Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 33/2025 – Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Lazzara Presidente dott.ssa Stefania Rignanese Giudice dott. Antonio Lacatena Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- letto il ricorso proposto da (C.F. ) per Parte_1 C.F._1
l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...], quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, e 268, comma 1, CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) a corredo della domanda è prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
d) al ricorso è allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv.
, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta CP_1 dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili;
- considerato che, benché l'art. 269, co. 2, CCII, disponga che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assume le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;
né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta e la fattibilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso,
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- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria, al netto della prededuzione maturanda, di circa € 226.429,76, il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della Sanità Service ASL FG come manutentore, con una retribuzione mensile di circa € 1.700,00; lo stesso è proprietario di una autovettura Mercedes, anno di immatricolazione 2018, targata FN580HM con un valore di circa € 6.000,00 destinata ad uso famigliare, nonché necessaria al ricorrente per recarsi quotidianamente, una disponibilità liquida di € 0 sul conto corrente n. 000001418270 acceso presso la Banca BPER e cointestato assieme alla moglie e non risulta essere Controparte_2 proprietario di beni immobili e mobili liquidabili.
- rilevato che il nucleo famigliare del ricorrente è composto dallo stesso, dalla moglie e da due figli minori nati nel 2013 e 2016;
- considerata la sproporzione tra i debiti contratti, risorse disponibili e spese per il sostentamento della famiglia, è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;
- nel ricorso il debitore offre in liquidazione, in mancanza di beni immobili, l'importo risultante dalla differenza tra le entrate familiari e le spese mensili per il sostentamento della famiglia, pari a € 250,00 per 36 mensilità. Ciò premesso, la questione da decidere è se sia ammissibile il ricorso alla procedura di liquidazione controllata, quando sia messa a disposizione dei creditori solo una quota dei redditi futuri derivanti dal rapporto lavorativo del debitore e la somma rinveniente da finanza esterna, in assenza di beni mobili e immobili da liquidare. Tale possibilità trova fondamento nella normativa e negli orientamenti interpretativi ribaditi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6/2024. La Corte ha confermato che l'istituto della liquidazione controllata non richiede necessariamente la disponibilità di un patrimonio mobiliare o immobiliare al momento dell'apertura della procedura. La liquidazione controllata può includere anche beni futuri e redditi che il debitore maturerà nel corso della procedura, purché eccedenti quanto necessario per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, come previsto dall'art. 268, comma 4, lettera b), CCII.
La Corte sottolinea che l'obiettivo della liquidazione controllata è la soddisfazione dei creditori attraverso l'apprensione di tutte le risorse patrimoniali del debitore compatibili con la sua sopravvivenza dignitosa. Questo scopo può essere realizzato anche mediante la programmazione della cessione di redditi futuri o flussi periodici, come stipendi o pensioni, nella misura eccedente il minimo vitale. Tale impostazione è coerente con la finalità dell'istituto, che mira a conciliare le esigenze creditorie con il diritto del debitore a un'esistenza dignitosa e alla possibilità di reinserirsi nel sistema economico e sociale, secondo il principio del cosiddetto fresh start; la sentenza chiarisce inoltre che la durata della procedura e l'apprensione dei redditi futuri devono rispettare un equilibrio tra il soddisfacimento delle ragioni creditorie e il principio della ragionevole durata del procedimento, tutelato dall'art. 111 Cost. In questo contesto, l'istituto dell'esdebitazione gioca un ruolo centrale, fissando un limite temporale massimo di tre anni per l'apprensione dei beni futuri, salvo che il programma di liquidazione non consenta di soddisfare integralmente i crediti concorsuali prima del termine. Tale limite garantisce che la procedura non si traduca in un vincolo perpetuo per il debitore, preservando le finalità rieducative e riequilibratrici dell'istituto, come richiesto anche dal diritto dell'Unione Europea. Infatti, Nel solco del diritto dell'Unione Europea - e in particolare della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio c.d. Insolvency n. 1023/2019 - volta ad aumentare,
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie comportando una responsabilità patrimoniale limitata nel tempo, onde consentire ai debitori non immeritevoli una ripartenza. In presenza dei presupposti di legge
Pag. 2 di 5 l'esdebitazione opera di diritto, a seguito della chiusura della liquidazione controllata, e in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura, finendo con l'operare come limite temporale massimo all'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore (potendo la liquidazione controllata durare oltre il triennio solo in caso di prosecuzione dell'attività liquidatoria limitatamente ai beni ancora rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; sul punto v. sent. Trib. Bologna, n. 25 del
15 febbraio 2024). Pertanto, la procedura può essere legittimamente avviata in presenza di soli redditi futuri, purché sia possibile predisporre un programma di liquidazione che contempli l'impiego di tali redditi per il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e delle spese della procedura, nel rispetto delle tutele costituzionali del debitore e dei suoi diritti fondamentali.
- ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore percepisce a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
- dato atto, in ordine ai crediti prededucibili, che ai sensi dell'art. 275 CCII, comma 3, “Terminata
l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”; i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- dato atto che spetta al GD stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
- ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII (aggiornato al D. Lgs. 13 settembre
2024, n. 136), quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
- visto l'art. 270 CCII;
PQM
1. dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di C.F. Parte_1
) e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
C.F._1
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, l'avv. ; CP_1
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Pag. 3 di 5 6. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento;
7. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento agli eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale;
a tal fine il liquidatore provvederà, previa autorizzazione del Giudice relatore, all'accensione di conto corrente, intestato alla procedura e vincolato al detto Giudice, per i cui prelievi dovrà richiedere autorizzazione al pagamento e, successivamente all'emissione del relativo mandato, modalità che sarà resa nota all'istituto di credito all'atto dell'accensione del conto corrente;
9. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per il vaglio del giudice delegato;
10. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII;
conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
11. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
12. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
13. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
Pag. 4 di 5 14. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il ricorrente, anche se estinti;
18. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, co. 3, CCII;
19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
20. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115.
Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso il 09 aprile 2025, nella camera di consiglio della Terza sezione civile
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Antonio Lacatena) (dott.ssa Caterina Lazzara)
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