Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 460 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Modifica Tribunale Ordinario di Siena condizioni Sezione Unica regolamentaz.
esercizio responsabilita'
genitoriale
(contenzioso)
Il Tribunale di Siena, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel-est.
Dott. Moggi Michele Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 460/2025 R.G. vertente tra nato a [...] il 1° agosto 1972 (Codice Fiscale Parte_1
, residente in Asciano (SI), Traversa Bonaiuti 9, rappresentato e C.F._1 difeso - come da procura alle liti in atti - dall'Avv. Ilaria Lottini del Foro di Siena ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso e nel di lei studio in
Siena, Via A. Pannilunghi 14
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: nata a [...] il [...] residente in Controparte_1 C.F._2
Asciano via A.Grandi n°25 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianna Lucatti (C.F:
) del Foro di Siena con Studio in Siena Strada Massetana Romana C.F._3
n°64 int.3 presso la quale elegge domicilio come da mandato in atti
RESISTENTE
Pagina 1
Per il ricorrente: “All'Ill.mo Tribunale di Siena, affinché Questi, previa eventuale nomina del
Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473bis.14ss. c.p.c., fissata l'udienza di prima comparizione ed esperiti gli incombenti di rito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, “Voglia modificare in parte qua le condizioni di cui al ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti e degli interessi dei figli naturali depositato da e in data 4 marzo 2022 (RG Parte_1 Controparte_1
464/2022 VG), confermate e statuite con decreto del Tribunale di Siena in data 20 aprile
2022, prevedendo e disponendo, in modifica di quanto previsto al n. 9 let. a) delle condizioni medesime, che: a) non sia tenuto a versare alcunché alla Parte_1 signora a titolo di contributo ordinario al mantenimento di , ovvero, in CP_1 Per_1 subordine, che sia tenuto a versare una somma sensibilmente inferiore ai previsti Euro
400,00 mensili, che, tenuto conto delle attuali condizioni economiche del ricorrente, si indica in una cifra non superiore ad Euro 100,00 mensili. Confermate per il resto le altre condizioni. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”
Per la resistente: “Il RIGETTO del ricorso proposto per i motivi sopra indicati con conseguente conferma delle condizioni contenute nel provvedimento emesso dal
Tribunale di Siena R.G. n° 424 V.G in relazione al contributo al mantenimento del figlio naturale fissato in € 400,00 mensili e di cui al punto 9 lett.a) di detto provvedimento
“ s'impegna a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio , la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) entro Per_1 il giorno 28 (ventotto) di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2022. Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento da parte dell'intestato Tribunale, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di mantenimento del figlio minore , avuto con l'odierna convenuta, e Per_1 regolate dal decreto n. 424/2022 emesso dal Tribunale di Siena a seguito di ricorso congiunto.
Come risulta dagli atti e hanno avuto una relazione Parte_1 Controparte_1 affettiva, senza mai contrarre matrimonio, dalla quale, in data 5 maggio 2018, è nato a
Siena il figlio . Persona_2
A seguito della fine della loro relazione, e hanno deciso, Parte_1 Controparte_1
Pagina 2 responsabilmente, di procedere alla regolamentazione dei diritti e degli interessi del minore , individuando concordemente le condizioni che avrebbero dovuto Per_1 regolare l'esercizio della responsabilità genitoriale nonché le modalità e la misura del contributo economico al mantenimento del figlio, e decidendo di sottoporre l'accordo raggiunto al competente Tribunale di Siena, che l'ha confermato con decreto n.
424/2022.
A fondamento del ricorso per la modifica delle condizioni previste nell'accordo
[...]
ha assunto il sensibile mutamento della situazione di fatto, economica, Parte_2 reddituale e patrimoniale, rispetto a quella sussistente al momento della proposizione congiunta del ricorso predetto.
In particolare, lo stesso assumeva l'incremento delle proprie uscite mensili pari a circa euro
800,00 a titolo di mutuo per due differenti contratti, per spese ulteriori che lo stesso si è trovato a dover sostenere a seguito della morte della madre - avvenuta in data 24 febbraio 2022 - nonché un aumento (di euro 30,00) delle spese del servizio di trasporto scolastico del figlio minore, che si era incaricato di pagare al momento delle congiunte statuizioni sul mantenimento. Inoltre, il ricorrente rilevava come non siano cambiate le entrate economiche a favore dello stesso.
Formulava quindi le conclusioni, così come riportate nel ricorso introduttivo.
Si è costituita che contestava la ricorrenza dei presupposti per la modifica Controparte_1 delle condizioni e formulava le conclusioni, così come riportate nella comparsa di costituzione.
Radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno insistito nelle relative nonché opposte posizioni, con l'esclusiva precisazione per la quale CP_1 si è dichiarata disponibile ad avere per sé soltanto il 50% dell'assegno unico per il
[...] figlio minore, che le spettava invece integralmente sulla base dell'accordo confermato con ordinanza del Tribunale di Siena n. 424/2022.
La causa, nella medesima udienza, era quindi rimessa al Collegio ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
1.La domanda di modifica deve essere rigettata per le considerazioni che seguono.
Innanzitutto, appare centrale ai fini del decidere la disposizione contenuta nell'art. 473 bis
29 c.p.c. che dispone, ai fini della modificabilità dei provvedimenti, che “Qualora sopravvengono giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Per giurisprudenza consolidata ai fini della modificabilità delle condizioni (peraltro, nel caso di specie, su accordo proposto congiuntamente) sono necessari ed imprescindibili mutamenti ovvero fatti nuovi sopravvenuti di entità non marginale che rendono non più equilibrato l'assetto vigente.
Pagina 3 Nel caso di specie, invero, non risultano elementi idonei ad integrare tali requisiti.
Dalla documentazione in atti emerge come il reddito del ricorrente ( dipendente di CP_2 non sia diminuito ma anzi aumentato , per un totale di euro 51.000,00 circa, quale reddito complessivo annuo. Tale condizione economica appare, ad avviso del Collegio, oltre che migliorata rispetto al momento dell'accordo di mantenimento, senz'altro idonea anche astrattamente a giustificare la corresponsione alla resistente a titolo di contributo al mantenimento dell'unico figlio , la somma mensile di € 400,00. Osservato Per_1 altresì che la resistente dal 2023 assunta come cassiera presso un supermercato percepisce un reddito di circa € 17.000,00 euro.
Inoltre, l'asserita difficoltà economica rappresentata da parte ricorrente conseguente alla morte della madre e alla successione appare del tutto irrilevante, nonché infondata.
In primo lugo si tratta di una situazione, se effettivamente esistente come rappresentata , di temporanea difficoltà; ma soprattutto non può considerarsi valido motivo ai fini della richiesta di modifica delle condizioni del mantenimento del figlio minore per evidenti ragioni temporali: la madre di è deceduta in data 24 febbraio 2022, Parte_1 quindi precedentemente al deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza collegiale del 20 aprile 2022 - nelle quali ,fra le altre condizioni -veniva stabilito l'ammontare di euro 400,00 a titolo di mantenimento del minore - tempo sufficiente di ponderazione per il ricorrente in ordine alla valutazione sull'importo da riconoscere per il mantenimento del minore.
Peraltro, in tal senso il principio espresso dalla Suprema Corte i: “giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al provvedimento emesso
(Cass. 28/11/2017 n°28436).
Inoltre, le spese pur generatesi dopo la morte della madre ( , si ripete conosciute o conoscibili al momento dell'accordo sul mantenimento ) del ricorrente in termini gravatori sul medesimo ( pagamento al 50% con altra coerede di mutuo contratto dalla madre) sono certamente bilanciate da un incremento patrimoniale derivante dall'eredità medesima i cui effetti benefici si manifesteranno nel tempo.
Ancora, deve rilevarsi che i mutui conclusi dal ricorrente in epoca significativamente precedente (in particolare, nel 2010 e nel 2021) all'accordo congiunto di mantenimento del figlio minore prevedevano già all'epoca un tasso variabile. L'incremento delle rate, di conseguenza, non è una circostanza sopravvenuta né imprevedibile ,perciò inidonea a giustificare una modifica dell'accordo di mantenimento.
Infine, l'aumento delle utenze e delle altre spese come descritte nel ricorso appare non significativo, consideratane l'incidenza rispetto al reddito del ricorrente .
In definitiva il ricorrente non ha provato un decremento della propria situazione reddituale - patrimoniale che giustifichi una revoca dell'assegno di mantenimento, né una sua
Pagina 4 diminuzione, a favore del figlio minore rispetto al momento in cui sono state stipulate consensualmente le condizioni per la regolamentazione della misura del contributo economico in oggetto.
2.
Considerato che
per legge l'assegno unico per i minori di regola viene diviso tra i genitori congiuntamente affidatari e rilevata la disponibilità a suddividere del suddetto assegno dichiarata all'udienza del 29 maggio 2025 da parte di , il collegio ritiene Controparte_3 di ripartire l'assegno unico per il figlio minore per la quota del 50% per ciascun genitore.
3. In ordine alle spese processuali, queste seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, calcolate nei minimi tariffari, in considerazione dell'attività processuale svolta, per le fasi di studio, introduttiva e trattazione sono poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede su ricorso presentato da : Parte_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito da entrambi Persona_2
i genitori nella misura del 50%, con decorrenza dal mese di luglio 2025
3. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.356,00, per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone in attuazione dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione, per la diffusione, della presente decisione le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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