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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario di Tribunale Confermato avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3926/2019 R.G. chiamata all'udienza del 20/11/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. C. Guarini e F. Arconzo Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Rando, Resistente CP_1
Oggetto: Indebito NASpI da contratto intermittente senza chiamata
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.2019, l'istante rappresentava di essere stata occupata alle dipendenze della con contratto di lavoro Controparte_2 intermittente senza indennità di disponibilità dal 18.05.2017 al30.11.2017 e di aver presentato in data 06.12.2017 domanda di indennità di disoccupazione NASpI che risulta essere stata accolta dall' con provvedimento del 15.02.2018. Nelle more la CP_1 ricorrente dapprima sottoscriveva in data 22.12.2017 un nuovo contratto di lavoro intermittente sempre senza obbligo di chiamata e senza indennità di disponibilità con scadenza 31,.03.2018, di poi prorogato sino al 31.05.2018, proseguendo il rapporto, poi, dal 01.06.2018 sino al 31.10.18. L' dapprima erogava le somme dovute alla CP_1
dal 22.12.2017 sino al 31.01.2018 pari ad €. 952,36, per poi, con Pt_1 provvedimento del 10.09.18, chiedere la restituzione della medesima somma sostenendo “è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.
Pertanto, l'istante ha adito il Tribunale di Brindisi, , chiedendo CP_3
l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione AS per il periodo compreso tra il 08.12.2017 ed il 31.03.2018, con l'annullamento del provvedimento di ripetizione delle somme versate dalla parte resistente e con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite. CP_4
La parte resistente si costituiva in giudizio sostenendo la piena legittimità dell'operato tenuto in applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 22/2015 che prevede la decadenza dalla prestazione del lavoratore se la durata del rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi ed avendo la sottoscritto un primo contatto il 22.12.17 sino al 31.03.2018, di Pt_1 poi prorogato sino al 31.05.18 ed in seguito sottoscritto un nuovo contratto in data
01.06.18 sino al 31.10.18 si sarebbe perfezionata l'ipotesi prevista dalla citata norma con conseguente richiesta di rigetto del ricorso e con condanna della parte ricorrente la pagamento delle spese di lite. Il giudizio era in seguito rinviato per la discussione con termine per note e, di poi, delegato all'odierno redattore dietro provvedimento espresso della dott.ssa del 14.04.2025 ai fini della decisione. Per_1
All'udienza odierna, la causa è stata discussa dalle parti e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La questione oggetto della presente fattispecie attiene alla permanenza, o meno, del diritto all'indennità NASPI nonostante lo svolgimento di attività lavorativa, fattispecie regolata dagli artt.9 del D. Lgs. N. 22/2015 che prevede la sospensione della prestazione indennitaria e la decadenza dalla stessa.
In via preliminare si deve rilevare che i contratti di lavoro conclusi dalla parte ricorrente non sono in discussione, né i periodi di tempo in cui è stata effettivamente prestata attività lavorativa, con gli effetti di cui all'art. 115 cpc in applicazione del principio di
“non contestazione”.
La normativa non disciplina specificatamente la materia, e tuttavia la soluzione del caso può discendere da una attenta valutazione della normativa collegata, in particolare da quella contenuta nel D.Lgs 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183” che all'art. 3 ci indica che 1. La N.A.S.p.I. e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione” Il medesimo D. Lgs. all'art. 9 del rubricato “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato” recita:
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la N.A.S.p.I. instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. Dunque, perché si verifichi la decadenza è necessario che il titolare del diritto all'indennità N.A.S.p.I. “instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale”, fatta salva l'ipotesi che il rapporto sia di durata inferiore a 6 mesi.
