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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente relatore
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 277/2023 promossa con ricorso in appello del 5.5.2023
da
ditta , in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Parte_2 Pt_2
, con sede in Albaredo d'Adige, Via del Fante n. 14 (37041 - VR), P. IVA: ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a margine del presente atto, anche in via fra di loro disgiunta, dagli avv.ti Gianpiero Belligoli del Foro di Verona (C.F. – numero C.F._1
di fax 045.8035844 - PEC e Mario Scopinich del Foro di Venezia Email_1
(C.F. - fax 0415041117 - PEC C.F._2 Email_2
presso lo studio del quale ultimo in Mestre (30172 - VE), Via Cappuccina 40 si elegge domicilio
Parte appellante contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
rappresentata e difesa, per procura originariamente formata su supporto cartaceo, allegata in via telematica agli atti del giudizio di primo grado espressamente valida anche per la fase di appello,
dall'avv. Anita Viviani (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3
quest'ultima a Verona in Piazzetta Alcide De Gasperi n° 4, p.e.c. Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 149/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro del
9.3.2023, notificata in data 5.4.2023
IN PUNTO: retribuzione
Conclusioni:
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis
= riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Verona resa inter partes n. 149/2023
con conseguente ripulsa di tutte le domande introdotte in giudizio dalla sig.ra ; Controparte_1
ovvero in subordine, condizionatamente al mancato accoglimento del I° motivo di appello,
= previo accertamento della legittimità e fondatezza delle eccezioni riconvenzionali svolte, ridursi le
domande dell'appellata fino a concorrenza.
= Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimb. Forfettario oltre IVA e CPA.
Per parte appellata:
In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate nel ricorso in appello – nella
denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, ammettere le prove e istanze istruttorie dedotte in
primo grado con i medesimi testimoni già indicati sia per la prova diretta che contraria. In via
preliminare: - dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello – con vittoria di
spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio In via principale: - rigettare l'appello – con
vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5.5.2023, propone appello avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Verona n. 149/2023 del 9/3/2023, con cui il Giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso della sig. accertando il diritto della ricorrente all'inquadramento nel CP_1
1° livello CCNL Terziario Confcommercio e condannando, per l'effetto, parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, così come conteggiate da parte ricorrente. Il Giudice
di I grado ha ritenuto altresì inammissibili e prive di pregio, perché sfornite di prova, le eccezioni riconvenzionali della resistente di compensazione c.d. atecnica, una relativamente a pretese cessioni di opere d'arte quali integrazioni in natura dei compensi e l'altra di risarcimento del danno derivante dalla condotta infedele della ricorrente in corso di rapporto.
Per la riforma della sentenza impugnata il sig. propone due motivi di appello. Pt_2
Con il primo motivo la ditta lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente Parte_2
interpretato l'esito delle prove testimoniali con riguardo alla richiesta di superiore qualifica rivendicata. La difesa dell'appellante espone innanzitutto il noto percorso metodologico, in virtù del quale il dipendente che rivendichi la qualifica superiore ha l'onere di dimostrare la natura delle mansioni e la coincidenza con quelle descritte dalla norma collettiva o legale, e ripercorre le “linee guida” individuate in materia dalla giurisprudenza. Aggiunge poi che nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro di garantire parità di trattamento e di retribuzione a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni ed evidenzia, per finire, che se è pur vero che l'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore non esige un provvedimento formale, tale nuova attività deve essere riconducibile ad una volontà – anche per fatti concludenti – del datore di lavoro,
e non ad un comportamento a sua insaputa o, addirittura contro la sua volontà. Delineato il quadro metodologico, parte appellante rileva come il 1° livello d'inquadramento riconosciuto dal Giudice di prime cure presuppone trattarsi di mansioni specialistiche, connotate da responsabilità di direzione dell'esecuzione, che implicano la sovraintendenza ad unità produttive con iniziativa e autonomia.
Il Tribunale avrebbe errato nella valutazione in quanto: - avrebbe valorizzato il titolo di studio della lavoratrice, in sé del tutto irrilevante;
- avrebbe travisato il fatto che la sig. ha coadiuvato CP_1 talvolta i vari curatori esterni incaricati dell'organizzazione delle mostre, deducendone la responsabilità dell'organizzazione delle stesse anche in capo alla lavoratrice;
- non avrebbe correttamente valutato che la dott. non aveva alcuna responsabilità e o autonomia CP_1
nell'organizzazione delle mostre/eventi, come risulta dalle deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
laddove l'unico episodio in cui la ricorrente avrebbe curato l'organizzazione di una mostra (Art
Verona) non sarebbe riconducibile al sig. ; - non avrebbe correttamente valutato che anche Pt_2
l'incarico ad ulteriori professionisti esterni veniva sempre conferito dal sig. e non dalla Pt_2
ricorrente (v. deposizioni Elettri, ; - non avrebbe correttamente valutato come la sig. Tes_3
fosse addetta prevalentemente ad operazioni di vendita (v. deposizione e come la CP_1 Tes_4
collaborazione con i vari curatori o professionisti esterni consistesse in un supporto per lo più
operativo (v. teste , ; - non avrebbe in ogni caso tenuto conto della CP_1 Tes_1 Tes_2
mancanza di prova in ordine alla prevalenza delle asserite mansioni superiori.
Con il II motivo di ricorso, il sig. lamenta il rigetto delle eccezioni svolte in via Pt_2
riconvenzionale con riguardo ai danni generati in corso di rapporto dalla sig.ra e alle CP_1
erogazioni in natura effettuate. Richiamata la disciplina della cd. compensazione impropria, che si risolve in una mera verifica contabile delle poste attive e passive, parte appellante rileva la violazione da parte della lavoratrice dell'obbligo di fedeltà, avendo la stessa proposto a collezionisti e clienti di
Boxart opere provenienti da un'altra galleria, in particolare al collezionista sottraendo tempo Tes_4
all'attività lavorativa e cagionando al sig. un danno certo, da liquidarsi in via equitativa. Pt_2
Quanto alle erogazioni in natura, l'appellante richiama la deposizione del teste e rileva che Tes_3
il ha dato, come corrispettivo aggiuntivo a quello in busta paga, anche l'opera di H. NI Pt_2
del valore attuale di €11.000.
Parte appellata, costituendosi ritualmente in giudizio, rileva l'infondatezza di tutte le censure dell'appellante, sottolineando in particolare che nella sentenza impugnata si legge chiaramente l'iter seguito dal primo Giudice. Parte appellata sottolinea che lo stesso non contesta di aver Pt_2
indicato la dott. come ideatore di progetto scientifico, curatore della mostra e curatore del CP_1 catalogo, autore dei testi e direttore artistico, per cui la valutazione delle mansioni effettuata dal
Tribunale alla luce della documentazione prodotta e delle deposizioni testimoniali appare assolutamente corretta. Quanto al II motivo di appello, parte appellata rileva che l'appello non spiega le ragioni per cui la sentenza di primo grado sarebbe errata e ribadisce che l'appellante non ha né
documentato né provato né di aver ceduto opere d'arte alle ricorrente, né il momento in cui tali opere sarebbero effettivamente state cedute, né che le stesse fossero di proprietà della galleria (mediante ad esempio la produzione documentale dell'inventario delle opere della galleria), né che fossero state cedute quale integrazione (in aggiunta) in natura dei compensi erogati in corso del rapporto di lavoro,
né provato o documentato l'effettivo valore delle stesse (con ad esempio adeguata consulenza tecnica di parte), tutte circostanze contestate in primo grado dalla difesa della dott. CP_1
La causa è stata discussa all'udienza del 5.6.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto al I motivo di appello.
La sentenza di I grado riporta esattamente i tratti distintivi della qualifica di 1° livello CCNL
Terziario Confcommercio, in cui - come ricordato dall'appellante - rientrano i lavoratori con funzioni
“ad alto contenuto professionale”, con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità delegate. In altri termini, come ancora ricordato dall'appellante,
“trattasi di mansioni specialistiche, connotate da responsabilità di direzione dell'esecuzione,
sovraintendendo ad unità produttive con iniziativa e autonomia”. In virtù della corposa istruttoria documentale e testimoniale, il Giudice di prime cure, applicando proprio l'iter logico indicato dall'appellante, ha ritenuto sussumibili le mansioni affidate alla dott. nell'ambito del livello CP_1
indicato, posto che la stessa non ha svolto solo compiti di mera segretaria, ma curava tutta la parte artistica della galleria, proprio con responsabilità di direzione esecutiva ed autonomia operativa. In
tal senso depongono innanzitutto le dichiarazioni dei testi, ampiamente valutate dal Giudice di I grado, , e . Il sig. , curatore d'arte, afferma che nella preparazione Tes_1 Tes_2 Tes_5 Tes_1
della mostra si relazionava con l'artista e con la sig. e con la stessa decideva “il taglio CP_1
storico” da dare alla mostra. Ugualmente con riferimento all'anno 2007, rileva il Tes_2
fondamentale apporto della lavoratrice nella scelta delle fotografie, nella redazione dei comunicati stampa, nella predisposizione dei cataloghi. Il fatto poi che sia che fossero entrambi Tes_1 Tes_2
curatori d'arte, nonché la circostanza che – come afferma il sig. – avesse comunque Tes_2 Pt_2
l'ultima parola anche nella collocazione delle opere d'arte, non esclude affatto che la dott. CP_1
avesse potere d'iniziativa e di direzione esecutiva, rappresentando il punto di riferimento per l'artista ed anche per i curatori esterni, proprio come e Del resto dalla lettura complessiva Tes_1 Tes_2
della deposizione del sig. emerge esattamente il lavoro sinergico con la ricorrente, con cui il Tes_2
teste condivideva i progetti scientifici. L'affermazione di parte appellante, secondo cui tutti gli eventi erano decisi da ed organizzati/gestiti da un curatore esterno, assolvendo viceversa la sig. Pt_2
ad un ruolo marginale ed operativo, è smentita proprio dalle parole dei due curatori, che CP_1
individuano nella ricorrente “l'interfaccia reale” per l'organizzazione della mostra.
Ancora più incisiva è la teste , giornalista, che se avesse avuto “bisogno di informazioni Tes_5
relative alla peculiarità delle mostre”, si rivolgeva alla ricorrente, che conosceva la genesi della mostra e l'artista, precisando che per le mostre aveva necessità “di un diverso tipo di informazioni che non poteva dar(le)”. Ancora la teste aggiunge: “Io ho sempre pensato che Pt_2 Tes_5
si occupasse della parte economica, manageriale e che la si occupasse della Pt_2 CP_1
curatela e della fase ideativa delle mostre”.
