Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 103/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in CORSO BUTERA, 203 90011 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. SCHITTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in CORSO BUTERA, 203 90011 BAGHERIA, presso lo studio dell'Avv. SCHITTINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 9 gennaio 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 13 settembre 2006); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Ciascuno dei coniugi resterà libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
- Nessuno dei due coniugi sarà obbligato a versare il contributo di mantenimento in favore dell'altro coniuge.
- Disporre che i due figli minori vengano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con residenza prevalente presso la genitrice;
- In ordine all'esercizio del diritto di visita, il sig. avrà facoltà di Pt_2 tenere con sé i due figli minori ogni qualvolta lo riterrà opportuno previo accordo con l'ex coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi. In caso di disaccordo il Sig. avrà il diritto di tenere con sé i Pt_2 propri figli il martedì ed il sabato di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore
19,00 e la prima e l'ultima domenica di ogni mese dalle ore 10,00 alle ore
20,00. Le vacanze estive, quelle natalizie, le festività pasquali e le ricorrenze civili saranno concordate di volta in volta secondo l'esigenza della prole e di entrambi i coniugi e seguendo, comunque, il criterio dell'alternanza;
- Il sig. assume l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo di Pt_2 mantenimento per i due figli minori la complessiva somma di € 300,00 ( €
150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 40 % per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.
- Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità valide per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli presso il proprio passaporto.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
2 Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 14, P. I, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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