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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3157/2017 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Medici N. 252, C.F._1
SANT'AGATA MILITELLO (ME), presso lo studio dell'Avv. NOTARO
TERESA che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. DONATO NANCY, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. BOTTA ANDREA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Roma presso l'Ufficio dell' Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/09/2017 esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa in data 23.04.2015 per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di essere riconosciuto soggetto inabile nella misura del 100% per il conseguimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, soggetto invalido in misura pari o superiore al 74% ai fini del conseguimento del diritto all'assegno mensile di invalidità, e comunque per ottenere il riconoscimento dello stato di persona handicappata ai sensi dell'art.3, commi 1 e 3, della Legge 104/92; che sottoposto a visita in data 26.06.2015 la competente Commissione medica aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento della chiesta invalidità civile, riconoscendo l'istante “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992; che pertanto aveva depositato in data
13.11.2015 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione, nonché per il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/1992; che all'esito della consulenza, il
C.T.U. aveva accertato che il ricorrente era affetto da “Esiti di artroprotesi ginocchio destro, ipertensione arteriosa, sindrome depressiva endoreattiva, lombosciatalgia cronica“, concludendo per il riconoscimento della percentuale di invalidità del 74% e dell'art.3, comma 1, Legge 104/92, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla data che risulterà in corso di causa, oltre al riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge 104/92; con condanna dell' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori, e CP_1
riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/1992, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 24.01.2018 eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse in riferimento alla domanda di
2 riconoscimento dell'assegno ex art. 13 l. 118/1971, nel merito l'inammissibilità del ricorso sia per genericità dei motivi che per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
Istruita la causa documentalmente e tramite CTU, all'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la stessa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va, innanzitutto, evidenziato che l'interesse ad agire deve essere collegato alla prestazione dedotta in ricorso ed al mero accertamento sanitario relativo ad una prestazione indicata in giudizio. Per tale ragione e stante l'astratta compatibilità tra pensione di invalidità civile ed assegno ordinario di invalidità, non può accogliersi l'eccezione dell' di difetto di interesse. CP_1
Orbene, il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma
VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di inabilità o, in subordine, del diritto all'assegno mensile di invalidità, oltre al riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, commi 1
e 3, L. 104/1992 (giudizio iscritto al n. 3643/2015 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di “Esiti di artroprotesi ginocchio destro, ipertensione arteriosa, sindrome depressiva endoreattiva, lombosciatalgia cronica“, affermando che “Tale condizione comporta una percentuale di invalidità del 74 % con decorrenza dalla data del ricorso giudiziario. Allo stesso compete l'art. 3 comma 1, non compete il comma 3 dell'art. 3 della legge
104/92”. Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di inabilità o, in subordine, del diritto all'assegno mensile di invalidità, oltre al riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/1992.
La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
3 Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla domanda giudiziale. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: POLIARTROSI
ED ESITI DI MICRODISCECTOMIA L4-L5 E L5-S1; PROTESI TOTALE
GINOCCHIO DX;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
BRONCOPATIA CRONICA;
ENCEFALOPATIA MULTINFARTUALE CON DECLINO COGNITIVO;
SINDROME DEPRESSIVA;
GASTRITE ATROFICA;
IPB; DEFICIT VISIVO”.
Il c.t.u. ha, altresì, motivatamente ritenuto che - alla luce della storia clinica, della obiettività riscontrata e della documentazione presente agli atti e della certificazione, con conclusioni ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici – il ricorrente possiede il requisito sanitario dell'invalidità al
90% sin dal 26 luglio 2023. Invero, detta decorrenza è stata indicata dal consulente espressamente legando le patologie riscontrate con l'esito della visita che il CTU ha effettuato sulla persona del ricorrente.
Ancora, non può nel caso di specie applicarsi il principio secondo cui determinate patologie, seppur non valutate dal consulente come tali da riconoscere un'invalidità al 100%, vanno valutate nel loro complesso ma anche nella loro individualità in modo da verificare se – nel caso concreto – sia comunque insussistente una possibile attività lavorativa generica del periziando.
Per giungere ad una conclusione in tal senso, invero, parte ricorrente dovrebbe dedurre le ragioni affinché distaccarsi dalle espresse indicazioni del consulente.
Inoltre, l'autonomo riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità non può comportare delle modificazioni nella presente sede, trattandosi comunque di prestazioni dai diversi presupposti.
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di CP_1
4 invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,
è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi
Cass. n. 27010 del 2018).
Il limitato accoglimento delle domande attoree e l'epoca di raggiungimento dello stato invalidante utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento
(successivo alla domanda giudiziale) giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative alla fase sommaria e al presente giudizio di merito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 07/09/2017 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande dichiara che Parte_1 possiede il requisito sanitario dell'invalidità al 90% con decorrenza dal 26 luglio 2023;
- Compensa integralmente le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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