Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella
Filoni sulle conclusioni prese all'udienza del 28.1.2025 ex art 281 sexies comma III cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2681/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato nella presente procedura dall'Avv. Gianfranco Ercolani del Foro di Pavia, C.F.: , presso lo studio del quale C.F._2 in Voghera (PV), Piazza Duomo n. 29 è elett.te dom.to anche digitalmente come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo, ( notifiche o comunicazioni al numero di fax 0383/365922 e tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: PEC Email_1
Email_2
- attore - contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] Controparte_14 Controparte_15
, , Controparte_16 Controparte_17
convenuti- contumaci
1
Come da conclusioni del 28.1.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia, visti l'art. 1159 bis cc e art. 3 co 5 L. 10.05.1976 n. 346, ritenuta la propria competenza, sulla base della documentazione allegata, assunte ove ritenuto opportuno informazioni in ordine all'effettivo possesso ultra quindicennale dei terreni come sopra identificati, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione speciale a favore del Sig. C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...] e res.te in C.F._1
ES (PV), Via Molino Nuovo n. 2, con riconoscimento a favore del medesimo della proprietà esclusiva dei seguenti terreni agricoli-fondi rustici nel Comune di ES: Foglio 7, mappale 496, ha 00.18.76, RD C.F._4
0,58; Foglio 8, mappale 136, ha 00.05.42, RD 2,24 RA 1,26; Foglio 8, mappale
136, ha 00.00.38, RD 0,14 RA 0,27; Foglio 8, mappale 137, ha 00.04.24, RD
1,53 RA 3,07; Foglio 8, mappale 363, ha 00.04.51, RD 1,63 RA 3,26; Foglio 8, mappale 146, ha 00.14.06, RD 5,81 RA 3,27; Foglio 8, mappale 149, ha
00.11.15, RD 4,61 RA 2,88; Foglio 8, mappale 20, ha 00.11.11, RD 4,59 RA
2,87; Foglio 8, mappale 20, ha 00.02.02, RD 0,26 RA 0,06; Foglio 8, mappale
94, ha 00.19.21, RD 7,94 RA 4,96; Foglio 8, mappale 94, ha 00.01.01, RD
0,13 RA 0,03; Foglio 8, mappale 143, ha 00.05.96, RD 2,15 RA 4,31; Foglio
10, mappale 416, ha 00.30.54, RD 16,56 RA 7,89. Con ogni provvedimento di legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt.
132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con ricorso depositato in data 5 luglio 2024 il Sig Parte_2
ha chiesto il riconoscimento di proprietà, per intervenuta
[...] usucapione, in base alla Legge 10/05/1976 n. 346 ( con istanza di autorizzazione alle affissioni e notifiche di cui all'art. 3 legge n. 346/76) sui terreni indicati in atti, ai fini del riconoscimento di proprietà per usucapione previsto da tale normativa.
2 Con decreto del 24 luglio 2024 è stata autorizzata l'affissione e la notifica di cui all'art. 3 legge n. 346/76, ai fini del riconoscimento di proprietà per usucapione previsto da tale normativa ed è stata fissata l'udienza per esame eventuali opposizioni, contro la predetta richiesta di riconoscimento usucapione o provvedimenti in prosecuzione, l'11 dicembre 2024.
Con ordinanza del 12.12.2024 è stato dato atto che Parte ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso ex Legge 346/1976, le note integrative 12.07.2024 e il decreto emesso dal Giudice in data
24.07.2024 a tutti i soggetti titolari di diritti reali sui beni immobili oggetto di usucapione, come da visure allegate in atti. (Doc. 1 notifiche analogiche e cartoline di consegna attestate conformi).
Tali notifiche sono state effettuate regolarmente a tutti i destinatari.
Inoltre parte ricorrente ha provveduto ad effettuare le affissioni presso l'Albo del Comune di ES in data 13.08.2024 (doc. 2) nonché presso l'Albo del Tribunale di Pavia in data 23.08.2024 (doc. 2).
Infine deve osservarsi che, dalla data delle notifiche effettuate ai titolari di diritti reali sui beni immobili oggetto di usucapione, e dalla data di affissione presso gli Albi del Comune di ES e del
Tribunale di Pavia, è trascorso il termine di 90 giorni, previsto dalla normativa per le eventuali opposizioni e, nel suddetto termine, non risultano essere state depositate opposizioni contro la richiesta di riconoscimento in capo al ricorrente della proprietà per intervenuta usucapione ai sensi della Legge 10.05.1976 n. 346.
E' stata, altresì, fissata udienza per sentire a chiarimenti il ricorrente sulla natura dell'attività svolta .
Infatti, deve osservarsi che Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. - introdotta dalla l. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia
3 destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis c.c. non é applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art.
1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee
a costituire un'autonoma unità produttiva. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20451 del 28/08/2017 .
Inoltre, l'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la "ratio" della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione. Sez.
2, Ordinanza n. 36626 del 14/12/2022
E' provato, sulla base delle dichiarazioni acquisite all'udienza del 28 gennaio 2025, nonché valutata altresì la contumacia delle Parti convenute, che il Sig. possieda, da oltre quindici Parte_1 anni, in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco, esclusivo, ed uti dominus, alcuni terreni agricoli montani, alcuni cespugliosi e altri coperti da boschi situati nel Comune di ES, zona detta
”Molino-Casa”, ( di cui agli estratti di mappa ed alle visure catastali allegate: EL COMUNE DI ROMAGNESE Foglio Parte_3
7, mappale 496, ha 00.18.76, RD 1,94 RA 0,58; Foglio 8, mappale 136, ha
4 00.05.42, RD 2,24 RA 1,26; Foglio 8, mappale 136, ha 00.00.38, RD 0,14
RA 0,27; Foglio 8, mappale 137, ha 00.04.24, RD 1,53 RA 3,07; Foglio 8, mappale 363, ha 00.04.51, RD 1,63 RA 3,26; Foglio 8, mappale 146, ha
00.14.06, RD 5,81 RA 3,27; Foglio 8, mappale 149, ha 00.11.15, RD 4,61
RA 2,88; Foglio 8, mappale 20, ha 00.11.11, RD 4,59 RA 2,87; Foglio 8, mappale 20, ha 00.02.02, RD 0,26 RA 0,06; Foglio 8, mappale 94, ha
00.19.21, RD 7,94 RA 4,96; Foglio 8, mappale 94, ha 00.01.01, RD 0,13
RA 0,03; Foglio 8, mappale 143, ha 00.05.96, RD 2,15 RA 4,31; Foglio 10, mappale 416, ha 00.30.54, RD 16,56 RA 7,89 ).
Dalla verifica catastale emerge, che i suddetti beni sono catastalmente intestati ad altri soggetti, qui convenuti e contumaci, nel presente giudizio: più precisamente: - il corpo unico del bosco individuato dalla particella 496 Fg. 7 ai Signori: nato Controparte_1
a ES il 20/02/1950, nato a [...] il [...], CP_2
nato a [...] il [...]; - il corpo unico del Controparte_3 campo individuato dalla particella 136 Fg. 8 ai Signori: Controparte_4 nato a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_5
7/7/1965; - il corpo unico del campo individuato dalla particella 137
Fg. 8 ai Signori: nato a [...] il [...], Controparte_6 CP_7
nato a [...] il [...], nato a [...] il
[...] Controparte_8
17/1/1970, nata a [...] il [...]; - il corpo Controparte_9 unico del campo individuato dalla particella 363 Fg. 8 ai Signori:
nato a [...] il [...], Controparte_10 Controparte_11
nata a [...] il [...]; - il corpo unico
[...] dei campi individuati dalle particelle 146, 149 F. 8 alla Sig.a CP_12
, nata a [...] il [...]; - il corpo unico del terreno
[...] individuato dalla particella 94 Fg. 8 alla Sig.ra Controparte_14 nata a [...] il [...]; - il corpo unico dei terreni
[...] individuati dalle particelle 143, Fg. 8 e 416 Fg. 10 alla Sig.ra
, nata a [...] il [...]; - il corpo unico Controparte_13 del bosco individuato dalla particella 20 Fg. 8 ai Signori
[...] nata a [...] il [...], nata a CP_15 Controparte_17
Milano il 08/08/1961 e nato a [...] il [...]. Controparte_16
5 I suddetti terreni agricoli montani, alcuni dei quali seminativi, altri cespugliosi e altri boschivi, sono sempre stati utilizzati, in via esclusiva dal Sig. : è coltivatore diretto e titolare di Parte_1 azienda agricola (doc. 4), ed ha pertanto coltivato tutti i terreni seminativi, tagliato la legna in quelli boschivi e mantenuto la pulizia degli altri terreni, nonché degli argini e degli scoli d'acqua, realizzando interventi su ciascuno di essi ed apportandovi, pertanto, una serie di migliorie atte a mantenerli sempre produttivi e affinché i beni potessero sempre essere utilizzati per gli scopi funzionali ed accessori alla proprietà e all'azienda.
Sul punto il Sig ha dichiarato : “ sui terreni di Parte_2 cui chiede accertarsi l'usucapione ha svolta attività agricola e se sì di che tipo ? “ Io la mia mia compagna abitiamo a ES , che si trova in montagna. Sono proprietario di alcuni terreni a sui mie terreni svolgo attività pastorizia perché ho del bestiame, mucche , e svolgo attività agricola, coltivo
l'erba come foraggio per le mucche. La stessa cosa faccio da una vita sui terreni di cui chiedo l'usucapione: pulisco il sottobosco di questi terreni, coltivo l'era per il foraggio delle mucche e mando anche in questi terreni le mucche al pascolo. Io sono attualmente proprietario di più di 200 pertiche tra pascolo e coltivazione, mentre i terreni di cui chiedo l'usucapione saranno circa 15 pertiche. “ i proprietari di queste 15 pertiche si sono mai fatti sentire in questi anni ? “ Rappresento che faccio questo lavoro in questi terreni così come mio nonno e mio padre prima di me e in tutto questo tempo i proprietari di queste 15 pertiche non si sono mai fatti sentire.”
Inoltre, non risulta che vi sia stata, nel ventennio precedente, alcuna contestazione, né verbale, né in via giudiziaria, né in via stragiudiziale;
e non risultano trascritte nel ventennio precedente contro l'istante domande di pregiudizio di rivendica della proprietà né il medesimo.
Anche il Sig cugino di Parte ricorrente, ha Testimone_1 dichiarato“ sui terreni di cui suo cugino chiede accertarsi l'usucapione ha svolta attività agricola e se sì di che tipo ? “ Sì confermo che mio cugino su questi terreni, sì come suoi sui, ha svolto la stessa attività sia con il pascolo
6 delle mucche sia con la coltivazione dell'erba come foraggio. Questa attività è stata svolta anche dal padre di mio cugino. Per quanto io ne sappia i proprietari di questi terreni non hanno mai presentato opposizioni”.
Dunque, da ormai più di quindici anni i predetti terreni agricoli montani seminativi, cespugliosi e boschivi sono sempre stati utilizzati dal Sig. , in modo pacifico, continuativo e non Parte_1 clandestino, ed egli ha sempre eseguito le ordinarie coltivazioni, lavorazioni, tagli di legna e manutenzioni, incorporando, di fatto, i beni immobili di cui è causa nel proprio complesso aziendale.
Non risultano inoltre altri diritti reali sui sopra identificati beni immobili.
Tutti i terreni oggetto della presente procedura sono situati in un
Comune classificato come montano e sono fondi rustici.
E' quindi provata la domanda ex artt. . 1159 bis c.c. , ai sensi della legge 10.05.1946 n. 346, anche in virtù della modesta entità del reddito dominicale.
Le spese di lite devono essere interamente compensate vista la natura, l'oggetto del procedimento e il suo svolgimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. visti l'art. 1159 bis cc e art. 3 co 5 L. 10.05.1976 n. 346, ed accertato l'effettivo possesso ultra quindicennale dei terreni di seguito identificati, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione speciale a favore del Sig. , con Parte_1 riconoscimento a favore del medesimo della proprietà esclusiva dei seguenti terreni agricoli-fondi rustici nel
Comune di ES: Foglio 7, mappale 496, ha 00.18.76, RD
1,94 RA 0,58; Foglio 8, mappale 136, ha 00.05.42, RD 2,24 RA
1,26; Foglio 8, mappale 136, ha 00.00.38, RD 0,14 RA 0,27;
Foglio 8, mappale 137, ha 00.04.24, RD 1,53 RA 3,07; Foglio 8,
7 mappale 363, ha 00.04.51, RD 1,63 RA 3,26; Foglio 8, mappale
146, ha 00.14.06, RD 5,81 RA 3,27; Foglio 8, mappale 149, ha
00.11.15, RD 4,61 RA 2,88; Foglio 8, mappale 20, ha 00.11.11,
RD 4,59 RA 2,87; Foglio 8, mappale 20, ha 00.02.02, RD 0,26 RA
0,06; Foglio 8, mappale 94, ha 00.19.21, RD 7,94 RA 4,96; Foglio
8, mappale 94, ha 00.01.01, RD 0,13 RA 0,03; Foglio 8, mappale
143, ha 00.05.96, RD 2,15 RA 4,31; Foglio 10, mappale 416, ha
00.30.54, RD 16,56 RA 7,89.
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia il 27.2.2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma III c.p.c., depositata il 27.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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