Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1757/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ARNO' RICCARDO, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA DAMIANO CHESA, 14 PAVIA contro con il patrocinio dell'avv. CALZA ALDO, dell'avv. MAJOLI Controparte_1
VALENTINA e dell'avv. SAVINI NICCI FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA TORTONA,
33 MILANO
Oggetto: differenze retribuzione ferie e t.f.r.
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 12-2-
25, ha convenuto in giudizio la per sentir accogliere le Parte_1 Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1. Accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per i periodi, nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa,
2. accertare e dichiarare che le suddette prestazioni lavorative del ricorrente si sono svolte con le modalità, gli orari, nei giorni e nei tempi dedotti in premessa e/o confermate dalle buste paga che espongono voci o poste retributive caratterizzate da continuità, periodicità e
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3. accertare e dichiarare l'inclusione nella retribuzione utile per calcolo del t.f.r. delle seguenti voci: indennità di mensa, indennità di presenza, indennità lavoro notturno, straordinario, indennità di trasferta e/o, comunque, denominate, aventi carattere fisso, continuativo ed obbligatorio e, conseguentemente,
4. condannare la società convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma complessiva di euro
10.173,02 lordi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo per il TFR di tutti gli emolumenti percepiti dall'assunzione in maniera fissa e continuativa dedotti in premessa e/o confermate dalle buste paga e, conseguentemente,
6. condannare, in ogni caso, la società convenuta al relativo ricalcolo del TFR e al conseguente pagamento a favore del ricorrente ex art. 36 Cost., 2099 e 2120 c.c. delle differenze retributive come sopra specificate e quantificate in euro 4864,09 lordi, ovvero che dovessero risultare dovute anche in misura minore o maggiore rispetto alle cifre indicate in ricorso;
e, comunque,
7. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione, inclusiva dei compensi per indennità di mensa, indennità di presenza, indennità lavoro notturno, straordinario, indennità di trasferta e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, della somma minima di euro 5308,93 lordi con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo quali differenze sulla retribuzione per ferie dall'inizio del rapporto di lavoro con CP_1
8. In subordine e, in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo sia per le ferie sia per il TFR di tutti gli emolumenti percepiti sin dall'assunzione in maniera fissa e continuativa come riportati nella motivazione del presente ricorso e, per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al relativo ricalcolo della retribuzione per ferie e della retribuzione per TFR a decorrere dall'assunzione e al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.”.
pagina 2 di 10 Premesso di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, con qualifica di operatore di esercizio (autista per il trasporto di persone) dal 6-10-16 al 26-3-24, il ricorrente ha lamentato di aver percepito, durante i periodi di godimento delle ferie, una retribuzione che non comprendeva l'indennita' di mensa, l'indennita' di presenza, il lavoro notturno, lo straordinario e l'indennita' di trasferta;
ha lamentato inoltre la mancata inclusione di tali voci nel calcolo del t.f.r.
In punto di diritto il ricorrente ha invocato l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso e' infondato e deve essere rigettato.
1.Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, con qualifica di operatore di esercizio (autista per il trasporto di persone) dal 6-10-16 al 26-3-24 e di aver svolto mansioni di conducente di autobus di linea, percependo regolarmente in busta paga, in base ai turni, agli orari , alle mansioni, alle presenze e alle prestazioni lavorative effettuate mese per mese, “voci e/o poste caratterizzate da continuita', periodicita' e obbligatorieta', non legate a giustificativi di spesa, bensi' strettamente connesse alla prestazione lavorativa”.
Il ricorrente indica, inoltre, il seguente orario di lavoro: “da Lunedì alla Domenica per almeno sei giorni alla settimana per effettuare servizio di linea partendo dal deposito secondo i turni aziendali che prevedevano una fascia di servizio di 24 ore. alle 5,00 per effettuare servizio di linea fino alle ore 10,00 per poi riprendere dalle 12,30 alle 15,30, oppure iniziava alle 16,00 e finiva alle 20,00 arrivando al capolinea e ripartendo per le varie destinazioni che richiedevano un tempo di percorrenza e di guida all'andata di minimo 3 e massimo 4 ore e 30 minuti e idem per il ritorno. Quindi al rientro dell'ultima fermata il ricorrente faceva scendere i passeggeri e poi tornava al deposito di Pero dopo almeno 7 ore di assenza e comunque dette assenze si verificavano sempre nelle ore dei pasti e cioè tra le ore 11,30 e le 14,30, ovvero tra le 19,00 e le 22,00 (ciò comportava l'erogazione continuativa della voce mensa o concorso pasto, oltre che indennità di turno)”.
pagina 3 di 10 Poste queste premesse in fatto, il ricorrente lamenta il mancato utilizzo, ai fini del calcolo della retribuzione indiretta (ferie) o differita (t.f.r.) delle voci stipendiali percepite in via fissa e continuativa: retribuzione per mensa o concorso pasto, l'indennita' di presenza o di guida, ,
l'indennita' di trasferta, l'indennita' di lavoro notturno e lo straordinario, precisando che anche quest'ultimo era fisso e continuativo e comprendeva “voci come supero nastro e fuori nastro, anch'esse erogate in modo fisso e continuativo”:
2. Innanzi tutto e' necessario precisare che, come si ricava dalle stesse buste paga prodotte, il rapporto di lavoro instaurato tra le parti dal 6-10-2016 e' cessato in data 29-6-19 e un nuovo rapporto di lavoro e' iniziato in data 3-7-19. La societa' convenuta ha eccepito la prescrizione in relazione al periodo precedente la data del 24-2-20.
In ogni caso la domanda oggetto del presente giudizio riguarda il periodo dal 3-7-19 al 26-3-
24, come si ricava dai conteggi prodotti.
Inoltre nel corpo del ricorso si fa riferimento a indennita' di mensa o concorso pasto,
l'indennita' di presenza o di guida, straordinario, indennita di trasferta, indennita' di lavoro notturno, mentre nelle conclusioni si chiede il computo soltanto di indennita' mensa, indennita' di presenza, indennita' lavoro notturno, straordinario e indennita' di trasferta.,
Cio' premesso, come evidenziato nella memoria di costituzione il ricorso risulta eccessivamente generico.
Manca l'indicazione del numero delle ore calcolate in riferimento a ciascuna voce retributiva richiesta;
inoltre per gli elementi retributivi richiamati non vengono indicati i presupposti per la relativa erogazione e neppure viene riportata la declaratoria contrattuale.
Del resto l'orario di lavoro non viene chiaramente indicato e neppure viene precisato come fossero articolati i turni.
Tutto quanto precede assume rilievo fondamentale ai fini della valutazione della eventuale continuativita' o non occasionalita' degli elementi retributivi presi in considerazione.
Infatti l'esame della situazione concreta del ricorrente si pone come essenziale: ci si riferisce, in particolare, ai dati relativi alla frequenza della percezione delle voci da computare e a quelli relativi alla posizione lavorativa del ricorrente, indispensabili per valutare la natura delle erogazioni ed il loro eventuale carattere di normalita'.
In ricorso non si rinviene nulla di tutto cio', risolvendosi la difesa del ricorrente nell'illustrazione della pretesa in diritto e nel richiamo della normativa applicabile.
La convenuta ha sostenuto il carattere occasionale della prestazione di ore di lavoro straordinario e di lavoro notturno e trasferte e della percezione della relativa indennità..
pagina 4 di 10 Ne' alle carenze sopra evidenziate possono ritenersi sanate dalla produzione delle buste paga relative all'intero rapporto: essa infatti non puo' supplire alle carenze di allegazione dell'atto introduttivo, di cui non forma parte integrante, e neppure puo' essere demandata al giudice la ricostruzione della vicenda lavorativa del ricorrente e degli elementi utili ai fini della decisione tramite l'esame dell'ingente numero di buste paga, ricavando da esse quei dati che invece avrebbero dovuti essere indicati in ricorso.
Il mero deposito di documenti non può supplire alla carenza dei fatti allegati, risultando la loro completa formulazione nell'atto giudiziale un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte. In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonchè a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza. ( Cfr. Cassazione civile , sez. lav., 28 maggio 2008, n. 13989). .
3. In ogni caso la domanda del ricorrente non puo' trovare accoglimento per le seguenti ulteriori considerazioni.
Per quanto concerne la retribuzione delle ferie, gia' nella sentenza n. 13425/2019 la
Cassazione ha chiarito la sussistenza di una nozione europea di “retribuzione”, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'interpretazione della Corte di Giustizia, comprensiva degli importi pecuniari che compensano “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e degli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore, mentre sono esclusi “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni “.
pagina 5 di 10 Innanzi tutto risulta che la convenuta abbia computato l'indennita' di mensa nella retribuzione delle ferie.
Si deve aggiungere che l'indennita' di mensa e' istituto distinto dall'indennita' di concorso pasti.
Come sottolineato dalla convenuta nelle sue difese, infatti, l'indennita' di mensa rientra tra gli elementi che compongono la retribuzione indicati nella parte superiore delle buste paga, retribuzione utilizzata sia per i giorni lavorati sia per i giorni di ferie.
Inoltre l'art. 14 del c.c.n.l. rinvia , per quanto riguarda la retribuzione da corrispondere durante le ferie, al successivo art. 16, che ricomprende l'indennita di mensa nella retribuzione
“normale”.
Per quanto riguarda, invece, l'indennita' di presenza e l'indennita' di trasferta, manca in ricorso ogni indicazione circa la natura di tali indennita' e circa i presupposti per la relativa erogazione.
Il ricorso non indica neppure quali siano le norme del c.c.n.l. che disciplinano tali voci retributive.
Cio' impedisce di valutare se si tratti di indennità intrinsecamente connessa alla natura e all'espletamento delle mansioni specifiche svolte dal lavoratore o se si tratti piuttosto di un rimborso spese occasionali ed accessorie.
Quanto all'indennita' lavoro notturno questo Tribunale ha gia' infatti evidenziato che si tratta di
“indennità che non sono intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dai ricorrenti, giacché qualunque lavoratore con qualsiasi mansione potrebbe realizzare, occasionalmente, i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva per la loro corresponsione” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 25 gennaio 2023, n. 234).
In particolare non si tratta di indennità volte a compensare disagi intrinsecamente connessi alla mansione di cui si discute (sul punto, anche Trib. Venezia, Sez. Lav., 27 aprile 2022, n.
295): il lavoro notturno, difatti, “non [costituisce] una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione” (Trib. Milano, Sez. Lav., 19 luglio 2022, n. 1889).
Si aggiunga che il ricorso e' eccessivamente generico circa l'orario di lavoro del ricorrente o circa l'esistenza di turni e circa la loro articolazione e la collocazione della prestazione lavorativa.
Nella sentenza 28320/23 la Cassazione ha affermato: “ Questa Corte ha già affermato che
«In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali,
pagina 6 di 10 la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 cod. civ. e della
Con Convenzione 24 giugno 1970 n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta
l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.» (Cass. 17/10/2001, n. 12683; nello stesso senso Cass. n. 17077/2002; Cass. n. 7040/2003). Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di “retribuzione” utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario,
è legittima – sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. – a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento …
Quindi è vero che in tema di ferie la norma costituzionale non determina la misura della retribuzione, così come identica lacuna vi è nell'art. 2109 c.c., sicché occorre rifarsi alle scelte dell'autonomia collettiva. Ed è vero che non vige un principio di omnicomprensività della retribuzione. Ma è altresì vero che opera un ulteriore principio, quello della irrinunziabilità delle ferie annuali. Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente”.
Nel caso di specie manca la prova della prestazione delle ore di lavoro notturno in modo sistematico nei giorni di lavoro.
Analoghe considerazioni valgono per lo straordinario.
Si aggiunga che dal 1-7-22, in applicazione dell'art. 4 del c.c.n.l. 10-5-2, il ricorrente ha percepito, per ogni giorno di ferie, l' indennità retribuzione ferie del valore di € 8,00.
pagina 7 di 10 La norma, infatti, prevede: ““al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1 luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata “indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie … e che assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto … la medesima indennità non è cumulabile
e, pertanto, è sostituita da eventuali trattamenti o accordi aziendali in tema di retribuzione delle giornate di ferie”.
Non risulta che dell'erogazione di tale indennita' si sia tenuto conto in ricorso, che in ogni caso non impugna la validita' della clausola contrattuale.
Si aggiunga altresi' che non si comprende quali criteri siano stati applicati per la quantificazione degli importi richiesti per il titolo in esame, importi indicati anno per anno nei conteggi allegati al ricorso, senza alcuna specificazione.
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente non e' stato in grado di illustrare tali criteri.
Per tutte le considerazioni che precedono la domanda di corresponsione dell'importo lordo di
€ 5.308,93 a titolo di retribuzione delle ferie non puo' trovare accoglimento.
3. Anche la domanda di corresponsione dell'importo lordo di € 4.864,08 a titolo di incidenza dell'indennita' di mensa, dell'indennita' di presenza, dell'indennita' lavoro notturno e, dello straordinario e e dell'indennita' di trasferta sul t.f.r. risulta infondata.
Innanzi tutto, come esposto dalla convenuta nelle sue difese, la convenuta ha di fatto computato, nella base di calcolo del t.f.r., l'indennita' di mensa, l'indennita' di presenza e l' indennita' di lavoro notturno, nonche' il 50% dello straordinario.
Il procuratore del ricorrente, interrogato sul punto dal giudice, all'udienza di discussione ha contestato che le suddette voci siano state computate nel calcolo del t.f.r., ma tale computo emerge dall'esame delle buste paga e dalla quota di t.f.r. mensilmente accantonata a , CP_3
fondo di previdenza complementare scelto del ricorrente, come illustrato alla nota 2 di pagina
3 della memoria.
pagina 8 di 10 Il 50% dello straordinario e l'indennita' di trasferta sono escluse dalla base di calcolo del t.f.r., in applicazione dell'accordo regione Lombardia ANAC 23 luglio 1984 e del CIA 28 dicembre
2006.
L'art. 2120 c.c. prevede che la retribuzione annua da porre a fondamento del calcolo del t.f.r. deve comprendere tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, ma fa espressamente salva la diversa previsione die contratti collettivi.
Si consideri altresi' che, come esposto nello stesso ricorso e come si ricava dalle buste paga, il t.f.r. e' stato accantonato presso il ND di previdenza complementare : lo stesso CP_3 ricorso afferma che “i versamenti fatti a tale fondo sono stati considerati versamenti contributivi e non piu' retribuzione”
Pertanto in relazione alla domanda di condanna difetta la legittimazione attiva del ricorrente.
Deve infatti ritenersi che titolare del diritto al versamento dei contributi sia il ND , che peraltro non e' stato chiamato a partecipare al presente giudizio.
Infatti il D. Lgs. n. 252/05, che ha regolato la materia della previdenza complementare, stabilisce soltanto il diritto del singolo soggetto aderente al fondo alla prestazione pensionistica, diritto che si acquisisce, ai sensi dell'art. 11, “al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza”.
La titolarita' della posizione previdenziale complementare non puo' essere confusa con la titolarita' del diritto al versamento della relativa contribuzione.
Pertanto anche l'eventuale inadempimento del datore di lavoro non comporta un mutamento dal lato soggettivo dell'obbligazione di accantonamento.
Inoltre allo stato la domanda di corresponsione dei contributi direttamente al lavoratore si risolverebbe in una sorta di risarcimento del danno per equivalente ma, poiche' non e' stato dedotto alcunche' circa i meccanismi di erogazione delle prestazioni da parte del ND, il danno non puo' essere semplicemente identificato con l'ammontare dei contributi non versati.
Si ritiene sussistano eque regioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 21/05/2025
pagina 9 di 10 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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