TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 13.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 12.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 759 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. nato a [...], il Parte_1
04.08.1964, residente in [...], ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 22.12.2020, prot. n.
04975/2020, elettivamente domiciliato in Cagliari, nel l.go Gennari n. 10, presso lo Studio dell'Avv. Stefania COSSU, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
pagina 1 2. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – Cagliari, presso i cui
Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato ex lege;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“l'Ill.Mo Tribunale, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare illegittimo l'avvio del procedimento di cancellazione del sig. Pt_1
dagli elenchi del personale volontario dei Vigili del Fuoco per carenza
[...]
dei presupposti di legge, in quanto non si versa in alcuna delle ipotesi prescritte
per la cancellazione;
2. Dichiarare illegittima la mancata inclusione del sig. Parte_1
nell'elenco dei soggetti ammessi alla frequenza del corso di formazione del
secondo cane in esito al superamento della procedura selettiva per aspiranti
UU.CC. e per l'effetto ordinare all'Amministrazione di convocare il ricorrente
medesimo per la frequenza del corso nel più breve tempo possibile;
3. in via subordinata, qualora per motivi organizzativi non fosse possibile la
frequenza del corso, disporre il risarcimento del danno per equivalente secondo il
principio di equità che dovrà tener conto degli anni di servizio svolti dal
ricorrente in favore del Corpo dei Vigili del Fuoco ed altresì della perdita di
change legata alla mancata ammissione al corso di formazione per il secondo
cane relativamente al quale superò lo skill test, e che può essere quantificato
nella cifra di € 23.442,00 o in quella maggiore o minore secondo il prudente
apprezzamento del Giudice;
4. con vittoria di spese e compensi di causa”.
pagina 2
Nell'interesse del resistente: CP_1
“l'Ill.mo Tribunale, ogni avversa istanza eccezione e deduzione disattesa, voglia,
nel merito rigettare ogni avversa domanda, in quanto inammissibile,
improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del , al fine di sentire dichiarare Controparte_1
illegittimo, nei suoi confronti, l'avvio del procedimento di cancellazione dagli elenchi del personale volontario dei Vigili del Fuoco e, altresì, illegittima la sua stessa mancata ammissione alla frequenza al corso di formazione cd. del secondo cane.
Egli, in specie, ha rappresentato:
− di lavorare come Vigile del Fuoco Volontario della Sezione Cinofila del
Corpo Nazionale VV.FF. e di essere inserito negli elenchi del Personale
Volontario (art. 6, comma 1°, d.lgs. 08.03.2006, n. 139);
− di avere partecipato alla procedura di reclutamento di cui al bando n. 238
del 14.11.2018, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco da destinare alle unità cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofilia del predetto Corpo;
− che la procedura aveva previsto una graduatoria di merito in base al punteggio riportato e un accertamento della idoneità attraverso prove di capacità
pagina 3 operativa tendenti a valutare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità;
− che tali prove di capacità operative erano articolate in 4 moduli, descritti in modo dettagliato nell'allegato C del bando allegato, con indicazione altresì dei tempi di esecuzione di tali moduli, con la precisazione che si accedeva al modulo successivo solo nel caso di superamento del precedente nei tempi prescritti;
− di avere superato il modulo 1 e il modulo 2 delle prove di capacità
operativa, ma non il modulo 3, ossia quello della valutazione della acquaticità,
esercizio da egli stesso integralmente completato, ma in tempo di 5 secondi superiore rispetto a quello massimo previsto, e di essere stato, quindi, escluso dalla procedura di reclutamento;
− di avere, quindi, continuato a essere chiamato in qualità di volontario della
Sezione cinofila dei VV.F., e di essersi sottoposto, unitamente al suo secondo cane, alla selezione per nuove unità cinofile, tenutasi dal 10 al 13.12.2019;
− di essere risultato idoneo per avere superato lo skill test e di avere, dunque,
acquisito il diritto di frequentare il successivo corso di formazione per il secondo cane;
− di essere stato informato, con comunicazione del 24.02.2020, dell'avvio del procedimento di cancellazione dagli elenchi del personale volontario ex art. 7,
l. 241/1990, per il mancato superamento delle prove di capacità operativa nell'ambito della Procedura di Reclutamento di cui al Bando n. 238 del
14.11.2018, richiamando esplicitamente l'art. 8 del bando medesimo;
− di avere immediatamente contestato la predetta, con lettera del proprio
Difensore del 26.02.2020 – alla quale peraltro non era seguito alcun riscontro –
pagina 4 evidenziando la circostanza della partecipazione alla selezione per nuove unità
cinofile in relazione al quale lui ricorrente era ancora in attesa di essere convocato per l'avvio del corso;
− di non avere ricevuto, comunque, qualsiasi chiarimento in ordine alla conclusione del procedimento di cancellazione, nei mesi seguenti, e per tutto il
2020, e di essere stato regolarmente inserito nei turni del Nucleo cinofilo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari;
− di avere ricevuto il 23.09.2020 una comunicazione da parte della CP_2
Centrale tramite la quale veniva proposto al medesimo, in Controparte_3
alternativa alla cancellazione dagli elenchi predetti, l'iscrizione negli elenchi del distaccamento volontari, “previa verifica del possesso delle qualità morali e di
condotta e dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale”;
− di avere, con nota del 05.10.2020, riscontrato la predetta comunicazione evidenziato che i requisiti per l'iscrizione a entrambi gli elenchi sono i medesimi e che la proposta così formulata dal non aveva alcun fondamento;
CP_1
− di avere, altresì, richiamato il resistente, con l'anzidetta missiva, sulla questione per cui, in relazione alla selezione per il secondo cane, egli medesimo ricorrente non era mai stato inserito nella lista dei soggetti ammessi a partecipare al corso di formazione, corso di cui aveva avuto conoscenza del tutto informalmente senza che nulla gli venisse comunicato, nonostante il superamento degli skill test;
− di non avere mai ricevuto alcun riscontro nemmeno alla citata lettera e,
anche in seguito alla conoscenza che entro poche settimane sarebbe dovuto iniziare a Roma il corso di formazione per i secondi cani, di avere inviato il
pagina 5 03.11.2020 una nuova missiva alla Direzione Centrale per la Formazione e alla
Direzione Centrale per le Risorse Umane al fine di chiedere per quali motivazioni il ricorrente non era stato convocato per il corso;
− che la Direzione Centrale per la Formazione aveva, infine, riscontrato la sua ultima lettera il 12.11.2020, con una missiva nella quale veniva richiamata la procedura di selezione per secondi cani, che egli stesso ricorrente aveva brillantemente superato, ma sottolineando come risultasse essere stato escluso dalla procedura concorsuale cosiddetta “stabilizzazione” rivolta al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della inidoneità
nella prova di capacità operativa, che per tale motivo era stato avviato il procedimento di cancellazione dagli elenchi del personale volontario e che non aveva alcun titolo a partecipare al corso di formazione “essendo cessato di ogni
rapporto con questa Amministrazione”;
− che occorre, pure, considerare la circolare di cui alla nota DCFORM n.
0026179 del 19.10.2020 del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del
Fuoco Direzione Centrale per la Formazione, circolare tramite la quale era stato disposto che gli ammessi al corso di formazione citato avrebbero dovuto conseguire le eventuali abilitazioni mancanti, entro la fine del corso medesimo;
− di essere stato, in tal modo, privato della possibilità di ottenere tali abilitazioni, in quanto queste non sono conseguibili al di fuori della frequenza del corso al quale non era stato ammesso;
− di avere potuto svolgere nel 2020 solo poche giornate lavorative in quanto il Comando lo aveva richiamato solo in minima misura in quanto egli era in attesa di poter accedere al corso per il brevetto del secondo cane.
pagina 6
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo, il Controparte_1
rigetto della domanda.
Esso, in dettaglio, ha rappresentato:
− che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il bando di selezione cui il ricorrente aveva partecipato non contiene alcun riferimento alla
“sezione cinofilia” del Corpo (invero, non prevista affatto), trattandosi, invece, di procedura, riservata al generico personale volontario, per l'accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco pure genericamente intesa;
− che l'interessato era stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nel ruolo (permanente) della qualifica di vigile del fuoco, per le ragioni dal ricorrente stesso esposte, ossia per non aver superato la prova di capacità operativa, circostanza che sapeva perfettamente Pt_1
avrebbe comportato la cancellazione dagli elenchi del personale volontario;
− che, il ricorrente, infatti, nella domanda di partecipazione, aveva dichiarato di conoscere integralmente il bando della procedura che, all'evidenza,
contemplava espressamente la predetta causa di cancellazione, ossia il mancato superamento della prova di capacità operativa;
− che non aveva, peraltro, impugnato l'esclusione dalla Pt_1
procedura di reclutamento a domanda dinanzi al T.A.R. ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nel prescritto termine decadenziale, con la conseguenza che il provvedimento era divenuto inoppugnabile per acquiescenza;
− che, peraltro, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, per evitare di incorrere nella cancellazione, impugnare le clausole del bando in uno al provvedimento di
pagina 7 esclusione dalla procedura, in quanto quest'ultimo costituiva presupposto oggettivo per la successiva esclusione dagli elenchi del personale volontario;
− che nello specifico, poi, la situazione dell'interessato era da ricondursi piuttosto a quanto previsto dall'art. 20, comma 1°, lett. d), D.P.R. 06.02.2004 n.
76, pure richiamato dall'art. 12, comma 2°, d. lgs. 08.03.2006, n. 139, a mente del quale costituisce causa di cancellazione dagli elenchi del personale volontario la
“incapacità”, categoria nella quale, all'evidenza, è ricompreso anche il mancato superamento delle prove di capacità operativa;
− che al mancato superamento della prova di capacità operativa necessariamente consegue il procedimento di cancellazione dagli elenchi del personale volontario e, di riflesso, la mancata ammissione al corso di formazione per unità cinofile;
− che, correttamente, allora, , in quanto soggetto a procedimento Pt_1
di cancellazione dagli elenchi del personale volontario, era stato escluso dalle attività di formazione per unità cinofile;
− che infondato risulta, altresì, il secondo motivo con cui controparte si duole di una presunta illegittima anticipazione degli effetti della cancellazione e della mancata partecipazione al corso di formazione per il secondo cane;
− che il percorso di riconoscimento dell'abilitazione delle unità cinofile si articola in due distinti momenti: la selezione, che è una fase necessariamente propedeutica al corso, e il corso di formazione;
− che il ricorrente era incorso in una causa tale da determinare la cancellazione dagli elenchi del personale volontario già dal 28.10.2019 e, quindi,
prima della selezione per unità cinofile svoltasi il 11.12.2019 e che il fatto che il
pagina 8 ricorrente avesse preso parte alla selezione per unità cinofile, successivamente al mancato superamento della prova di capacità operative e all'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigili del fuoco – ed al determinarsi della conseguente causa di cancellazione dagli elenchi del personale volontario -,
esclude che il medesimo, indipendentemente dall'avvio del procedimento di cancellazione, potesse vantare anche solo una ragionevole aspettativa, all'atto della partecipazione alla selezione per unità cinofile, e un affidamento in ordine alla successiva ammissione al corso;
− che il verificarsi della predetta causa di cancellazione era nota solo alla
Direzione Centrale, competente per il personale volontario, e a quella per l'Amministrazione Generale che gestisce le procedure concorsuali e di reclutamento e non invece alla Direzione Centrale per la Formazione –
competente per l'organizzazione dei corsi per unità cinofile, né alla struttura presso la quale era stata svolta la selezione dell'11.12.2019;
− che il ricorrente, all'atto della selezione per l'ammissione al corso per unità cinofile, sapeva di essere incorso in una causa di cancellazione dall'elenco del personale volontario e non aveva comunicato tale circostanza alle strutture competenti per la selezione e formazione delle unità cinofile;
− che l'ammissione al corso stesso non determina, in ogni caso, alcuna certezza, ma neppure ragionevole aspettativa, circa l'ottenimento della relativa abilitazione;
− che difettano, peraltro, nel caso di specie, pure i requisiti di una chance,
tanto meno risarcibile, non sussistendo margini per poter affermare una consistente probabilità di successo;
pagina 9 − che la circostanza che il ricorrente era stato escluso dall'attività formativa a causa della sussistenza di una causa di cancellazione non era un “grossolano
errore” dell'Amministrazione, ma una necessaria conseguenza della doverosa cancellazione dagli elenchi del personale volontario, oggettivamente incompatibile con la frequenza dell'attività formative;
− che l'eventuale richiamo in servizio del ricorrente, successivamente al mancato superamento della procedura speciale di reclutamento a domanda di cui al bando del 14.11.2018, non ha alcun riflesso sull'esclusione dall'attività
formativa per l'abilitazione ad unità cinofila: è un dato oggettivo, infatti, che,
all'atto dell'avvio del procedimento di cancellazione, il ricorrente non era in possesso di abilitazioni cinofile e non poteva comunque svolgere attività quale cinofilo perché privo delle relative abilitazioni;
− che l'esclusione del ricorrente dal corso per unità cinofile, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, è del tutto coerente con lo stato di fatto e di diritto relativo alla posizione del medesimo che, peraltro, omette di ricordare che, in quanto volontario, non intrattiene un rapporto d'impiego con l'Amministrazione
ma è soggetto a richiami correlati alle esigenze di servizio (le contingenti necessità di servizio possono giustificare il richiamo per un numero limitato di giorni nel corso dell'anno e, quindi, deve escludersi che l'eventuale risarcimento possa essere parametrato alla media dei richiami degli anni precedenti).
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve essere Parte_1
rigettata.
pagina 10 Nella vicenda scrutinata è, intanto, pacifico ex art. 115 c.p.c. che Pt_1
è, a tutt'oggi, inserito nell'elenco del Personale Volontario del
[...] [...]
sin dal 20.08.1990 e che il medesimo ricorrente aveva Controparte_4
partecipato alla procedura di reclutamento di cui al bando n. 238 del 14.11.2018
del , superando il modulo 1 e il modulo 2 delle Controparte_1
prove di capacità operativa, ma non il modulo 3, relativo anch'esso alla prova di capacità operativa.
È stato, inoltre, documentalmente provato che il bando 238 del 14.11.2018 aveva previsto, all'art. 8, rubricato “accertamento dell'idoneità”, tra l'altro, che “Il
mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione
dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76
e all'articolo 12 del decreto legislativo 08 marzo 2006 n. 139” (doc. n. 2, pag. 14,
prodotto con la memoria di costituzione).
È, in questo senso, pure pacifico che non aveva mai impugnato il Pt_1
suddetto bando di concorso e che, all'atto di iscrizione, ne aveva avuto piena conoscenza.
È, pure, pacifico che il ricorrente aveva partecipato, unitamente al suo secondo cane, alla selezione indetta dal resistente per unità cinofile tenutasi CP_1
dal 10 al 13.12.2019.
È, infine, in atti la comunicazione del 24.02.2020, con cui il CP_1
resistente aveva comunicato a l'avvio del procedimento di Pt_1
cancellazione dagli elenchi del personale volontario, per il mancato superamento delle prove di capacità operativa nell'ambito della Procedura di Reclutamento di
pagina 11 cui al bando n. 238 del 14.11.2018, richiamando esplicitamente l'art. 8 del bando medesimo (doc. n. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
Ebbene, nella vicenda scrutinata, sul presupposto dell'illegittimità dell'azione del resistente e di un errata interpretazione dell'art. 8 del bando n. 238 CP_1
cit. da parte della stessa Amministrazione, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità
dell'avvio del procedimento di cancellazione dagli elenchi del personale volontario dei Vigili del Fuoco e la sua conseguente mancata ammissione alla frequenza del corso di formazione del secondo cane.
Nelle note autorizzate del 25.11.2022, ha rappresentato come Parte_1
il procedimento di cancellazione dall'elenco dei VV.FF. volontari non sia stato ancora portato a compimento a quella data, non avendo egli ricevuto alcun atto formale, e di continuare medio tempore a essere chiamato in servizio dal resistente. CP_1
La questione che interessa deve essere risolta in punto di diritto ed è all'uopo necessario richiamare l'art. 12, comma 2°, d.lgs. 08.03.2006, n. 139, rubricato
“Cessazione dal servizio”, che ha previsto che “Il personale volontario è
esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente
rendimento”, nonché l'art. 20 del D.P.R. 06.02.2004, n. 76, rubricato
“Cancellazione dagli elenchi del personale volontario” che ha previsto che “La
cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per: [...] d)
incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed
esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469”, e infine l'art. 73, l. 13.05.1961, n. 469 (abrogato dal d.lgs. 08.03.2006, n. 139), a mente del quale “È esonerato dal servizio il personale volontario che abbia dato
prova di incapacità o insufficiente rendimento”.
pagina 12 Ebbene, nel caso che riguarda il presente giudizio, aveva, Parte_1
come visto, partecipato alla procedura di reclutamento di cui al bando n. 238 del
14.11.2018 del , superando il modulo 1° e il Controparte_1
modulo 2°, ma non il 3°, necessario anch'esso per il superamento della prova della capacità operativa.
Come anticipato, il citato bando 238/2018, nemmeno impugnato dal ricorrente,
aveva espressamente previsto, all'art. 8, che il mancato superamento della prova di capacità operativa avrebbe avuto, quali conseguenze, l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e gli effetti previsti all'articolo 20, D.P.R.
06.02.2004, n. 76 e all'articolo 12, d.lgs. 08.03.2006 n. 139, ossia la cancellazione dall'elenco del personale volontario per aver dato prova di incapacità, appunto,
non avendo il ricorrente superato la complessiva prova di capacità operativa.
Non coglie nel segno la Difesa di parte ricorrente laddove questa ha sostenuto che non rientrerebbe in nessuna delle condizioni richiamate dalle norme Pt_1
invocate all'art. 8 del bando, norme che sarebbero state male interpretate dal
: ritiene questo Giudice che l'art. 8 del bando 238/2018 sia chiaro, CP_1
avendo questo stabilito l'esclusione non solo dalla prova concorsuale, ma anche dagli elenchi dei volontari dei VV.FF., palesando il mancato superamento della prova di capacità operativa una forma di incapacità (tassativamente indicata e sanzionata ai sensi delle norme richiamate all'art. 8 stesso, come visto) e non interpretabile diversamente.
Non sussiste, altresì, alcuna discriminazione, come paventata dal ricorrente,
rispetto agli altri lavoratori volontari, avendo partecipato Pt_1
volontariamente alla selezione di cui al bando 238/2018 e avendo avuto, come già
pagina 13 ribadito sopra, dal bando stesso la piena conoscenza delle conseguenze del mancato superamento della prova di capacità operativa.
L'avvio della cancellazione dagli elenchi del personale volontario di Pt_1
è, dunque, legittimo ex se.
[...]
Quanto alla seconda domanda, relativa alla mancata ammissione di Pt_1
, per una presunta illegittima anticipazione degli effetti della
[...]
cancellazione di cui sopra, al corso di formazione per il secondo cane, occorre premettere che, invero, il contegno della Amministrazione resistente risulta, a dir poco, contraddittorio e inadempiente.
Da un lato, infatti, nonostante l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco dei volontari . comunicato al ricorrente odierno il 25.02.2020 CP_5
(doc. n. 3, prodotto con la memoria di costituzione), è pacifico, in assenza di alcuna specifica allegazione di segno contrario da parte del resistente
, che a tutt'oggi venga richiamato in servizio come CP_1 Pt_1
volontario, né l'Ente ha documentato di avere trasmesso al ricorrente alcun atto formale circa il perfezionamento della summenzionata procedura di cancellazione.
In ogni caso, in presenza, comunque, di un provvedimento espresso di avvio della cancellazione dagli elenchi dei volontari VV. FF., non è possibile affermare che potesse avere maturato un legittimo affidamento rispetto Pt_1
all'ammissione al corso di formazione per il secondo cane, essendo, peraltro,
evidente che la partecipazione al cd. skill test preliminare il 13.12.2019 era stata consentita a per un mero ritardo nelle comunicazioni tra uffici della Pt_1
stessa Pubblica Amministrazione: invero, il ricorrente, a quella data, era già a conoscenza di non avere superato le prove di idoneità di cui al bando 238/2018
con le conseguenze del caso già viste (cfr. doc. n. 3, prodotto col ricorso: “il Sig.
pagina 14 ha partecipato alla selezione per “secondo cane” in data Parte_1
11/12/2019 risultando idoneo, così come riportato nella nota prot. n. 9907 del
13/01/2020 in Suo possesso.
Successivamente, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato con
la nota datata 24/02/2020, allegata alla suddetta nota del 26/02/2020 che - per
effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale cosiddetta di
"stabilizzazione", rivolta al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, per inidoneità nelle prove di capacità operativa - avrebbe proceduto
alla cancellazione dagli elenchi del personale volontario del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco presso il Comando di appartenenza.
