Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Anna Maria Tracanna Presidente
- Massimo De Cesare Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 431 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MAJORANO LUCA e dall'Avv. DI SANTE Parte_1
PIERA e dall'Avv. DI GREGORIO PIER PAOLO giusta procura generale alle liti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPIONI Controparte_1
ANTONELLA giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 493/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
17/09/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Teramo che ha accolto la domanda del Sig. di indennizzo di Controparte_1
malattia professionale (ipoacusia), recependo le risultanze della CTU svolta in primo grado che ha ritenuto sussistente il nesso causale tra la patologia sviluppata e l'attività lavorativa svolta, riconoscendo un danno biologico nella misura del 19%.
L ha contestato da un lato il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, Pt_1
deducendo che il lavoratore solo per un breve periodo di tempo ha svolto attività di minatore, avendo svolto comunque molte attività diverse e non potendo quindi la malattia ritenersi tabellata, e dall'altro la quantificazione del danno biologico svolta dal CTU: l'esperto non avrebbe tenuto conto dei tracciati eseguiti in corso di attività lavorativa (cessata oltre 8 anni prima della CTU) ma solo di un esame del 2019 e di quello svolto in sede di CTU. A tutto concedere, secondo l' , il danno non supererebbe il 9.5%. Pt_1
Il sig. si è costituito, eccependo l'infondatezza delle argomentazioni Controparte_1 dell' e chiedendo il rigetto dell'appello. Pt_1
L'appello è infondato.
Il sig. nel ricorso introduttivo ha dedotto di aver svolto dal 01.01.1974 fino al Controparte_1
31.12.2011 per oltre trenta anni attività inizialmente di carpentiere, poi di minatore e successivamente di addetto all'armamento presso diverse imprese edili, ed è stato esposto a rumori determinati dall'utilizzo di particolari macchinari in uso per lo svolgimento di tali attività.
I testimoni ascoltati hanno confermato lo svolgimento di attività di minatore presso la società
OD PA (in precedenza Consorzio Risalto), così come risultante dall'estratto contributivo:
con riferimento al periodo tra il 2003 e il 2006 (periodo nel quale, secondo Testimone_1 il testimone “si usavano poco le cuffie, c'erano dei tappi che però non attutivano molto, dopo hanno cominciato a dare le cuffie buone,”) e fino al 2012 (il ricorrente faceva Tes_2 il minatore, lavorava una squadra, dentro la galleria, si occupava dell'avanzamento della galleria)
Il CTU nella predisposizone del proprio elaborato ha valutato solo l'esposizione riferita a tale attività di minatore presso la OD SPA, tenuto conto del rumore nelle gallerie a seguito dell'acquisizione della relazione sull'esposizione al rumore di tale società. Il CTU ha inoltre escluso altre concause ed ha valutato il danno dalla domanda amministrativa, sulla base del tracciato più recente effettuato. Deve dunque ritenersi perfettamente congrua la valutazione circa la sussistenza del nesso causale, alla luce del dimostrato e prolungato svolgimento di attività tabellata (almeno dal
2005 al 2011), così come la quantificazione del danno biologico, effettuata sulla base degli esami audiometrici più recenti, compreso quello svolto in sede di CTU, essendo stata esclusa l'incidenza di concausa (circostanza neppure contestata dall in maniera Pt_1
sufficientemente specifica).
L'appello pertanto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
- Respinge l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore dell'appellato nella misura di euro 1984,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
- Dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17 L. n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 29/05/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
La Presidente
Anna Maria Tracanna