Articolo 1271 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1269Articolo 1280
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9 ottobre 2010
Art. 1271. Requisiti per l'avanzamento 1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice. 2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010