Pertanto, per effetto di quanto riportato nella suddetta nota del 24/02/2020 della
Direzione Centrale per le Risorse Umane, il Sig. non ha più Parte_1
titolo a partecipare al corso di formazione per conduttore di unità cinofile in
programma a far data dal 23/11/2020, essendo cessato ogni rapporto con questa
Amministrazione”).
La giurisprudenza di legittimità, a proposito di responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa, ha puntualizzato che la citata responsabilità “sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica
amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione)
inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della
responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto
idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui
tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto
ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento
pagina 15 amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio
affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione” (Cass. civ., S.U.,
28.04.2020, n. 8236).
Per altro verso, non può dimenticarsi che l'affidamento può essere tutelato, nel nostro ordinamento giuridico in generale, solo quando legittimo e incolpevole, il che evidentemente non può dirsi sussistente nel caso di specie, vista la conoscenza piena da parte del ricorrente, si ribadisce ancora una volta, di non avere superato le prove di idoneità di cui al bando 238/2018, con tutte le conseguenze del caso.
In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “in
ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel
procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del
provvedimento ampliativo [...] il pregiudizio non deriva dalla violazione delle
regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una
più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona
fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono
in regole di responsabilità” (Cass. civ. S. U., 28.08.2023, ord. n. 25324).
Nel caso che interessa, nonostante la condotta non del tutto coerente del
, la premessa da cui è logicamente derivata Controparte_1
l'esclusione dal corso di formazione per il cd. secondo cane era un dato di fatto ben noto all'odierno ricorrente, il quale, quindi, non può invocare alcun incolpevole affidamento.
Il medesimo ricorrente ha, poi, allegato un danno ingiusto da perdita di chance per il mancato arricchimento delle proprie competenze e per le mancate chiamate successive con il secondo cane.
Occorre, infatti, precisare che il danno da perdita di chance, come concreta ed
pagina 16 effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, non
è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.
Sul ricorrente gravava, quindi, l'onere di provare la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta inadempiente, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta, prova impossibile da raggiungere nel caso di specie, vista la pregressa indicazione di incapacità operativa riportata dal . Pt_1
È sufficiente qui richiamare il principio previsto dall'art. 2697 c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, tale per cui nel caso in cui non risulti fornita la prova convincente del verificarsi del fatto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
È utile richiamare, a tal proposito, un primo orientamento seguito dalla Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di risarcimento del danno da perdita di
"chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di
danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé
ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da
quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura
percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la
serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio”
(Cass. civ., Sez. 6 - 3, 26.01.2022 n. 2261).
In considerazione della specifica questione esaminata, poi, giova richiamare anche l'orientamento della Suprema Corte, che prevede che “In tema di risarcimento del
danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il
pagina 17 riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale,
biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di
inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel
ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non
meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul
fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali
propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale
conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella
suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità
lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il
demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno
non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cass.
civ., sez. L, 17.09.2010 n. 19785).
Alla luce di quanto appena esposto, nella vicenda scrutinata, non emergono elementi oggettivi comprovanti l'effettivo mancato arricchimento della crescita professionale della , dovendosi ritenere che non esista un pregiudizio Pt_1
alla sua sfera patrimoniale e, quindi, un pregiudizio economicamente valutabile e apprezzabile, non meramente potenziale e ipotetico.
Se poi è vero che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al Giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, tale principio può trovare applicazione solo nei casi in cui sia possibile al Giudice dare conto del criterio equitativo utilizzato e consentire la valutazione di congruenza al caso, vale a dire che la concreta
pagina 18 determinazione dell'ammontare del danno non sia arbitraria perché palesemente sproporzionata per difetto o eccesso, come risulterebbe nel caso che ci occupa,
dando seguito alle richieste del anche in punto di quantum debeatur Pt_1
(così ancora Cass. civ., Sez. III, 08.11.2007, n. 23304, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti).
Per tutto quanto esposto, devono essere rigettate anche le ulteriori domande proposte da Parte_1
5. In ragione della condotta comunque incoerente dell'Amministrazione
resistente che, come visto, allo stato attuale, non risulta avere chiuso il procedimento di cancellazione del ricorrente dall'albo dei VV.FF. volontari e ha continuato a richiamare il ricorrente in servizio anche nelle more del presente giudizio, nonché vista la assoluta novità in giurisprudenza della questione trattata ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve essere disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 12.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 19