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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7321/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Vetere (CE) alla via Vico Brennero, 5, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Luca Frenda
e dall'avv. stabilito Salvatore Drago e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 CP_1
Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
15.11.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente
Commissione medica domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di CP_1 invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, specificando di essere convocato a visita in data 16.03.2022.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della perizia da parte del
CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi. Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 24.01.2025, tenuto conto della nuova documentazione medica versata in atti, dalla quale si evince un aggravamento delle condizioni del ricorrente, ricorrono gli stati patologici accertati dalla CTU – dott.ssa – consistenti in “Artrosi polidistrettuale Persona_1
ad impegno funzionale degli arti inferiori, obesità, broncopatia cronica in CPAP, ipoacusia bilaterale con utilizzo di protesi, esiti di intervento di by-pass aorto coronarico in buon compenso cardiocircolatorio, Esiti di artroplastica ginocchio dx in buona posizione” (cfr. integrazione della perizia) ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, la CTU, alla luce del dedotto peggioramento, riscontrato sulla base della nuova documentazione medico-legale, conclude che “Si ritengono sussistenti i requisiti biologici legittimanti il riconoscimento in capo al ricorrente dei presupposti biologici legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 28/09/2023 epoca del rilascio dall'ASL CE del piano riabilitativo con indicazione alla fornitura di sedia a rotelle elettrica” (cfr. integrazione); ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 28.09.2023.
Il ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita della ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 28.09.2023;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 23.05.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico