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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2371/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia
Maiolino, nella causa civile n. 2371/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , con l'avv. BENETTI MELANIA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con l'avv. BALBO ENRICO, con domicilio in PIAZZALE C.F._3
STAZIONE, 7, PADOVA
- convenuti -
Conclusioni
Per la parte Attrice: “Affinché l' Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta voglia:
• accertare e dichiarare la sussistenza dei danni in capo al sig. siccome richiesti e Parte_1 documentati dalle spese sostenute e dalla CTU a firma dell'Ing. • per l'effetto, Per_1 condannare i sigg. e al pagamento di tutti i danni subiti Parte_2 Controparte_2
e patiti dal sig. quantificati in € 11.781,94 o nella diversa misura che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia.”
Per le parti Convenute: “Nel merito, in via principale: contraris reiectis, rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, poiché infondate in fatto e diritto, per le ragioni dedotte nella parte narrativa del presente atto e, comunque, non provate. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di parte ricorrente venissero ritenute fondate, anche parzialmente, quantificarsi il risarcimento dovuto dai Convenuti nei limiti in cui verrà rigorosamente accertato in corso di causa. In ogni caso: spese e compensi di causa, oltre alle spese generali ed accessori di legge, interamente rifusi. In via istruttoria condizionata: solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente causa dovesse essere rimessa in istruttoria, stante le preclusioni processuali ormai maturate, si insiste per l'accoglimento delle prove orali formulate in comparsa di costituzione e risposta.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. si è rivolto al Tribunale di Padova Parte_1 chiedendo di condannare i sigg.ri e al pagamento dei Parte_2 Controparte_2 danni patrimoniali subiti, quantificati in € 11.781,94, connessi ad alcune problematiche riscontrate nell'immobile di loro proprietà, sito in Montegrotto Terme (PD) 35036, in Via Silvio
Pellico n. 13, così censito al catasto Fabbricati del Comune di Montegrotto Terme Fg. 9, Mapp.
1494 - sub. 11 e sub. 7, ed acquistato dal ricorrente con atto di compravendita del 21.6.2022.
2. Non avendo ottenuto alcun intervento da parte dei precedenti proprietari, in data 11.6.2024, il sig. ha adito l'intestato Tribunale per un accertamento tecnico preventivo volto a Pt_1 constatare i danni presenti all'interno dell'immobile per cui è causa. In tale sede è stato nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing. il quale, nelle conclusioni del suo elaborato ha Per_1 accertato che “a seguito delle verifiche svolte durante il corso operazioni peritali, l'attuale impianto elettrico presente negli immobili del sig. non può ritenersi realizzato secondo Pt_1 normativa. Per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico sono stati previsti degli interventi aventi un costo valutabile in € 4.097,87 + IVA.”.
3. Si sono costituiti tempestivamente i sigg.ri e deducendo Controparte_1 Controparte_2 che, nel periodo in cui hanno abitato l'immobile in questione (dal 28.12.1987 al 21.6.2022), non furono eseguiti interventi edilizi né, in particolare, modifiche agli impianti esistenti, ad eccezione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico. Hanno, altresì, sostenuto che il sig. , Parte_1 prima della stipula del contratto di compravendita, ebbe diverse possibilità di rendersi conto dello stato generale di vetustà dell'immobile, avendolo visitato almeno quattro volte, accompagnato da un consulente immobiliare di fiducia. Inoltre, il prezzo della compravendita, proprio in considerazione delle condizioni del fabbricato, è stato ulteriormente ridotto rispetto all'importo originariamente richiesto in previsione delle spese di adeguamento dell'impianto elettrico, delle quali il ricorrente era consapevole.
4. I resistenti hanno poi eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta, per come previsto dall'art. 1495 c.c. Difatti, il sig. soltanto il Pt_1
9.10.2023, quindi oltre un anno dopo l'acquisto, ha inviato una semplice missiva ai signori e al fine di manifestare la presenza di vizi dell'impianto elettrico ed altre loro Pt_2 CP_2 generiche inadempienze, invitandoli a definire bonariamente la questione.
5. Hanno altresì sostenuto che l'azione risarcitoria, prevista dall'art. 1494 c.c., presupporrebbe la colpa del venditore;
nel caso di specie, invece, i sig.ri e sostengono di aver Pt_2 CP_2
2 agito con assoluta trasparenza, avendo dichiarato espressamente di vendere un immobile di vetusta costruzione, non ristrutturato e nello stato in cui si trovava, senza occultare alcunché alla parte acquirente, e in ogni caso dopo avergli dato modo di visionarlo accuratamente.
6. All'udienza di comparizione del 15.7.2025 l'avv. Benetti, in replica all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ha dedotto che il precedente difensore del sig. con Pt_1 raccomandata del 26.11.2022 aveva già contestato loro i vizi oggetto di causa.
7. Dunque, su richiesta congiunta di entrambi i difensori è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione: le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato del 9.9.2025; la causa è stata quindi trattenuta per la decisione sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
8. Come sopra ricostruito, il ricorrente chiede la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione ai vizi riscontrati nell'immobile acquistato con rogito notarile del 21.6.2022.
9. Orbene, nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta risarcitoria dell'acquirente per i danni derivanti dai vizi della cosa venduta assume rilievo l'art. 1495 c.c., a tenore del quale il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta;
l'azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene. Tali termini di decadenza e di prescrizione si applicano a tutte le azioni spettanti al compratore in materia di vizi e di mancanza di qualità della cosa pattuita, comprese quelle risarcitorie ex art. 1494 c.c.
10. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui
“l'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.” (Cass. n. 16766 del 21/06/2019).
11. Nel caso de quo, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza in ordine alla sussistenza dei vizi denunciati (lo stesso attore in ricorso ricorda che nella compravendita i venditori hanno garantito la conformità degli impianti alla normativa vigente al tempo in cui gli impianti stessi sono stati realizzati, che è concetto ben diverso rispetto ad una generica garanzia di conformità degli impianti) l'acquirente risulta indubbiamente decaduto dal termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., non avendo denunziato i vizi tempestivamente all'alienante.
12. Quanto al termine di prescrizione annuale, decorrente dalla consegna del bene, il ricorrente ha inviato una missiva ai sig.ri e soltanto in data 9.10.2023, dunque, ben oltre un Pt_2 CP_2 anno dall'acquisto risalente al 21.6.2022. Ancor meno può ritenersi sussistente nel caso di specie
3 un riconoscimento da parte dei venditori del diritto del compratore alla garanzia considerate le difese di questi ultimi, in cui ripetutamente affermano l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, e l'assenza di qualsiasi riconoscimento stragiudiziale.
13. Va ulteriormente sottolineato che la summenzionata missiva del 9.10.2023 non sarebbe neanche astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.” (Cass. ord. n. 279 del 4/1/2024). Nella lettera, infatti, si riferisce della presenza di vizi all'impianto elettrico (non meglio identificati) e si chiede di prendere contatti col legale: non c'è né una richiesta di intervento né una richiesta di tipo economico (doc. n. 2 attoreo).
14. Da ultimo, parte attrice ha depositato il 31.8.2025 una comunicazione del 26.11.2022 inviata a mezzo raccomandata dal precedente difensore dell'attore. Sennonché all'udienza del 15.7.2025, all'esito della richiesta congiunta delle parti, la fase istruttoria è stata chiusa e la causa è stata rinviata per la sola precisazione delle conclusioni: non avendo il ricorrente richiesto, nel corso della prima udienza, la concessione di termini per ulteriori memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., la nuova produzione documentale del 31.8.2025 non può quindi che qualificarsi come tardiva, in quanto intervenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
15. In conclusione, i termini di decadenza e prescrizione son spirati, cosicché il diritto alla garanzia per i vizi si è estinto e il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di esperire azione risarcitoria per i lamentati danni del bene immobile acquistato.
16. Deve pertanto concludersi nel senso della infondatezza dei motivi del ricorso proposto dal sig.
. Parte_1
Spese di lite
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del ricorrente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.
n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 26.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori minimi di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate e la sintesi degli atti e dell'iter giudiziale.
18. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 2371/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il sig. a rifondere ai resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.540 per Parte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 26/09/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Antonia
Maiolino, nella causa civile n. 2371/2025 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. , con l'avv. BENETTI MELANIA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con l'avv. BALBO ENRICO, con domicilio in PIAZZALE C.F._3
STAZIONE, 7, PADOVA
- convenuti -
Conclusioni
Per la parte Attrice: “Affinché l' Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta voglia:
• accertare e dichiarare la sussistenza dei danni in capo al sig. siccome richiesti e Parte_1 documentati dalle spese sostenute e dalla CTU a firma dell'Ing. • per l'effetto, Per_1 condannare i sigg. e al pagamento di tutti i danni subiti Parte_2 Controparte_2
e patiti dal sig. quantificati in € 11.781,94 o nella diversa misura che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia.”
Per le parti Convenute: “Nel merito, in via principale: contraris reiectis, rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, poiché infondate in fatto e diritto, per le ragioni dedotte nella parte narrativa del presente atto e, comunque, non provate. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui le domande di parte ricorrente venissero ritenute fondate, anche parzialmente, quantificarsi il risarcimento dovuto dai Convenuti nei limiti in cui verrà rigorosamente accertato in corso di causa. In ogni caso: spese e compensi di causa, oltre alle spese generali ed accessori di legge, interamente rifusi. In via istruttoria condizionata: solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui la presente causa dovesse essere rimessa in istruttoria, stante le preclusioni processuali ormai maturate, si insiste per l'accoglimento delle prove orali formulate in comparsa di costituzione e risposta.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il sig. si è rivolto al Tribunale di Padova Parte_1 chiedendo di condannare i sigg.ri e al pagamento dei Parte_2 Controparte_2 danni patrimoniali subiti, quantificati in € 11.781,94, connessi ad alcune problematiche riscontrate nell'immobile di loro proprietà, sito in Montegrotto Terme (PD) 35036, in Via Silvio
Pellico n. 13, così censito al catasto Fabbricati del Comune di Montegrotto Terme Fg. 9, Mapp.
1494 - sub. 11 e sub. 7, ed acquistato dal ricorrente con atto di compravendita del 21.6.2022.
2. Non avendo ottenuto alcun intervento da parte dei precedenti proprietari, in data 11.6.2024, il sig. ha adito l'intestato Tribunale per un accertamento tecnico preventivo volto a Pt_1 constatare i danni presenti all'interno dell'immobile per cui è causa. In tale sede è stato nominato quale consulente tecnico d'ufficio l'ing. il quale, nelle conclusioni del suo elaborato ha Per_1 accertato che “a seguito delle verifiche svolte durante il corso operazioni peritali, l'attuale impianto elettrico presente negli immobili del sig. non può ritenersi realizzato secondo Pt_1 normativa. Per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico sono stati previsti degli interventi aventi un costo valutabile in € 4.097,87 + IVA.”.
3. Si sono costituiti tempestivamente i sigg.ri e deducendo Controparte_1 Controparte_2 che, nel periodo in cui hanno abitato l'immobile in questione (dal 28.12.1987 al 21.6.2022), non furono eseguiti interventi edilizi né, in particolare, modifiche agli impianti esistenti, ad eccezione dell'installazione dell'impianto fotovoltaico. Hanno, altresì, sostenuto che il sig. , Parte_1 prima della stipula del contratto di compravendita, ebbe diverse possibilità di rendersi conto dello stato generale di vetustà dell'immobile, avendolo visitato almeno quattro volte, accompagnato da un consulente immobiliare di fiducia. Inoltre, il prezzo della compravendita, proprio in considerazione delle condizioni del fabbricato, è stato ulteriormente ridotto rispetto all'importo originariamente richiesto in previsione delle spese di adeguamento dell'impianto elettrico, delle quali il ricorrente era consapevole.
4. I resistenti hanno poi eccepito l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta, per come previsto dall'art. 1495 c.c. Difatti, il sig. soltanto il Pt_1
9.10.2023, quindi oltre un anno dopo l'acquisto, ha inviato una semplice missiva ai signori e al fine di manifestare la presenza di vizi dell'impianto elettrico ed altre loro Pt_2 CP_2 generiche inadempienze, invitandoli a definire bonariamente la questione.
5. Hanno altresì sostenuto che l'azione risarcitoria, prevista dall'art. 1494 c.c., presupporrebbe la colpa del venditore;
nel caso di specie, invece, i sig.ri e sostengono di aver Pt_2 CP_2
2 agito con assoluta trasparenza, avendo dichiarato espressamente di vendere un immobile di vetusta costruzione, non ristrutturato e nello stato in cui si trovava, senza occultare alcunché alla parte acquirente, e in ogni caso dopo avergli dato modo di visionarlo accuratamente.
6. All'udienza di comparizione del 15.7.2025 l'avv. Benetti, in replica all'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, ha dedotto che il precedente difensore del sig. con Pt_1 raccomandata del 26.11.2022 aveva già contestato loro i vizi oggetto di causa.
7. Dunque, su richiesta congiunta di entrambi i difensori è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione: le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato del 9.9.2025; la causa è stata quindi trattenuta per la decisione sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
8. Come sopra ricostruito, il ricorrente chiede la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione ai vizi riscontrati nell'immobile acquistato con rogito notarile del 21.6.2022.
9. Orbene, nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta risarcitoria dell'acquirente per i danni derivanti dai vizi della cosa venduta assume rilievo l'art. 1495 c.c., a tenore del quale il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta;
l'azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene. Tali termini di decadenza e di prescrizione si applicano a tutte le azioni spettanti al compratore in materia di vizi e di mancanza di qualità della cosa pattuita, comprese quelle risarcitorie ex art. 1494 c.c.
10. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui
“l'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.” (Cass. n. 16766 del 21/06/2019).
11. Nel caso de quo, a prescindere da ogni valutazione di fondatezza in ordine alla sussistenza dei vizi denunciati (lo stesso attore in ricorso ricorda che nella compravendita i venditori hanno garantito la conformità degli impianti alla normativa vigente al tempo in cui gli impianti stessi sono stati realizzati, che è concetto ben diverso rispetto ad una generica garanzia di conformità degli impianti) l'acquirente risulta indubbiamente decaduto dal termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., non avendo denunziato i vizi tempestivamente all'alienante.
12. Quanto al termine di prescrizione annuale, decorrente dalla consegna del bene, il ricorrente ha inviato una missiva ai sig.ri e soltanto in data 9.10.2023, dunque, ben oltre un Pt_2 CP_2 anno dall'acquisto risalente al 21.6.2022. Ancor meno può ritenersi sussistente nel caso di specie
3 un riconoscimento da parte dei venditori del diritto del compratore alla garanzia considerate le difese di questi ultimi, in cui ripetutamente affermano l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, e l'assenza di qualsiasi riconoscimento stragiudiziale.
13. Va ulteriormente sottolineato che la summenzionata missiva del 9.10.2023 non sarebbe neanche astrattamente idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto priva dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.” (Cass. ord. n. 279 del 4/1/2024). Nella lettera, infatti, si riferisce della presenza di vizi all'impianto elettrico (non meglio identificati) e si chiede di prendere contatti col legale: non c'è né una richiesta di intervento né una richiesta di tipo economico (doc. n. 2 attoreo).
14. Da ultimo, parte attrice ha depositato il 31.8.2025 una comunicazione del 26.11.2022 inviata a mezzo raccomandata dal precedente difensore dell'attore. Sennonché all'udienza del 15.7.2025, all'esito della richiesta congiunta delle parti, la fase istruttoria è stata chiusa e la causa è stata rinviata per la sola precisazione delle conclusioni: non avendo il ricorrente richiesto, nel corso della prima udienza, la concessione di termini per ulteriori memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., la nuova produzione documentale del 31.8.2025 non può quindi che qualificarsi come tardiva, in quanto intervenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
15. In conclusione, i termini di decadenza e prescrizione son spirati, cosicché il diritto alla garanzia per i vizi si è estinto e il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di esperire azione risarcitoria per i lamentati danni del bene immobile acquistato.
16. Deve pertanto concludersi nel senso della infondatezza dei motivi del ricorso proposto dal sig.
. Parte_1
Spese di lite
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico del ricorrente nella misura che verrà indicata in dispositivo alla luce del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M.
n. 147/2022, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore fino ad € 26.000. I compensi sono liquidati attestandosi sui valori minimi di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate e la sintesi degli atti e dell'iter giudiziale.
18. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 2371/2025), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il sig. a rifondere ai resistenti le spese di lite, liquidate in € 2.540 per Parte_1 compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Padova, 26/09/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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