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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000442/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa IM RR pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000442/2013 di RG in opposizione a decreto ingiuntivo n. 62/2013
(R.G. n. 160/13) emesso in data 05.02.2013 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, promossa da:
e rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Leonardo Delre e Claudio Ciriello ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ciriello sito in Bari alla via Abate Gimma n. 201, giusta mandato in atti;
- attori opponenti -
CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Digiena Controparte_1 Controparte_2
presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via Novella n. 96 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuti opposti -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
mutuo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 26.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
IM RR che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza odierna di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 22.03.2013 Pt_1
e proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 62/2013 emesso in data 05.02.2013 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
Altamura nel giudizio recante R.G. n. 160/13 – con il quale veniva loro ingiunto il pagamento immediato della somma di €. 105.000,00, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al soddisfo e le spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di rimborso di somme ricevute in prestito da - e garantite dai genitori del predetto e Parte_1 Parte_2 Parte_3
mediante effetti cambiari rilasciati in bianco - convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale
[...]
di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, e per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, stante la ricorrenza di gravi motivi revocare
o quanto meno sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ovvero rimettere gli atti al
Presidente ai sensi dell'art. 273 c.p.c. per la riunione dello stesso a quello pendente dinanzi a codesta
Sezione di Altamura del Tribunale di Bari con il n. 515/10 R.G. – G.U. dott. Lullo;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 62/2013 del 5 febbraio 2013 e comunque rigettare, in toto o per quanto di ragione, le domande proposte dai sigg.ri e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti degli opponenti;
- condannare i predetti sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite;
- condannare altresi' condannare i predetti sigg.ri e Controparte_1
al pagamento in favore degli opponenti di una somma equitativamente Controparte_2 determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.”.
Esponevano in fatto gli attori che il aveva ricevuto in prestito la somma di Parte_1
€. 102.500,00 mediante assegni circolari in atti, rimessigli da per complessivi €. Controparte_1
52.500,00 nel novembre 2004 e per complessivi €. 50.000,00 nel gennaio 2005, pattuendo interessi convenzionali nella misura del 7,5% e ottenendo in garanzia n. 16 cambiali in bianco, per la complessiva somma di €. 140.000,00 sottoscritte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
[...] , quattro delle quali venivano restituite in corrispondenza dei pagamenti parziali Parte_4
effettuati.
Assumevano gli attori la pendenza di un precedente procedimento avente ad oggetto la medesima domanda (rimborso del prestito di €. 52.250,00) riproposta per la seconda volta con l'aggiunta del secondo prestito di €. 50.000,00, con la conseguente opportunità di procedere alla riunione dei due giudizi.
Gli opponenti deducevano di aver estinto integralmente il proprio debito in parte mediante pagamenti in contanti e per la somma di €. 57.000,00 mediante assegni che producevano in atti;
dall'estinzione dell'obbligazione principale, sarebbe conseguita l'estinzione delle obbligazioni di garanzia ad essa accessorie.
Inoltre, argomentavano gli attori che la garanzia prestata da e Parte_2 [...]
, genitori di , mediante apposizione della propria firma su n. 23 Parte_3 Parte_1
cambiali in bianco, dovesse essere qualificata come fideiussione per obbligazione futura, soggetta alla regola di cui all'art. 1938 c.c. e che, pertanto, non contenendo indicazione circa l'importo massimo garantito, incorresse nella sanzione della nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Infine, quanto agli interessi, assumevano gli opponenti che i convenuti opposti non potessero pretenderli oltre il saggio legale, sia per non aver le parti stipulato alcuna convenzione di interessi, sia perché laddove fosse stata stipulata detta convenzione non essendo stata rispettata la forma scritta avrebbe trovato applicazione l'art. 1284 ult. co. c.c. e, pertanto, della debenza degli interessi nella misura legale.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto ed in diritto gli opponenti rassegnavano le conclusioni precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 16.05.2013 si costituivano in giudizio e che, preliminarmente, eccepivano la nullità Controparte_1 Controparte_2 dell'atto di citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio e, nel merito, previa istanza di riunione del presente giudizio con quello contrassegnato con R.G. n. 92000515/2010, instavano per il rigetto dell'opposizione siccome infondata, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli attori alle spese e competenze di giudizio.
I convenuti opposti deducevano, in particolare, quanto alla sorte capitale che il rimborso della somma di €. 52.250,00 oggetto di domanda riconvenzionale nel giudizio R.G. n. 92000515/2010 attenesse ad un prestito distinto da quello odierno per il quale erano stati lasciati in garanzia distinti effetti cambiari.
Circa l'intervenuta estinzione dell'obbligazione addotta dagli opponenti sulla scorta di copia di documenti attestanti versamenti effettuati in favore degli opposti, i convenuti rilevavano che
IM RR trattandosi di titoli emessi nel periodo tra maggio e agosto 2005 apparisse inverosimile che i mutuatari fossero in grado di restituire le ingenti somme richieste oggetto dell'opposto monitorio a distanza di pochi mesi atteso che l'ultima trance era stata erogata nel gennaio del 2005. Invero, assumevano i convenuti, che detti assegni inerissero ad altro differente prestito concesso esclusivamente da a , ai suoi genitori e a nell'anno 2004. A tal Controparte_2 Parte_1 CP_3 riguardo, gli opponenti passavano in rassegna i titoli menzionati nell'atto di opposizione al fine di comprovare che gli stessi non fossero riconducibili alla creditoria per cui è causa.
Contestavano, infine, l'asserita natura fideiussoria della garanzia prestata.
Con ordinanza del 05.11.2013 il precedente Giudice, rilevata l'incertezza della somma originariamente dovuta (sia nel totale che nella sua distribuzione fra i due creditori) e della imputazione dei pagamenti pacificamente effettuati, nonché la verosimile infondatezza della pretesa di interessi ultralegali in difetto di apposita pattuizione scritta;
sospendeva l'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita con interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale a mezzo del teste CP_3
, nonché sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa dopo taluni rinvii
[...]
scaturenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche a seguito del subentro della scrivente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2024 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (cfr. Cass. 17.02.2004 n° 2997; Cass. 24.06.2004 n°11762).
Inoltre, in tema di obbligazioni, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
IM RR circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533); eguale criterio di riparto è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesattezza della prestazione (per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare la regolarità di quest'ultima (Cass. n. 3373/2010).
Nel caso di specie, poiché il credito azionato in sede monitoria discenderebbe dall'assunto diritto alla restituzione degli importi ingiunti a seguito di contratto di mutuo, spetta poi all'attore/intimante che chiede la restituzione di somme date a mutuo, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, n. 180, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2010, n. 9541, in senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 24 febbraio 2004 n. 3642; Cass. 19 agosto 2003 n. 12119; Cass.
21 febbraio 2003 n. 2653).
E' pacifico e incontestato che ricevette in prestito la somma di €. Parte_1
102.500,00 mediante gli assegni circolari in atti, che gli furono rimessi da per Controparte_1 complessivi €. 52.500,00 nel novembre 2004 e per complessivi €. 50.000,00 nel gennaio 2005. E', altresi', pacifico e non contestato che consegnò al , a titolo di garanzia, Parte_1 CP_1
sedici cambiali in bianco, sottoscritte per avallo anche dai suoi genitori, e Parte_2 [...]
. Parte_3
Trattasi di circostanze pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. siccome riferite sia dagli odierni convenuti opposti nel ricorso monitorio, sia dagli opponenti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, oggetto di contestazione è il quantum degli importi oggetto di restituzione che parte attrice assume di aver integralmente versato estinguendo il proprio debito e parte convenuta deduce di aver ricevuto pagamenti parziali e di rimanere creditrice della somma di €. 105.000,00.
All'esito dell'istruttoria sono state provate le seguenti circostanze:
- durante l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 15.12.2016 ha Controparte_1 riconosciuto di aver ricevuto la somma di €. 35.000,00: “…avendo pagato il la somma di €. Pt_1
35.000,00, ha ottenuto in restituzione tre titoli da €. 10.000,00 ed uno da €. 5.000,00”.
- durante il proprio interrogatorio formale svoltosi alla medesima udienza Controparte_2 del 15.12.2016 ha confessato di aver ricevuto la somma di €. 45.200,00 con le seguenti modalità: n.
IM RR 4 assegni da €. 7.500,00 cadauno (cfr. doc. 36, 37, 38, 39 e 40 parte attrice) per un totale di €.
37.500,00, n. 1 cambiale compilata con l'importo di €. 7.700,00 e consegnata in pagamento al proprio creditore e pagata da , giusta quietanza in atti (cfr. doc. n. 43 parte Parte_5 Parte_2
attrice);
- la corresponsione di n. 2 assegni dell'importo di €. 8.500,00 (cfr. doc. n. 41 parte attrice) ed
€. 3.300,00 (cfr. doc. n. 42 parte attrice), rispettivamente firmati dai coniugi e Controparte_4
che, escusso in qualità di teste all'udienza del 05.04.2016, dichiarava: “io emisi quegli CP_3
assegni e chiesi a mia moglie di emettere il n. 41 a titolo di cortesia nei confronti di Parte_1
affinché li utilizzasse per fronteggiare la situazione debitoria in cui si trovava. Poi mi ha Pt_1 sempre restituito le somme che gli ho anticipato”.
Dunque, risulta comprovato, sia mediante le confessioni rese in interrogatorio formale e la prova testimoniale di , sia attraverso la documentazione versata in atti che gli odierni CP_3 attori hanno corrisposto, a titolo di restituzione del prestito ricevuto oggetto dell'odierno giudizio, la somma di €. 96.000,00.
Viceversa, non merita condivisione la diversa ricostruzione prospettata dai convenuti che pur non contestando di avere ricevuto detto importo, riconoscono il rimborso del prestito per cui è causa limitatamente all'importo di €. 35.000,00, assumendo che la restante parte debba essere imputata a restituzione di altro e diverso prestito.
Invero, dell'asserito differente prestito e non riferiscono Controparte_1 Controparte_2 alcunchè quanto ad ammontare, scadenza o altri elementi, non assolvendo all'onere probatorio su di essi incombente in tema di imputazione di pagamento;
trova, sul punto applicazione il condiviso principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass.
20288/2011), ovvero “…ai sensi dell'art. 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari
IM RR di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102; Cass. civ. Sez. III
Sent., 23/06/2009, n. 14620). (Cfr. Cass. 10322/2020).
Orbene, sulla base delle acquisizioni probatorie è incontestato che mentre parte attrice ha provato la corresponsione degli assegni in pagamento, parte convenuta non ha dimostrato che detti assegni si riferissero ad altro differente prestito, limitandosi ad affermare che le cambiali di cui ai nn. da 1 a 7 della produzione documentale di parte attrice si riferissero ad un precedente prestito erogato dal al e e, pertanto, non risultando provati da parte dei convenuti ulteriori CP_2 Pt_1 CP_3
rapporti di mutuo in essere con gli attori.
Ad abundantiam mette conto evidenziare che proprio con riferimento al prestito oggetto di causa confermava che le ridette cambiali fossero state rilasciate a garanzia di questo CP_3 rapporto, dichiarando: “…riferisco che effettivamente a garanzia del prestito furono rilasciate le sette cambiali di cui ho detto sopra. Preciso di aver sottoscritto personalmente le predette cambiali per avallo sotto richiesta del sig. il quale mi disse che tanto gli era stato richiesto dal Parte_1 sig. ”. Parte_6
Sotto ulteriore profilo va evidenziato che non sono stati in alcun modo provati gli ulteriori versamenti, asseritamente effettuati da in contanti per estinguere integralmente il Parte_1
debito, non essendo stata prodotta alcuna ricevuta e/o quietanza di pagamento e non potendosi, a tal fine, considerare dirimenti le dichiarazioni rese da che ha riferito di essere al corrente CP_3
di pagamenti in contanti fatti da al e ma precisando di non Parte_1 CP_1 CP_2
avervi assistito e di non essere a conoscenza di date e importi.
Anche con riferimento al quantum degli interessi la domanda attorea deve essere accolta.
Sul punto deve essere richiamata la disciplina scolpita dall'art. 1284 co. 3 c.c. a mente del quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale” nonché i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore
a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicché nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia. (cfr. Cass. n. 10516/2016). E detto principio non può trovare un'eccezione nel caso di specie ipotizzando la sussistenza della forma scritta in seno alle cambiali, atteso che, per un verso, le stesse furono rilasciate in bianco soprattutto nella parte relativa al loro ammontare e, per altro verso, avendo la Suprema Corte statuito che “In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. II sent. n. 14194/2022).
IM RR Pertanto, gli odierni opponenti erano ab origine tenuti alla restituzione della somma complessiva di €. 102.500,00 – cioè la somma ricevuta in prestito – aumentata dei soli interessi nella misura legale, calcolata a norma dell'art. 1284 co. 1 c.c.; da detto importo devono essere detratti i pagamenti che il debitore ha provato di aver corrisposto pari a complessivi €. 96.000,00 residuando, pertanto, una debitoria di €. 6.500,00 oltre interessi legali.
Venendo, poi, alla nullità dell'obbligazione di garanzia dedotta dagli opponenti sull'assunto della qualità di fideiussori di e mette conto rilevare quanto Parte_2 Parte_3
segue.
La garanzia personale di pagamento applicata alla cambiale, ossia l'avallo differisce dalla fideiussione, atteso che la fideiussione è un contratto tra garante e creditore, mentre l'avallo è una garanzia personale legata a un titolo di credito.
Trattasi di un atto mediante il quale un soggetto, detto avallante, garantisce il pagamento della cambiale da parte dell'obbligato principale, solitamente il traente o l'emittente. L'obbligazione dell'avallante è solidale, il che significa che, in caso di mancato pagamento della cambiale, il creditore può rivolgersi direttamente all'avallante senza dover prima escutere il debitore principale;
inoltre nell'avallo, l'avallante non può opporre al creditore le eccezioni personali dell'avallato; mentre, nella fideiussione, il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni del debitore principale (art. 1945 c.c.). Tale conseguenza deriva dall'autonomia dell'obbligazione cambiaria.
Nella fattispecie che ci occupa non è revocabile in dubbio che la garanzia prestata sotto forma di firma apposta sulle cambiali vada sussunta nell'avallo con tutte le conseguenze di legge. Ergo
l'eccezione di nullità va rigettata con il conseguente riconoscimento della solidarietà nell'obbligazione degli avallanti.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. reciprocamente formulata non ravvisandosi un contegno connotato da profili di dolo o colpa grave sia nel proporre l'azione de qua, sia nel resistere alla stessa.
In ragione dell'accoglimento per quanto di ragione della domanda avanzata dagli opponenti e del rigetto dell'eccezione di nullità della garanzia dagli stessi sollevata, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e calcolati i valori medi, devono essere compensate nella misura di 1/4, con i restanti 3/4 a carico della maggiormente soccombente parte opposta e in favore della parte opponente.
P.Q.M.
IM RR Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato in data 22.03.2013, disattesa ogni altra domanda ed
[...]
eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 62/2013 emesso in data 05.02.2013 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
Altamura nel giudizio R.G. n. 160/2013;
2) CONDANNA , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento della somma di €. 6.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) COMPENSA nella misura di ¼ le spese di lite tra le parti – che liquida per l'intero in complessivi €. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge – CONDANNANDO e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento nei confronti di ciascuna delle parti opponenti , Parte_1 [...]
e dei restanti 3/4. Parte_2 Parte_3
Così deciso in Bari, il 28.03.2025
Il Giudice
dott.ssa IM RR
IM RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa IM RR pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000442/2013 di RG in opposizione a decreto ingiuntivo n. 62/2013
(R.G. n. 160/13) emesso in data 05.02.2013 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, promossa da:
e rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Leonardo Delre e Claudio Ciriello ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ciriello sito in Bari alla via Abate Gimma n. 201, giusta mandato in atti;
- attori opponenti -
CONTRO
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Digiena Controparte_1 Controparte_2
presso il cui studio sito in Gravina in Puglia alla via Novella n. 96 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuti opposti -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
mutuo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 26.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
IM RR che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza odierna di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 22.03.2013 Pt_1
e proponevano opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 62/2013 emesso in data 05.02.2013 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
Altamura nel giudizio recante R.G. n. 160/13 – con il quale veniva loro ingiunto il pagamento immediato della somma di €. 105.000,00, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al soddisfo e le spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di rimborso di somme ricevute in prestito da - e garantite dai genitori del predetto e Parte_1 Parte_2 Parte_3
mediante effetti cambiari rilasciati in bianco - convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale
[...]
di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, e per ivi sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, stante la ricorrenza di gravi motivi revocare
o quanto meno sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ovvero rimettere gli atti al
Presidente ai sensi dell'art. 273 c.p.c. per la riunione dello stesso a quello pendente dinanzi a codesta
Sezione di Altamura del Tribunale di Bari con il n. 515/10 R.G. – G.U. dott. Lullo;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 62/2013 del 5 febbraio 2013 e comunque rigettare, in toto o per quanto di ragione, le domande proposte dai sigg.ri e nei Controparte_1 Controparte_2
confronti degli opponenti;
- condannare i predetti sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite;
- condannare altresi' condannare i predetti sigg.ri e Controparte_1
al pagamento in favore degli opponenti di una somma equitativamente Controparte_2 determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.”.
Esponevano in fatto gli attori che il aveva ricevuto in prestito la somma di Parte_1
€. 102.500,00 mediante assegni circolari in atti, rimessigli da per complessivi €. Controparte_1
52.500,00 nel novembre 2004 e per complessivi €. 50.000,00 nel gennaio 2005, pattuendo interessi convenzionali nella misura del 7,5% e ottenendo in garanzia n. 16 cambiali in bianco, per la complessiva somma di €. 140.000,00 sottoscritte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
[...] , quattro delle quali venivano restituite in corrispondenza dei pagamenti parziali Parte_4
effettuati.
Assumevano gli attori la pendenza di un precedente procedimento avente ad oggetto la medesima domanda (rimborso del prestito di €. 52.250,00) riproposta per la seconda volta con l'aggiunta del secondo prestito di €. 50.000,00, con la conseguente opportunità di procedere alla riunione dei due giudizi.
Gli opponenti deducevano di aver estinto integralmente il proprio debito in parte mediante pagamenti in contanti e per la somma di €. 57.000,00 mediante assegni che producevano in atti;
dall'estinzione dell'obbligazione principale, sarebbe conseguita l'estinzione delle obbligazioni di garanzia ad essa accessorie.
Inoltre, argomentavano gli attori che la garanzia prestata da e Parte_2 [...]
, genitori di , mediante apposizione della propria firma su n. 23 Parte_3 Parte_1
cambiali in bianco, dovesse essere qualificata come fideiussione per obbligazione futura, soggetta alla regola di cui all'art. 1938 c.c. e che, pertanto, non contenendo indicazione circa l'importo massimo garantito, incorresse nella sanzione della nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
Infine, quanto agli interessi, assumevano gli opponenti che i convenuti opposti non potessero pretenderli oltre il saggio legale, sia per non aver le parti stipulato alcuna convenzione di interessi, sia perché laddove fosse stata stipulata detta convenzione non essendo stata rispettata la forma scritta avrebbe trovato applicazione l'art. 1284 ult. co. c.c. e, pertanto, della debenza degli interessi nella misura legale.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto ed in diritto gli opponenti rassegnavano le conclusioni precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 16.05.2013 si costituivano in giudizio e che, preliminarmente, eccepivano la nullità Controparte_1 Controparte_2 dell'atto di citazione per inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio e, nel merito, previa istanza di riunione del presente giudizio con quello contrassegnato con R.G. n. 92000515/2010, instavano per il rigetto dell'opposizione siccome infondata, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna degli attori alle spese e competenze di giudizio.
I convenuti opposti deducevano, in particolare, quanto alla sorte capitale che il rimborso della somma di €. 52.250,00 oggetto di domanda riconvenzionale nel giudizio R.G. n. 92000515/2010 attenesse ad un prestito distinto da quello odierno per il quale erano stati lasciati in garanzia distinti effetti cambiari.
Circa l'intervenuta estinzione dell'obbligazione addotta dagli opponenti sulla scorta di copia di documenti attestanti versamenti effettuati in favore degli opposti, i convenuti rilevavano che
IM RR trattandosi di titoli emessi nel periodo tra maggio e agosto 2005 apparisse inverosimile che i mutuatari fossero in grado di restituire le ingenti somme richieste oggetto dell'opposto monitorio a distanza di pochi mesi atteso che l'ultima trance era stata erogata nel gennaio del 2005. Invero, assumevano i convenuti, che detti assegni inerissero ad altro differente prestito concesso esclusivamente da a , ai suoi genitori e a nell'anno 2004. A tal Controparte_2 Parte_1 CP_3 riguardo, gli opponenti passavano in rassegna i titoli menzionati nell'atto di opposizione al fine di comprovare che gli stessi non fossero riconducibili alla creditoria per cui è causa.
Contestavano, infine, l'asserita natura fideiussoria della garanzia prestata.
Con ordinanza del 05.11.2013 il precedente Giudice, rilevata l'incertezza della somma originariamente dovuta (sia nel totale che nella sua distribuzione fra i due creditori) e della imputazione dei pagamenti pacificamente effettuati, nonché la verosimile infondatezza della pretesa di interessi ultralegali in difetto di apposita pattuizione scritta;
sospendeva l'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita con interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale a mezzo del teste CP_3
, nonché sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la causa dopo taluni rinvii
[...]
scaturenti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'esigenza di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche a seguito del subentro della scrivente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2024 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso in fatto l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Va premesso in punto di diritto che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione;
per cui ove il credito risulti in tutto o in parte fondato la domanda dovrà essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura” (cfr. Cass. 17.02.2004 n° 2997; Cass. 24.06.2004 n°11762).
Inoltre, in tema di obbligazioni, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della
IM RR circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533); eguale criterio di riparto è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; in tal caso restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'inesattezza della prestazione (per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare la regolarità di quest'ultima (Cass. n. 3373/2010).
Nel caso di specie, poiché il credito azionato in sede monitoria discenderebbe dall'assunto diritto alla restituzione degli importi ingiunti a seguito di contratto di mutuo, spetta poi all'attore/intimante che chiede la restituzione di somme date a mutuo, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 08/01/2018, n. 180, Cassazione civile, sez. III, 22/04/2010, n. 9541, in senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 24 febbraio 2004 n. 3642; Cass. 19 agosto 2003 n. 12119; Cass.
21 febbraio 2003 n. 2653).
E' pacifico e incontestato che ricevette in prestito la somma di €. Parte_1
102.500,00 mediante gli assegni circolari in atti, che gli furono rimessi da per Controparte_1 complessivi €. 52.500,00 nel novembre 2004 e per complessivi €. 50.000,00 nel gennaio 2005. E', altresi', pacifico e non contestato che consegnò al , a titolo di garanzia, Parte_1 CP_1
sedici cambiali in bianco, sottoscritte per avallo anche dai suoi genitori, e Parte_2 [...]
. Parte_3
Trattasi di circostanze pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. siccome riferite sia dagli odierni convenuti opposti nel ricorso monitorio, sia dagli opponenti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Invero, oggetto di contestazione è il quantum degli importi oggetto di restituzione che parte attrice assume di aver integralmente versato estinguendo il proprio debito e parte convenuta deduce di aver ricevuto pagamenti parziali e di rimanere creditrice della somma di €. 105.000,00.
All'esito dell'istruttoria sono state provate le seguenti circostanze:
- durante l'interrogatorio formale espletato all'udienza del 15.12.2016 ha Controparte_1 riconosciuto di aver ricevuto la somma di €. 35.000,00: “…avendo pagato il la somma di €. Pt_1
35.000,00, ha ottenuto in restituzione tre titoli da €. 10.000,00 ed uno da €. 5.000,00”.
- durante il proprio interrogatorio formale svoltosi alla medesima udienza Controparte_2 del 15.12.2016 ha confessato di aver ricevuto la somma di €. 45.200,00 con le seguenti modalità: n.
IM RR 4 assegni da €. 7.500,00 cadauno (cfr. doc. 36, 37, 38, 39 e 40 parte attrice) per un totale di €.
37.500,00, n. 1 cambiale compilata con l'importo di €. 7.700,00 e consegnata in pagamento al proprio creditore e pagata da , giusta quietanza in atti (cfr. doc. n. 43 parte Parte_5 Parte_2
attrice);
- la corresponsione di n. 2 assegni dell'importo di €. 8.500,00 (cfr. doc. n. 41 parte attrice) ed
€. 3.300,00 (cfr. doc. n. 42 parte attrice), rispettivamente firmati dai coniugi e Controparte_4
che, escusso in qualità di teste all'udienza del 05.04.2016, dichiarava: “io emisi quegli CP_3
assegni e chiesi a mia moglie di emettere il n. 41 a titolo di cortesia nei confronti di Parte_1
affinché li utilizzasse per fronteggiare la situazione debitoria in cui si trovava. Poi mi ha Pt_1 sempre restituito le somme che gli ho anticipato”.
Dunque, risulta comprovato, sia mediante le confessioni rese in interrogatorio formale e la prova testimoniale di , sia attraverso la documentazione versata in atti che gli odierni CP_3 attori hanno corrisposto, a titolo di restituzione del prestito ricevuto oggetto dell'odierno giudizio, la somma di €. 96.000,00.
Viceversa, non merita condivisione la diversa ricostruzione prospettata dai convenuti che pur non contestando di avere ricevuto detto importo, riconoscono il rimborso del prestito per cui è causa limitatamente all'importo di €. 35.000,00, assumendo che la restante parte debba essere imputata a restituzione di altro e diverso prestito.
Invero, dell'asserito differente prestito e non riferiscono Controparte_1 Controparte_2 alcunchè quanto ad ammontare, scadenza o altri elementi, non assolvendo all'onere probatorio su di essi incombente in tema di imputazione di pagamento;
trova, sul punto applicazione il condiviso principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass.
20288/2011), ovvero “…ai sensi dell'art. 2697 c.c., qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari
IM RR di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c. (Cass. civ. Sez. II, 27/07/2006, n. 17102; Cass. civ. Sez. III
Sent., 23/06/2009, n. 14620). (Cfr. Cass. 10322/2020).
Orbene, sulla base delle acquisizioni probatorie è incontestato che mentre parte attrice ha provato la corresponsione degli assegni in pagamento, parte convenuta non ha dimostrato che detti assegni si riferissero ad altro differente prestito, limitandosi ad affermare che le cambiali di cui ai nn. da 1 a 7 della produzione documentale di parte attrice si riferissero ad un precedente prestito erogato dal al e e, pertanto, non risultando provati da parte dei convenuti ulteriori CP_2 Pt_1 CP_3
rapporti di mutuo in essere con gli attori.
Ad abundantiam mette conto evidenziare che proprio con riferimento al prestito oggetto di causa confermava che le ridette cambiali fossero state rilasciate a garanzia di questo CP_3 rapporto, dichiarando: “…riferisco che effettivamente a garanzia del prestito furono rilasciate le sette cambiali di cui ho detto sopra. Preciso di aver sottoscritto personalmente le predette cambiali per avallo sotto richiesta del sig. il quale mi disse che tanto gli era stato richiesto dal Parte_1 sig. ”. Parte_6
Sotto ulteriore profilo va evidenziato che non sono stati in alcun modo provati gli ulteriori versamenti, asseritamente effettuati da in contanti per estinguere integralmente il Parte_1
debito, non essendo stata prodotta alcuna ricevuta e/o quietanza di pagamento e non potendosi, a tal fine, considerare dirimenti le dichiarazioni rese da che ha riferito di essere al corrente CP_3
di pagamenti in contanti fatti da al e ma precisando di non Parte_1 CP_1 CP_2
avervi assistito e di non essere a conoscenza di date e importi.
Anche con riferimento al quantum degli interessi la domanda attorea deve essere accolta.
Sul punto deve essere richiamata la disciplina scolpita dall'art. 1284 co. 3 c.c. a mente del quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale” nonché i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità “Ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore
a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam, sicché nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso per facta concludentia. (cfr. Cass. n. 10516/2016). E detto principio non può trovare un'eccezione nel caso di specie ipotizzando la sussistenza della forma scritta in seno alle cambiali, atteso che, per un verso, le stesse furono rilasciate in bianco soprattutto nella parte relativa al loro ammontare e, per altro verso, avendo la Suprema Corte statuito che “In tema di cambiale, l'inclusione del credito per interessi nel titolo non esime dall'onere di provare per iscritto la convenzione relativa alla loro misura ultralegale, non valendo tale forma di rilascio, di per sé sola, a soddisfare l'obbligo della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. II sent. n. 14194/2022).
IM RR Pertanto, gli odierni opponenti erano ab origine tenuti alla restituzione della somma complessiva di €. 102.500,00 – cioè la somma ricevuta in prestito – aumentata dei soli interessi nella misura legale, calcolata a norma dell'art. 1284 co. 1 c.c.; da detto importo devono essere detratti i pagamenti che il debitore ha provato di aver corrisposto pari a complessivi €. 96.000,00 residuando, pertanto, una debitoria di €. 6.500,00 oltre interessi legali.
Venendo, poi, alla nullità dell'obbligazione di garanzia dedotta dagli opponenti sull'assunto della qualità di fideiussori di e mette conto rilevare quanto Parte_2 Parte_3
segue.
La garanzia personale di pagamento applicata alla cambiale, ossia l'avallo differisce dalla fideiussione, atteso che la fideiussione è un contratto tra garante e creditore, mentre l'avallo è una garanzia personale legata a un titolo di credito.
Trattasi di un atto mediante il quale un soggetto, detto avallante, garantisce il pagamento della cambiale da parte dell'obbligato principale, solitamente il traente o l'emittente. L'obbligazione dell'avallante è solidale, il che significa che, in caso di mancato pagamento della cambiale, il creditore può rivolgersi direttamente all'avallante senza dover prima escutere il debitore principale;
inoltre nell'avallo, l'avallante non può opporre al creditore le eccezioni personali dell'avallato; mentre, nella fideiussione, il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni del debitore principale (art. 1945 c.c.). Tale conseguenza deriva dall'autonomia dell'obbligazione cambiaria.
Nella fattispecie che ci occupa non è revocabile in dubbio che la garanzia prestata sotto forma di firma apposta sulle cambiali vada sussunta nell'avallo con tutte le conseguenze di legge. Ergo
l'eccezione di nullità va rigettata con il conseguente riconoscimento della solidarietà nell'obbligazione degli avallanti.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. reciprocamente formulata non ravvisandosi un contegno connotato da profili di dolo o colpa grave sia nel proporre l'azione de qua, sia nel resistere alla stessa.
In ragione dell'accoglimento per quanto di ragione della domanda avanzata dagli opponenti e del rigetto dell'eccezione di nullità della garanzia dagli stessi sollevata, le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00) e calcolati i valori medi, devono essere compensate nella misura di 1/4, con i restanti 3/4 a carico della maggiormente soccombente parte opposta e in favore della parte opponente.
P.Q.M.
IM RR Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione notificato in data 22.03.2013, disattesa ogni altra domanda ed
[...]
eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 62/2013 emesso in data 05.02.2013 dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
Altamura nel giudizio R.G. n. 160/2013;
2) CONDANNA , e , in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento della somma di €. 6.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) COMPENSA nella misura di ¼ le spese di lite tra le parti – che liquida per l'intero in complessivi €. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge – CONDANNANDO e in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento nei confronti di ciascuna delle parti opponenti , Parte_1 [...]
e dei restanti 3/4. Parte_2 Parte_3
Così deciso in Bari, il 28.03.2025
Il Giudice
dott.ssa IM RR
IM RR