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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'1.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 5266/2018
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in[...], ed elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna n.
39, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Santo Russo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario, dott. rappresentata e difesa come in atti, Controparte_2
unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Giancarlo Niutta, Caterina Tomasello e Michele
Cordopatri del ruolo professionale, elettivamente domiciliata presso la sede in Messina Via La
Farina n. 263
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 30/10/2018 il sig. adiva questo Tribunale per sentir condannare l' al risarcimento del Parte_1 CP_3 danno patito dalla sua persona e dalla sua autovettura in conseguenza dell'incidente in itinere occorso in data 23/12/2017 al rientro alla sua abitazione dalla sede di lavoro presso l'ambulatorio di Villafranca.
Premetteva il ricorrente di essere dipendente della Controparte_4
in qualità di medico oculista specialista ambulatoriale svolgendo la propria attività presso vari
Poliambulatori dell'Azienda su Messina, Villafranca Tirrena, Milazzo e Barcellona P.G.. Precisava il di essere stato era autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo per Parte_1 raggiungere gli ambulatori situati nei comuni diversi da quello di residenza, per come tra l'altro previsto dal CCNL.
In data 23.12.2017, mentre il Dr. con la propria autovettura rientrava presso la propria Parte_1
abitazione dal Poliambulatorio di Villafranca Tirrena, a seguito di incidente automobilistico pativa lesioni personali che determinavano una sua inabilità temporanea senza postumi oltre danni alla propria autovettura.
Il precisava che nella giornata del 23.12.2017 aveva prestato la sua attività lavorativa Parte_1
presso il Poliambulatorio di Villafranca Tirrena dalle ore 08.15 e fino alle ore 13.10 come da attestato di servizio in atti.
Il ricorrente provvedeva a comunicare formalmente all'ASP datrice di lavoro l'infortunio chiedendo il ristoro dei danni subiti. Cont A detta del l' provvedeva ad aprire il sinistro presso le competenti compagnie Parte_1
assicurative che avrebbero dovuto coprire i danni subiti dal lavoratore.
Tuttavia, le suddette compagnie non provvedevano all'erogazione delle prestazioni richieste.
Pertanto, il si vedeva costretto ad adire le vie legali a tutela dei suoi diritti. Parte_1
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_3
del ricorso.
In particolare, previa chiamata in garanzia delle compagnie assicurative che dovevano garantire l'ente, eccepiva l'incompetenza del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale Ordinario e contestava nel merito le domande del opponendo che lo stesso non aveva dimostrato Parte_1 che l'incidente si era verificato nel tragitto lavoro-casa; che non aveva dato prova dell'impossibilità di spostarsi con l'uso di mezzi pubblici e che fosse stato autorizzato all'uso del mezzo proprio.
Benchè autorizzata alla chiamata in garanzia non provvedeva all'incombente. CP_5
Il con le note del 10/9/2021 rappresentava di essere stato risarcito dei danni Parte_1
Cont all'autovettura dalla compagnia assicuratrice dell' e rinunciava alla relativa domanda.
Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte ricorrente.
Preliminarmente occorre dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria riguardante i danni patiti dal ricorrente alla sua autovettura in quanto in corso di causa gli stessi sono stati liquidati a seguito di accordo transattivo intervenuto con la compagnia di assicurazione che garantisce l' CP_3 A seguito della suddetta transazione il ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.
Il giudizio prosegue relativamente alla domanda risarcitoria riguardante i danni alla persona lamentati dal Parte_1
Cont In primo luogo occorre osservare che l' non contesta in alcun modo la quantificazione del danno alla persona formulata dal Parte_1
Di conseguenza il dato relativo al quantum di risarcimento richiesto, pari ad € 1.549,00, deve ritenersi definitivo.
Cont Detto ciò, l' contesta l'an della pretesa risarcitoria sostenendo che il non avrebbe Parte_1
dato prova del fatto che il sinistro si sarebbe verificato nel tragitto di rientro dalla sede di lavoro alla propria abitazione.
Contesta, altresì la mancata prova in ordine alla necessità di fruire del mezzo privato in luogo del mezzo di trasporto pubblico.
Le superiori eccezioni sono infondate.
Secondo recentissima sentenza del TAR Bari 342/24 l'indennizzabilità dell'infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere « con mezzo privato » la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello « normale per recarsi al lavoro »
e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della prestazione lavorativa.
Applicando al caso di specie i superiori principi, risulta dall'attestato di servizio depositato in atti che il giorno 23/12/2017 il aveva prestato servizio sino alle ore 13.10 presso Parte_1
l'ambulatorio . Controparte_6
Risulta provato dai referti relativi all'incidente che lo stesso si è verificato a Messina alle ore
13.40, dunque in orario perfettamente compatibile col rientro del ricorrente presso la propria abitazione.
Anche il luogo nel quale si è verificato il sinistro è compatibile e si trova lungo il tragitto per il rientro all'abitazione del Parte_1 È, altresì, dimostrato e soprattutto non contestato in giudizio che il ricorrente fosse autorizzato
Cont dall' all'uso del proprio mezzo al punto che nella busta paga (nello specifico proprio quella del dicembre 2017) era prevista una specifica voce a rimborso.
Cont Di conseguenza le contestazioni sollevate dall' sul punto sono del tutto infondate.
Così come è del tutto infondata l'eccezione di incompetenza di questo giudice del lavoro in favore del Tribunale ordinario.
Infatti, la questione per cui è causa trae origine direttamente dal rapporto di lavoro in essere tra le parti per cui la competenza a decidere non può che radicarsi innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dei D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
2911/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al danno all'autovettura del ricorrente;
2) Accoglie per il resto il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore CP_3 di della somma di € 1.549,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal Parte_1
dovuto al soddisfo;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_3 quantificate in € 2.626,00 oltre spese generali, cpa, iva e C.U. come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando