincolo di pertinenzialità del vano con l'immobile di cui al mappale 1231 acquistato dalla convenuta, posto che: strutturalmente faceva parte della scalinata, che insiste sul mappale di proprietà attrice e non ha funzione in alcun modo riferibile al giardino di proprietà della convenuta;
è dotato di apertura su entrambi i lati lunghi, il che esclude una specifica funzione di ornamento e servizio al (solo) giardino (ora) in proprietà , Parte_1
condizione che in effetti avrebbe potuto essere indicativa di un possibile vincolo pertinenziale;
in realtà, anche considerandosi il fatto che il giardino di Controparte_2
era in origine di proprietà di un unico soggetto, riteneva scarsamente logico affermare che
3 un vano - dotato di duplice accesso - sia stato strutturato come posto a servizio di un'unica porzione di giardino;
né vi sono elementi indicativi di una successiva destinazione esclusiva a servizio di detta unica porzione di giardino;
neppure si rinvengono elementi convincentemente indicativi del trasferimento, quale pertinenza, di detto vano nell'atto di acquisto di del 19/9/2003 del terreno di cui al mappale 1231, posto Parte_1 che, nell'individuare il confini del mappale 1231 con il mappale 1232 “si precisa che la linea di confine con il mappale 1232 s'intende a filo dei pilastri e posti all'interno del mappale
1232” , circostanza che consentiva di escludere che il vano fosse stato alla stessa trasferito, ricadendo del tutto all'interno dei filo dei pilastri richiamato in atti.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , chiedendone l'integrale Parte_1
riforma con il rigetto della domanda attrice, articolando i seguenti motivi:
1.Con il primo motivo rubricato “Violazione degli artt. 1350, 2659, 2856, 817, 2697, 782 c.c.” parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado in ragione dell'affermato non corretto apprezzamento dei luoghi e della situazione di fatto da parte del primo giudice.
Assume che poiché l'azione intentata dall'originaria attrice è un'azione di rivendica il
Tribunale avrebbe dovuto valutare se sulla base dei titoli prodotti era soddisfatto l'onere di prova. Né nell'atto di donazione del 08/07/2013, né nella nota di trascrizione si fa riferimento al vano in questione, posto che l'atto riguarda un piccolo tratto di terreno già agrumeto ed ora adibito a passaggio. Non ha rilevanza – sostiene l'appellante - il fatto che il vano oggetto di lite insista sulla proiezione verticale del mappale 1232, posto che, come affermato in casi simili dalla Corte Suprema in caso di immobili condominiale o appartenente a più proprietari, non può attribuirsi rilevanza al dato della mera sovrapposizione materiale tra un bene e quello posto al piano sottostante, dovendosi valutare se il bene è dotato di una sua autonomia. Ininfluente è poi – aggiunge parte appellante - la circostanza che entrambi i mappali fossero di proprietà dei signori anzi dimostrativa del Pt_3 Per_3 CP_3
fatto che il bene non era stato compreso nella donazione. Dalla domanda del frazionamento dell'intero mappale, che aveva portato alla nascita del mappale 1232, si desume che fosse indicata la superficie reale di mq. 70 dell'immobile compravenduto, senza altri vani ed accessori. A seguito del frazionamento veniva precluso l'accesso al sottostante vano dal tratto di terreno destinato a passaggio, potendo l'accesso avvenire solo dal mappale 1231 della convenuta. Il Tribunale non aveva fatto riferimento alla nota di trascrizione, e non aveva tenuto conto che l'indicazione dei confini non ha valore determinante rispetto al contenuto dell'atto, che non faceva riferimento al vano in questione.
4 2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la “violazione degli artt. 817 e 818 c.c.”.
Deduce che ove si trova il vano in oggetto non sono presenti pilastri che sono invece presenti nel tratto precedente del passaggio e che nell'atto di compravendita dell'appellante del terreno individuato dal mappale 1231 è specificato che questo è ceduto con tutti gli accessori e le pertinenze, con la conseguenza che il fatto che non sia stato descritto il vano
è del tutto indifferente, tanto più che l'accesso poteva avvenire solo dal mappale 1231. La donazione del bene in favore dell'originaria attrice, anche ove comprensiva del vano, le sarebbe inopponibile. Dalla parte opposta al mappale 1231 di sua proprietà, l'accesso era precluso da una porta in ferro che poteva essere aperta solo dall'interno del vano.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in punto spese di lite, con specifico riferimento alla determinazione del valore della causa e allo scaglione applicato dal Tribunale. Ai sensi dell'art. 15 c.p.c. il valore della causa era pari a euro 174,00
(reddito dominicale di euro 0.87 x 200), e la stessa attrice aveva indicato quale valore quello di euro 5.000,00 laddove il Tribunale aveva applicato lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00. Il compenso andava determinato in euro 71,30.
Si è costituita nel giudizio la eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello proposto dalla controparte. In particolare, l'appellata ha insistito nell'affermare che il vano sottoscala accede al fondo sul quale insiste, distinto dal mappale
1232, adibito a camminamento. Inoltre, la ha precisato che Controparte_1
il valore della controversia - pari a 5.000,00 euro - non era stato contestato nel primo grado di giudizio, pertanto, le contestazioni su tale quantificazione dovrebbero essere considerate tardive e come tali inammissibili.
Licenziata dalla Corte consulenza tecnica d'ufficio descrittiva dello stato dei luoghi, disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20/11/2024, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi 1 e 2 possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi attenendo alla valutazione della fondatezza della domanda di rivendica esercitata dalla originaria attrice e sono, ad avviso della Corte, infondati.
In primo luogo, occorre affermare che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova in materia di azione di rivendica in relazione all'immobile di cui al mappale 1232 oggetto della domanda dell'originaria attrice Controparte_1
mediante il richiamo agli atti provenienza indicati e prodotti da parte attrice e il
[...]
5 riferimento, sia pure sintetico, ai principi espressi dalla Corte Suprema (Cass. n. 5648/2019), avendo ben precisato – il Tribunale – che ciò che occorre verificare è se “il vano sottoscala posto in corrispondenza della seconda rampa che, insistendo sul mappale 1232, conduce
Contr al soprastante Castello di Chiavari – sia effettivamente parte di quanto acquistato da ,
e se dello stesso i citati danti causa abbiano efficacemente disposto” (pag. 5 sentenza).
Dagli atti emerge che la appellata proprietaria dell'immobile Controparte_1
di cui al mappale 1232 in forza di atto di accettazione di donazione a rogito notaio Per_4 in data 8.7.2013, atto con cui ha prestato accettazione all'atto di donazione a rogito notaio in data 9.10.2012 con il quale e Per_4 Persona_1 Persona_2 hanno donato alla “piccolo tratto di terreno facente parte del Controparte_1
giardino retrostante a già agrumeto e adibito a passaggio, della Controparte_2
superficie catastale di metri quadri settanta, censito al C.T. del Comune di Chiavari al foglio
13 mappale 1232”. Il bene era pervenuto ai donanti in forza di successione di Per_5 giusta dichiarazione di successione registrata il 3-4.10.2011 presso l'Agenzia delle
[...]
Entrate e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Chiavari il 7.12.2011. Per_5
aveva a propria volta acquistato la proprietà di detto immobile dai precedenti
[...]
proprietari, sig.ri con atto del 30/10/2003 autenticato nelle firme Parte_2 dal notaio in data 13.11.2003. Risulta, così, che fino al 2003 l'immobile in questione Per_6
(così come le restanti porzioni dell'allora agrumeto ora giardino allo stesso limitrofe) fosse di proprietà dei predetti signori Controparte_5 Controparte_6 CP_7
danti
[...] Controparte_8 Persona_7 Persona_8 Persona_9
causa sia di e ( a propria volta danti causa Persona_1 Persona_2
della , per quanto innanzi detto, sia della originaria Controparte_1
convenuta che ha acquistato in data 17.9.2003 dai predetti Sig. Parte_1 il confinante “… appezzamento di terreno di natura agrumeto Parte_2 della superficie catastale di circa 375 metri quadrati…” di cui al mappale 1231.
Ne consegue che, come si è anticipato, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte Suprema, e richiamati mediante il riferimento alla sentenza della Corte
Suprema n. 5648/2019 e ad altre conformi per cui il rigore della cosiddetta probatio diabolica in materia di azione di rivendica del diritto di proprietà risulta attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso al dante causa dell'attore, poiché in tal caso l'onere probatorio a carico dell'attore in rivendicazione si riduce alla dimostrazione di avere acquistato il bene in base ad un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il
6 convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non é stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n. 5648/2019; Cass. n. 25793/2016; Cass. n. Cass. 2016/694 e numerose conformi).
E' pacifico che la appartenenza del bene ai medesimi danti causa della originaria convenuta non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte Parte_1
della predetta, che non ha allegato di aver posseduto da oltre venti anni il vano in questione, di tal chè è sufficiente per il rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 28865/2021), risultando pertanto inconferente la contestazione della originaria convenuta riguardo alla prova del possesso del rivendicante.
Va, altresì, richiamato quanto affermato dalla Corte di cassazione per cui “nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale"
(Cass., sez. II, 14/12/2016, n. 25793). Ciò in quanto la trascrizione piuttosto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare.
Ciò che parte appellante contesta è che con l'atto di donazione a rogito notaio in Per_4
data 8.7.2013 sia stato trasferito il vano di cui è causa posto sotto la rampa insistente sul mappale 1032, sostenendo che in esso detto vano non sia stato menzionato, pur avendo una sua autonomia, e quindi assume che non sia stato trasferito in proprietà all'originaria società attrice.
L'assunto non è condiviso dalla Corte.
L'atto di acquisto della società appellata descrive il bene come “piccolo tratto di terreno, già agrumeto e ora adibito a passaggio, della superficie catastale di metri quadri settanta, censito al C.T. del Comune di Chiavari, al Foglio 13, mappale 1232” di cui al rogito Notaio
Dott. in data 8 luglio 2013, Rep. n. 20876, Racc. n. 12056. Persona_10
Dalla CTU licenziata in questa fase di gravame è emerso che il vano conteso si trova sotto la rampa in muratura della scala che separa quello che in origine era un unico giardino, oggi diviso in due settori, ed è posto “all'interno del mappale 1232 e distaccato di alcuni
7 centimetri dal filo esterno dei pilastrini rivolti verso la proprietà ” (pag. 35 CTU). Parte_1
Il mappale 1232 fa parte di quello che in origine era un unico originario mappale di proprietà dei Sigg. e (mappale 78), oggetto nel 2001 di frazionamento CP_3 Pt_3 Per_3
nei distinti mappali 1230 (oggi di proprietà della , 1231 (oggi Controparte_1
di proprietà di ) e 1232 (di proprietà della Parte_1 Controparte_1
, frazionamento attuato dalla proprietà in vista di atti di disposizione separati di
[...]
ciascun mappale frazionato compiuti in epoca pressochè coeva fra loro (anni 2003-2004).
Risulta, infatti, che l'atto con cui i predetti Sigg. anno venduto Pt_3 CP_3 Per_3
l'immobile mappale 1231 a è del 17/9/2003 e quello con cui hanno Parte_1 venduto l'immobile 1232 (agrumeto) a , dante causa dell'appellata, è del Persona_11
30/10/2003, registrato il 13/11/2003. Negli stessi anni 2003-2004 (pag. 24 CTU) si collocano gli atti di disposizione del mappale 1230 (poi ulteriormente frazionato), oggi di proprietà della
Dalla CTU è, ancora, emerso che il terreno destinato a Controparte_1
passaggio di cui è causa misura mq. 70 ca. di sedime, ed è caratterizzato dalla presenza di opere e manufatti simili per materiali e modalità costruttiva (muri, pilastri), tra cui la scala in muratura che costituisce il percorso pedonale storico che, fiancheggiato dal passo regolare dei pilastri, conduce ai terrazzamenti superiori.
Sempre dalla CTU emerge che il vano conteso, impreziosito da due nicchie contrapposte, dotate di fontanella murale e seduta, da cui non si può accedere dal soprastante terreno destinato a passaggio, è dotato di due aperture: attualmente vi si può accedere direttamente sia dalla proprietà dell'appellante , mappale 1231, attraverso l'arco libero largo Parte_1 mt. 1,85 ed alto all'imposta mt. 2,60 ( foto 5 di pagina 16), che dal giardino della
[...]
mappale 1230, attraverso un varco nella muratura di mattoni pieni largo cm. 74 CP_1
( foto 6 di pagina 17). Il mappale 1232 si trova, infatti, tra i due mappali 1230 e 1231, ed è con loro confinante come ben si vede nella foto 2 pag. 13 della CTU. Si trova, altresì, scritto nella consulenza che dal lato confinante con la sulla Controparte_1
bucatura del varco in muratura di mattoni vi è murato un vecchio telaio in ferro dotato di cardini e battente di chiusura, dell'ipotizzabile preesistente serramento, rivolto verso il vano sottoscala, ovvero con senso d'apertura indirizzato verso la proprietà della
[...]
. CP_1
E', pertanto, condivisibile l'affermazione del primo giudice - trovando conferma lo stato dei luoghi cui ha fatto riferimento il Tribunale alla luce della espletata CTU in questo grado di giudizio - secondo cui il fatto che il vano conteso, in oggi adibito a ripostiglio, abbia due aperture su entrambi i lati lunghi, esclude l'individuazione di una specifica funzione di
8 ornamento e servizio al solo giardino oggi in proprietà dell'appellante, che ne reclama la natura pertinenziale al proprio immobile, essendo evidente che la duplice apertura esistente su entrambi i lati laterali della scalinata, nel passato, era funzionale al godimento e al servizio dell'intero giardino, un tempo di un unico soggetto. Trattasi, quindi, di circostanza che non consente di affermare la rivendicata da parte appellante natura di pertinenzialità al terreno mappale 1231 di sua proprietà – questione oggetto di specifico motivo di appello -, posto che l'atto di destinazione funzionale della pertinenza ad una specifica unità principale deve avere una leggibilità particolarmente chiara e priva di ambiguità, laddove risulta assente nel caso in esame un elemento materiale che vincoli con evidenza il vano/ripostiglio a uno dei due terreni frazionati rispetto che all'altro. Non si rinviene, sul piano oggettivo, la materiale destinazione del vano al giardino mappale 1231 (per quanto detto in ordine alla esistenza di duplice apertura), né, sul piano soggettivo, tale supposta destinazione si ricava nella effettiva volontà dei venditori, all'epoca ancora unici proprietari dei mappali 1230, 1231 e
1232, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale, risultando anzi detta destinazione smentita, posto che nell'atto datato 17.9.2003 di acquisto di dell'appezzamento di terreno mappale 1231 si trova scritto Parte_1
“confinante: con i mappali 1232, 1227, 79 del foglio 13 … si precisa che la linea di confine con il mappale 1232 s'intende a filo dei pilastri e posti all'interno del mappale 1232”. Poiché dalla CTU, ed in particolare dalla planimetria allegato E-3 alla consulenza, emerge che il vano di cui è causa rimane all'interno del mappale 1232 e distaccato di alcuni centimetri dal filo esterno dei pilastrini rivolti verso la proprietà di cui al mappale 1231 - Parte_1 filo indicato specificamente quale confine del terreno acquistato dalla appellante – ne deriva che l'oggetto dell'acquisto dell'appellante necessariamente non includeva il vano collocato all'interno del mappale 1232, tanto più che sulla base di quanto emerso dalla CTU l'accesso da parte dell'appellante al vano sottoscala dovrebbe avvenire attraverso il Parte_1 passaggio sul fondo mappale 1232, circostanza che, ulteriormente, trova ostacolo nell'atto acquisto di quest'ultima del 10.09.2003 in cui è previsto: “la parte venditrice dichiara che il terreno in oggetto – ossia il mappale 1231 - viene ceduto senza alcun diritto di passaggio su terreni confinanti -ossia il confinante mappale 1232 - di proprietà della venditrice”. Al momento dell'acquisto da parte di del fondo di cui al mappale 1231, i Parte_1
suoi danti causa erano ancora proprietari del fondo mappale Controparte_9
1232 e di quello confinante di cui al mappale 1230 (attuali mappali 1244 e 1245), di tal chè si può spiegare la volontà di trattenere per sé la scalinata ed il sottostante vano.
9 La Corte condivide, pertanto, l'affermazione del Tribunale per cui, “in difetto di elementi indicativi di una circolazione del bene (il vano sottoscala) separata e distinta da quella del terreno sul quale insiste (pacificamente il mappale 1232” (pag. 6) ed in assenza di “elementi convincentemente indicativi del trasferimento, quale pertinenza, di detto vano nell'atto di acquisto della del 17/9/2003, la domanda di rivendica può trovare Parte_1
accoglimento.
E' vero, come assume l'appellante, che del vano sottostante la rampa in sè non si fa espressa menzione nell'atto di donazione, tuttavia detto vano insiste sulla proiezione verticale del citato mappale 1232 di proprietà di parte attrice, risultando altresì dalla CTU che il mappale 1231 di proprietà neppure confina fisicamente col vano in Parte_1
questione in quanto separato, giova ribadire, da alcuni centimetri dal filo dei pilastrini indicati come confine nell'atto . In ordine all'interpretazione del contenuto di un atto di Parte_1
compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, la
Corte Suprema ha affermato che “i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti agli stessi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile
e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (cfr. Cass. nn. 3996/2017;
9215/04, 9896/10).
Nel caso in esame l'immobile oggi di proprietà dalla (definito Controparte_1
“agrumeto” nell'atto 30/10/2003 dei venditori e “piccolo tratto di Controparte_10
terreno facente parte del giardino retrostante a già agrumeto e adibito Controparte_2
a passaggio” nell'atto del 8/7/2013 di accettazione della donazione), risulta sufficientemente descritto attraverso il riferimento al numero di mappale oggetto dell'atto di acquisto (mapp.
1232, individuato sia nell'atto del 30/10/2003 che nella donazione del 8/7/2013), al cui interno si trova il vano in contestazione, dovendo valorizzarsi il fatto che il mappale qualche tempo prima era stato appositamente creato a seguito di apposito frazionamento (dall'unico mappale 78 nei tre più piccoli mappali 1230, 1231 e 1232), nonché attraverso il preciso riferimento ai confini indicati nel pressochè contestuale atto di acquisto del 10/9/2003 di del mappale 1231 rispetto a quello di acquisto di del Parte_1 Persona_11
mappale 1232 (dante causa della società appellata) dei medesimi proprietari, che chiaramente esclude dall'acquisto di ciò che si trova oltre il filo dei Parte_1
predetti pilastrini, e che denota, a contrariis, la volontà dei comuni venditori di includere all'interno del mappale 1232 tutto ciò che ivi si trova, e quindi anche la scala in muratura ed il vano sottostante, non costituendo elementi tali da inficiare la individuazione del bene ad
10 opera delle parti le circostanze emerse dalla CTU, cui fa riferimento parte appellante, che dal terreno destinato a passaggio non esista alcun collegamento al vano scala e che la superficie destinata a passaggio, senza il vano scala, sia di mq 70 – superficie indicata nell'atto di acquisto della Società appellata – a fronte dell'inequivoco riferimento all'oggetto della vendita al mappale 1232, e al dato di fatto che il vano, peraltro delle dimensioni di meno di 2 mq secondo gli accertamenti peritali, insiste sopra detto terreno, che ne è incorporato e che fa parte della struttura del camminamento, oggetto della vendita
(risultando, altresì, inconferente la giurisprudenza citata dall'appellante in materia di condominio).
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata in ordine all'accoglimento della domanda di rivendica.
3. Venendo al terzo motivo di appello, esso è fondato.
Il Tribunale ha condannato a rifondere le spese di lite in favore della Parte_1
spese che – in applicazione dello scaglione di valore da € Controparte_1
26.000,01, a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ( 10.03.2014)- ha Persona_12 quantificato in € 7.254,00, oltre accessori.
Ai sensi dell'art. 15 c.p.c. il valore della causa è pari a euro 174,00, risultando il reddito dominicale di euro 0.87 (doc. 6) da moltiplicarsi 200, laddove il Tribunale ha applicato lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00. Il valore della causa è di € 174,00 e va quindi applicata la tabella per le cause aventi un valore fino a euro 1.100,00.
Le spese di lite dovute per il giudizio di primo dovuto ammontano si liquidano in € 994,00, ai valori massimi tenuto conto delle molteplici questioni trattate in fatto ed in diritto.
A tale limitato fine va riformata la sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono quindi a carico della parte appellante in ragione della prevalente soccombenza, liquidate secondo il medesimo scaglione e secondo i medesimi criteri di cui sopra, ai sensi del DM n. 55/2014.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 2277/2022, del
07/10/2022, del Tribunale di Genova, così provvede:
-in parziale riforma della sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello, riduce le spese di lite del primo grado riconosciute dal Tribunale in favore dell'originaria attrice
[...]
[...]
[...] ed a carico di nell'importo di euro 994,00 per Parte_4 Parte_1
compensi, oltre accessori come stabiliti dal Tribunale;
-rigetta nel resto l'appello e conferma (nel resto) la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...]
elle spese di lite del grado, che liquida in euro 1.010,00 per compensi, Controparte_11
oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
-pone in via definitiva a carico dell'appellante le spese di CTU come Parte_1
liquidate in corso di causa.
Genova, 18/02/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
12