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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/05/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 21075/2024
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex art. 473 bis C.F._1 CP_1 C.F._2
49 c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.10.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di orto Sant'Elpidio (AP), al n. 18, parte 1, serie /, anno 2007, ufficio 1;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, alla prima udienza d.d. 13.05.2025 celebrata in forma cartolare hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle note scritte per l'udienza e di seguito riportate:
“
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi e , CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto sant'Elpidio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale essendo titolare di redditi propri e adeguati.
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor e la signora a Porto Sant'Elpidio (AP) in data 20 ottobre 2007 iscritto CP_1 Parte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (AP) al n. 18, Parte 1, anno 2007, Ufficio 1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto sant'Elpidio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
4. Stabilire che nessun assegno divorzile sia dovuto poiché ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di redditi propri e adeguati.
5. Compensare interamente le spese del giudizio.”;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente gli interessi delle parti e siano, dunque, meritevoli di omologa;
-ritenuto che la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 49 ss. c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del 13.05.2025
e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 26.05.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 21075/2024
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex art. 473 bis C.F._1 CP_1 C.F._2
49 c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 20.10.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di orto Sant'Elpidio (AP), al n. 18, parte 1, serie /, anno 2007, ufficio 1;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, alla prima udienza d.d. 13.05.2025 celebrata in forma cartolare hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle note scritte per l'udienza e di seguito riportate:
“
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi e , CP_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto sant'Elpidio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale essendo titolare di redditi propri e adeguati.
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor e la signora a Porto Sant'Elpidio (AP) in data 20 ottobre 2007 iscritto CP_1 Parte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Porto Sant'Elpidio (AP) al n. 18, Parte 1, anno 2007, Ufficio 1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto sant'Elpidio, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
4. Stabilire che nessun assegno divorzile sia dovuto poiché ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di redditi propri e adeguati.
5. Compensare interamente le spese del giudizio.”;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente gli interessi delle parti e siano, dunque, meritevoli di omologa;
-ritenuto che la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 49 ss. c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del 13.05.2025
e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 26.05.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini