CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5467 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 13668/2023 resa il 13 settembre 2023 dal Tribunale di Roma – Prima Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. R.G. 18735/2020 (di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ) Parte_1 Controparte_1
tra nato a [...] il [...] (c.f. , e Controparte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Roma, Via Antonio Banfi n. 69, elettivamente domiciliati in Roma, Via Alberto Caroncini n. 2, presso lo studio dell'avv. Alessandro Lodato (c.f. ) che li rappresenta e C.F._3 difende in virtù di procura in calce (in foglio separato) al ricorso in appello
APPELLANTI
E
nata a [...], il [...] (c.f. , ivi residente, in Parte_1 C.F._4
Via Antonio Banfi n.9, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Ferrovia n.40, presso lo studio dell'avv. Ilaria Cenni (c.f. ), che la rappresenta e difende in forza di C.F._5 procura speciale allegata all'atto di costituzione
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE
Conclusioni: per gli appellanti:
-1. accertare e dichiarare l'obbligo della Sig.ra al pagamento, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia della somma di € 250,00 mensili Parte_2
(oltre all'aggiornamento I.S.T.A.T.) o, in subordine, del maggior e/o minor importo che sarà ritenuto di giustizia, con decorrenza dalla domanda di primo grado o, in via gradata, dalla diversa decorrenza che sarà eventualmente disposta.
2. per l'effetto, condannare la Sig.ra a corrispondere al Sig. Parte_1 [...]
a somma di cui al punto 1 delle presenti conclusioni;
CP_1
3. in subordine e/o in alternativa, qualora ne ricorrano i presupposti, condannare la Sig.ra
a corrispondere direttamente alla Sig.ra a somma di Parte_1 Parte_2 cui al punto 1 delle presenti conclusioni. Con vittoria d'interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, nonché di compensi e spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario
Per l'appellata:
1- Dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello proposto dagli appellanti;
2- Nel merito rigettare l'appello proposto dai signori Controparte_1 Parte_2
e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.13668, depositata in data 27.09.2023, all'esito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avente n.18735/2020 R.G. .
3- Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre oneri di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 marzo 2020 ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in data 1° giugno 2002 con
. Il ricorrente ha premesso che: - dall'unione erano nati i figli (29 Parte_1 Pt_2 dicembre 2004) e (22 giugno 2007); - in data 23 aprile 2019 il Tribunale di Roma aveva Per_1 omologato la separazione consensuale dei coniugi, con la quale era stato concordato l'affidamento congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale in Roma, Via Antonio Banfi n. 69; l'obbligo del di contribuire al mantenimento della prole mediante CP_1 versamento alla moglie della somma mensile complessiva di € 646,00 (€ 232,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- da allora non era ripresa la convivenza né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- la situazione economico- patrimoniale delle parti era rimasta invariata. Il ricorrente ha concluso chiedendo di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
confermare il regime di affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina degli incontri con il padre;
fissare a carico del ricorrente un contributo di € 646,00 al mese per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, di riconoscere in suo favore il diritto alla percezione dell'assegno divorzile nella misura di € 600,00 e di porre a carico del n CP_1 contributo per il mantenimento dei figli nella misura stabilita in sede di separazione.
All'udienza del 2 novembre 2020, fissata per la comparizione personale dei coniugi il CP_1 ha dichiarato che sin dal mese di luglio del 2019 la figlia si era trasferita presso di lui, Pt_2
a causa dei contrasti con la madre, e ha concluso chiedendo di collocare i due figli presso di lui, fissando a carico della madre l'obbligo di versare mensilmente € 500,00 quale contributo per il relativo mantenimento. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. del Tribunale di Roma ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni della separazione, ad eccezione del mantenimento della figlia relativamente alla quale veniva revocato Pt_2
l'obbligo del padre di corrispondere il relativo contributo alla Pt_1
Con sentenza non definitiva n. 7574 del 30 aprile 2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso dell'istruttoria, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio con la dottoressa Persona_2
All''udienza del 20 febbraio 2023 si è proceduto all'audizione dei due figli della coppia. ha dichiarato: “io non frequento mamma;
c'è stato un periodo verso maggio in cui ho Pt_2 sentito il bisogno di riprendere i rapporti con lei;
la vedevo e mi ci sentivo tutti i giorni;
poi ci sono state diverse situazioni, come ad esempio che aveva denunciato papà e aveva considerazioni basse nei miei confronti per cui mi sono sentita ferita”; a.d.r. “per me il percorso psicologico è inutile;
sono sempre stata abituata a vivere con mio padre e personalmente non sento il bisogno di tornare ad avere un rapporto con mia madre;
sto meglio adesso che non la sento rispetto a prima che la sentivo e che mi faceva rimanere male” .
Infine, con sentenza n. 13668/2023 pubblicata il 27 settembre 2023 il Tribunale di Roma ha così pronunciato: affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato a settimane alterne presso l'abitazione dei due genitori;
il minore trascorrerà durante l'estate quindici giorni continuativi sia con il padre sia con la madre, da stabilirsi entro il 30 aprile di ciascun anno. determina in 200,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da in favore di per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio , da corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, con decorrenza dalla domanda, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
provvederà al mantenimento della figlia maggiorenne fino alla sua Controparte_1 Pt_2 sopraggiunta indipendenza economica;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;
Incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti (Municipio Roma XII) di monitorare il nucleo familiare in oggetto ed in particolare avviando il minore ad un Persona_3 percorso di sostegno psicologico.
Compensa le spese di lite.
Con ricorso depositato il 13 marzo 2024 e hanno proposto Controparte_1 Parte_2 appello avverso la suddetta sentenza, lamentando la “OMESSA PRONUNCIA o, IN SUBORDINE, il RIGETTO IMPLICITO DELLA DOMANDA TESA ALLA CONDANNA DELL'APPELLATA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MENSILE DI REBECCA CALABRESI NELLA MISURA di € 250,00 AL MESE”.
A sostegno del motivo, gli appellanti hanno lamentato che pur essendo stato richiesto in primo grado dal e pur sussistendone i relativi presupposti (convivenza con il padre e CP_1 mancanza di autosufficienza economica della figlia) il primo giudice nulla aveva disposto in ordine all'obbligo della madre di contribuire al mantenimento di il che configurava Pt_2 una omessa pronuncia su una domanda specificamente articolata dal ricorrente, con la conseguenza che tale contributo doveva essere riconosciuto da questa Corte, trovandosi il dover provvedere al mantenimento di entrambi i figli (per integralmente, CP_1 Pt_2 in maniera diretta, per mediante versamento mensile del contributo stabilito a suo Per_1 carico dal primo giudice), fermo restando il versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 13 marzo 2025 (successivamente rinviata di ufficio al 25 settembre 2025) l'appellata si è costituita in data 31 ottobre 2024, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del gravame, ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. e, nel merito, rilevandone la assoluta infondatezza. In particolare, la ha dedotto che: Pt_1
- la sentenza gravata non aveva disatteso, né implicitamente respinto la domanda di condanna della al versamento del contributo per il mantenimento della figlia, avendo il primo Pt_1 giudice adeguatamente argomentato sull'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio sollevando lo stesso dal pagamento del contributo per la figlia in Persona_3 considerazione dell'unico rilevante cambiamento verificatosi successivamente alla separazione, costituito dal trasferimento della figlia presso il padre;
- a fondamento della domanda in questione, il richiedente avrebbe dovuto provare in primo grado (il che non era avvenuto) di aver perduto incolpevolmente la propria capacità lavorativa o di non poter più provvedere al mantenimento diretto della figlia con lui convivente, sì da fornire al Tribunale il riscontro di un oggettivo mutamento dei presupposti di cui all'art. 337 ter c.c.;
- nulla avevano rappresentato gli appellanti relativamente alla condizione della ragazza, ormai ventenne, la quale, laddove non occupata proficuamente in studi universitari, avrebbe avuto piena capacità lavorativa;
- non era stato offerto alcun riscontro circa un apprezzabile cambiamento delle esigenze della figlia, dei tempi di permanenza della stessa presso la madre, delle risorse economiche dei genitori.
Con decreto del 21 luglio 2025 è stata disposta, ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., la sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in Camera di Consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato note sostitutive dell'udienza, insistendo ciascuna nelle proprie conclusioni.
In data 10 settembre 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale in grado di appello non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Gli appellanti lamentano unicamente la omessa pronuncia, da parte del primo giudice, in merito alla domanda di condanna della al versamento di un assegno mensile, quale Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora Pt_2 autosufficiente dal punto di vista economico.
Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata nella propria comparsa di costituzione.
La suddetta norma, per quanto di rilievo ai fini della presente disamina, così stabilisce:
“Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis c.p.c.”.
Nel caso di specie, l'atto di appello contiene una specifica censura avverso la omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento del contributo a carico della madre per il mantenimento della figlia e propone numerose argomentazioni difensive che Pt_2 introducono questioni di fatto e problematiche giuridiche tali da non consentire di esprimere un immediato giudizio prognostico sulle probabilità di accoglimento del gravame.
L'eccezione si rivela, pertanto, priva di fondamento e deve essere respinta.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi ammissibile l'intervento in appello di Parte_2
la quale intervenendo in giudizio ha formulato domanda di corresponsione diretta
[...] del contributo materno chiesto per il suo mantenimento.
Sul punto, va osservato che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae nell'ipotesi in cui il figlio, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il figlio maggiorenne è legittimato a intervenire in giudizio, al fine di ottenere in via diretta il contributo per il proprio mantenimento, agendo in via concorrente con il genitore che abbia in tal senso formulato domanda.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va sottolineato che l'articolo 147 c.c. stabilisce i doveri dei genitori verso i figli, imponendo ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. (Cass. 6197/2005; Cass. 13 dicembre 2016, n. 25531).
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c., il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Secondo l'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Corte di legittimità, l'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Inoltre, la Corte di legittimità ha affermato che Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cass. 01/02/2016, n.1858) e che Non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica: e così, questa può essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto (tale da non offrire alcuna seria prospettiva di durevole emancipazione economica: si pensi a un lavoro stagionale) o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. in tema Cass. 11 gennaio 2007, n. 407, se pure con riferimento al rapporto di apprendistato, la quale pone in risalto il tema dell'adeguatezza del trattamento economico, nel preciso senso dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, la nominata autosufficienza economica).
L'autosufficienza economica deve essere accertata sulla base di una corrispondenza, quanto meno tendenziale, fra le capacità professionali acquisite e le reali possibilità offerte dal mercato del lavoro, tenendo naturalmente conto dell'assenza di colpevoli inerzie o rifiuti ingiustificati e, soprattutto, dell'entità dei proventi dell'attività esercitata nella ragionevole attesa di una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle capacità professionali e alle proprie aspirazioni, se ed in quanto concretamente e meritevolmente coltivate, nonché prive di qualsiasi carattere velleitario (cfr. Cass. n. 14123 del 2011).
Recentemente la Suprema Corte ha precisato che il figlio maggiore d'età ha diritto al mantenimento dai genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente, ma senza esito, per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nel ricercare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. da ultimo, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 27904 del 13/10/2021 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020).
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5088 del 05/03/2018).
Con riferimento al caso in esame, va rilevato che il primo giudice ha evidenziato che CP_1
svolge attività lavorativa quale impiegato, percependo un reddito netto medio mensile
[...] di circa € 1.500,00, mentre la Operatrice Socio-Sanitaria, ha dichiarato in primo Pt_1 grado di percepire un reddito netto medio mensile di € 1.200,00. Nel corso del primo grado la ha lasciato l'abitazione familiare, di proprietà del per andare a vivere con Pt_1 CP_1 il suo nuovo compagno.
Il Tribunale di Roma, tenuto conto dei redditi delle parti e del collocamento paritetico del figlio presso entrambi i genitori, ha stabilito esclusivamente per il suddetto figlio l'obbligo dl Per_1 padre di contribuire al relativo mantenimento, ritenendo che quanto a il padre Pt_2 avrebbe dovuto continuare a provvedere in via esclusiva al relativo mantenimento fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della ragazza.
Le spese straordinarie sono state invece poste per entrambi i figli a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Ritiene questa Corte che la decisione in ordine alle spese ordinarie per il mantenimento di sia errata e non possa essere condivisa in questa sede, non essendosi al riguardo Pt_2 tenuto conto dell'obbligo gravante su entrambi i genitori di contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale rispetto al reddito di ciascuno, e tenuto conto dell'età, delle esigenze e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Recentemente la Cassazione ha affermato che Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316- bis civ. civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a quando tale obbligo perduri, ex art. 337- septies cod. civ. - governa, quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14371).
Con riferimento al caso di specie, rileva questa Corte che dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in data 14 ottobre 2024 emerge che ha percepito Controparte_1 negli ultimi tre anni i seguenti rediti lordi annuali;
€ 30.534,07 nel 2021, € 31.393,30 nel 2022 ed € 34.262,00 nel 2023, e ha ricevuto a titolo di retribuzione, negli ultimi sei mesi, complessivamente € 14.517,00, pari ad € 2.419,50 al mese. Egli è inoltre comproprietario, per la quota del 16,66%, di alcune unità immobiliari ubicate nello stabile di Via Antonio Banfi n. 69, Roma, delle quali una, di mq. 69, da lui utilizzata quale abitazione, una, di mq 100, in uso esclusivo a sua madre, una di mq 100, in uso esclusivo a sua sorella, un garage e una cantina.
La dichiarazione resa dall'interessato risulta confermata dalle risultanze della documentazione fiscale, contabile e bancaria prodotta nel presente grado del giudizio. La nella dichiarazione resa il 27 ottobre 2024 ha affermato di percepire, quale OSS, Pt_1 uno stipendio netto di circa € 1.196,00 e di aver avuto negli ultimi tre anni i seguenti redditi lordi: nel 2921 € 22.449,39, nel 2022 € 19.419,00 e nel 2023 € 12.954,00, di non essere proprietaria di beni immobili.
Ritiene questa Corte che tenuto conto del reddito percepito dalla nonché del fatto Pt_1 che la figlia attualmente di appena anni 21 e convivente con il padre e studentessa Pt_2 al quinto anno di scuola superiore nell'anno 2024 (come da certificazione prodotta dal
, non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica e da diverso tempo non CP_1 frequenta più la madre (come dichiarato dalla stessa ragazza in sede di audizione) vada in questa sede riconosciuto a carico della appellata l'obbligo di contribuire anche alle spese ordinarie per il mantenimento della figlia, nella misura, proporzionale al minor reddito percepito dalla rispetto a quello dell'ex coniuge, di € 100,00 al mese, da Pt_1 corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Non ritiene questa Corte di dover far decorrere l'obbligo di contribuzione dalla domanda, come richiesto dagli appellanti, non avendo il nel corso del primo grado del giudizio, CP_1 formulato una espressa domanda di mutamento delle condizioni sullo specifico punto stabilite in sede presidenziale e in sede di modifiche successivamente disposte dal G.I. .
Relativamente alla domanda di corresponsione del contributo materno direttamente alla figlia, va osservato che in ossequio al principio della domanda, l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente può essere versato dal genitore obbligato direttamente nei confronti del figlio, in presenza di una esplicita domanda da parte di quest'ultimo.
Nel caso di specie, come si è detto, ha spiegato intervento nel presente Parte_2 grado del giudizio, per la formulazione della domanda in questione, con la conseguenza che il versamento dell'assegno su cui si controverte dovrà essere effettuato direttamente in favore della suddetta.
Non risultano ammissibili le deduzioni formulate dall'appellata nelle note sostitutive dell'udienza depositate il 23 settembre 2025 in ordine ad un solo asserito, ma non dimostrato, allontanamento di dall'abitazione paterna e al rinvenimento da parte della stessa di Pt_2 una occupazione lavorativa, trattandosi di questioni introdotte al di fuori del contraddittorio con gli appellanti e peraltro assolutamente prive di riscontri documentali.
Alla stregua delle motivazioni che precedono, l'appello deve essere pertanto solo parzialmente accolto, con il riconoscimento della minor somma di € 100,00 al mese, rispetto a quella richiesta di € 250,00 al mese, qaule contributo a carico dell'appellata per il mantenimento della figlia Pt_2
Le spese, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda formulata dagli appellanti, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da e da con ricorso Controparte_1 Parte_2 depositato il 13 marzo 2024, avverso la sentenza 13668/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 13 settembre 2023 e pubblicata il 27 settembre 2023, nel procedimento R.G. n. 18735/2020, acquisito il parere del P.G., così dispone: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (capo quarto), che conferma nel resto, dispone che entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento della figlia fino alla indipendenza economica della stessa, e determina per il suddetto Pt_2 titolo nella misura di € 100,00 al mese il contributo a carico di , da Parte_1 corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese direttamente a presso il Parte_2 suo domicilio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT FOI a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)