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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13/11/2024, assunto in decisione in data 15/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SANTANGELO MARCO MELCHIORRE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato CAROSI KATIA ROSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Per quanto concerne la casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi ubicata in Cologno Monzese (MI)
Via Per Vimodrone 5, censita al N.C.E.U al fg. 34 mappale 76 sub. 108 p.
3-S1
pagina 1 di 3 categoria A/3, classe 3, vani 7, il signor , senza richiesta di alcun corrispettivo, si Parte_1 obbliga a cedere in favore della propria moglie, la quale dichiara sin d'ora di accettare, la propria quota del
50%, specificando che le spese notarili necessarie ad effettuare tale operazione saranno a carico del 50% ciascuno;
3. Tutte le somme di denaro relative al conto corrente cointestato tra i coniugi N. 01899/1000/00016230 –
Banca Intesa San Paolo nonché gli investimenti e/o i titoli appoggiati sullo stesso conto bancario, per un importo complessivo pari ad Euro 66.410,04, verranno integralmente liquidate in favore del marito (doc. 5); Per_
4. a fronte delle condizioni di salute del figlio i coniugi dichiarano, sin d'ora, di impegnarsi, congiuntamente, in caso di bisogno, a contribuire economicamente alle necessità di quest'ultimo;
5. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6. I coniugi dichiarano che, con il presente ricorso, hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
CHIEDONO ALTRESI'
Che pronunciata la sentenza di separazione la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché, decorsi i termini di legge, fissi il termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. con le quali le parti dichiareranno la volontà di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/03/1984 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano N.0181 registro 02 parte 2 Serie A, Anno 1984 mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano e ordinare altresì al comune di Milano di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dichiarare compensate le spese legali;
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 04.03.1984 Parte_1 Parte_2
a Milano;
- I figli nati dalla coppia sono ormai da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.01.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle
[...] conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), per le annotazioni di legge (atto n. 181, parte II, serie A, anno 1984);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13/11/2024, assunto in decisione in data 15/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SANTANGELO MARCO MELCHIORRE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato CAROSI KATIA ROSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Per quanto concerne la casa coniugale cointestata ad entrambi i coniugi ubicata in Cologno Monzese (MI)
Via Per Vimodrone 5, censita al N.C.E.U al fg. 34 mappale 76 sub. 108 p.
3-S1
pagina 1 di 3 categoria A/3, classe 3, vani 7, il signor , senza richiesta di alcun corrispettivo, si Parte_1 obbliga a cedere in favore della propria moglie, la quale dichiara sin d'ora di accettare, la propria quota del
50%, specificando che le spese notarili necessarie ad effettuare tale operazione saranno a carico del 50% ciascuno;
3. Tutte le somme di denaro relative al conto corrente cointestato tra i coniugi N. 01899/1000/00016230 –
Banca Intesa San Paolo nonché gli investimenti e/o i titoli appoggiati sullo stesso conto bancario, per un importo complessivo pari ad Euro 66.410,04, verranno integralmente liquidate in favore del marito (doc. 5); Per_
4. a fronte delle condizioni di salute del figlio i coniugi dichiarano, sin d'ora, di impegnarsi, congiuntamente, in caso di bisogno, a contribuire economicamente alle necessità di quest'ultimo;
5. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
6. I coniugi dichiarano che, con il presente ricorso, hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
CHIEDONO ALTRESI'
Che pronunciata la sentenza di separazione la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché, decorsi i termini di legge, fissi il termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter comma 2 c.p.c. con le quali le parti dichiareranno la volontà di non volersi riconciliare e all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 04/03/1984 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano N.0181 registro 02 parte 2 Serie A, Anno 1984 mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano e ordinare altresì al comune di Milano di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dichiarare compensate le spese legali;
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 04.03.1984 Parte_1 Parte_2
a Milano;
- I figli nati dalla coppia sono ormai da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.01.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle
[...] conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano (MI), per le annotazioni di legge (atto n. 181, parte II, serie A, anno 1984);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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