Non meno significativa è la corposa documentazione allegata al ricorso, consistente – come già
evidenziato nella sentenza di I grado – in: 8 cataloghi in cui l'appellata, è espressamente indicata come ideatore del progetto scientifico, curatore della mostra, curatore del catalogo, autore dei testi,
direttore artistico (doc. 9, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 27); articoli di stampa in cui è citata come curatore,
direttore artistico, autore sulle riviste specialistiche (doc. 13, 14, 26, 28, 29, 31, 32); conversazioni dirette con gli artisti riferite ad un confronto sull'ideazione dei progetti artistici e contenenti opinioni, pareri e suggerimenti sulla realizzazione della performance (docc. 10, 19, 20, 21, 23, 24, 30); pagine del sito web e canali social di Boxart da cui risulta che lo stesso si riferiva alla dott. Pt_2 CP_1
in qualità di direttore artistico della galleria (docc. 4, 32, 35); dichiarazioni di collaboratori di strutture esterne alla galleria, da cui risulta che la ricorrente organizzava progetti espostivi nelle sedi museali,
proprio come rappresentante della Boxart (v. in particolare sub doc. 8 ricorso, dichiarazione del
Collection Manager di , e doc. sub 33, in cui si dà atto della collaborazione Pt_3 Persona_1
della ricorrente nell'ambito del progetto Liu Bolin); i “progetti formativi e di orientamento”, da cui risulta il coordinamento degli stagisti con la qualifica di tutor, con certificazione dell'esperienza da essi svolta e in cui la dott. appone la firma, assieme al sig. , come “direttore CP_1 Pt_2
artistico” (doc. 6); cataloghi e mail, attestanti che ricorrente coordinava l'atelier dell'artista, fotografi,
video maker, grafici ed era chiamata a collaborare per la realizzazione della performance e il successivo allestimento (v. sub doc. 9 ed in particolare le fotografie del catalogo della mostra
“Herman NI e il Teatro”, prodotta ed organizzata da e . Pt_2 CP_1
Lo stesso sig. non contesta d'altra parte di aver qualificato la lavoratrice come ideatore del Pt_2
progetto scientifico, curatore della mostra, curatore del catalogo, direttore artistico (v. pagine web e canali social Boxart - docc. 4, 32, 35), adducendo in sede giudiziale, come unica spiegazione, il fatto di voler dare un'immagine strutturata alla galleria. Ed in effetti, una galleria d'arte che intenda promuovere progetti espositivi o promuovere la redazione di cataloghi necessita di una figura professionale esperta nel campo artistico, quale per l'appunto la CP_1
Parte appellante rileva ancora che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che la dott. fosse laureata in storia dell'arte: se è indubbiamente vero che la CP_1
laurea non è dirimente ai fini dell'acquisizione della qualifica, è peraltro evidente che lo svolgimento dell'attività di direzione artistica della galleria presuppone proprio una competenza qualificata in materia. E tale non era probabilmente la competenza del sig. , a cui la teste riconosce Pt_2 Tes_5
capacità manageriali e di gestione economica, aggiungendo però che lo stesso non era in grado di dare informazioni sulla genesi delle diverse mostre o sull'artista. Non si dubita che l'incarico ad alcuni collaboratori esterni, come riferito dai testi (fotografo) Tes_6
o (corniciaio), potesse essere conferito dal e che in qualche occasione la sig. Tes_3 Pt_2
sia intervenuta nella vendita di un'opera d'arte (v. sul punto teste . Tanto non CP_1 Tes_4
esclude peraltro che l'attività prevalente della lavoratrice fosse quella di direzione della parte artistica,
coordinando e sovraintendo l'opera dei professionisti, per la quale aveva specifiche competenze.
Assolutamente corretta appare quindi la decisione del I Giudice, che in virtù del contenuto di alta specializzazione delle mansioni, dei poteri di direzione esecutiva e dell'autonomia operativa attribuita alla dott. ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del I livello. CP_1
*
Assolutamente infondato è poi il II motivo di appello. In via condizionata al mancato accoglimento del I motivo di appello, l'appellante invoca, come eccezione riconvenzionale, la cd. compensazione atecnica tra il preteso credito della lavoratrice e i crediti del sig. , anche risarcitori, scaturenti Pt_2
dal medesimo rapporto di lavoro.
Il sig. rileva innanzitutto che la dott. avrebbe proposto, a clienti e collezionisti, Pt_2 CP_1
opere d'arte provenienti da altre gallerie, e quindi da competitor. Ne scaturirebbe – a detta dell'appellante – la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della lavoratrice ed un conseguente danno, peraltro non quantificabile esattamente, di cui si insiste nella liquidazione in via equitativa.
Gli episodi a cui l'appellante ricollega la pretesa “infedeltà” della lavoratrice sono tre: la mediazione per l'acquisto da parte di tale sig. collezionista, di un'opera di , Persona_2 Persona_3
di una galleria di Milano e ugualmente la mediazione, peraltro non andata a buon fine, di un'altra opera, dell'artista , sempre della stessa galleria di Milano. Infine parte appellante Persona_4
richiama l'intermediazione della sig. a titolo personale e non come Boxart, per la vendita CP_1
di un'opera di NI, data dalla moglie dell'artista “in conto vendita” e il cui prezzo doveva essere versato per l'appunto alla sig. NI. Orbene, con riferimento ai primi due episodi, che risultano confermati dal sig. sentito come teste, e dalla mail del 14.4.2020 (v. doc. 13 appellante, fasc. Tes_4
I grado), non è minimamente provato il danno subito dal sig. , dato che lo stesso collezionista Pt_2 afferma di aver continuato ad aver contatti con la galleria anche successivamente ed anzi di aver interessato nel marzo 2020 anche un amico, dicendogli che “c'era un bravo artista trattato dalla
Galleria di Gaburro”. Non può certamente ipotizzarsi uno sviamento della clientela: i due quadri proposti al sig. della galleria di Milano non erano di artisti trattati dalla Galleria e Tes_4 Pt_2
l'opera della dott. ha anzi stretto maggiormente i rapporti con il collezionista, che infatti si CP_1
è poi rivolto a per ulteriori acquisti, ivi indirizzando un amico. Né francamente il danno può Pt_2
essere ravvisato nel “dispendio” di tempo della sig. per proporre al sig. le due opere CP_1 Tes_4
della galleria milanese, trattandosi dell'invio di alcune mail (v. deposizione “poi ci siamo Tes_4
sentiti via mail con la , che la lavoratrice potrebbe tranquillamente aver redatto in una pausa CP_1
lavorativa.
Se dunque per le due mediazioni con il collezionista manca la prova del danno subito da Tes_4
, per l'ulteriore episodio relativo alla vendita dell'opera di NI manca la prova che la stessa Pt_2
sia stata effettuata in costanza di rapporto. La consegna del prezzo alla moglie dell'artista, , Persona_5
è avvenuta sicuramente dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra la e la Galleria Boxart CP_1
e precisamente nel luglio 2020. Parte appellante rileva che la vendita dell'opera risalirebbe certamente ad un momento anteriore, ancora in corso dunque il rapporto di lavoro: dal marzo 2020 peraltro la dott. era in Cassa Integrazione a ore zero, per cui non avrebbe potuto svolgere alcuna attività CP_1
per la Boxart. Il prezzo dell'opera, data alla Boxart “in conto vendita”, è stato poi versato per l'appunto alla sig. NI e non è dato capire, perché l'appellante non lo dice, quale danno ne sarebbe conseguito per . Pt_2
La compensazione con i presunti danni cagionati dalla è del tutto infondata. CP_1
*
Ugualmente infondata è la pretesa dell'appellante di porre in compensazione il valore di alcune opere, date alla sig. quale “integrazione della retribuzione”. Anche in tal caso la pretesa CP_1
dell'appellante è totalmente sfornita di prova, posto che non è dato sapere né quando le opere siano state cedute, né quale sia il valore effettivo e soprattutto se costituissero un'integrazione in natura dei compensi erogati in corso di rapporto. Il teste a questo proposito si limita a riferire che Tes_3
gli aveva detto che aveva dato delle opere, tra cui quella di NI, alla sig. “per Pt_2 CP_1
ricompensare la ricorrente”. Da questa affermazione trarre la conseguenza, in assenza di altri riscontri e soprattutto in mancanza di un preciso accordo con la lavoratrice in tal senso, che la dott. CP_1
ricevesse un'integrazione della retribuzione “in natura” il passo è veramente lungo. Si trattava certamente di una “ricompensa” alla lavoratrice, diversa però ed ulteriore rispetto a quanto dovuto a titolo retributivo in base a disposizioni inderogabili di legge o per contratto.
L'appello è del tutto infondato.
Sono dovute le spese del grado liquidate in virtù dei valori medi di cui al DM 55/14, considerata la natura, il valore della causa e l'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 6.946,00, oltre a spese generali e accessori di legge (iva e cpa).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5.6.2025
La Presidente