Nessuna decadenza si verifica invece ove il soggetto “instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione”, e ciò sempreché il soggetto ottemperi ai seguenti oneri/sussistano le seguenti condizioni: “che il lavoratore comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio CP_1 dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla N.A.S.p.I. e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” Queste condizioni risultano nel caso rispettate. Da tanto ne deriva che: a) se il reddito ricavato da altra attività è inferiore ad €.8.145,00 si cumula il reddito con l'indennità N.A.S.p.I. ridotta ex art. 10; b) se il reddito è superiore ad €.8.145,00 e il rapporto lavorativo instaurato è di durata inferiore a 6 mesi la N.A.S.p.I. si sospende;
c) se il rapporto lavorativo è di durata superiore a 6 mesi e il reddito ricevuto per tale rapporto è d'importo superiore ad €.8.145,00 allora vi è decadenza a decorre dalla data della proroga del rapporto di lavoro.
Vi è in primo luogo da osservare che le ipotesi di decadenza sono tassative e quindi le relative disposizioni vanno interpretate in modo rigoroso e non estensivo.
In ordine al rapporto di lavoro subordinato a chiamata/intermittente, va considerato che vi sono due tipologie: quella in cui la prestazione lavorativa viene svolta su richiesta del datore di lavoro senza che vi sia disponibilità/obbligo assunto dal lavoratore di rispondere positivamente alla chiamata del datore di lavoro e quella in cui questa disponibilità/garanzia è pattuita tra le parti e in questo secondo caso viene corrisposta una specifica indennità al lavoratore relativamente ai giorni non lavorati.
Considerando che lo stato di disoccupazione ai sensi della N.A.S.p.I. si ha in assenza di un reddito annuo superiore ad €.8.145,00 e che lo stato di disoccupazione resta sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, guardando al contratto c.d intermittente o a chiamata non è indifferente il fatto che sia previsto o meno l'obbligo di risposta alla chiamata in favore del datore di lavoro, in quanto ove non vi sia, in assenza di effettiva prestazione lavorativa sussiste lo stato di disoccupazione che dà diritto alla prestazione N.A.S.p.I..
Al riguardo risulta opportuno richiamare il messaggio dell n. 1162 del 16.03.2018 CP_1 che ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità della NASpI con il lavoro intermittente, distinguendo l'ipotesi del contratto intermittente con obbligo di risposta dall'ipotesi del contratto intermittente senza obbligo di risposta. Con riferimento all'ipotesi applicabile alla fattispecie in esame, l ha chiarito che “qualora CP_1
l'interessato sia titolare di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta
(né indennità), si potrà applicare l'istituto della sospensione NASpI solo per i giorni di effettiva prestazione, qualora la durata del rapporto sia pari e inferiore a sei mesi” e che “qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto ecceda il semestre, opera la decadenza della prestazione a decorrere dalla data della proroga”. E dal momento che, in ordine all'oggetto del giudizio, inerente all'arco temporale 08.12.17 sino al 31.03.18, non risulta alcuna proroga di contratto la decadenza non risulta applicabile a Parte_1
ed alla vicenda in oggetto con conseguente rigetto del contenuto della
[...] memoria di parte resistente e trovando applicazione l'istituto della sospensione dell'indennità per le sole giornate di effettiva prestazione.
Da tanto deriva il necessitato annullamento dell'indebito emesso dall' nei confronti CP_1 di ed il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad Parte_1 ottenere la NASpI con decorrenza dal 08.12.17 sino al 31.03.18 con applicazione della sospensione dell'indennità per i soli giorni di effettiva chiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della mancata fase di istruzione del giudizio.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 27.09.2019 da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente Parte_1
a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI per il periodo compreso tra il
08.12.2017 sino al 31.03.2018 e per l'effetto condanna al pagamento di quanto CP_1 dovuto, oltre accessori di legge in favore della parte ricorrente con applicazione della sospensione dell'indennità per i soli giorni di effettiva chiamata;
per conseguenza,
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nullo il provvedimento di indebito emesso dall' in data 10.09.2018 nei confronti della parte ricorrente;
CP_1
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€.1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge con distrazione in solido in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Brindisi, 20.11.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola