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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1003/2022 La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConIGliere
Dott. Maura Mancini ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1003/2022 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 19 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
all'esecuzione (art. 615
(C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2
2° comma c.p.c.)
(P.IVA , in CP_3 Controparte_4 P.IVA_1
cod.: 100011 persona del liquidatore IG. , rappresentati e difesi Controparte_2
dall'avv. STEFANO COLLINA del foro di Bologna (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_1
telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 10 gennaio
1 2024
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. – P.IVA Controparte_5 P.IVA_2
P.IVA_3 TR
(C.F. in persona della mandataria
[...] P.IVA_4 P_
(C.F. , giusta procura speciale notaio
[...] P.IVA_5 Per_1
del 14 giugno 2022, rep. 33253, racc. 22333,in persona del
[...]
Procuratore speciale dott. , giusta procura del 19 ottobre CP_8
2022 notaio di Velletri rep. 77770, racc. 29100, Persona_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARIO VANZO (PEC
e dall'avv. VITTORIO VANZO Email_2
(PEC entrambi del foro di CI, Email_3
con domicilio eletto presso il loro studio in CI, Via G. Savoldo n. 3
ed ai loro indirizzi telematici giusta mandato alle liti prodotta sub doc. A1
e c o n t r o
Controparte_9
(C.F. , in persona del Presidente dott.
[...] P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO GORIO del foro CP_10
di CI (PEC , con domicilio Email_4
eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta procura generale alle liti notaio di CI in data 24 febbraio 2000 rep. 56402, racc. Persona_3
2 APPELLATE
e c o n t r o
, in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_12
APPELLATE CONTUMACI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di CI n.
2228/2022 pubblicata in data 14 settembre 2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 2228/2022,
emessa dal Tribunale di CI, quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott. Gianluigi Canali, depositata in data 14.09.2022, a
definizione del procedimento recante R.G. 8131/21 e notificata a mezzo
pec il 15/09/2022 e, per l'effetto:
DICHIARARE la sussistenza della legittimazione attiva del IG.
e della società Controparte_2 Controparte_13
in persona dell'amministratore unico ed ora liquidatore IG. CP_2
.
[...]
ACCERTARE la natura privatistica del rapporto contrattuale e, quindi,
la qualità di consumatore del fideiussore e, per l'effetto, DICHIARARE
3 l'ammissibilità delle doglianze relative alla richiesta di interessi
anatocistici, alla nullità della fideiussione e, in generale, a tutte le censure
riguardanti il comportamento scorretto della banca procedente
nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
DICHIARARE l'improcedibilità dell'esecuzione per illegittimità; nullità
della fideiussione prestata;
l'illegittimità e la nullità del rapporto
bancario sottostante.
DICHIARARE l'illegittimità dell'intervento della a CP_14
intervenire nell'esecuzione.
CONDANNARE la , la Controparte_5 Controparte_15
, l' e l' al
[...] CP_12 Controparte_11
pagamento delle spese, competenze ed onorari, con gli accessori di legge,
del doppio grado del giudizio con clausola di distrazione a favore del
sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Dell'appellata ora sostituita dalla Controparte_5
cessionaria in persona della mandataria TR
P_
“In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei
requisiti di specificità dell'appello, dichiarare inammissibile la presente
impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di CI pubblicata in data 14.09.2022 n.
2228/2022 Ord. – RG 8131/2021, rep. 4860/22;
4 In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare
inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348ter
c.p.c.; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di CI
pubblicata in data 14.09.2022 n. 2228/2022 Ord. – RG 8131/2021, rep.
4860/22;
In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi, accertata
l'inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi di appello e di tutte le
domande degli appellanti (anche perché eccezioni e domande in tutto o in
parte nuove), rigettare l'appello e le domande proposte dalla società
, da Controparte_13 [...]
e da;
per l'effetto confermare la CP_1 Controparte_16
sentenza del Tribunale di CI pubblicata in data 14.09.2022 n.
2228/2022 Ord. – RG 8131/2021, rep. 4860/22;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande avversarie e di riforma anche parziale e/o
dichiarazione di nullità della Sentenza appellata, si insiste per
l'accoglimento delle domande già proposte nel giudizio di primo grado
come di seguito rassegnate:
'in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare per tutti i
motivi sopra esposti il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad
agire del IG. e della società e Controparte_2 Controparte_13
per l'effetto dichiarare inammissibili e/o rigettare le eccezioni e domande 5 dagli stessi proposte;
in via principale e nel merito, accertata per tutti i motivi sopra esposti
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni e domande avversarie
nonché la carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire in capo
agli opponenti/appellanti, dichiarare inammissibili e/o rigettare
l'opposizione/appello e tutte le domande avversarie proposte nei confronti
di già titolare del credito di cui è causa ed ora Controparte_5
sostituita dalla cessionaria e per essa la mandataria TR
; P_
nel caso di accertata temerarietà delle eccezioni e domande avversarie, si
chiede la condanna di parte opponente/appellante al pagamento in favore
di anche per il tramite della mandataria TR P_
, cessionaria del credito già di , di una somma
[...] Controparte_5
equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice ex art. 96 c.p.c.;
in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU e di ordine di
esibizione ex art. 210 cpc;
in via istruttoria si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle
circostanze esposte in narrativa introdotte dalla locuzione 'vero che' con
riserva di indicare i testi e meglio capitolare nelle successive concedende
memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali'
6 In via istruttoria, rigettare tutte le eventuali istanze istruttorie avversarie
in quanto inammissibili, superflue, non reiterate in appello, esplorative, e
comunque per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
nella denegata ipotesi venissero dichiarate ammissibili in tutto o in parte
le istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova
contraria. Si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze
esposte in narrativa introdotte dalla locuzione 'vero che' con riserva di
indicare i testi e meglio capitolare.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014 e
successive modifiche.
Con ogni più ampia riserva di legge”
Dell'appellata Controparte_9
[...]
“In via principale: dichiararsi l'inammissibilità, ovvero in subordine
respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza di I grado, con
reiezione se del caso di ogni avversa domanda verso la;
CP_14
in ogni caso: spese e compensi professionali rifusi anche per il secondo
grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i IG.ri
[...]
e nonché la società CP_1 Controparte_2
[...] hanno introdotto la fase di Parte_1
merito relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma,
c.p.c. già promossa innanzi al Giudice delle Esecuzioni chiedendo che a)
fosse accertata la nullità della fideiussione e dell'ipoteca volontaria, b)
fosse accertata l'illegittimità, per malafede, del comportamento assunto dalla Banca opposta, c) fosse accertato il difetto di continuità delle trascrizioni, d) fosse dichiarata la nullità del pignoramento o comunque l'improcedibilità dell'espropriazione. Gli opponenti hanno allegato che essi avevano proposto opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
innanzi al Giudice dell'Esecuzione; che in quella sede essi avevano eccepito l'improcedibilità dell'esecuzione: a) per illegittimità e nullità del rapporto sottostante attesa l'applicazione di interessi usurari e/o di anatocismo e/o di altre anomalie (applicazione indebita di massimo scoperto, indeterminatezza dei tassi effettivi applicati, illegittimi addebiti sul conto corrente); b) per illegittimità e nullità della fideiussione prestata;
c) per violazione del principio del beneficium excussionis; d) per illegittimità e nullità in ragione della condotta della Banca contraria al principio di correttezza;
e) per difetto di continuità delle trascrizioni;
che innanzi al Giudice delle Esecuzioni essi avevano chiesto la sospensione del processo esecutivo;
che si era costituito il creditore procedente contestando la fondatezza Controparte_5
dell'opposizione ed opponendosi alla sospensione del processo esecutivo;
si era costituito anche il creditore intervenuto Controparte_17
che aveva fatto presente di avere in corso un mutuo fondiario in
8 adempimento da parte della IG.ra e che Controparte_1
l'intervento era determinato dal pignoramento del bene gravato dalla garanzia fondiaria che poteva comportare la sottrazione della garanzia del proprio credito;
che erano intervenuti anche i creditori CP_12
ed che la pretesa di
[...] Controparte_11 [...]
era stata oggetto di autonoma opposizione iscritta a CP_11
R.G. 3523/2021; che con ordinanza in data 3 maggio 2021 era stata respinta l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo ed era stato fissato alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
che essi intendevano promuovere la fase di merito per far dichiarare la nullità
del pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione; che le ragioni poste a fondamento dell'opposizione nel merito erano le medesime articolate innanzi al Giudice delle Esecuzioni;
che inoltre essi eccepivano il difetto di titolo esecutivo e la mancata trasmissione di tutta la documentazione di cui all'art. 119 TUB;
che l'ipoteca volontaria risultava sproporzionata rispetto al credito garantito;
che la fideiussione prestata comprendeva clausole contrattuali nulle in quanto dichiarate lesive della concorrenza;
che in ogni caso la creditrice risultava decaduta ex art. 1957 c.c. per non aver tempestivamente avviato iniziative nei confronti della società
debitrice principale;
che occorreva valutare la qualità del soggetto che aveva prestato la fideiussione.
Si è costituita la che, in via Controparte_5
pregiudiziale, ha eccepito l'inesistenza/irregolarità/nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto perfezionata presso il domicilio eletto e non
9 alla destinataria personalmente;
in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per genericità in quanto lo stesso non conteneva alcun riferimento all'esecuzione opposta, non individuava il rapporto bancario oggetto di contestazione, non indicava alcunché in ordine all'ipoteca volontaria di cui era lamentata la sproporzione, non chiariva in favore di chi fosse stata rilasciata la fideiussione, non indicava alcun elemento a supporto dell'eccezione di decadenza, non allegava l'esistenza del patto di preventiva escussione del debitore principale;
ancora in via preliminare la a eccepito Controparte_5
il difetto di legittimazione attiva e comunque il difetto di interesse ad agire del IG. e della società Controparte_2 [...]
in quanto estranei al pignoramento immobiliare da Controparte_13
cui era originata l'esecuzione opposta;
nel merito la CP_5
ha evidenziato come, prima del pignoramento, Controparte_5
fosse intervenuto giudicato fra le parti in ordine alla debenza della somma per la quale essa aveva agito esecutivamente in ragione di un decreto ingiuntivo non opposto;
come, in ogni caso, le censure al rapporto bancario da cui originava il credito azionato fossero generiche e destituite di fondamento;
come essa avesse sempre rispettato il disposto di cui all'art. 119 TUB;
come l'eccezione di nullità della fideiussione fosse stata genericamente sollevata ed in ogni caso risultasse travolta dall'intervenuto giudicato fra le parti;
come le clausole di reviviscenza, di deroga all'art.1957 c.c. e di sopravvivenza fossero state ritenute lecite dalla Banca
d'Italia anche nella loro combinazione;
come, in ogni caso, dalla nullità di
10 tali clausole non sarebbe discesa la nullità dell'intero contratto;
come la garanzia prestata dalla IG.ra contenesse la Controparte_1
clausola “a prima richiesta” e dovesse pertanto essere qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia;
come, in ogni caso, essa potesse poteva agire esecutivamente nei confronti della IG.ra Controparte_1
in forza dell'ipoteca volontaria concessa da quest'ultima; come il concetto di sproporzione dell'ipoteca fosse applicabile esclusivamente all'ipoteca legale e giudiziale, non a quella volontaria;
come essa non aveva tenuto alcuna condotta in violazione del principio di buona fede e correttezza non avendo esercitato alcuna pressione sui IG.ri e Controparte_1
perché rilasciassero le garanzie fideiussorie e Controparte_2
perché la prima concedesse ipoteca volontaria;
come l'eventuale difetto di continuità delle trascrizioni non rilevasse quale motivo di opposizione all'esecuzione; come la strumentalità dell'opposizione costituisse abuso del processo con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 96
c.p.c.
Si è costituita anche la che ha preso posizione Controparte_17
solo in relazione al credito per il quale era intervenuta evidenziando come le rate del mutuo fossero sempre state pagate con ritardo e come il regolare ammortamento si fosse verificato solo successivamente all'intervento nonché come essa fosse intervenuta solo per il proprio credito residuo pari ad € 90.865,17 ed esclusivamente in ragione dell'interesse a non veder pregiudicato il proprio credito residuo con privilegio fondiario;
come non vi fosse alcun difetto di continuità delle trascrizione con riferimento agli
11 immobili oggetto di ipoteca in relazione al mutuo che essa aveva erogato alla IG.ra e come, in ogni caso, l'eventuale Controparte_1
difetto di continuità delle trascrizioni non costituisse ragione di improcedibilità dell'azione esecutiva.
Si è costituita anche che ha evidenziato Controparte_11
come le ragioni dell'opposizione spiegata dagli opponenti fossero esclusivamente riferite al credito azionato dalla Controparte_5
ed all'intervento della ed ha eccepito
[...] Controparte_17
il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo, peraltro, le ragioni svolte nell'autonoma opposizione promossa dagli opponenti nei suoi confronti.
pur ritualmente notificata, non si è costituita Controparte_12
rimanendo contumace.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova ed il Giudice, all'esito della precisazione delle conclusioni dei Procuratori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 2228/22 il Tribunale di CI 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del IG. e della Controparte_2
società 2) ha respinto Controparte_13
l'opposizione proposta dalla IG.ra e 3) ha Controparte_1
condannato gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite a tutti i convenuti costituiti. In particolare il Giudice di primo grado ha
12 valutato che: a) l'opposizione aveva ad oggetto beni di proprietà della
IG.ra , con la conseguenza che né il IG. Controparte_1
, né la società Controparte_2 Controparte_13
erano legittimati a proporre l'opposizione; b) l'eccezione di
[...]
carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_11
risultava infondata in quanto quest'ultima era stata evocata in
[...]
giudizio nella sua qualità di creditore intervenuto;
c) che l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dalla
[...]
doveva essere disattesa avendo l'atto raggiunto Controparte_5
il proprio scopo essendosi la creditrice procedente costituita difendendosi anche nel merito;
d) che anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità doveva essere disattesa in quanto la creditrice procedente aveva agevolmente individuato sia il rapporto fondamentale che la garanzia fideiussoria che l'ipoteca ai quali gli opponenti avevano fatto riferimento nell'atto di opposizione;
e) che la possibilità per il Giudice di valutare la validità della fideiussione anche al di là del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo risultava subordinata alla dimostrazione da parte del garante della propria qualità di consumatore;
f) che nel caso di specie la IG.ra Controparte_1
non aveva allegato e provato di essere estranea all'amministrazione della società g) che pertanto non risultava Controparte_13
applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte di Giustizia 17 maggio
2022 con la conseguenza che sia le eccezioni sollevate con riguardo al credito garantito che quelle sollevate in relazione alla fideiussione non
13 potevano essere esaminate in ragione dell'intervenuto giudicato;
h) che il creditore procedente aveva agito esecutivamente sulla base del decreto ingiuntivo non opposto e non sulla base del contratto di apertura di credito;
i) che non si poneva alcuna questione di sproporzione dell'ipoteca trattandosi di ipoteca volontaria;
l) che la mancanza di continuità delle trascrizioni non comportava l'improcedibilità dell'esecuzione; m) che non risultava provata la pattuizione del beneficium excussionis; n) che l'intervento della risultava legittimo sia in Controparte_17
ragione della posizione della stessa di creditore fondiario sia in ragione del mancato pagamento di alcune rate del mutuo al momento dell'intervento;
o) che non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c. essendo la questione della nullità della fideiussione controversa al momento della proposizione dell'opposizione.
Avverso detta decisione hanno interposto appello i IG.ri
[...]
e nonché la società CP_1 Controparte_2
lamentando 1) l'erroneità Controparte_13
della dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del IG.
e della società Controparte_2 Controparte_13
2) l'erroneità della negazione della qualità di
[...]
consumatore in capo alla IG.ra ; 3) l'erroneità Controparte_1
della mancata valutazione della questione di nullità della fideiussione e delle eccezioni sollevata con riguardo al credito garantito;
4) l'erroneità
della valutazione di legittimità dell'intervento della CP_17
[...]
14 Si è costituita la in persona della mandataria TR
quale cessionaria avente causa dalla P_ [...]
che, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello, da un lato, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
stante la genericità delle censure mosse al provvedimento impugnato e,
d'altro lato, per manifesta infondatezza alla stregua dell'art. 348-bis,
primo comma, c.p.c.; nel merito ha resistito al gravame avversario ed ha ribadito la valutazione di strumentalità dell'esercizio dell'azione da parte degli appellanti chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita anche la he, in via pregiudiziale, Controparte_17
ha eccepito l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli appellanti in relazione al proprio intervento in quanto aventi ad oggetto una domanda diversa da quella azionata in primo grado;
nel merito ha resistito al gravame avversario evidenziando come il motivo articolato non avesse ad oggetto il capo di sentenza con il quale era stata dichiarata la legittimità
dell'intervento bensì la sola affermazione che la IG.ra
[...]
fosse morosa al momento dell'intervento. CP_1
Nelle more del giudizio di appello gli appellanti si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità
dell'appello sollevate dalla società in persona TR
della mandataria e quale cessionaria del credito di P_
sia sotto il profilo dell'art. 348-bis Controparte_5
c.p.c. che sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c.: con riferimento alla prima disposizione richiamata si osserva l'appello non può ritenersi manifestamente infondato atteso che tra i motivi di gravame vi è anche la censura della valutazione operata dal Giudice di primo grado della qualità
di consumatore in capo alla persona fisica IG.ra Controparte_1
con la conseguenza che, ai fini della decisione del gravame, è necessaria la verifica da parte del Collegio del superamento della presunzione della qualità di consumatore in capo alla persona fisica e con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Con riguardo all'allegata violazione dell'art. 342 c.p.c. si osserva che i motivi di gravame risultano chiaramente e sufficientemente esplicitati e si sostanziano nella censura sia della dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del IG. e della società Controparte_2
in ragione della natura Controparte_13
accessoria al debito di quest'ultima nei confronti della
[...]
e delle eccezioni relative al credito garantito Controparte_5
sollevate dalla IG.ra , sia dell'erroneità della Controparte_1
negazione della qualità di consumatore in capo alla IG.ra Pt_2 in ragione dell'estraneità di quest'ultima CP_1
all'amministrazione della società Controparte_13
, sia della mancata valutazione della questione di nullità della
[...]
fideiussione e delle eccezioni di merito sollevate con riguardo al credito garantito, sia della valutazione di legittimità dell'intervento della
[...]
in ragione dell'intervenuto pagamento delle rate CP_17
insolute.
Ancora in via preliminare deve essere superata l'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità delle Controparte_17
conclusioni rassegnate dagli appellanti per violazione dell'art. 345 c.p.c.
non avendo questi ultimi contestato in primo grado il diritto dell'appellata i intervenire nell'esecuzione: invero il Giudice Controparte_17
di primo grado ha interpretato le conclusioni rassegnate da parte opponente/appellante ritenendo che quest'ultima avesse anche contestato il diritto di intervenire nell'esecuzione della creditrice fondiaria ed ha espressamente affermato la legittimità dell'intervento con la conseguenza che, in mancanza di appello incidentale sul punto, deve ritenersi definitivamente acquisito che gli appellanti abbiano anche contestato il diritto di intervento della società Controparte_17
Nel merito il primo motivo di gravame non può essere condiviso: invero sono legittimati a proporre l'opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, il debitore esecutato (art. 615 c.p.c.) ed il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione (art. 619 c.p.c.),
17 con la conseguenza che nessuna legittimazione attiva può essere configurata in capo al IG. ed alla società Controparte_2
i cui beni non sono stati Controparte_13
assoggettati ad esecuzione forzata. In senso contrario non vale obiettare che questi ultimi vanterebbero un interesse ad ottenere una pronuncia sulle eccezioni di merito sollevate dalla IG.ra in Controparte_1
ragione della natura accessoria del rapporto di fideiussione rispetto all'obbligazione principale: si osserva, in proposito, che nei rapporti fra la creditrice da un lato, ed il IG. Controparte_5
nonché la società Controparte_2 [...]
, dall'altro lato, risulta definitivamente accertata la Controparte_13
legittimità del credito e la debenza dell'importo portato dal decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione promossa nei confronti della IG.ra in quanto tale titolo non è stato Controparte_1
tempestivamente opposto dal IG. e dalla Controparte_2
società on la conseguenza che non risulta Controparte_13
configurabile in capo a tali soggetti alcun interesse personale, attuale e concreto che legittimi la proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
Del pari non può trovare accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità della negazione della qualità
di consumatore in capo alla IG.ra : si osserva, in Controparte_1
proposito, che se è vero che la qualità di consumatore in capo alla persona fisica è presunta, è anche vero che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella valutazione dei requisiti soggettivi per l'applicazione
18 della disciplina consumeristica, occorre avere riguardo all'estraneità della prestazione della garanzia rispetto all'attività professionale esercitata dal garante (cfr. Cass. SS.UU. 4585/23), attività professionale che deve essere valutata dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nell'ipotesi in cui la garanzia sia prestata da un socio di una società di capitali (cfr. Cass. 1666/20 ed in precedenza in senso conforme Cass.
32225/18). Nel caso di specie risulta positivamente documentato che la
IG.ra sia socia di maggioranza (nella misura del Controparte_1
65%) della società (cfr. doc. Controparte_13
11 di parte fascicolo di primo grado) Controparte_5
con la conseguenza che, in assenza di una specifica allegazione e prova di estraneità della IG.ra all'amministrazione della Controparte_1
società, deve ritenersi positivamente acquisita la prova del superamento della presunzione della qualità di consumatore in capo alla persona fisica e con l'ulteriore conseguenza che non può procedersi all'esame delle questioni di nullità della fideiussione e delle eccezioni di merito sollevate in ordine alla legittimità del credito azionato esecutivamente dalla in quanto coperte da giudicato anche Controparte_5
nei rapporti fra quest'ultima e la IG.ra . Controparte_1
Dalle considerazioni che precedono in ordine al secondo motivo di gravame ed all'intervenuto giudicato fra le parti discende che anche il
terzo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al quarto motivo di gravame si rileva che l'intervento del creditore fondiario nell'esecuzione iniziata da altro creditore che vanti un
19 diritto di credito non fondiario risulta pienamente ammissibile come affermato dal Supremo Collegio con riguardo a mutuo fondiario soggetto all'art. 20 R.d. 16 luglio 1905 n. 646 con principio pienamente estensibile al mutuo fondiario di cui all'art. 38 T.U.B. stante la sostanziale sovrapponibilità degli istituti (cfr. Cass. 19761/12).
Da ultimo deve essere esaminata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da in ragione della temerarietà dell'appello: ritiene TR
questo Collegio che non sussistano i presupposti di cui al primo e secondo comma della disposizione richiamata non avendo al società
[...]
allegato e provato di aver subito un danno o spese ulteriori CP_6
rispetto a quelle di lite che trovano autonoma e distinta regolamentazione negli artt. 91 e 92 c.p.c.; del pari ritiene questo Collegio che non possano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non risultando positivamente acquisiti elementi sulla base dei quali possa configurarsi in capo agli appellanti quell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave che legittimano l'irrogazione della sanzione in esame e neppure risultano allegati elementi di fatto sulla base dei quali potrebbe essere formulata la liquidazione equitativa del danno (cfr. Cass.
15175/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 21798/15).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile),
20 alla media complessità delle questioni trattate ed alle attività processuali di fatto espletate, sono liquidate – quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte appellata costituita – in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 2.518,00 – valore medio;
fase introduttiva € 1.665,00 – valore medio;
fase istruttoria e/o di trattazione €
1.843,00 – valore minimo non essendo stata espletato alcun incombente istruttorio;
fase decisionale € 4.287,00). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate costituite con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto;
neppure vi è luogo a pronunciare sul regolamento delle spese di lite del grado nei rapporti fra gli appellanti, da un lato, e nonché Controparte_12 Controparte_11
in ragione della mancata costituzione di queste ultime.
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
CI n. 2228/2022 pubblicata in data 14 settembre 2022;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite del
21 grado alle società appellate costituite liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte, in complessivi € 10.313, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in CI nella camera di conIGlio del 17 marzo 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17867 prodotta sub doc. D
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 1003/2022 La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti ConIGliere
Dott. Maura Mancini ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1003/2022 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 19 febbraio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
all'esecuzione (art. 615
(C.F. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_2
2° comma c.p.c.)
(P.IVA , in CP_3 Controparte_4 P.IVA_1
cod.: 100011 persona del liquidatore IG. , rappresentati e difesi Controparte_2
dall'avv. STEFANO COLLINA del foro di Bologna (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_1
telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 10 gennaio
1 2024
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. – P.IVA Controparte_5 P.IVA_2
P.IVA_3 TR
(C.F. in persona della mandataria
[...] P.IVA_4 P_
(C.F. , giusta procura speciale notaio
[...] P.IVA_5 Per_1
del 14 giugno 2022, rep. 33253, racc. 22333,in persona del
[...]
Procuratore speciale dott. , giusta procura del 19 ottobre CP_8
2022 notaio di Velletri rep. 77770, racc. 29100, Persona_2
rappresentata e difesa dall'avv. MARIO VANZO (PEC
e dall'avv. VITTORIO VANZO Email_2
(PEC entrambi del foro di CI, Email_3
con domicilio eletto presso il loro studio in CI, Via G. Savoldo n. 3
ed ai loro indirizzi telematici giusta mandato alle liti prodotta sub doc. A1
e c o n t r o
Controparte_9
(C.F. , in persona del Presidente dott.
[...] P.IVA_6
rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTO GORIO del foro CP_10
di CI (PEC , con domicilio Email_4
eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta procura generale alle liti notaio di CI in data 24 febbraio 2000 rep. 56402, racc. Persona_3
2 APPELLATE
e c o n t r o
, in persona del legale Controparte_11
rappresentante pro tempore,
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_12
APPELLATE CONTUMACI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di CI n.
2228/2022 pubblicata in data 14 settembre 2022
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 2228/2022,
emessa dal Tribunale di CI, quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott. Gianluigi Canali, depositata in data 14.09.2022, a
definizione del procedimento recante R.G. 8131/21 e notificata a mezzo
pec il 15/09/2022 e, per l'effetto:
DICHIARARE la sussistenza della legittimazione attiva del IG.
e della società Controparte_2 Controparte_13
in persona dell'amministratore unico ed ora liquidatore IG. CP_2
.
[...]
ACCERTARE la natura privatistica del rapporto contrattuale e, quindi,
la qualità di consumatore del fideiussore e, per l'effetto, DICHIARARE
3 l'ammissibilità delle doglianze relative alla richiesta di interessi
anatocistici, alla nullità della fideiussione e, in generale, a tutte le censure
riguardanti il comportamento scorretto della banca procedente
nell'esecuzione del rapporto contrattuale.
DICHIARARE l'improcedibilità dell'esecuzione per illegittimità; nullità
della fideiussione prestata;
l'illegittimità e la nullità del rapporto
bancario sottostante.
DICHIARARE l'illegittimità dell'intervento della a CP_14
intervenire nell'esecuzione.
CONDANNARE la , la Controparte_5 Controparte_15
, l' e l' al
[...] CP_12 Controparte_11
pagamento delle spese, competenze ed onorari, con gli accessori di legge,
del doppio grado del giudizio con clausola di distrazione a favore del
sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Dell'appellata ora sostituita dalla Controparte_5
cessionaria in persona della mandataria TR
P_
“In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei
requisiti di specificità dell'appello, dichiarare inammissibile la presente
impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di CI pubblicata in data 14.09.2022 n.
2228/2022 Ord. – RG 8131/2021, rep. 4860/22;
4 In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza di
ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, dichiarare
inammissibile la presente impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348ter
c.p.c.; per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di CI
pubblicata in data 14.09.2022 n. 2228/2022 Ord. – RG 8131/2021, rep.
4860/22;
In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi, accertata
l'inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi di appello e di tutte le
domande degli appellanti (anche perché eccezioni e domande in tutto o in
parte nuove), rigettare l'appello e le domande proposte dalla società
, da Controparte_13 [...]
e da;
per l'effetto confermare la CP_1 Controparte_16
sentenza del Tribunale di CI pubblicata in data 14.09.2022 n.
2228/2022 Ord. – RG 8131/2021, rep. 4860/22;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande avversarie e di riforma anche parziale e/o
dichiarazione di nullità della Sentenza appellata, si insiste per
l'accoglimento delle domande già proposte nel giudizio di primo grado
come di seguito rassegnate:
'in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare per tutti i
motivi sopra esposti il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad
agire del IG. e della società e Controparte_2 Controparte_13
per l'effetto dichiarare inammissibili e/o rigettare le eccezioni e domande 5 dagli stessi proposte;
in via principale e nel merito, accertata per tutti i motivi sopra esposti
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni e domande avversarie
nonché la carenza di legittimazione ad agire e/o interesse ad agire in capo
agli opponenti/appellanti, dichiarare inammissibili e/o rigettare
l'opposizione/appello e tutte le domande avversarie proposte nei confronti
di già titolare del credito di cui è causa ed ora Controparte_5
sostituita dalla cessionaria e per essa la mandataria TR
; P_
nel caso di accertata temerarietà delle eccezioni e domande avversarie, si
chiede la condanna di parte opponente/appellante al pagamento in favore
di anche per il tramite della mandataria TR P_
, cessionaria del credito già di , di una somma
[...] Controparte_5
equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice ex art. 96 c.p.c.;
in via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU e di ordine di
esibizione ex art. 210 cpc;
in via istruttoria si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle
circostanze esposte in narrativa introdotte dalla locuzione 'vero che' con
riserva di indicare i testi e meglio capitolare nelle successive concedende
memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali'
6 In via istruttoria, rigettare tutte le eventuali istanze istruttorie avversarie
in quanto inammissibili, superflue, non reiterate in appello, esplorative, e
comunque per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
nella denegata ipotesi venissero dichiarate ammissibili in tutto o in parte
le istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova
contraria. Si chiede ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze
esposte in narrativa introdotte dalla locuzione 'vero che' con riserva di
indicare i testi e meglio capitolare.
Con vittoria di spese e competenze professionali ex D.M. 55/2014 e
successive modifiche.
Con ogni più ampia riserva di legge”
Dell'appellata Controparte_9
[...]
“In via principale: dichiararsi l'inammissibilità, ovvero in subordine
respingersi l'appello proposto e confermarsi la sentenza di I grado, con
reiezione se del caso di ogni avversa domanda verso la;
CP_14
in ogni caso: spese e compensi professionali rifusi anche per il secondo
grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i IG.ri
[...]
e nonché la società CP_1 Controparte_2
[...] hanno introdotto la fase di Parte_1
merito relativa all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma,
c.p.c. già promossa innanzi al Giudice delle Esecuzioni chiedendo che a)
fosse accertata la nullità della fideiussione e dell'ipoteca volontaria, b)
fosse accertata l'illegittimità, per malafede, del comportamento assunto dalla Banca opposta, c) fosse accertato il difetto di continuità delle trascrizioni, d) fosse dichiarata la nullità del pignoramento o comunque l'improcedibilità dell'espropriazione. Gli opponenti hanno allegato che essi avevano proposto opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c.
innanzi al Giudice dell'Esecuzione; che in quella sede essi avevano eccepito l'improcedibilità dell'esecuzione: a) per illegittimità e nullità del rapporto sottostante attesa l'applicazione di interessi usurari e/o di anatocismo e/o di altre anomalie (applicazione indebita di massimo scoperto, indeterminatezza dei tassi effettivi applicati, illegittimi addebiti sul conto corrente); b) per illegittimità e nullità della fideiussione prestata;
c) per violazione del principio del beneficium excussionis; d) per illegittimità e nullità in ragione della condotta della Banca contraria al principio di correttezza;
e) per difetto di continuità delle trascrizioni;
che innanzi al Giudice delle Esecuzioni essi avevano chiesto la sospensione del processo esecutivo;
che si era costituito il creditore procedente contestando la fondatezza Controparte_5
dell'opposizione ed opponendosi alla sospensione del processo esecutivo;
si era costituito anche il creditore intervenuto Controparte_17
che aveva fatto presente di avere in corso un mutuo fondiario in
8 adempimento da parte della IG.ra e che Controparte_1
l'intervento era determinato dal pignoramento del bene gravato dalla garanzia fondiaria che poteva comportare la sottrazione della garanzia del proprio credito;
che erano intervenuti anche i creditori CP_12
ed che la pretesa di
[...] Controparte_11 [...]
era stata oggetto di autonoma opposizione iscritta a CP_11
R.G. 3523/2021; che con ordinanza in data 3 maggio 2021 era stata respinta l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo ed era stato fissato alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
che essi intendevano promuovere la fase di merito per far dichiarare la nullità
del pignoramento e l'improcedibilità dell'esecuzione; che le ragioni poste a fondamento dell'opposizione nel merito erano le medesime articolate innanzi al Giudice delle Esecuzioni;
che inoltre essi eccepivano il difetto di titolo esecutivo e la mancata trasmissione di tutta la documentazione di cui all'art. 119 TUB;
che l'ipoteca volontaria risultava sproporzionata rispetto al credito garantito;
che la fideiussione prestata comprendeva clausole contrattuali nulle in quanto dichiarate lesive della concorrenza;
che in ogni caso la creditrice risultava decaduta ex art. 1957 c.c. per non aver tempestivamente avviato iniziative nei confronti della società
debitrice principale;
che occorreva valutare la qualità del soggetto che aveva prestato la fideiussione.
Si è costituita la che, in via Controparte_5
pregiudiziale, ha eccepito l'inesistenza/irregolarità/nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto perfezionata presso il domicilio eletto e non
9 alla destinataria personalmente;
in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per genericità in quanto lo stesso non conteneva alcun riferimento all'esecuzione opposta, non individuava il rapporto bancario oggetto di contestazione, non indicava alcunché in ordine all'ipoteca volontaria di cui era lamentata la sproporzione, non chiariva in favore di chi fosse stata rilasciata la fideiussione, non indicava alcun elemento a supporto dell'eccezione di decadenza, non allegava l'esistenza del patto di preventiva escussione del debitore principale;
ancora in via preliminare la a eccepito Controparte_5
il difetto di legittimazione attiva e comunque il difetto di interesse ad agire del IG. e della società Controparte_2 [...]
in quanto estranei al pignoramento immobiliare da Controparte_13
cui era originata l'esecuzione opposta;
nel merito la CP_5
ha evidenziato come, prima del pignoramento, Controparte_5
fosse intervenuto giudicato fra le parti in ordine alla debenza della somma per la quale essa aveva agito esecutivamente in ragione di un decreto ingiuntivo non opposto;
come, in ogni caso, le censure al rapporto bancario da cui originava il credito azionato fossero generiche e destituite di fondamento;
come essa avesse sempre rispettato il disposto di cui all'art. 119 TUB;
come l'eccezione di nullità della fideiussione fosse stata genericamente sollevata ed in ogni caso risultasse travolta dall'intervenuto giudicato fra le parti;
come le clausole di reviviscenza, di deroga all'art.1957 c.c. e di sopravvivenza fossero state ritenute lecite dalla Banca
d'Italia anche nella loro combinazione;
come, in ogni caso, dalla nullità di
10 tali clausole non sarebbe discesa la nullità dell'intero contratto;
come la garanzia prestata dalla IG.ra contenesse la Controparte_1
clausola “a prima richiesta” e dovesse pertanto essere qualificata in termini di contratto autonomo di garanzia;
come, in ogni caso, essa potesse poteva agire esecutivamente nei confronti della IG.ra Controparte_1
in forza dell'ipoteca volontaria concessa da quest'ultima; come il concetto di sproporzione dell'ipoteca fosse applicabile esclusivamente all'ipoteca legale e giudiziale, non a quella volontaria;
come essa non aveva tenuto alcuna condotta in violazione del principio di buona fede e correttezza non avendo esercitato alcuna pressione sui IG.ri e Controparte_1
perché rilasciassero le garanzie fideiussorie e Controparte_2
perché la prima concedesse ipoteca volontaria;
come l'eventuale difetto di continuità delle trascrizioni non rilevasse quale motivo di opposizione all'esecuzione; come la strumentalità dell'opposizione costituisse abuso del processo con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 96
c.p.c.
Si è costituita anche la che ha preso posizione Controparte_17
solo in relazione al credito per il quale era intervenuta evidenziando come le rate del mutuo fossero sempre state pagate con ritardo e come il regolare ammortamento si fosse verificato solo successivamente all'intervento nonché come essa fosse intervenuta solo per il proprio credito residuo pari ad € 90.865,17 ed esclusivamente in ragione dell'interesse a non veder pregiudicato il proprio credito residuo con privilegio fondiario;
come non vi fosse alcun difetto di continuità delle trascrizione con riferimento agli
11 immobili oggetto di ipoteca in relazione al mutuo che essa aveva erogato alla IG.ra e come, in ogni caso, l'eventuale Controparte_1
difetto di continuità delle trascrizioni non costituisse ragione di improcedibilità dell'azione esecutiva.
Si è costituita anche che ha evidenziato Controparte_11
come le ragioni dell'opposizione spiegata dagli opponenti fossero esclusivamente riferite al credito azionato dalla Controparte_5
ed all'intervento della ed ha eccepito
[...] Controparte_17
il proprio difetto di legittimazione passiva ribadendo, peraltro, le ragioni svolte nell'autonoma opposizione promossa dagli opponenti nei suoi confronti.
pur ritualmente notificata, non si è costituita Controparte_12
rimanendo contumace.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., sono stati valutati i mezzi di prova ed il Giudice, all'esito della precisazione delle conclusioni dei Procuratori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 2228/22 il Tribunale di CI 1) ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire del IG. e della Controparte_2
società 2) ha respinto Controparte_13
l'opposizione proposta dalla IG.ra e 3) ha Controparte_1
condannato gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite a tutti i convenuti costituiti. In particolare il Giudice di primo grado ha
12 valutato che: a) l'opposizione aveva ad oggetto beni di proprietà della
IG.ra , con la conseguenza che né il IG. Controparte_1
, né la società Controparte_2 Controparte_13
erano legittimati a proporre l'opposizione; b) l'eccezione di
[...]
carenza di legittimazione passiva sollevata dall' CP_11
risultava infondata in quanto quest'ultima era stata evocata in
[...]
giudizio nella sua qualità di creditore intervenuto;
c) che l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione sollevata dalla
[...]
doveva essere disattesa avendo l'atto raggiunto Controparte_5
il proprio scopo essendosi la creditrice procedente costituita difendendosi anche nel merito;
d) che anche l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità doveva essere disattesa in quanto la creditrice procedente aveva agevolmente individuato sia il rapporto fondamentale che la garanzia fideiussoria che l'ipoteca ai quali gli opponenti avevano fatto riferimento nell'atto di opposizione;
e) che la possibilità per il Giudice di valutare la validità della fideiussione anche al di là del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo risultava subordinata alla dimostrazione da parte del garante della propria qualità di consumatore;
f) che nel caso di specie la IG.ra Controparte_1
non aveva allegato e provato di essere estranea all'amministrazione della società g) che pertanto non risultava Controparte_13
applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte di Giustizia 17 maggio
2022 con la conseguenza che sia le eccezioni sollevate con riguardo al credito garantito che quelle sollevate in relazione alla fideiussione non
13 potevano essere esaminate in ragione dell'intervenuto giudicato;
h) che il creditore procedente aveva agito esecutivamente sulla base del decreto ingiuntivo non opposto e non sulla base del contratto di apertura di credito;
i) che non si poneva alcuna questione di sproporzione dell'ipoteca trattandosi di ipoteca volontaria;
l) che la mancanza di continuità delle trascrizioni non comportava l'improcedibilità dell'esecuzione; m) che non risultava provata la pattuizione del beneficium excussionis; n) che l'intervento della risultava legittimo sia in Controparte_17
ragione della posizione della stessa di creditore fondiario sia in ragione del mancato pagamento di alcune rate del mutuo al momento dell'intervento;
o) che non potevano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 96
c.p.c. essendo la questione della nullità della fideiussione controversa al momento della proposizione dell'opposizione.
Avverso detta decisione hanno interposto appello i IG.ri
[...]
e nonché la società CP_1 Controparte_2
lamentando 1) l'erroneità Controparte_13
della dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del IG.
e della società Controparte_2 Controparte_13
2) l'erroneità della negazione della qualità di
[...]
consumatore in capo alla IG.ra ; 3) l'erroneità Controparte_1
della mancata valutazione della questione di nullità della fideiussione e delle eccezioni sollevata con riguardo al credito garantito;
4) l'erroneità
della valutazione di legittimità dell'intervento della CP_17
[...]
14 Si è costituita la in persona della mandataria TR
quale cessionaria avente causa dalla P_ [...]
che, in via pregiudiziale, ha eccepito Controparte_5
l'inammissibilità dell'appello, da un lato, per violazione dell'art. 342 c.p.c.
stante la genericità delle censure mosse al provvedimento impugnato e,
d'altro lato, per manifesta infondatezza alla stregua dell'art. 348-bis,
primo comma, c.p.c.; nel merito ha resistito al gravame avversario ed ha ribadito la valutazione di strumentalità dell'esercizio dell'azione da parte degli appellanti chiedendone la condanna ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita anche la he, in via pregiudiziale, Controparte_17
ha eccepito l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dagli appellanti in relazione al proprio intervento in quanto aventi ad oggetto una domanda diversa da quella azionata in primo grado;
nel merito ha resistito al gravame avversario evidenziando come il motivo articolato non avesse ad oggetto il capo di sentenza con il quale era stata dichiarata la legittimità
dell'intervento bensì la sola affermazione che la IG.ra
[...]
fosse morosa al momento dell'intervento. CP_1
Nelle more del giudizio di appello gli appellanti si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 19 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità
dell'appello sollevate dalla società in persona TR
della mandataria e quale cessionaria del credito di P_
sia sotto il profilo dell'art. 348-bis Controparte_5
c.p.c. che sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c.: con riferimento alla prima disposizione richiamata si osserva l'appello non può ritenersi manifestamente infondato atteso che tra i motivi di gravame vi è anche la censura della valutazione operata dal Giudice di primo grado della qualità
di consumatore in capo alla persona fisica IG.ra Controparte_1
con la conseguenza che, ai fini della decisione del gravame, è necessaria la verifica da parte del Collegio del superamento della presunzione della qualità di consumatore in capo alla persona fisica e con l'ulteriore conseguenza che non può ritenersi la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Con riguardo all'allegata violazione dell'art. 342 c.p.c. si osserva che i motivi di gravame risultano chiaramente e sufficientemente esplicitati e si sostanziano nella censura sia della dichiarazione di carenza di legittimazione attiva del IG. e della società Controparte_2
in ragione della natura Controparte_13
accessoria al debito di quest'ultima nei confronti della
[...]
e delle eccezioni relative al credito garantito Controparte_5
sollevate dalla IG.ra , sia dell'erroneità della Controparte_1
negazione della qualità di consumatore in capo alla IG.ra Pt_2 in ragione dell'estraneità di quest'ultima CP_1
all'amministrazione della società Controparte_13
, sia della mancata valutazione della questione di nullità della
[...]
fideiussione e delle eccezioni di merito sollevate con riguardo al credito garantito, sia della valutazione di legittimità dell'intervento della
[...]
in ragione dell'intervenuto pagamento delle rate CP_17
insolute.
Ancora in via preliminare deve essere superata l'eccezione sollevata dall'appellata di inammissibilità delle Controparte_17
conclusioni rassegnate dagli appellanti per violazione dell'art. 345 c.p.c.
non avendo questi ultimi contestato in primo grado il diritto dell'appellata i intervenire nell'esecuzione: invero il Giudice Controparte_17
di primo grado ha interpretato le conclusioni rassegnate da parte opponente/appellante ritenendo che quest'ultima avesse anche contestato il diritto di intervenire nell'esecuzione della creditrice fondiaria ed ha espressamente affermato la legittimità dell'intervento con la conseguenza che, in mancanza di appello incidentale sul punto, deve ritenersi definitivamente acquisito che gli appellanti abbiano anche contestato il diritto di intervento della società Controparte_17
Nel merito il primo motivo di gravame non può essere condiviso: invero sono legittimati a proporre l'opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, quindi, il debitore esecutato (art. 615 c.p.c.) ed il terzo possessore o detentore del bene sottoposto ad esecuzione (art. 619 c.p.c.),
17 con la conseguenza che nessuna legittimazione attiva può essere configurata in capo al IG. ed alla società Controparte_2
i cui beni non sono stati Controparte_13
assoggettati ad esecuzione forzata. In senso contrario non vale obiettare che questi ultimi vanterebbero un interesse ad ottenere una pronuncia sulle eccezioni di merito sollevate dalla IG.ra in Controparte_1
ragione della natura accessoria del rapporto di fideiussione rispetto all'obbligazione principale: si osserva, in proposito, che nei rapporti fra la creditrice da un lato, ed il IG. Controparte_5
nonché la società Controparte_2 [...]
, dall'altro lato, risulta definitivamente accertata la Controparte_13
legittimità del credito e la debenza dell'importo portato dal decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'esecuzione promossa nei confronti della IG.ra in quanto tale titolo non è stato Controparte_1
tempestivamente opposto dal IG. e dalla Controparte_2
società on la conseguenza che non risulta Controparte_13
configurabile in capo a tali soggetti alcun interesse personale, attuale e concreto che legittimi la proposizione dell'opposizione all'esecuzione.
Del pari non può trovare accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità della negazione della qualità
di consumatore in capo alla IG.ra : si osserva, in Controparte_1
proposito, che se è vero che la qualità di consumatore in capo alla persona fisica è presunta, è anche vero che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nella valutazione dei requisiti soggettivi per l'applicazione
18 della disciplina consumeristica, occorre avere riguardo all'estraneità della prestazione della garanzia rispetto all'attività professionale esercitata dal garante (cfr. Cass. SS.UU. 4585/23), attività professionale che deve essere valutata dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nell'ipotesi in cui la garanzia sia prestata da un socio di una società di capitali (cfr. Cass. 1666/20 ed in precedenza in senso conforme Cass.
32225/18). Nel caso di specie risulta positivamente documentato che la
IG.ra sia socia di maggioranza (nella misura del Controparte_1
65%) della società (cfr. doc. Controparte_13
11 di parte fascicolo di primo grado) Controparte_5
con la conseguenza che, in assenza di una specifica allegazione e prova di estraneità della IG.ra all'amministrazione della Controparte_1
società, deve ritenersi positivamente acquisita la prova del superamento della presunzione della qualità di consumatore in capo alla persona fisica e con l'ulteriore conseguenza che non può procedersi all'esame delle questioni di nullità della fideiussione e delle eccezioni di merito sollevate in ordine alla legittimità del credito azionato esecutivamente dalla in quanto coperte da giudicato anche Controparte_5
nei rapporti fra quest'ultima e la IG.ra . Controparte_1
Dalle considerazioni che precedono in ordine al secondo motivo di gravame ed all'intervenuto giudicato fra le parti discende che anche il
terzo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto al quarto motivo di gravame si rileva che l'intervento del creditore fondiario nell'esecuzione iniziata da altro creditore che vanti un
19 diritto di credito non fondiario risulta pienamente ammissibile come affermato dal Supremo Collegio con riguardo a mutuo fondiario soggetto all'art. 20 R.d. 16 luglio 1905 n. 646 con principio pienamente estensibile al mutuo fondiario di cui all'art. 38 T.U.B. stante la sostanziale sovrapponibilità degli istituti (cfr. Cass. 19761/12).
Da ultimo deve essere esaminata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da in ragione della temerarietà dell'appello: ritiene TR
questo Collegio che non sussistano i presupposti di cui al primo e secondo comma della disposizione richiamata non avendo al società
[...]
allegato e provato di aver subito un danno o spese ulteriori CP_6
rispetto a quelle di lite che trovano autonoma e distinta regolamentazione negli artt. 91 e 92 c.p.c.; del pari ritiene questo Collegio che non possano ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. non risultando positivamente acquisiti elementi sulla base dei quali possa configurarsi in capo agli appellanti quell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave che legittimano l'irrogazione della sanzione in esame e neppure risultano allegati elementi di fatto sulla base dei quali potrebbe essere formulata la liquidazione equitativa del danno (cfr. Cass.
15175/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 21798/15).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza di parte appellante e che, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile),
20 alla media complessità delle questioni trattate ed alle attività processuali di fatto espletate, sono liquidate – quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte appellata costituita – in complessivi € 10.313,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 (fase di studio € 2.518,00 – valore medio;
fase introduttiva € 1.665,00 – valore medio;
fase istruttoria e/o di trattazione €
1.843,00 – valore minimo non essendo stata espletato alcun incombente istruttorio;
fase decisionale € 4.287,00). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate costituite con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto;
neppure vi è luogo a pronunciare sul regolamento delle spese di lite del grado nei rapporti fra gli appellanti, da un lato, e nonché Controparte_12 Controparte_11
in ragione della mancata costituzione di queste ultime.
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
CI n. 2228/2022 pubblicata in data 14 settembre 2022;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite del
21 grado alle società appellate costituite liquidate, quanto ai compensi e quanto a ciascuna parte, in complessivi € 10.313, oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in CI nella camera di conIGlio del 17 marzo 2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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